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Legge e Giurisprudenza

Addebito separazione: per la Cassazione sono sufficienti 48 ore fuori di casa

20 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

L’addebito della separazione può essere contestato alla “donna che abbandona, anche solo per due giorni, il tetto coniugale per poi ritornare a seguito di un ripensamento nel caso in cui comunque successivamente si proceda allo scioglimento del vincolo coniugale” (Cass. Civ. Ord. 509/2020 del 11.01.2020).

Addebito della separazione nell’ordinamento italiano

L’art. 151 comma 2 del codice civile individua i presupposti in presenza dei quali, il giudice, su richiesta di parte, individua a chi dei coniugi è addebitabile la separazione. 

Addebitare la separazione significa, pertanto, individuare chi dei due coniugi ha determinato il fallimento del matrimonio. La crisi quindi deve conseguire a causa del comportamento di uno di essi il quale, così facendo, ha reso intollerabile la prosecuzione del coniugio.

Dunque nel caso in cui  l’autorità giudiziaria appuri che la rottura dell’unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di una sola delle parti dei doveri disciplinati dall’art. 143 c.c. ove sussista specifica richiesta in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito.

Presupposti dell’addebito secondo la giurisprudenza maggioritaria

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario, tuttavia, ai fini del riconoscimento dell’addebito ritiene necessario che la violazione dei doveri coniugali sia antecedente alla richiesta di separazione. In particolare è necessario dimostrare che sussiste un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.

A tal proposito, in numerose occasioni la Cassazione si è pronunciata in materia di addebito della separazione nei casi di tradimento. Anche in tali casi rilievo fondamentale è stato dato al fattore temporale. Invero,  anche in caso di tradimento l’addebito della separazione è possibile solo se l’infedeltà è stata la causa della crisi coniugale e non il suo effetto.

Tornando al caso di specie…

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che alla donna, colpevole di avere lasciato l’abitazione coniugale per soli due giorni, per poi ritornare sui propri passi, debba essere addebitata la separazione.

Gli Ermellini hanno confermato la sentenza emessa dai giudici di merito, ritenendo la fuga di sole 48 ore dal domicilio domestico la causa del fallimento del matrimonio. In particolare la donna non ha dimostrato che il matrimonio fosse già in crisi. Non ha neppure dimostrato di avere ricevuto  pressioni, violenza o minaccia da parte del marito.

Di conseguenza i giudici chiamati a decidere del caso, considerando il “carattere unilaterale e non temporaneo della decisione di abbandonare la residenza familiare ponendo fine alla vita coniugale”, accoglievano la domanda del marito volta all’accertamento dell’addebito.

Conseguenze dell’addebito

Quali sono le conseguenze in termini giuridici dell’addebito? Le conseguenze sono prevalentemente di carattere patrimoniale. 

Il coniuge cui è stata addebitata alla separazione perde infatti il diritto a ricevere un eventuale assegno di mantenimento. Tuttavia permane il diritto agli alimenti, ma sempre che ne sussistano i presupposti. Ciò significa che  potrà percepire somme di denaro solo nel caso in cui si trovi in una situazione di bisogno.  

Rilevanti inoltre sono gli effetti della pronuncia di addebito della separazione in ambito successorio. Il coniuge separato con addebito, infatti, perde i diritti di successione inerenti allo stato coniugale.  Conserva esclusivamente il diritto a un assegno vitalizio, laddove, all’apertura della successione, godesse già dell’assegno alimentare.

Altro effetto dell’addebito della separazione è la perdita del diritto alla pensione di reversibilità e alle altre indennità e prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto.

Potrebbe anche interessarti “Addebito: non bastano il tradimento e l”allontanamento da casa”, leggi qui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abbandono tetto coniugale, addebito, coniugi, divorzio, pronuncia di addebito, separazione

Attività sportiva figli: chi decide?

13 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

Lo svolgimento di un’attività sportiva è fondamentale per la crescita e il corretto sviluppo dei giovani. Lo sport, oltre ad avere benefici a livello fisico, ha indubbi vantaggi a livello psicologico e sociale. Una sana attività sportiva aiuta lo sviluppo ed è, al contempo, occasione di divertimento e socializzazione.  Peraltro, favorisce l’apprendimento dei valori di vita quali il rispetto delle regole, l’impegno, la responsabilità. Lo svolgimento di un’attività sportiva è talmente importante da essere stata riconosciuta, dalle Nazioni Unite, quale diritto fondamentale. Ebbene, secondo l’art. 31 della Convenzione sui diritti dell’infanzia “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica […]”.

