L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.
Il patrocinio a spese dello Stato, noto come “gratuito patrocinio”, consente alle persone meno abbienti di essere assistite e rappresentate in giudizio e di beneficiare di un’adeguata difesa tecnica, nonostante non dispongano di risorse economiche sufficienti.
Si tratta di un istituto indice di notevole civiltà giuridica che assicura il perseguimento di diritti costituzionalmente garantiti quali l’eguaglianza tra cittadini ai sensi dell’art. 3 Cost. e la difesa in ogni stato e grado del processo ex art. 24 Cost.
Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 115/2002, i soggetti interessati ad agire o a resistere in giudizio possono presentare la documentazione necessaria ai fini dell’ammissione al patrocinio.
L’ammissione al patrocinio esenta il soggetto richiedente da qualsiasi spesa processuale quale la parcella dell’avvocato, il contributo unificato, le spese di notifica.
Ciò significa che tali costi saranno interamente sostenuti dallo Stato.
L’istituto vale nell’ambito dei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti) e altresì nel processo penale, contabile ed amministrativo.
Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,60 (limite aggiornato al 2021, soggetto ad adeguamento all’Indice ISTAT ogni due anni).
Possono richiederlo cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio dello Stato.
Ai fini della determinazione di tale limite si deve tenere conto dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (coniuge, convivente e altri familiari).
Tuttavia c’è un’eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Nel processo penale, il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Modalità di presentazione della domanda per l’ammissione
Procedimento civile: la domanda di ammissione si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.
L’istanza compilata in carta libera deve essere presentata:
- dall’interessato, con allegata la fotocopia di un documento d’identità valido;
- dal difensore che dovrà autenticarne la firma;
- oppure deve inviata con raccomandata, con allegata fotocopia del documento d’identità del richiedente, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, o, se non è pendente, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente nel merito.
Dopo il deposito della domanda, il Consiglio dell’Ordine, valutata la fondatezza delle pretese e la sussistenza dei requisiti di legge, può emettere uno dei seguenti provvedimenti:
- può accogliere la domanda di ammissione;
- può dichiararla inammissibile;
- può rigettarla.
Inoltre, trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
Documenti da allegare alla domanda per procedimenti civili
Il modulo per la domanda di ammissione è scaricabile sul sito del Consiglio dell’Ordine di Palermo o reperibile presso la sua sede in Tribunale.
I documenti da allegare sono:
- fotocopia della Carta d’identità del richiedente;
- fotocopia del Codice Fiscale;
- fotocopia del modello unico o di altra dichiarazione dei redditi.
NB: Nel modulo si deve specificare il procedimento che si sta promuovendo o nell’ambito del quale ci si costituisca, a seconda se si sia ricorrente o resistente.
Devono altresì essere indicati gli eventuali conviventi con allegata la loro dichiarazione dei redditi.
Procedimento penale: l’istanza di ammissione al patrocinio deve essere presentata all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se si richiede l’ammissione per un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ufficio competente a decidere sull’istanza è quello del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
L’istanza può essere presentata anche dal difensore direttamente in udienza.
Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza o immediatamente, se l’istanza è depositata in udienza, il magistrato, verificato se sussistono tutti i presupposti, ammette il richiedente al gratuito patrocinio.