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Legge e Giurisprudenza

Assegno di divorzio più alto se il coniuge rinuncia agli studi per la prole

10 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’assegno di divorzio per la moglie è più alto se l’ex coniuge è obbligata a rinunciare a studiare per stare con i figli (Cass. civ. n. 31359/2019).

Il caso

Una donna ricorre in Cassazione lamentando la mancata valutazione, da parte della Corte di Appello, della diversa situazione economica delle parti. Ma soprattutto che la stessa abbia dovuto rinunciare agli studi universitari per occuparsi della figlia minore.

In particolare la Corte di Appello ha stabilito in € 1000,00 la somma che l’uomo deve versare alla donna a titolo di assegno di divorzio. A fronte di tale mantenimento la donna ricorre in Cassazione non ritenendo equo l’ammontare stabilito dalla Corte di merito. 

A riguardo sono 5 i motivi fondanti il ricorso in Cassazione proposto dalla donna: 1) violazione dell’art. 5 della legge 898/1970 per non aver tenuto conto la Corte della disparità economica tra le parti e per non aver tenuto in debita considerazione l’avere rinunciato agli studi per la figlia. 2) Mancato esame delle diverse situazioni economiche delle parti. 3) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stato l’assegno di divorzio oggetto di accertamento, senza che vi fosse stata contestazione del marito. 4) Mancata valutazione del tenore di vita condotto durante il matrimonio. 5) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stata fissata la decorrenza dell’assegno dallo scioglimento del matrimonio.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso

Gli ermellini accolgono i primi due motivi del ricorso. Gli altri motivi vengono assorbiti nei primi e rinviano, nuovamente, alla Corte di Appello. Ebbene, quest’ultima dovrà provvedere all’accertamento omesso e comparare i redditi dei due ex coniugi.

Nello specifico la Corte di Cassazione ha ravvisato che il giudice di merito non ha accuratamente  esaminato le rispettive situazioni economiche delle parti. Conseguentemente ha violato un importante principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018. Tale sentenza, si ricorda, riconosce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e perequativa. Pertanto relativamente alla richiesta di assegno di divorzio “il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;  in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto”.

Ad ogni modo, quindi, sono numerose le variabili che il giudice adito deve valutare. Innanzitutto deve verificare se sussistono le condizioni affinché il coniuge più debole possa beneficiare dell’assegno. Fatto ciò, comparando le situazioni economiche e valutando tutti gli altri parametri sopra indicati, dovrà quantificare l’assegno. 

Come si quantifica l’assegno di divorzio

Ebbene, a volte, la quantificazione non è affatto semplice. Infatti il giudice deve valutare attentamente non solo la situazione economica di entrambi. Ma anche l’apporto dato alla famiglia e i sacrifici fatti per la stessa. Nel caso de quo la Corte di Appello dovrà valutare le rinunce che la ex moglie ha fatto e deve fare per poter mantenere la figlia minore. In questo caso la donna ha dovuto rinunciare a laurearsi.  Sacrificio che,probabilmente, non sarebbe stato necessario qualora il matrimonio non fosse naufragato. Pertanto alla donna spetterà un giusto ristoro, in termini di assegno di divorzio, commisurato con la decisione assunta.

Può anche interessarti “La durata del matrimonio incide sull’importo del mantenimento”, leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di divorzio, assegno di mantenimento, assegno divorzile, coniuge, divorzio, divorzio giudiziale, separazione, separazione giudiziale, separazione legale, separazione tra coniugi, titolarità assegno divorzile

Genitore straniero condannato: il diniego all’istanza di permanenza nel territorio italiano nell’interesse del figlio

5 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il genitore straniero condannato: il diniego all’istanza di permanenza in Italia, del genitore straniero, non può essere fatto derivare automaticamente dall’esistenza di una pronuncia di condanna (Cass. S.U. sent.  15750 del 12 Giugno 2019).

Normativa di riferimento

Nel nostro ordinamento è possibile, per il genitore straniero, richiedere l’autorizzazione alla permanenza in Italia, per periodi di tempo determinati. Tale eventualità nell’interesse dei minori che si trovano sul territorio italiano.

La norma di riferimento è l’art. 31 Testo Unico Immigrazione (TUI). Tale articolo prevede la tutela del minore cresciuto sul suolo italiano. La richiesta è legittimata purché vi siano motivi di salute, educazione e benessere psicofisico del minore.