Chi decide lo sport da fare praticare al minore?

Non è insolito che i genitori, soprattutto se separati o divorziati, non siano d’accordo su quale sport il figlio minore deve praticare. La tematica è particolarmente delicata proprio in virtù del ruolo di primaria importanza che l’attività sportiva occupa nel processo di crescita dello stesso. Chi esercita la responsabilità genitoriale ha certamente diritto di esprimere la propria opinione in merito alla gestione delle attività ludico-ricreative del figlio. Ciò, ovviamente,  non deve tradursi  in una imposizione unilaterale.

Il minore può scegliere lo sport da praticare?

Certo che si! il minore ha diritto di manifestare le proprie preferenze. Ciò anche e soprattutto in relazione alle proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Il minore non dovrebbe mai essere costretto alla pratica di un determinato sport, ma dovrebbe essere libero di potere scegliere. A tal proposito esiste un vero e proprio diritto all’ascolto del figlio minore codificato nell’art. 336-bis c.c. I problemi sorgono quando al minore non viene lasciata tale libertà di scelta. Ma soprattutto quando vi è contrasto tra i genitori. In tale caso sarà il Giudice a decidere, laddove adito, a dirimere il contrasto. Peraltro in materia non esiste una regolamentazione in materia di tesseramento minorile.

Ma cosa è il tesseramento minorile?

Ciascuna Federazione sportiva fonda la propria organizzazione su un sistema di affiliazioni e tesseramenti. Pertanto il tesseramento non è altro che l’atto formale di ingresso nell’ordinamento sportivo. Con il tesseramento il soggetto entra a far parte di una società sportiva, la quale a sua volta, è affiliata ad una federazione. A seguito del tesseramento l’atleta è abilitato all’esercizio della relativa attività sportiva in competizioni e manifestazioni dalla stessa organizzate. l’atleta si lega dunque in modo esclusivo ad una società e conseguentemente acquista lo status di soggetto di diritto sportivo. Questo comporta l’acquisto della titolarità di diritti e doveri nei confronti degli altri atleti, associazione e federazione.

Normativa in merito di tesseramento minorile

Nel nostro ordinamento la normativa in tema di tesseramento sportivo minorile è stata per molto tempo alquanto scarna. Ad oggi le varie Federazioni hanno optato per soluzioni eterogenee, soprattutto in tema di legittimazione attiva.

Alcune di esse ritengono sufficiente il consenso di un solo genitore; altre richiedono espressamente il consenso di entrambi i genitori; altre ancora si riferiscono genericamente alla figura esercente la responsabilità genitoriale.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra rappresentato, sarebbe auspicabile un aggiornamento delle norme che disciplinano l’accesso alle attività sportive per i minori. Tale novella dovrebbe tener presente i principi in materia di autodeterminazione del minore di età e il suo diritto di scelta. Così facendo in caso di conflitto tra i genitori, sarebbe utile l’espletamento di una valutazione psicofisica del minore da effettuare periodicamente. 

Attualmente, premesso che i genitori dovrebbero sempre agire nell’interesse del minore, è necessario, quindi,  fare riferimento alle regole dettate dalle singole Federazioni per stabilire chi ha il potere di far tesserare il figlio.

Potrebbe anche interessarti “Obbligo mantenimento dei figli, quando cessa?”, leggi qui.



 

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: attività sportiva, contrasto genitoriale, minori e sport, responsabilità genitoriale, spese straordinarie, sport

Un abbraccio forzato può configurare il reato di violenza sessuale

11 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

Un abbraccio forzato, senza il consenso della persona che lo riceve, può configurare il reato di violenza sessuale.A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 378 del 09.01.2020.

Il caso

Un uomo veniva condannato, dai giudici di primo grado, per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. per avere abbracciato, contro la sua volontà, una vicina di casa. In particolare la donna tendeva la mano per salutare il vicino, ma questi, forzosamente abbracciava la donna. Tale contatto, secondo la persona offesa, sarebbe avvenuto  perché l’uomo, un settantenne, voleva aderire con il proprio corpo i seni della vicina.

L’uomo ricorreva in Corte di Appello

La Corte di Appello riteneva logico e corretto il ragionamento motivazionale dei giudici di primo grado. Pertanto confermava la condanna emessa nell’ambito del giudizio abbreviato a cui l’imputato aveva richiesto essere ammesso.

