Con l’ordinanza n. 19617 del 16 luglio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione I civile è tornata a pronunciarsi in materia di assegno divorzile, ribadendo l’importanza della funzione compensativa e perequativa dell’istituto e censurando la decisione con cui la Corte d’appello di Roma aveva negato il contributo economico richiesto da una ex moglie.
Il caso
La vicenda trae origine dal giudizio di divorzio tra due coniugi romani.
• In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda della donna di vedersi riconoscere un assegno divorzile di 500 euro, pur dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
• La Corte d’appello di Roma aveva poi confermato la decisione, limitandosi ad aumentare l’assegno di mantenimento in favore della figlia, senza accogliere la richiesta economica della madre.
Secondo i giudici territoriali, l’assetto delineato dalla sentenza di primo grado già teneva conto delle disparità reddituali tra le parti, compensando lo squilibrio con la concessione alla donna dell’uso della casa familiare – di proprietà esclusiva dell’ex marito – e con l’accollo a carico di quest’ultimo delle relative spese e utenze.
La donna ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando che i giudici di merito avessero del tutto trascurato un elemento decisivo: la sua scelta, condivisa con il marito, di lavorare per lungo tempo part-time, sacrificando opportunità professionali e reddito al fine di garantire la cura della famiglia e dei figli.
La decisione della Cassazione
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, che hanno definito la natura “composita” dell’assegno divorzile.
In particolare:
• l’assegno non ha più la sola funzione assistenziale, ma anche compensativa (a ristoro dei sacrifici compiuti) e perequativa (per riequilibrare disparità patrimoniali create dalle scelte comuni di vita coniugale);
• i criteri di attribuzione e quantificazione sono fissati dall’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, che impone una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, alla luce della durata del matrimonio, dell’età e soprattutto del contributo fornito da ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio.
Di conseguenza, il riconoscimento dell’assegno non dipende più dal “tenore di vita” matrimoniale, ma dall’accertamento dello squilibrio patrimoniale derivante dalle scelte di coppia e dal sacrificio personale di uno dei coniugi.
La funzione perequativo-compensativa
Secondo la Cassazione, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la disparità reddituale tra le parti fosse effettivamente conseguenza delle decisioni assunte durante il matrimonio.
In particolare, la Corte sottolinea che:
• quando un coniuge rinuncia a opportunità professionali – ad esempio scegliendo un impiego part-time – per dedicarsi alla famiglia, tale sacrificio non può essere ignorato;
• lo squilibrio economico che ne deriva giustifica il riconoscimento di un assegno con funzione riequilibratrice;
• solo in assenza di questo nesso causale, l’assegno può essere riconosciuto per mere finalità assistenziali, laddove il coniuge richiedente non disponga dei mezzi minimi per un’esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Il ruolo dell’autoresponsabilità
La Cassazione riprende inoltre il concetto di autoresponsabilità coniugale, evidenziando come esso debba essere letto in modo equilibrato:
• durante il matrimonio, le scelte sono condivise e ciascun coniuge contribuisce secondo modalità decise insieme;
• al momento del divorzio, l’autoresponsabilità diventa individuale, ma non può cancellare il peso delle decisioni passate, altrimenti si finirebbe per penalizzare la parte che ha sostenuto i maggiori sacrifici familiari.
Conclusione
La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello, rinviando la causa per un nuovo esame che tenga conto della funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile e del sacrificio professionale compiuto dalla ricorrente
assegno di mantenimento
Mantenimento dei figli maggiorenni: ospitalità in luogo dell’assegno?
Cassazione Civ., sez. I, ordinanza n. 3329/2025
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3329/2025, ha stabilito che un genitore obbligato al mantenimento di un figlio maggiorenne non autosufficiente non può decidere unilateralmente di adempiere offrendo ospitalità in casa invece di corrispondere un assegno economico.