Come ottenere l’autorizzazione

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione è sufficiente provare i danni che deriverebbero da un allontanamento del minore dal territorio italiano, Non essendo necessaria l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini dell’ottenimento del beneficio.

Ma se il genitore ha subito una condanna penale?

E’ lecito chiedersi se il genitore straniero condannato possa ottenere l’autorizzazione o meno. Quindi se in tali casi prevalga o no l’interesse del minore. In tali situazioni Il Giudice dovrà effettuare un’attenta valutazione ed un corretto bilanciamento delle contrapposte esigenze. In ogni caso il bilanciamento riguarderà la tutela del minore e la tutela dell’ordine pubblico e/o della sicurezza pubblica.

Soluzioni giurisprudenziali

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito il principio di diritto secondo il quale “il diritto del minore alla presenza della figura genitoriale in Italia non è assoluto. Questo va contemperato con le primarie esigenze di tutela dello Stato. Purtuttavia, la sussistenza di condanne penali non è di per sé ostativa alla permanenza in Italia. La condanna non rappresenta un automatismo ostativo al diniego dell’autorizzazione ex art 31 TUI”.

Dunque la citata pronuncia esclude l’esistenza di qualsiasi automatismo tra l’ottenimento del permesso e la sussistenza di una condanna penale. Nei casi simili di conseguenza  il Giudice dovrà effettuare una dettagliata analisi del caso concreto.

Potrebbe anche interessarti “Espulsione degli stranieri: e i legami familiari?”, leggi qui.

 

 



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Collocamento del figlio presso il padre, in quali casi?

3 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il collocamento del figlio presso il padre  è preferibile in tutti i casi in cui questi risulti essere in grado di offrire stabilità, sicurezza e continuità al minore (Cass. sez. I civile ordinanza  n. 30191/2019 del 20.11.2019).

Il caso

Una minore viene affidata dal Tribunale dell’Aquila ai servizi sociali del paese di residenza, con collocamento presso il padre in via preferenziale. La madre propone reclamo avverso il suddetto provvedimento, sottolineando  la violazione del principio del collocamento del figlio presso la madre

La Corte di Appello rigetta il reclamo

La Corte di appello adita rigetta il ricorso della donna, ritenendo che, nel caso di specie, la madre è molto permissiva e distante emotivamente dalla minore. Di contro, il padre ha dimostrato  di essere in grado di garantire alla figlia uno stile di vita educativo regolare, stabilità, sicurezza e continuità. Inoltre la minore ha un ottimo rapporto con i familiari paterni. Tutti elementi che, valutati unitamente, depongono  a favore del collocamento in via preferenziale presso il padre, che risponde al superiore interesse della minore stessa.

La donna ricorre in Cassazione

La donna, non condividendo la posizione della Corte di Appello, ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 337 ter, co. 1 e 2 c.c. In particolare la predetta ritiene che i giudici hanno dato un significato incongruo al concetto di “interesse del minore”. Ma soprattutto lamenta la mancata applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che privilegia la collocazione dei minori presso la madre. 

La Cassazione rigetta il ricorso

Anche gli Ermellini non accolgono il ricorso della donna. La Corte di Cassazione spiega che, in tema di affidamento dei figli, il giudice deve necessariamente effettuare un giudizio prognostico. Deve cioè valutare le capacità di ciascun genitore  di crescere ed educare i figli nella nuova situazione. Tale valutazione deve essere fatta sulla base di elementi concreti. Deve essere, inoltre, valutato come i genitori hanno svolto il proprio ruolo nel passato; la capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto. Tenendo conto, infine, della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare in grado di offrire al minore (Cass. Civ. n. 18817/2015).

Ovviamente, quanto sopra, deve avvenire nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità. Quest’ultima da intendersi quale” presenza comune dei genitori nella vita del figlio tale da garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive”.

Per le ragioni sopra spiegate, pertanto, la Corte di Cassazione ritiene che la Corte di Appello abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali. Infatti il padre, nel caso di specie, risulta il genitore in grado di garantire alla figlia maggiore stabilità. Pertanto il collocamento presso il predetto risponde all’interesse morale e materiale della minore stessa.

Può anche interessarti “Affidamento figlio: il genitore lo può riottenere se dimostra di avere abbandonato la vita trasgressiva”, leggi qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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MORTE DELL’ANIMALE D’AFFEZIONE: È RISARCIBILE IL DOLORE SOFFERTO?

