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Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

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minori

Riforma Cartabia e affido dei minori: nuove sanzioni per i genitori inadempienti

13 Maggio 2025 Da Staff Lascia un commento

Con l’introduzione dell’art. 473-bis.39 del codice di procedura civile, la Riforma Cartabia del 2022 ha innovato profondamente la disciplina relativa all’esecuzione dei provvedimenti in materia di affidamento dei figli e responsabilità genitoriale. L’obiettivo della norma è garantire un rimedio concreto e tempestivo a tutela dei diritti del minore, soprattutto nei casi in cui uno dei genitori ostacoli il corretto svolgimento delle modalità di affidamento stabilite dal giudice.

Le novità dell’art. 473-bis.39 c.p.c.

La disposizione ha sostituito il previgente art. 703-ter c.p.c., introducendo una serie di strumenti sanzionatori attivabili anche d’ufficio dal giudice, qualora si verifichino:

•gravi inadempienze (anche di natura economica),

•atti pregiudizievoli per il minore,

•comportamenti che ostacolino l’esecuzione delle modalità di affidamento o l’esercizio della responsabilità genitoriale.

In presenza di tali condotte, il giudice può:

•modificare i provvedimenti in vigore;

•ammonire il genitore inadempiente;

•applicare una penalità di mora (ex art. 614-bis c.p.c.), determinando una somma dovuta per ogni violazione o giorno di ritardo;

•irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5.000 euro, destinata alla Cassa delle ammende.

Inoltre, il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno in favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, in favore del minore.

Nessun onere di prova sul danno

Uno degli aspetti più rilevanti della norma è che non è necessario provare il danno subito dal minore: è sufficiente dimostrare l’inosservanza delle modalità di affidamento o delle responsabilità genitoriali stabilite dal giudice. Tale condotta, infatti, integra di per sé una violazione sanzionabile, con l’obiettivo di proteggere preventivamente il benessere del minore e scoraggiare comportamenti ostativi da parte dei genitori.

Tutela effettiva e tempestiva del minore

La ratio della norma è chiaramente quella di rafforzare l’effettività delle decisioni giudiziali in materia familiare, prevedendo meccanismi di reazione rapidi ed efficaci contro gli inadempimenti. Si supera così una prassi giurisprudenziale spesso caratterizzata da tempi lunghi e misure poco incisive, che in passato finivano per penalizzare proprio il minore, il cui interesse dovrebbe essere primario.

Applicazioni pratiche 

Su questa scia si è mosso il Tribunale di Verona che nell’ottica di fornire maggiore tutela del minore e l’esecuzione dei provvedimenti in materia familiare ha fatto applicazione dei strumenti previsti dall’art. 473-bis.39 c.p.c. per contrastare le condotte ostruzionistiche e assicurare un ambiente più stabile e protetto ai figli coinvolti nei procedimenti di separazione o divorzio.

In un primo caso, un padre separato si è rifiutato di versare l’assegno di mantenimento da 300 euro al mese per i figli, come previsto da un’ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio. L’uomo sosteneva di avere già coperto alcune spese ma senza prove concrete. Il giudice, applicando l’articolo 473-bis.39 del Codice di procedura civile, ha imposto una penale di 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Dopo appena cinque giorni di multa, il padre si è messo in regola.

Un secondo caso riguarda una madre che, dopo la separazione, ha portato il figlio all’estero, ignorando il diritto di visita del padre. Nonostante due ordinanze – una italiana e una straniera – che le imponevano di far vedere il bambino al padre, la donna ha continuato a impedirgli ogni contatto. Il Tribunale di Verona ha definito la condotta «gravissima» e ha applicato una multa di 200 euro al giorno finché la madre non rispetterà la decisione del giudice. Prima di questa misura, le era già stato imposto un risarcimento danni di 3.000 euro.

Archiviato in:I nostri articoli Contrassegnato con: divorzio, inadempimento, minori, sanzioni, separazione

No al collocamento prevalente alla madre anche se il figlio è in età prescolare

10 Febbraio 2025 Da Staff Lascia un commento

Cassazione Civ., Sez. I, ordinanza 21 gennaio 2025 n.1486

Nell’ambito di un giudizio di separazione, la madre impugnava l’ordinanza del Tribunale che aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli minori con un collocamento paritario e, sostenendo che la figlia fosse ancora in tenera età, chiede un collocamento prevalente presso di sé.