La vicenda riguarda un ventiduenne studente di farmacia che aveva fatto ricorso contro la madre dopo che la Corte d’Appello di Torino aveva revocato l’assegno mensile di 800 euro, riconoscendole solo l’obbligo di pagare il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative. Secondo la Corte territoriale, l’obbligo di mantenimento andava ricondotto a un’obbligazione di tipo alimentare, prevista dall’art. 443 c.c., che consente a chi è tenuto a somministrare gli alimenti di scegliere tra il versamento di un assegno e l’accoglienza in casa. Poiché la madre non aveva mai acconsentito alla scelta del figlio di andare a vivere da solo, il contributo economico non era dovuto.
La Cassazione ha ribaltato questa interpretazione, chiarendo che l’obbligo di mantenimento ha una disciplina specifica, regolata dagli artt. 337-ter e 337-septies c.c., che prevedono un contributo economico determinato in base al principio di proporzionalità. In particolare, il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti si distingue dagli alimenti perché non è un’obbligazione alternativa, ma deve essere corrisposto in modo proporzionale alle risorse economiche dei genitori e alle esigenze del figlio.
Inoltre, la Suprema Corte ha criticato la decisione della Corte d’Appello perché non aveva considerato il tenore di vita del figlio durante la convivenza con i genitori né le condizioni economiche di entrambi, limitandosi a sottolineare che il padre già versava un assegno e che entrambi contribuivano alle spese straordinarie.
In conclusione, la Cassazione ha affermato che il genitore obbligato non può scegliere unilateralmente di adempiere al mantenimento accogliendo il figlio in casa, ma può solo chiedere che questa circostanza venga considerata ai fini della quantificazione dell’assegno. L’importo deve essere determinato tenendo conto del tenore di vita precedente, delle necessità del figlio e delle capacità economiche di entrambi i genitori.
Rinuncia al mantenimento e diritto all’assegno sociale
Rinuncia al mantenimento e diritto all’assegno sociale: la Suprema Corte dice si alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, anche per il coniuge che rinuncia al mantenimento, specificando che la normativa prevede come unico requisito, per l’erogazione dell’assegno sociale, lo stato di bisogno effettivo del richiedente.
Il caso
Tizio in primo grado (dal Tribunale di Campobasso) si vedeva riconosciuta la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno sociale, originariamente respinta dall’Istituto previdenziale per ritenuto difetto dello stato di bisogno dello stesso. Ed in particolare il Tribunale riteneva che la situazione di “sufficienza economica” palesata dal richiedente in sede di separazione consensuale (da cui era disceso il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dello stesso), non era idonea a dimostrare la sua capienza economico-patrimoniale e di conseguenza la non spettanza dell’assegno assistenziale in suo favore.
Decisone della Corte d’Appello di Campobasso
L’INPS, pertanto, impugnava la decisione innanzi alla Corte d’Appello che, di contro, riformando la decisione del giudice di prime cure accoglieva la domanda dell’Istituto previdenziale rilevando come “da una parte, la dichiarazione di indipendenza economica presentata (…) in sede di separazione consensuale, con rinuncia all’assegno di mantenimento a carico del coniuge, e dall’altra, la natura sussidiaria dell’istituto dell’assegno sociale che, imponendo di considerare tutti i tipi di reddito, consente di attribuire la relativa prestazione assistenziale solo a favore di soggetti che versino in un effettivo stato di bisogno, dovendosi escludere che tale prestazione possa essere riconosciuta in presenza di entrate patrimoniali, attuali o in concreto possibili, che escludano l’esistenza della predetta situazione di bisogno“.
Tizio ricorreva in Cassazione
Contro la decisione della Corte di Appello proponeva ricorso Tizio. Il ricorrente rilevava che il Giudice di secondo grado aveva “erroneamente e aprioristicamente escluso lo stato di bisogno (…) solo perché lo stesso aveva rinunciato all’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, ma con ciò introducendo, di fatto, un requisito preclusivo al riconoscimento dell’assegno sociale non contemplato dalla previsione normativa di cui alla rubrica“.