28 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

In caso di morte dell’animale d’affezione la sofferenza del padrone è paragonabile alla sofferenza per la morte di un caro. Cani e gatti sono avvertiti ormai da tempo come membri effettivi del nucleo familiare. L’amore che un individuo può provare per il suo animale è tale che la scomparsa di quest’ultimo è avvertita spesso come un lutto.

È risarcibile il dolore?

Quando si parla di dolore emotivo o psicologico si fa riferimento ad un pregiudizio di natura non patrimoniale. Il bene leso, ossia la stabilità emotiva e mentale della vittima, non è un bene suscettibile di valutazione economica.  Non è un bene a cui può essere attribuito un prezzo o un costo. Tuttavia, ciò non vuol dire, che non possa essere oggetto di uno specifico risarcimento.

L’art. 2059 c.c. stabilisce infatti che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. É dunque la legge a determinare quando il dolore patito da un individuo è astrattamente risarcibile.

… e il dolore derivante dalla perdita dell’animale d’affezione?

Nonostante il denaro non può mai essere idoneo a colmare il vuoto lasciato dalla perdita di un legame affettivo, è lecito chiedersi se, nel nostro ordinamento, è previsto un risarcimento per la morte dell’animale d’affezione. Ovviamente affinché tale ristoro sia possibile è necessario che la morte dell’animale non sia avvenuta per cause naturali.  Di contro deve essere stata causata dalla condotta illecita altrui.

La questione risulta essere particolarmente delicata e dibattuta. In primo luogo è necessario constatare come non vi siano norme che esplicitamente prevedano una siffatta possibilità. A tal proposito è utile ricordare che il risarcimento del danno non patrimoniale è oggi ammesso in tre ipotesi differenti: nel caso in cui il fatto integri gli estremi di un reato; in caso di riconoscimento espresso da parte del legislatore; in presenza di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

La mancanza di indicazioni legislative ha notevolmente contribuito ad alimentare i dubbi e le perplessità sul tema. Le Sezioni Unite nel 2008 hanno affrontato la questione con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974, 26975, note come sentenze di “San Martino”. In tale circostanza i giudici di legittimità hanno ritenuto inconcepibile la risarcibilità di qualsiasi «pregiudizio non pecuniario sofferto per la perdita di un animale». In particolare hanno affermato il «difetto dell’ingiustizia costituzionalmente qualificata (..) incidendo la lesione su un rapporto, tra uomo ed animale, privo, nell’attuale assetto dell’ordinamento, di copertura costituzionale».

La pronuncia delle Sezioni Unite costituisce ancora oggi una massima da seguire?

L’interpretazione data dalla Suprema Corte esclude dunque in modo deciso il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla morte dell’animale d’affezione. Ad oggi questa rappresenta ancora una massima cui i giudici di merito dovrebbero tener conto nelle loro pronunce. Tuttavia le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite sono state criticate sotto diversi aspetti.

Parte della dottrina ha osservato come sia astrattamente possibile giustificare il risarcimento del suddetto danno non patrimoniale qualora si includesse il legame affettivo con l’animale da compagnia tra le attività realizzatrici della persona di cui all’art. 2 Cost., ovvero qualora la lesione di tale legame venisse considerata un ostacolo al pieno sviluppo della persona umana di cui all’art. 3 Cost., o una violazione dei diritti della famiglia di cui all’art. 29 Cost.

Bisogna parimenti considerare che, soprattutto negli ultimi anni, la sensibilità sociale nei confronti degli animali è notevolmente mutata: gli animali domestici sono accuditi, curati ed amati come esseri umani dai loro padroni, e ciò non può non essere tenuto in considerazione in sede di accertamento e liquidazione del danno.

Ciò che in definitiva emerge è la mancanza di un orientamento giurisprudenziale omogeneo sul tema. Pertanto sarebbe auspicabile un intervento da parte del legislatore. Va tuttavia precisato che, recentemente, la giurisprudenza di merito sembra maggiormente orientata verso la concessione del ristoro del pregiudizio non patrimoniale. Diverse sono infatti le sentenze in cui i giudici di merito hanno accordato il risarcimento del danno, e questa sembra effettivamente essere la soluzione più corretta.

Potrebbe anche interessarti “Espulsione degli stranieri: e i legami familiari?”, leggi qui.

 

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La durata del matrimonio incide sull’importo del mantenimento

19 Novembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La durata del matrimonio è uno degli indicatori per stabilire l’importo del mantenimento. Quindi se il matrimonio e la convivenza sono stati brevi il mantenimento sarà ridotto (Cass 16405/2019).