La Corte d’Appello accoglieva la richiesta della madre e modifica l’ordinanza di primo grado, disponendo un collocamento prevalente presso la madre e ridefinendo le modalità di frequentazione del padre. I giudici di secondo grado motivavano questa decisione affermando che, vista l’età della minore, sarebbe stato opportuno garantire un maggiore accudimento materno.

Il padre vedeva quindi limitato il suo diritto di visita a due pomeriggi settimanali e a weekend alternati (dal sabato mattina alla domenica sera), riducendo significativamente il tempo trascorso con la figlia rispetto alla collocazione paritaria precedentemente stabilita.

Il padre impugnava la decisione della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto più conforme all’interesse della minore un collocamento prevalente presso la madre, riducendo drasticamente il suo diritto di visita e confinandolo solo quattro giorni pieni al mese e per poche ore nei giorni infrasettimanali. Secondo il ricorrente la decisione dei giudici di secondo grado aveva svalutato la relazione tra padre e figlia non considerando che il padre si fosse sempre occupato della figlia in modo paritario rispetto alla madre.

La Suprema Corte affronta innanzitutto il tema dell’ammissibilità del ricorso straordinario, facendo riferimento alla recente Riforma Cartabia. Secondo l’art. 473-bis.24 c.p.c., le decisioni prese in sede di reclamo su provvedimenti temporanei e urgenti, che comportano sostanziali modifiche dell’affidamento e del collocamento dei minori, possono essere impugnate per Cassazione.

Successivamente, la Corte esamina nel merito il ricorso e rileva che la Corte d’Appello ha adottato un criterio astratto, basato unicamente sulla tenera età della minore, senza considerare concretamente indici quali la relazione della bambina con entrambi i genitori, e condizioni di vita familiare, le reali capacità e attitudini di entrambi i genitori nell’accudimento e nell’educazione della figlia.

La Cassazione sottolinea che le decisioni in materia di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono essere adottate esclusivamente nell’interesse morale e materiale del minore. Questo interesse si realizza garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

In questo caso, invece, la Corte d’Appello ha operato una scelta che pregiudica la relazione tra padre e figlia, limitando grandemente la frequentazione paterna senza motivazioni concrete.

Per tutte queste ragioni la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1486/2025 ha cassato la decisione di secondo grado e rimesso gli atti alla Corte di Appello poiché, in spregio al principio della bigenitorialità, essa ha trovato fondamento su un principio astratto (nello specifico, l’età della minore) anziché su un’analisi concreta della situazione familiare.

Il diritto alla bigenitorialità è innanzitutto un diritto del minore, non dei genitori. Questo diritto deve essere garantito con soluzioni concrete che favoriscano la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e non può essere sacrificato senza reali motivazioni giacché la tenera età del figlio minore non è di per sé un criterio sufficiente a limitare drasticamente la frequentazione con un genitore.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento figli minori, collocamento minore, divorzio, minori, separazione