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso

La Corte di Cassazione investita della questione riteneva inammissibile il ricorso proposto dall’imputato. Quest’ultimo, sebbene non contestasse la natura sessuale degli atti, riteneva che gli stessi non configurassero il reato di  violenza sessuale. Ciò in quanto assenti sia la violenza sia il mancato consenso della persona offesa. Ebbene, l’uomo lamentava che  i giudici non avevano considerato la circostanza che la persona offesa sapeva dell’assenza da casa della moglie dell’imputato e pertanto alcun inganno poteva contestarsi. Peraltro, sempre secondo l’imputato, la donna avrebbe dovuto manifestare un esplicito e chiaro dissenso agli approcci dell’imputato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 378/2020  sottolineava che  il ricorrente ripresentava in sede di legittimità le stesse rimostranze avanzate in sede d’appello. Peraltro, non veniva mai contestata la natura sessuale degli atti. Men che mai veniva messa in discussione l’attendibilità della vittima.

Elementi del reato di violenza sessuale

Nella propria motivazione la Corte ribadiva che per costante giurisprudenza il reato di violenza sessuale si configura anche in presenza di atti intimidatori capaci di provocare la coazione della vittima a subire atti sessuali, quindi anche in caso di abbraccio forzato.

Nel caso di specie l’imputato commetteva atti di libidine repentini e subdoli, senza prima accertarsi del consenso della vittima o prevenendone in ogni caso il dissenso. Di conseguenza, per la configurazione del reato de quo, la violenza non deve necessariamente impedire alla vittima di opporre resistenza.  Secondo gli ermellini è sufficiente che il soggetto agente compia in modo insidiosamente rapido i suoi atti “tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo”.

Tornando al caso di specie, dal racconto della vittima emergeva che la persona offesa tendeva la mano per salutare l’imputato, il quale la afferrava improvvisamente per un braccio per attirala in un abbraccio, che metteva in contatto i due corpi, compreso il seno della donna e i genitali dell’uomo.

Potrebbe interessarti anche “Palpeggiare una donna per scherzo è violenza sessuale”, leggi qui.

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abbraccio, consenso, reato, tutela delle donne, violenza, violenza sessuale

Chat e minori: i genitori devono vigilarne e monitorarne l’utilizzo.

6 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

Chat e minori: l’utilizzo delle chat da parte dei minori deve essere oggetto di monitoraggio dei genitori (Trib. Min. Caltanissetta 08.10.2019).

Il caso

Un minore utilizzava un’applicazione di messaggistica per minacciare una coetanea. Quest’ultima, a causa di ciò, era costretta a modificare le proprie abitudini di vita per l’ansia e la preoccupazione sorte per le continue minacce. 

Il caso giungeva all’attenzione del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta

Il Tribunale per i Minorenni, investito della questione, poneva la propria attenzione sui genitori. Nel dettaglio sottolineava le responsabilità dei genitori in merito all’utilizzo della rete internet da parte dei figli. Invero, i giudici nisseni, evidenziavano, in via generale la necessità a che i genitori provvedano ad educare i minori al corretto utilizzo della rete. Cosa che, a tenor degli stessi, può avvenire solo tramite una limitazione quantitativa e qualitativa dell’uso delle chat (e di internet) da parte dei minori.

Pertanto, sebbene l’uso di chat, e in generale di internet, da parte dei minori è sempre più diffuso, allo stesso tempo questi sono esposti a maggiori rischi e pericoli. Infatti, tramite i social i minori esercitano il proprio diritto all’informazione e comunicazione, tutelato a livello nazionale (art. 21 Cost.) ed internazionale (art. 11 Carta dei diritti UE). Ma tale diritto va contemperato con la tutela del minore stesso. Infatti è risaputo che il non corretto utilizzo di tali strumenti può essere gravemente dannoso. Per tale ragione salvaguardare il minore nell’uso della rete telematica è un obiettivo prioritario. Ciò,  indipendentemente dalle capacità e competenze maturate dal minore stesso.

Conclusioni dei giudici nisseni

I giudici investiti della vicenda ritenevano che l’anomalo utilizzo degli strumenti telematici da parte del minore era sintomatico di scarsa vigilanza ed educazione da parte dei genitori.