Un uomo e una donna hanno deciso di separarsi dopo un breve matrimonio.

La moglie ha quindi chiesto al Tribunale di Padova l’addebito della separazione al marito. Sosteneva infatti che lui l’avesse tradita. 

Inoltre ha chiesto la somma di euro 400 mensili a titolo di mantenimento. 

Il giudice di prime cure, però, ha rigettato entrambe le richieste della donna che, scontenta, ha fatto appello.

Ma anche la Corte d’Appello ha rigettato le sue richieste. Oltre a non addebitare la separazione all’uomo ha anche ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento ad euro 170 mensili.

La signora non si è data certo per vinta, ed è arrivata fino in Cassazione!

Purtroppo per lei anche la Suprema Corte le ha dato torto!

Innanzi tutto sull’addebito. Gli Ermellini infatti hanno ribadito un orientamento oramai consolidato. Per addebitare la separazione all’altro coniuge, infatti, non basta che vi sia stata la violazione di uno dei doveri coniugali ex art. 143 c.c., come ad esempio quello di fedeltà.

Chi richiede l’addebito infatti deve provare che la violazione del dovere coniugale ha innescato la crisi, e pertanto reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Anche per quanto riguarda il mantenimento la Suprema Corte non ha potuto fare altro che confermare quanto già deciso stabilito nella precedente sentenza. Sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento, ha pesato il fatto che tra i coniugi non vi fosse una forte disparità reddituale. Ma ancor di più ha rilevato il fatto che il matrimonio avesse avuto vita breve. A tal proposito infatti la Cassazione si era già espressa con una pronuncia del 2017. Stabilendo che la durata del matrimonio è, appunto, uno dei fattori che incidono sulla quantificazione dell’assegno. Un matrimonio breve, quindi giustifica un mantenimento più contenuto.

La Cassazione ha anche ribadito quale sia la funzione dell’assegno di mantenimento, anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite 18287/2018. L’assegno di mantenimento infatti non ha la finalità di ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ma quella di assicurare al coniuge un reddito commisurato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.

 

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Assegno di mantenimento per i figli: come si calcola?

15 Novembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il calcolo per l’assegno di mantenimento per i figli deve tenere conto di molte voci. Prima tra tutte i redditi del genitore tenuto al pagamento. Bisogna considerare quelli “netti”, ma anche che questi possano subire degli incrementi se il genitore è libero professionista.  (Cass.  Civ. n. 5449/2019)

Il fatto

Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, hanno obbligato un papà al pagamento della somma di euro mille mensili a titolo di mantenimento per i figli minorenni dopo la fine della convivenza con la compagna.

L’uomo, avvocato amministrativista, riteneva sbagliato questo calcolo. Secondo lui i Giudici di merito avevano considerato il suo reddito lordo, anziché quello netto. Ha poi rappresentato che, a fronte di un introito mensile di 1.200 euro doveva sostenere le spese per l’affitto dello studio, e quelle per il mantenimento di un altro figlio. Le sue disponibilità erano scarse, a suo dire. Tanto che aveva dovuto licenziare la segretaria.

Sulla base di queste considerazioni ha fatto ricorso in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Gli Ermellini hanno però rigettato il ricorso dell’uomo. E hanno precisato le regole che devono essere seguite per calcolare l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli. Regole correttamente applicate nel caso in oggetto.

Secondo la Cassazione infatti bisogna in prima battuta prendere in considerazione la “media reddituale netta”. Ciò vuol dire che bisogna sottrarre dai redditi dichiarati unilateralmente dal soggetto onerato sia gli oneri deducibili che le imposte. 

Un altro metro da valutare è quello dei possibili incrementi reddituali. Un libero professionista può vedere certamente i suoi redditi aumentare in base al suo lavoro. E di questo i giudici devono tenere conto, così come nel caso che stiamo considerando.

Certamente poi deve essere fatta una comparazione tra i redditi di entrambi i genitori. E non si devono ignorare le ulteriori spese a carico del genitore tenuto al mantenimento (come ad esempio quelle di mantenimento per un altro figlio).

Ovviamente non possiamo dimenticare tutti gli altri principi in materia, anche se non espressamente richiamati dalla sentenza che stiamo commentando. Ricordiamo ad esempio quelli contenuti nell’art. 337-ter cc (esigenze del figlio, tenore di vita tenuto dal figlio durante la convivenza dei genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore etc…). Anche l’assegnazione della casa familiare avrà incidenza sulla determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli.