Stato di abbandono del minore e stato di adottabilità

28 Gennaio 2025 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Cassazione Civ., Sez. I, ord. n. 2799/2024

L’adozione presuppone che il minore sia stato dichiarato in stato di adottabilità ai sensi dell’art. 7 della L. n. 184/1983. Tale condizione si verifica quando è accertato lo stato di abbandono del minore, inteso come assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti obbligati a occuparsene, a meno che tale mancanza non sia attribuibile a cause di forza maggiore di carattere temporaneo.
La nozione di abbandono rappresenta una clausola generale che il giudice valuta considerando le specifiche circostanze del caso concreto, al fine di garantire il preminente interesse del minore (Cass., 11 ottobre 2006, n. 21817). La dottrina evidenzia che l’adozione non ha natura sanzionatoria nei confronti dei genitori, le cui responsabilità sono irrilevanti; ciò che conta è la situazione oggettiva del minore e il pregiudizio che questa può arrecargli, indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata (Cass., 18 febbraio 2005, n. 3389).
Tuttavia, il diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine può essere sacrificato solo in presenza di carenze significative e non di una semplice inadeguatezza genitoriale. A tal proposito, la dottrina sottolinea che l’adozione è ammissibile esclusivamente in situazioni gravi, irreversibili e tali da compromettere in modo serio e duraturo lo sviluppo psico-fisico del minore, tenendo conto dei tempi e dei processi evolutivi della personalità infantile. In tutti gli altri casi, è preferibile ricorrere a misure di sostegno familiare o all’affidamento familiare.
Con una recente pronuncia del 30 ottobre, la Suprema Corte ha ribadito i presupposti e la natura della dichiarazione di stato di abbandono di un minore.
Considerata la natura residuale di tale misura, descritta come “extrema ratio basata sull’accertamento dell’irreversibile incapacità genitoriale”, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che la dichiarazione dello stato di abbandono, necessaria per l’adozione, deve poggiare su un “riscontro attuale e concreto” delle condizioni del minore. Questo processo deve essere preceduto da interventi assistenziali volti a favorire, per quanto possibile, la permanenza del bambino nel proprio nucleo familiare.
In linea con il primario interesse del minore a mantenere i legami con il genitore naturale, si dovranno privilegiare strumenti che consentano di preservare tali rapporti senza interruzioni evitabili. Pertanto, andranno preferite soluzioni alternative, come l’affidamento extrafamiliare, che potrebbe eventualmente essere sostituito da un’adozione ai sensi dell’articolo 44 della legge n. 184 del 1983.

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SI’ ALLA SCUOLA PRIVATA ANCHE SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE

24 Maggio 2024 Da Staff Lascia un commento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13570/2024

In caso di disaccordo tra i genitori separati (ed entrambi affidatari) sulla scelta della scuola del figlio, pubblica o privata religiosa, la laicità dello Stato non può trasformarsi in un principio superiore rispetto a tutti gli altri al punto da orientare necessariamente la scelta verso un istituto pubblico.

IL CASO

Nell’ambito di una causa di divorzio, una donna presentava un ricorso al fine di ottenere l’autorizzazione ad iscrivere il figlio minorenne, per il ciclo di scuola secondaria di primo grado, presso l’istituto scolastico in precedenza frequentato. Dopo l’audizione del minore, il tribunale autorizzava, salvo differente espresso accordo dei genitori, a procedere, pure senza il consenso del padre, a iscrivere il minore alla scuola secondaria. Si osservava che, in mancanza di un’intesa tra i genitori a favore di un istituto scolastico privato, e non emergendo controindicazioni all’interesse del minore, la decisione non poteva che essere a favore dell’istruzione pubblica, salva l’esistenza di elementi da cui desumere un interesse del minore a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha tenuto conto dell’interesse del ragazzo a proseguire il percorso scolastico presso l’istituto scolastico già frequentato, elemento di stabilità e continuità relazionale e sociale.
Il padre – che non aveva prestato alcun consenso a che il figlio frequentasse una scuola privata – si è rivolto dapprima alla Corte d’appello, che non ha accolto l’impugnazione, e, successivamente, ha adito la Corte di Cassazione lamentando che la scelta della madre “vanifica la laicità delle scuole pubbliche” realizzando una “coazione del minore verso una determinata religione”.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