Di conseguenza il Tribunale avviava un’attività di monitoraggio e supporto del minore e della madre. Ciò al fine di verificare le effettive e reali capacità educative e di vigilanza da parte della donna.

Potrebbe anche interessarti “La nuova compagna di papà può pubblicare le nostre foto sui social?”, leggi qui.

 

 

 

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Violenza assistita: conseguenze sui bambini e forme di tutela

3 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

Cosa è la violenza assistita?

La violenza assistita è quella forma di maltrattamento a cui sono costretti i minori degli anni 18 compiuta attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative del minore che assiste.

Tale nozione, elaborata dalla scienza psicologica e medica, è stata fatta propria dai tecnici del diritto i quali hanno introdotto nel nostro ordinamento delle specifiche aggravanti nei casi di violenza assistita.

In particolare i riferimenti normativi nazionali sono:

l’art. 61 n. 11-quinquies c.p. e l’art. 572 comma 3 c.p.

Ebbene, entrambe le norme prevedono un aumento del trattamento sanzionatorio se il fatto di reato è commesso in presenza o in danno di un minore (o di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità).

Conseguenze della violenza assistita

Tutte le forme di violenza, specie quelle che avvengono tra le mura domestiche, hanno conseguenze dannose e devastanti nei confronti delle vittime. Allo stesso modo, conseguenze negative e devastanti subiranno i minori costretti ad assistere ad atti di reiterata violenza perpetrati ai danni di un familiare. A riguardo, pertanto,  si considera persona offesa dal reato anche il minore che assiste alla violenza pur non subendola.

L’estensione della tutela alle vittime che assistono alla violenza ha una precisa finalità: prevenire ricadute di tipo psicologico e comportamentale sui minori costretti alla percezione di atti violenti ai danni di componenti della famiglia. Invero, un minore obbligato ad assistere a manifestazioni aggressive può subire conseguenze gravissime. In particolare tale partecipazione può influire negativamente sul suo processo di crescita. A sua volta il minore, da adulto, potrebbe emulare le condotte maltrattanti. Possibilità, quest’ultima, che si vorrebbe scongiurare creando strumenti di tutela e di protezione. 

Strumenti di tutela

La condotta maltrattante, oltre a costituire l’elemento oggettivo di un reato particolarmente grave, il reato di maltrattamenti ex art 572 c.p.,  trova tutela anche in sede civile.

In particolare, il riferimento è agli ordini di protezione contro gli abusi familiari ex artt. 342-bis e ter c.c.

La tutela civilistica consiste nell’allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinarsi a determinati luoghi del convivente violento. La suddetta tutela presuppone, per trovare applicazione, la sussistenza di un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà del convivente. Tale disciplina mira a tutelare le ipotesi di abuso anche quando le stesse siano prive del requisito dell’abitualità tipiche dei maltrattamenti.

Obiettivi 

Purtroppo la cronaca giudiziaria degli ultimi anni ha messo in evidenza un aumento senza precedenti dei casi di violenza familiare. Probabilmente ciò deriva dal moltiplicarsi delle denunce che nel passato non venivano presentate. L’obiettivo dello Stato è volto ad arginare il drammatico fenomeno e ad impedire i gravi danni sui minori obbligati a crescere e ad assistere alla violenza. 

Potrebbe anche interessarti “Codice Rosso: l’entrata in vigore della legge 69/2019 a tutela delle vittime di violenza domestica, sarà sufficiente?”, leggi qui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Abitazione familiare: nessun diritto di abitazione per il coniuge superstite se la casa non è più adibita ad abitazione familiare

30 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’abitazione familiare non può essere oggetto del diritto di abitazione nei confronti del coniuge superstite se, al momento dell’apertura della successione, manca il requisito della convivenza (Cass. Civ.  5 giugno 2019 n. 15277).

Il caso

Una donna esercitava l’azione di riduzione con riferimento alla successione testamentaria del coniuge separato. Quest’ultimo, in particolare, aveva disposto, a favore della moglie, dalla quale era separato, un legato di usufrutto. Tale legato veniva  qualificato dai giudici quale legato in sostituzione di legittima.

Il Tribunale e la Corte di Appello dichiaravano inammissibile il ricorso

Tanto il Tribunale quanto la Corte di Appello dichiaravano inammissibile il ricorso. I Giudici di merito rilevavano che la rinuncia al legato era intervenuta tardivamente. Ossia dopo che la legataria aveva continuato ad abitare nella ex casa coniugale, ricompresa nel legato.