Una piccola precisazione

Nel caso che stiamo esaminando si parla di redditi di liberi professionisti. Così come espressamente chiarito dalla Corte d’Appello territoriale, questi redditi hanno natura autodichiarativa. E per questo i giudici devono considerarli con “ragionevole prudenza”.

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Alimenti: anche il fratello vi è tenuto se la sorella è in difficoltà

12 Novembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Gli alimenti spettano alla sorella che si trova in stato di bisogno. Il fratello è tenuto al pagamento se le sue sostanze glielo permettono (Cass. ordinanza n. 1577/2019).

L’art. 433 c.c. indica quali sono le persone che devono farsi carico del pagamento degli alimenti in favore di una persona che si trovi in difficoltà. In questo elenco, seppur all’ultimo posto, sono citati i fratelli.

La Corte d’Appello di Genova, in sede di rinvio, ha ridotto a 150,00 euro al mese l’importo degli alimenti che un uomo doveva alla sorella.

Nonostante la riduzione, l’uomo ha proposto nuovamente ricorso in Cassazione. Sosteneva, infatti, di non doversi fare carico di questo obbligo. D’altronde, a suo dire, la sorella non versava in stato di bisogno. 

 Infatti aveva volontariamente interrotto la sua attività di collaboratrice familiare, percepiva una pensione e un contributo mensile da parte del Comune.

Queste somme si equivalevano a quelle che  l’uomo a sua volta percepiva a titolo di pensione.

Tuttavia la Suprema Corte ha valutato che la Corte d’Appello avesse correttamente quantificato l’importo dovuto dall’uomo alla sorella.

La riduzione infatti aveva tenuto conto del fatto che i fratelli sono tenuti agli alimenti solo per lo “stretto necessario” . Ma allo stesso tempo la Corte territoriale aveva tenuto conto che la donna doveva pagare un canone di locazione, non avendo una casa di proprietà. A differenza del fratello che invece era proprietario dell’immobile dove abitava.

Per tutti questi motivi la Suprema Corte ha ritenuto di rigettare il ricorso dell’uomo.

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Offendere sui Social Network è reato: una nuova diffamazione

31 Ottobre 2019 Da Staff Lascia un commento

Offendere su facebook è reato. In particolare le offese integrerebbero il reato di diffamazione di cui all’art. 595 comma 3 c.p.

Sviluppi giurisprudenziali

Offendere su  facebook configura per la giurisprudenza il reato di cui l’articolo 595 c.p. in caso di  post o commento dai contenuti diffamatori, è questo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

Per parlare di diffamazione, il post o il commento non necessariamente deve indicare un nome o una persona specifica. È sufficiente che siano scritti elementi che facilmente ricolleghino le offese a un soggetto determinato.

La condotta rientrerebbe tra quelle indicate dal comma 3 dell’art. 595 c.p. 

Fate attenzione! non è necessario che vi sia l’intento di offendere, essendo sufficiente avere volontariamente scritto il post o il commento incriminato, senza tenere conto delle possibili conseguenze.

Ciò che più preoccupa di questo “nuovo reato” è la possibilità di “ricondivisione”, spesso incontrollabile, di un messaggio offensivo. Tutto questo giustifica le condanne previste.

Cosa si intende per diffamazione?

La diffamazione trova “il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa.” (Cass. 24431/2015)

Tuttavia non sempre la giurisprudenza è unanime.  Infatti nella sentenza n. 1254/2019 la Cassazione ritiene che Facebook  è “potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone”. Tuttavia non  può parlarsi di reato posto “in essere col mezzo della stampa” perché i social network non sarebbero destinati “ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico”.

Quando il reato non si configura e trattamento sanzionatorio

Esistono delle scriminanti, ossia ipotesi nelle quali non si è puniti. Infatti se si risponde ad una provocazione o se si esercita il proprio diritto di critica allora potrebbe non trattarsi di diffamazione.

Attenzione però, la pena prevista varia da 6 mesi a 3 anni di reclusione, e la multa non è mai inferiore a 516 euro. Inoltre è sempre possibile agire in sede civile per ottenere risarcimento.

Come tutelarsi?

Si tratta di un reato procedibile a querela di parte che va sporta presso i carabinieri o la polizia postale entro 3 mesi da quando si viene a conoscenza del commento o del post dal contenuto offensivo.

Potrebbe anche interessarti “Revenge porn, finalmente è reato”. Leggi qui.

 

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