Decisione della Suprema Corte
Gli Ermellini, con sentenza n. 33513/2023 ritenevano la fondatezza del motivo d’impugnazione, in quanto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto “il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della I. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno“.
Rinvio per il riesame della controversia
Secondo la Suprema Corte, quindi, ai fini del riconoscimento dell’assegno assistenziale, non rileva il fatto che lo stato di bisogno del richiedente sia incolpevole, quanto il fatto che tale stato sussista e sia integrato nella sua dimensione oggettiva.
Alla luce delle superiori argomentazioni la Suprema Corte cassava la sentenza rinviando alla Corte d’Appello di Campobasso per il riesame del merito della controversia.
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Revoca dell’assegno divorzile se la ex moglie ha capacità lavorativa e sostiene spese voluttuarie
Revoca dell’assegno divorzile se la ex moglie ha capacità lavorativa e sostiene spese voluttuarie (Cass. civ., sez. I, ord.,18 gennaio 2023, n. 1482)
Il caso
Il Tribunale di Velletri pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi,
poneva a carico dell’uomo l’obbligo di versare alla ex moglie un assegno mensile di € 100 oltre ad € 450
quale contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La donna proponeva appello in quanto gli importi erano ridotti rispetto a quelli stabiliti in sede di separazione. L’ex marito, oltre a resistere in appello, presentava appello incidentale chiedendo la revoca dell’assegno divorzile e quello per il mantenimento del figlio.
La decisione della Corte di Appello
I Giudici di secondo grado, disponendo la revoca dell’assegno, ribaltavano la decisione del giudice di primo grado. Ed in particolare, osservavano che alcun obbligo economico doveva essere previsto a carico del padre poiché il figlio aveva abbandonato l’occupazione offertagli dal predetto e poiché la ex moglie disponeva di redditi e capacità lavorativa. Per tali ragioni veniva rigettato l’appello principale ed accolto quello incidentale, con conseguente revoca degli obblighi economici previsti in capo all’ex coniuge.
La donna proponeva ricorso per Cassazione
La Suprema Corte, però, dichiarava inammissibile in ricorso confermando così la decisione dei Giudici di merito.
In particolare, la donna aveva articolato quattro motivi sostenendo che il Tribunale non aveva valorizzato il suo contributo alla vita familiare, alla ristrutturazione della casa coniugale e al pagamento del relativo mutuo. Per di più la ricorrente lamentava una errata lettura delle risultanze del suo conto corrente e della situazione reddituale dell’ex marito, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo inerente la richiesta di restituzione di somme dalla stessa elargite.
Gli Ermellini, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, richiamano il principio enunciato dalle Sezioni Unite per cui “il riconoscimento dell’assegno di divorzio (…) richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” ed occorre una “valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto” (v. Cass. sez. un., n. 18287/2018; in questo senso v. anche Cass. civ., n. 1882/2019; Cass. civ., n. 21228/2019; Cass. civ., n. 5603/2020; Cass. civ., n. 4215/2021; Cass. civ, n. 13724/2021; Cass. civ., n. 11796/2021).
L’assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche perequativo-compensativa e presuppone
l’accertamento di uno “squilibrio effettivo e di non modesta entità” delle condizioni economiche delle parte attrice comunque non è finalizzato alla ricostituzione del “tenore di vita endoconiugale” (v. Cass. civ., n.
21926/2019).
Considerazioni
Nel caso di specie emerge che la donna al momento della fine del matrimonio aveva una disponibilità economica risultante dal conto corrente che le permetteva di sostenere sia i costi dell’abitazione presa in locazione sia spese voluttuarie, oltre ad avere una propria capacità lavorativa tali da renderla economicamente autonoma.
Peraltro, le censure della ricorrente miravano così ad ottenere un riesame del merito della causa: di qui
l’inammissibilità del ricorso non potendosi “surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata.