La donna pertanto ricorreva in Cassazione. La predetta sosteneva nel ricorso l’errata qualificazione giuridica, da parte dei Giudici di merito, dell’utilizzo dell’appartamento. Tale utilizzo avrebbe dovuto essere qualificato, a dire della donna, come esercizio del diritto di abitazione spettante quale ex coniuge; e non quale esercizio del diritto di usufrutto.

Il problema giuridico affrontato dalla Corte di Cassazione

La questione affrontata dalla Corte di Cassazione è la seguente: al coniuge separato superstite spetta il diritto di abitazione nella casa coniugale sic et simpliciter (quindi senza riserve e valutazioni)? o è necessario che vengano rispettati particolari requisiti?

Soluzioni giurisprudenziali

La Suprema Corte di Cassazione afferma che: elemento imprescindibile all’attribuzione al coniuge superstite del diritto di abitazione è l’effettiva esistenza di un immobile adibito a casa familiare. Tale circostanza presuppone, pertanto, l’esistenza di una convivenza nel momento dell’apertura della successione.

Con l’ordinanza n. 15277 del 2019 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della donna. In particolare i giudici di legittimità hanno richiamato  l’orientamento giurisprudenziale prevalente. 

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica prospettata dalla Corte di Appello.  Invero, la permanenza presso l’abitazione della ex moglie doveva qualificarsi  come esercizio del diritto di usufrutto oggetto del legato. Non poteva, di contro, essere qualificato quale esercizio del diritto di abitazione ex art 540 c.c., considerato che marito e moglie non convivevano già da tempo.

Conclusivamente

Il coniuge superstite separato potrà godere del diritto di abitazione dell’immobile solo se quest’ultimo è adibito ad abitazione familiare. Ciò presuppone, quindi, che i coniugi, anche se separati, di fatto convivano.  E’ necessario inoltre il soddisfacimento di un ulteriore requisito. Ossia la separazione non deve essere stata addebitata al coniuge superstite.

L’assenza di uno dei sopra descritti requisiti comporta l’impossibilità per il coniuge superstite di richiedere il diritto di abitazione.

Potrebbe anche interessarti “Niente pensione di reversibilità se manca l’assegno divozile” leggi qui.

 

 

 

 

 

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Separazione consensuale: è possibile simulare?

20 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Con la separazione consensuale  i coniugi decidono consensualmente di porre fine alla loro convivenza. È tuttavia noto che, in alcuni casi, i coniugi, tramite l’accordo di separazione, risolvono anche questioni patrimoniali. Tali diversi accordi, quindi, possono convivere nello stesso atto. Tuttavia, diverso sarà il loro trattamento giuridico (Cass. civ., sez III civ. n. 21839/2019).

Qual è il contenuto dell’accordo di separazione?

La separazione è un negozio di diritto familiare con un contenuto minimo essenziale. Si fa riferimento al consenso reciproco a vivere separati; alla regolamentazione dell’affidamento dei figli; alla determinazione di un eventuale assegno di mantenimento. Tutti gli accordi di separazione devono regolare necessariamente questi tre profili. Ovviamente in relazione agli ultimi due profili presupposto necessario è la presenza di figli, altrimenti nessuna regolamentazione è richiesta.

Contenuto accessorio

Insieme al contenuto minimo essenziale i coniugi, tramite la separazione consensuale, possono disciplinare ulteriori rapporti. Si tratta generalmente di rapporti economici/fiscali. Questi vengono regolamentati in occasione della separazione, ma non a causa della stessa. Tali accordi accessori costituiscono espressione della libera autonomia contrattuale dei privati. Essi sono del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili.

Accordi accessori e contenuto minimo essenziale, nonostante siano autonomi ed indipendenti, ben possono convivere nello stesso atto. Diversa è la causa: regolare determinati profili generalmente patrimoniali nel primo caso; addivenire alla separazione nel secondo. Diversa sarà inoltre la disciplina giuridica.

È possibile simulare l’accordo di separazione?

L’argomento è di grande importanza e attualità. Parlando di simulazione è opportuno fare una precisazione. Ad essere simulata potrebbe essere la separazione in sé. Ciò avviene quando i coniugi non vogliono in realtà porre fine alla reciproca convivenza. Oppure la simulazione potrebbe riguardare soltanto l’accordo accessorio. Volendo invece i coniugi effettivamente separarsi.