I Giudici di legittimità si sono occupati di dirimere il contrasto insorto tra separati, ambedue esercenti la responsabilità genitoriale, sulla scelta della scuola, religiosa o laica, presso cui iscrivere il figlio, ritenendo prevalente l’esigenza di tutelare il preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata. Infatti, il principio di laicità “non può essere invocato in termini assoluti, né esso può assurgere a valore tiranno, rispetto agli altri, pure in gioco”.
In altri termini, la laicità dello Stato non può trasformarsi in un principio superiore rispetto a tutti gli altri al punto da orientare necessariamente la scelta verso un istituto pubblico. Tale principio va infatti bilanciato con altri valori, parimenti di rango costituzionale, come il “benessere del minore e il suo interesse a mantenere i rapporti sociali” già acquisiti.
Nel caso si specie, si è evidenziato che già dall’audizione del minore era emerso il suo desiderio di poter continuare a frequentare lo stesso istituto, “dove aveva numerose amicizie e buoni rapporti con gli insegnanti”. Inoltre, dalla relazione psicodiagnostica richiesta da entrambi i genitori, emergeva che il minore “aveva bisogno di stabilità e conservazione dei riferimenti acquisiti, anche alla luce del disturbo non specificato, di cui soffriva”.
Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto che in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, sia importante non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come quelle facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa.
L’impianto seguito dalla Corte di Cassazione è, oltretutto, quello più volte ribadito dalla CEDU (ex multis sentenza n. 54032/22), secondo cui talune limitazioni sulle modalità di coinvolgimento del minore in una pratica religiosa scelta da uno dei genitori non costituiscono una discriminazione se funzionali a garantire e preservare il superiore interesse del minore.
Si osservi, peraltro che in caso di contrasto su scelte rilevanti, il giudice, è chiamato, in via del tutto eccezionale ad adottare provvedimenti in luogo dei genitori a “ingerirsi nella vita privata della famiglia”. Nel farlo, il giudice è obbligato a tenere conto “esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata”. “Con la conseguenza – prosegue la decisione – che il conflitto sulla scuola primaria e dell’infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l’adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l’accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione”.
Ne discende che l’esigenza di garantire la piena libertà di credo religioso a favore del minore è da ritenere recessiva dinnanzi al superiore interesse di quest’ultimo di soddisfare i propri desideri di continuare la frequentazione della scuola privata laddove questa scelta contribuisca ad assicurare una crescita equilibrata e stabile, fondata sui riferimenti sociali acquisiti.

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I nipoti non possono essere costretti a frequentare i nonni e gli zii

30 Marzo 2023 Da Staff Lascia un commento

I nipoti non possono essere costretti a frequentare i nonni e gli zii. A stabilire il superiore principio di diritto la Suprema Corte con l’ordinanza del 31 gennaio 2023, n. 2881.

Il caso

il Tribunale per i minorenni di Milano, in accoglimento della richiesta dei nonni e dello zio paterno, disponeva che i ricorrenti potessero intrattenere rapporti con i due nipoti, secondo la regolamentazione
disposta dai servizi sociali.  Tale decisione veniva, altresì, confermata in sede di gravame.

Ed in particolare
anche la Corte di Appello riteneva che nessun pregiudizio poteva derivare per i minori dalla frequentazione con i parenti paterni.

I genitori proponevano ricorso per Cassazione

I genitori impugnavano la decisione della Corte di Appello presentando ricorso per Cassazione atteso il rifiuto dei minori di incontrare i nonni e lo zio paterno.

Per quanto riguarda la posizione dei nonni, la Suprema Corte ricorda che le modalità con cui riconoscere il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni devono essere  individuate alla luce del primario interesse del minore, secondo un principio di carattere generale che è riconducibile agli artt. 2,30 e 31 Cost.  Ne consegue, quindi, che il superiore interesse del minore, dovendo essere il principio guida, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari.
Precisa la Suprema Corte che Il giudice adito dai nonni e dagli zii deve tenere in considerazione l’art. 317-bis c.c. che nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela a una valutazione del giudice avente di mira l‘esclusivo interesse del minore.

Iter logico giuridico

Nel caso di specie emerge che i giudici di merito si sono limitati a constatare esclusivamente l’insussistenza di un reale pregiudizio per i minori nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni. Ed ancora rilevano gli ermellini che è l’ascendente, e non il minore, a dovere prestarsi a cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del predetto.

Quindi, in caso di conflittualità fra genitori e ascendenti la questione rilevante non è quella di assicurare tutela a potestà contrapposte, individuando quale delle due debba prevalere sull’altra, ma di bilanciare, se e fin dove è possibile, le divergenti posizioni nella maniera più consona al primario interesse del minore.

Di conseguenza il giudice deve valutare, alla luce del superiore interesse del minore, se i rapporti
non armonici o conflittuali tra gli adulti si possano comporre e come ciò possa avvenire.