Per tali ragioni il ricorso viene dichiarato inammissibile e la donna condannata al pagamento delle spese processuali.
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Rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento, come funziona?
Rivalutazione istat dell’assegno di mantenimento, come funziona?
La legge stabilisce che l’assegno di mantenimento dovuto ai figli e/o al coniuge deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici gli Istat.
In cosa consiste la rivalutazione ISTAT?
La rivalutazione istat è un meccanismo di adeguamento automatico e annuale dell’importo mensile dell’assegno all’aumento o diminuzione del costo medio della vita. Lo scopo dell’adeguamento è quello di preservare il potere d’acquisto dall’inevitabile svalutazione monetaria.
Dal punto di vista normativo, occorre compiere una distinzione tra assegno di mantenimento a favore dei
figli e a favore del coniuge, se infatti per il primo l’automatismo della rivalutazione è previsto espressamente, sia in sede di separazione che di divorzio, dall’art. 337-ter del codice civile, per l’assegno
di mantenimento a favore del coniuge è bene evidenziare che sebbene tale automatica rivalutazione sia
disciplinata esclusivamente all’art. 5 comma 7 della L. n. 898/1970, e quindi si riferisca specificatamente
alla procedura di divorzio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la stessa sia applicabile anche in sede di separazione.
Di conseguenza il giudice, sia in sede di divorzio che di separazione, ha il potere-dovere di stabilire in sentenza un criterio di indicizzazione automatica dell’assegno, anche senza specifica domanda delle parti.
Come si calcola l’aumento ISTAT?
Per calcolare annualmente la rivalutazione dell’assegno di mantenimento occorre fare riferimento all’ indice di variazione FOI, ossia l’indice dei prezzi delle famiglie di operai e impiegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della L. n. 392/1978, il mese successivo a quello a cui si riferisce.
Conseguentemente per calcolare il relativo aumento, occorrerà applicare all’importo mensile dell’assegno deciso dal giudice, la percentuale dell’indice FOI che si riferisca o al mese indicato nel provvedimento dal giudice nell’anno precedente o, in assenza, al mese della sottoscrizione dell’accordo o deposito del ricorso.
Il nuovo importo rappresenterà la somma sulla quale verrà applicato, l’anno successivo, il nuovo indice FOI per determinare la nuova rivalutazione dell’importo e così via per gli anni successivi.
La rivalutazione dovrà pertanto essere compiuta a partire dalla data indicata nel provvedimento di
separazione o divorzio.
Pertanto, se era stato sancito dal giudice un assegno di mantenimento di € 500,00 a partire dal 10 luglio 2020, questa somma doveva essere rivalutata tenendo conto dell’ultimo FOI disponibile al 10 luglio 2021 ossia dovrà essere calcolata con riferimento al mese di luglio di ogni anno, essendo luglio il mese di decorrenza dell’assegno.
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Lavoro casalingo? l’assegno di mantenimento deve essere più alto
Lavoro casalingo? l’assegno di mantenimento per la ex moglie deve essere più alto ciò in quanto tale lavoro va qualificato come contributo alla conduzione familiare.
A stabilire il superiore principio di diritto è la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24826 del 17 Agosto 2022.
Ed in particolare, gli Ermellini ritengono che occuparsi della casa, consentendo al coniuge di svolgere la sua attività senza altre incombenze, è un lavoro che merita il dovuto riconoscimento al momento della separazione e del divorzio.
Il giudice non può, infatti, stabilire un assegno che sia solo assistenziale, senza considerare il contributo che la donna da alla formazione del patrimonio comune o del marito. Partendo da questo principio la Cassazione con la sentenza sopra richiamata bacchetta la Corte d’appello che aveva avallato il taglio dell’assegno in favore della ex moglie riducendolo da € 600,00 ad € 250,00.