Nel primo caso la giurisprudenza afferma che l’impugnazione è inammissibile se hanno chiesto a Tribunale l’omologazione. Al contenuto essenziale dell’accordo di separazione non possono dunque applicarsi le norme in tema di simulazione contrattuale (Cass. Civ., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607).

A conclusioni diverse si giunge in relazione alle pattuizioni non essenziali. Tali accordi sono infatti solo eventuali e sono volti a completare ed integrare l’accordo principale. È per tale motivo che la Cassazione li ha etichettati come autonomi e indipendenti rispetto agli elementi essenziali dell’atto. Ne consegue che, in relazione ad essi, non valgono le argomentazioni ostative all’impugnabilità per simulazione. Essendo espressione della libera autonomia negoziale, le parti sono libere di simulare e chi ha interesse può eccepire la simulazione.

Conclusioni

In definitiva quindi  i coniugi, nell’accordo di separazione, possono regolare fattispecie distinte da quelle che integrano il contenuto tipico dell’atto. Tali accordi, espressione della libera autonomia negoziale delle parti, sono sottoposti alle regole civilistiche sulla simulazione.

Potrebbe anche interessarti “La dorata del matrimonio incide sull’importo del mantenimento”, leggi qui.

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Proprietà digitale: aspetti successori

13 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

 

La proprietà digitale

In un mondo sempre più tecnologico e informatico particolare rilevanza giuridica assume la proprietà digitale. Quest’ultima costituisce ormai parte integrante del patrimonio di un individuo. Oggetto di tale proprietà sono foto, video, musica, file di testo o qualunque altro file multimediale.

Il legittimo proprietario può ovviamente disporre di tali beni, essendo libero di condividerli o di celarli a terzi. Frequente è infatti l’utilizzo di apposite credenziali. Queste di solito costituite dal nome utente e dalla password, che consentono l’accesso a dati sensibili o file personali.

Tuttavia vi  è una profonda differenza tra disponibilità delle credenziali e la titolarità dei beni che la credenziale medesima custodisce. Il possesso delle prime non determina infatti la proprietà sulle seconde.

Cosa accade se muore il proprietario?

La tematica risulta essere particolarmente interessante in caso di decesso del legittimo proprietario. Non è infatti raro che sorgano controversie tra gli eredi titolari dei beni digitali e i gestori dei servizi on-line. In questi casi di fondamentale importanza risultano essere le condizioni generali predisposte dai gestori e accettate dagli utenti. Uno dei casi più comuni è la richiesta di accesso da parte dei congiunti ai profili social del deceduto, o alla sua email.

L’attualità della tematica ha reso indispensabile  introdurre nel nostro ordinamento una specifica disciplina in materia di eredità digitale. In passato la fattispecie veniva ricondotta nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’art. 9 comma 3, affermava che “I diritti di cui all’articolo 7[…] concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. L’art. 7 prevedeva una serie di diritti riferiti ai dati personali, quali a conferma dell’esistenza di tali dati e le finalità e modalità di trattamento.

Ricondurre in modo esaustivo tale previsione normativa al contesto della successione nel patrimonio digitale era particolarmente complicato. Spesso si rendevano necessarie forzature,  vista l’eterogeneità del contenuto di tale bene.

Normativa di riferimento

La normativa fino ad ora esaminata è stata abrogata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Adesso la norma di riferimento è l’art. 2-terdecies. In particolare, la stessa disciplina i diritti riguardati le persone decedute. Il terzo comma del suddetto articolo rappresenta una novità. Esso prevede la possibilità che l’interessato vieti l’esercizio di siffatti diritti. Tale norma tutela la facoltà del soggetto di decidere liberamente la sorte dei propri dati digitali. Va però precisato che il divieto deve risultare in modo non equivoco e specifico. La scelta dell’interessato deve dunque essere libera e consapevole ed è ogni momento modificabile e revocabile.

La libertà del soggetto non è tuttavia illimitata. Il divieto non può infatti produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti derivanti dalla morte dell’interessato.

L’art. 2-terdiecies ha dunque effettuato un importante bilanciamento di interessi. Da un lato l’esigenza di tutela della libera determinazione volitiva del soggetto interessato. Dall’altro la difesa delle ragioni economiche e patrimoniali dei terzi aventi diritto.

Potrebbe interessarti “Matrimonio e privacy: possono conciliarsi?”, leggi qui.

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Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.