Dopo aver verificato l’esistenza di tale possibilità dovrà determinare le concrete modalità di questa necessaria collaborazione, tenendo conto dei differenti ruoli educativi, e stabilire, di conseguenza, anche tramite l’ascolto dei minori coinvolti le più opportune modalità di organizzazione degli incontri.

In conclusione

il mantenimento di rapporti significativi, perciò, non può essere assicurato tramite la
costrizione del bambino, attraverso un’imposizione di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque risulti capace di discernimento.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dei genitori, cassa la sentenza rinviando nuovamente alla Corte di Appello. 

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: ascendenti, ascolto del minore, diritto di frequentare i nipoti, discendenti, minori, nonni, superiore interesse del minore, zii

Malattia mentale: può determinare automaticamente l’inidoneità genitoriale?

30 Dicembre 2022 Da Staff Lascia un commento

Malattia mentale: essere affetti da malattia mentale può automaticamente determinare una
inidoneità genitoriale tale da condurre alla dichiarazione di adottabilità del minore?
Ad affrontare tale quesito giuridico è la Suprema Corte di Cassazione che, con
sentenza n. 21992 del 12 luglio del 2022, mette in rilievo come l’adozione del minore
rappresenti una misura eccezionale a carattere residuale.
Ed in particolare, la Corte di Cassazione precisa come sia possibile ricorrere a tale
strumento solo ove sia riscontrato l’effettivo stato di abbandono a causa dell’assenza
di assistenza morale e materiale ex art 147 c.c. da parte dei genitori o di altri parenti tenuti a
provvedervi.

Il caso

Una bambina nasceva da una breve relazione intercorsa tra una signora ricoverata presso un centro di salute mentale ed un paziente psichiatrico della medesima struttura. Quest’ultimo, successivamente, non procedeva a riconoscere la figlia.
Il Tribunale per i Minorenni collocava la diade mamma/bambina all’interno di una
 comunità, disponendo al contempo che venissero monitorate le capacità genitoriali
della madre. Successivamente, veniva dichiarato dal Tribunale lo stato di adottabilità della minore a
causa delle condizioni di abbandono in cui versava la figlia per l’incapacità della madre di fornirle le adeguate cure materiali e psicologiche. Tale sentenza veniva impugnata dalla madre e dalla nonna materna, le quali ricorrevano in appello chiedendo la revoca dello stato di adottabilità e l’affidamento
della minore alla madre o, in subordine, alla nonna.

La Corte di Appello rigettava le doglianze delle predette adducendo la compromissione delle capacità cognitive della madre, non effettivamente sintonizzata con le esigenze della figlia. La Corte di Appello, al contempo, sottolineava l’incapacità della nonna materna di esercitare la funzione genitoriale in luogo della figlia a causa del rapporto conflittuale intercorrente tra madre e figlia, oltre che per i disturbi
psicologici di cui anch’ella era affetta.

La decisione della Suprema Corte

Avverso questa pronuncia, sia la madre che la nonna materna, proponevano due
distinti ricorsi per Cassazione a seguito dei quali veniva dalla Suprema Corte affrontava la questione che segue. Essere affetti da una determinata malattia mentale può automaticamente implicare una inidoneità genitoriale?
Ebbene, gli Ermellini rispondono di no a tale quesito accogliendo i motivi di impugnazione delle ricorrenti e rinviando alla Corte d’Appello.
A fondamento di tale decisione la Suprema Corte sottolinea come essere affetti da una malattia mentale non possa automaticamente determinare una inidoneità genitoriale tale da condurre alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore. In tal caso, infatti, è doveroso porre in essere un adeguato approfondimento delle capacità genitoriali del genitore di riferimento al fine di valutare che sia in grado di garantire alla prole una sana ed armoniosa crescita.
Ed ancora, deve verificarsi concretamente se lo stato di abbandono in cui versi in quel momento il minore sia definitivo o solo transitorio tenendo a mente che il primario diritto del minore, che gli deve essere garantito, è quello di crescere all’interno della propria famiglia d’origine.