L’iter logico giuridico seguito dai giudici di merito
I giudici di merito, rilevavano che la signora aveva 52 anni, non aveva problemi di salute e, in più abitava in Sardegna, regione turistica nella quale non mancavano occasioni di lavoro. Alla luce di ciò la Corte territoriale riteneva che non sussistessero nel caso di specie i presupposti affinché la donna fosse totalmente mantenuta dal marito, avendo diritto solo ad una somma che l’aiutasse a raggiungere l’indipendenza economica.
Peraltro in sede istruttoria era emerso che il suo impegno, in assenza di figli, durante il non lungo matrimonio, durato 8 anni, era stato speso solo per la casa.
La decisione della Corte di Cassazione
La donna ritenendo illegittimo il provvedimento che riduceva il suo mantenimento adiva la Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, facendo un ragionamento completamente diverso, ribaltava la decisione della Corte di Appello.
Sul piatto della bilancia, i giudici di legittimità mettono la diversa situazione economica della ex coppia. Il marito con uno stipendio di 1.900 euro, proprietario di un immobile e di due case in nuda proprietà. La signora, di contro, non aveva mai lavorato, per espressa volontà del marito, e non possedeva qualifiche o professionalità da spendere nel mondo del lavoro dopo i 50 anni, nonostante la donna fosse iscritta nelle liste di collocamento.
Secondo gli Ermellini, in ogni caso, la Corte di Appello aveva errato nel non considerare un lavoro a tutti gli effetti il lavoro casalingo.
Ed in particolare, la cura della casa e quindi il lavoro casalingo è da considerarsi un contributo alla conduzione familiare che ha, tra l’altro, permesso all’ex marito di dedicarsi alla sua occupazione.
Alla luce di ciò, la Suprema corte ha annullato con rinvio per un nuovo giudizio avanti la Corte di Appello, invitando la predetta a decidere per un assegno compensativo, che tenga conto del contributo dato dalla ricorrente alla vita familiare.
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Assegno divorzile: il giudice deve contemporaneamente prendere in esame tutti i parametri valutativi indicati dall’art. art. 5 della legge 898/1970?
Assegno divorzile: il giudice deve contemporaneamente prendere in esame tutti i parametri valutativi indicati dall’art. 5 della l. n. 898/1970?
Ad affrontare tale questione è la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 26672 del 2022, ricorda che ogni assegno divorzile ha una propria natura e torna a ribadire che il giudice può decidere di valorizzare in misura preponderante, tra i vari criteri legali utilizzabili ai fini della quantificazione dello stesso, quello ritenuto più confacente al caso concreto.
Il caso
A seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale poneva a carico dell’ex marito il pagamento di un assegno divorzile in favore della ex moglie pari ad € 1.300,00 mensili. Tale decisione veniva confermata anche in sede di appello in quanto la Corte di merito, pur riconoscendo che la quantificazione dell’assegno divorzile debba tenere conto dei parametri indicati dall’art. 5 della l. n.
898/1970, riteneva di dover dare rilievo al consistente divario reddituale esistente tra le parti, specie in considerazione della malattia da cui era affetta la donna.
Avverso tale statuizione, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione lamentando che la Corte d’Appello non avrebbe effettuato un adeguato bilanciamento di tutti i parametri indicati dalla suddetta norma giuridica soffermandosi unicamente sulla malattia di cui era affetta la ex moglie e sulla disparità reddituale esistente tra gli ex coniugi.
In particolare, secondo il ricorrente, il tetto massimo della misura dell’assegno divorzile era stato sicuramente superato, in quanto l’importo attribuito a titolo dello stesso andava ad aggiungersi alla pensione percepita dalla ex moglie, nonché al godimento integrale, da parte di quest’ultima, della proprietà della casa familiare, di cui era divenuta titolare esclusiva, a seguito della cessione da parte dell’uomo della quota di sua spettanza in adempimento degli accordi di separazione.
La decisione della Suprema Corte
Gli Ermellini si soffermano, quindi, sul seguente quesito giuridico: ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile il giudice deve tenere conto di tutti i parametri di cui alla l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, oppure può attribuire valore solo ad alcuni di essi escludendo, quindi, gli altri?
La Suprema Corte, fin da epoca risalente, ha avuto più volte modo di chiarire che i giudici di merito, nel quantificare l’importo dell’assegno divorzile, non è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati dall’art. 5, l. n. 898/1970, essendo, piuttosto, necessario che lo stesso giustifichi in modo adeguato le sue valutazioni.
Pertanto, deve escludersi la necessità di una puntuale e contemporanea considerazione da parte del giudice di tutti i parametri di riferimento indicati nella legge divorzile.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, il giudice di merito può anche prescindere dal
prendere in considerazione taluni parametri e tale scelta discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità.
Ciò posto, nel caso di specie, la Corte di appello ha deciso, da un lato, di porre al centro il consistente divario reddituale esistente tra le parti e, dall’altro lato, la particolare situazione di salute in cui versava la ex moglie.
Quest’ultima, infatti, poteva contare come introito sull’esclusivo assegno pensionistico e, data la sua grave invalidità, si trovava, in ogni caso, nella condizione di non avere risorse sufficienti per far fronte alle sue necessità di vita condizionate dalla malattia,
In conclusione, secondo la Cassazione, la Corte di merito ha espresso un giudizio consentito e, poiché adeguatamente motivato, neppure sindacabile in sede di legittimità.
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E’rimborsabile il mantenimento in eccedenza versato per il figlio minore?
E’ rimborsabile il mantenimento in eccedenza versato volontariamente da un padre rispetto a quello dovuto stabilito in sede di separazione? Vista la natura del mantenimento del figlio minorenne, il padre, se lo richiede ha diritto al rimborso dell’eccedenza versata?
Ebbene, per rispondere al superiore quesito bisogna analizzare la natura dell’assegno di mantenimento.
Natura dell’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento per i figli minorenni ha natura alimentare, ed è principio ormai consolidato, che le somme versate a quel titolo siano irripetibili, impignorabili e non compensabili, perché destinate ad essere spese per soddisfare basilari esigenze di vita del beneficiario.
Peraltro le somme versate a titolo di mantenimento ordinario non possono essere compensate neppure con le spese straordinarie
Per la superiore ragione, pertanto, la somma versate dal padre in eccedenza rispetto al provvedimento di separazione non è rimborsabile e quindi ripetibile avendo, anch’essa, funzione sostanzialmente alimentare.
Il principio di cui sopra può trovare un’attenuazione solamente nell’ipotesi in cui venga sostanzialmente
meno la funzione alimentare del contributo. Ciò come nel caso dell’assegno di mantenimento versato al figlio maggiorenne, corrisposto nonostante l’intervenuta indipendenza economica dell’avente diritto.
In tal caso il genitore obbligato può agire in giudizio esigendo la ripetizione delle somme versate in
eccesso purché, chiaramente, il Giudice accerti, con provvedimento di modifica delle precedenti statuizioni, che il figlio è divenuto economicamente indipendente a partire da un preciso momento storico.
Ma vieppiù.
Richiesta di aumento del mantenimento
Nel caso in cui il genitore obbligato, per un lungo periodo, versi una somma maggiore a quella dovuta il genitore collocatario potrebbe addirittura chiedere la modifica delle precedenti condizioni economiche. Ed in particolare potrebbe, richiedere l’incremento del contributo al mantenimento per i figli. Ed invero una tale condotta lascerebbe intendere la capacità economica del genitore di poter versare di più di quello dovuto.
La condotta paterna, infatti, potrebbe essere considerata rivelatrice di una migliorata condizione economica da parte del coniuge obbligato, ovvero un’inadeguatezza del contributo a suo tempo fissato, rispetto alle esigenze della prole.
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