Extrema ratio

Secondo la Suprema Corte, la possibilità che si giunga a dichiararne lo stato di adottabilità deve essere sempre considerata quale extrema ratio da applicarsi solo in caso di irreversibile venir meno delle capacità genitoriali dei genitori e dei relativi familiari (entro il quarto grado) eventualmente disponibili a prendersi cura del minore.
Di conseguenza, lo stato di adottabilità non può essere in ogni caso dichiarato in presenza dei suddetti presupposti, dovendo invece ravvisarsi evidenti carenze nelle
capacità genitoriali e criticità nella salute psicologica dei genitori, unitamente a comportamenti che determinino un effettivo pregiudizio nella crescita del minore.

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Responsabilità genitoriale: decade il genitore che non si cura degli obblighi scolastici dei figli

15 Ottobre 2021 Da Staff Lascia un commento

Responsabilità genitoriale: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20246 del 2021, ha confermato la decisione  della Corte di Appello che ha dichiarato decaduta dalla responsabilità genitoriale la madre che, tra le altre cose, non si è mai adoperata per supportare il figlio al rispetto degli obblighi scolastici.

Il caso

Un minore, su segnalazione della procura, veniva affidato dal Tribunale dei Minori al servizio sociale competente. Il procedimento nasceva su segnalazione della scuola. Ed in particolare il minore, dopo essersi trasferito presso la nonna materna, frequentava poco la scuola e manifestava opposizione verso le regole. L’accertamento dei servizi sociali metteva in luce una grave situazione familiare. La madre inadeguata a rivestire il ruolo genitoriale e il padre assente. La donna, peraltro, affetta da una patologia mentale, non seguiva le cure prescritte e non era in grado di contenere i comportamenti disfunzionali del minore.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Tribunale per i minorenni ex art. 330 c.c. dichiarava decaduti della responsabilità genitoriale entrambi i genitori. Il minore veniva collocato presso una comunità e alla madre veniva prescritto di frequentare il centro di salute mentale competente.

La donna ricorre in appello

La donna ritenendo ingiusto il provvedimento impugnava il provvedimento innanzi alla Corte di Appello. Quest’ultima, tuttavia, rigettava il ricorso confermando il provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

La donna pertanto adiva anche la Corte di Cassazione adducendo tra i motivi dell’impugnazione l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza. Tale provvedimento, a dire della stessa, era stato adottato in base alle sue condizioni di salute

Decisione della Corte di Cassazione

Gli Ermellini investiti della questione rigettano il ricorso. Ed in particolare i giudici di legittimità rilevano che la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente le ragioni per le quali ha confermato il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale. La ricorrente era responsabile di diverse condotte contrarie all’interesse del minore. In particolare, dall’istruttoria emergeva che la donna non ha seguito le cure prescritte per la propria malattia, non ha curato l’adempimento degli obblighi scolastici del minore.

 Anche non veritiera è l’affermazione sul mancato supporto dei Servizi Sociali, che hanno intrapreso numerosi tentativi di aiuto, tutti di fatto ostacolati.

Per quanto sopra la Suprema Corte rigettava il ricorso.

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Disagio minorile, quando può condurre al ritiro sociale: chi sono gli Hikikomori

26 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

Disagio minorile. Si definisce Hikikomori un fenomeno nato e sviluppato in Giappone, in Corea e Taiwan.

Il termine, coniato da uno psichiatra giapponese, grazie alle parole “hiku” (tirare) e “komoru”(ritirarsi), letteralmente significa “stare in disparte, isolarsi”. E’ questa la tendenza globale all’individualismo che troppo spesso purtroppo conduce gli adolescenti ad un patologico isolamento sociale e familiare, quale espressione di un disagio.

I c.d. Hikikomori sono per lo più adolescenti che per cause diverse vanno incontro a un senso di fallimento. Ciò li porta a sperimentare una vergogna pervasiva che li induce a lasciare prima la scuola e poi ogni altra attività.

Ansie, fobie self-cutting, sexting, cyberbullismo sono sovraesposizioni, nel tentativo disperato di farsi un posto nel mondo e che, in fondo, altro non sono che l’altra faccia della vergogna, nel tentativo di cercare un posto nella società rispetto ai propri ideali.

Si badi, internet e i videogame online non sono sempre la causa della disconnessione dei “ritirati sociali” piuttosto rappresentano una forma di difesa, un riparo da pensieri suicidari, o addirittura da un breakdown psicotico.

Quali sono le cause dei disagi minorili?

E’ fondamentale allora che i genitori si interroghino sulle cause di detto disagio minorile, provando ad affrontarlo con altre competenze. Il fenomeno del ritiro sociale ha effetti non solo sul minore ma anche sull’intero nucleo familiare, importanti ripercussioni, specie  quando sfocia in problematiche da gestire in sede legale.

Uno dei problemi che si possono verificare è una prolungata assenza dall’attività didattica quando il ragazzo è ancora nel periodo dell’obbligo scolastico. La legge 296/2006 prevede infatti che l’istruzione sia impartita per almeno 10 anni. Il nostro codice penale, all’art 731, punisce con un’ammenda i genitori o chi abbia la responsabilità di un minore, se omettono di impartirgli l’istruzione elementare. La Giurisprudenza sul punto è assai granitica e la sanzione è adottata soltanto per il periodo della scuola elementare.

Atteso che l’abbandono scolastico degli Hikikomori normalmente avviene dopo i 14 anni, verranno applicate altre norme di natura prevalentemente amministrativo civilistica. Gli insegnanti hanno l’obbligo di segnalazione del minore ai Servizi Sociali dopo aver esperito delle strategie pedagogico-educative per il ragazzo. Permanendo la situazione, l’alunno sarà segnalato, unitamente ai genitori, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.  Di conseguenza la famiglia verrà presa in carico dai servizi sociali e, nei casi più gravi, potrebbe essere disposto un allontanamento del ragazzo dalla famiglia.

Circostanza che per un Hikikomori avrebbe conseguenze assai deleterie.

Ratio e finalità della normativa

La procedura ha la ratio di tutelare i minori dal disagio minorile e assicurargli istruzione. Tuttavia, alla luce di questo fenomeno sociale, se applicata pedissequamente senza tener conto del fenomeno Hikikomori, può diventare uno strumento di peggioramento della situazione di vita del ragazzo e di tutto il nucleo familiare.

Un altro caso, molto comune, che si può presentare è quello in cui un genitore separato miri ad ottenere l’affido esclusivo del figlio: il disagio del minore, in detti casi, può manifestarsi con semplici problematiche scolastiche, con l’abbandono delle attività sportive e delle frequentazione dei coetanei. Questo crea un crescente allarmismo nei genitori, specie se separati, ove il dialogo e il confronto è carente.

Ruolo dei genitori

Il genitore non collocatario può pensare che il coniuge convivente con il minore sia “inadeguato”. Magari comincia a considerarlo “troppo debole” o “troppo conciliante; non in grado di imporre degli standard educativi base: quale esigere che il figlio vada a scuola, farlo studiare. Questa dinamica genitoriale si crea in tutte le famiglie “Hikikomori” e se i coniugi sono separati, può essere motivo per radicare una causa per affidamento esclusivo. La conseguenza è che si va ad inasprire una situazione di grande fragilità del minore. Quest’ultimo si sentirebbe ancora una volta posto sotto analisi, e potrebbe, “ritirarsi” ulteriormente anche riducendo ancor di più la relazione con i genitori.

Talvolta si evidenzia “l’inadeguatezza genitoriale” quale l’unico elemento da cui dipende il disagio del minore. Così si rischia di cadere nel pericoloso assunto che “modificando l’affido” si risolva la situazione. Sicché si sottovaluta la centralità del disagio del minore che, invece, ha bisogno di essere compreso dai genitori con l’aiuto e la collaborazione di entrambi. E’ doveroso pertanto non perdere mai di vista l’obiettivo primario che è “il superiore interesse del minore”. Bisognerebbe porre in essere le azioni che possano ridurre il suo disagio, e non acuirlo. In tali frangenti è necessario consigliare i genitori ad una visione sistemica del problema, per evitare quella pressione che assilla l’Hikikomori.

Potrebbe anche interessarti: “Messa alla prova minorenni ex art 28 D.P.R. 448/1988: cosa è?”. Leggi qui.

 

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