• Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

Legum servi sumus ut liberi esse possimus

  • Avvocato Arcoleo
  • Lo Studio
    • Gli Avvocati
    • I Professionisti
    • I Clienti
  • Attività
    • Parametri forensi
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto penale minorile
    • Obbligazioni
      • Contrattualistica
      • Recupero crediti
    • Successioni e Donazioni
  • Domiciliazioni
  • Blog
    • I nostri articoli
    • In breve
    • Legge e Giurisprudenza
    • Aggiornamenti
  • Dove Siamo
  • Contatti
  • Patrocinio

coniuge

Convivenza more uxorio: permane il diritto all’assegno divorzile?

2 Dicembre 2021 Da Staff Lascia un commento

Sulla questione se in caso di convivenza con un nuovo compagno, in epoca successiva alla separazione, permanga o meno il diritto di mantenere l’assegno divorzile, si sono susseguiti diversi orientamenti giurisprudenziali.

La questione, rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è stata risolta con con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198.

Decisione delle Sezioni Unite

Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno ex art. 5 l.898/1970. Bisogna ricordare che l’assegno ha una funzione composita: assistenziale e compensativa. Nel caso in esame, viene meno la prima ma non la seconda. Infatti, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia. Mentre il nuovo legame, sotto il profilo assistenziale, si sostituisce al precedente.

Pertanto, se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria vita lavorativa a favore della famiglia, è ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.

Quanto sopra non significa però che l’instaurazione di una stabile convivenza non influisca in alcun modo sulla corresponsione dell’assegno. Infatti, la creazione di una nuova famiglia può incidere sul riconoscimento del diritto all’assegno, sulla sua revisione e quantificazione.

Afferma la Suprema Corte che la stabile convivenza di fatto non fa venire meno il diritto alla componente compensativa. Ciò purché il beneficiario fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare; ossia  della rinuncia alle occasioni lavorative e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

In breve i principi stabiliti dalla sentenza in esame:

1)L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

2)Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

3)A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

4)Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì, della durata del matrimonio.

Potrebbe anche interessarti “Diritto di abitazione al coniuge superstite”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento, assegno divorzile, coniuge, divorzio, separazione

Assegno di divorzio più alto se il coniuge rinuncia agli studi per la prole

10 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’assegno di divorzio per la moglie è più alto se l’ex coniuge è obbligata a rinunciare a studiare per stare con i figli (Cass. civ. n. 31359/2019).

Il caso

Una donna ricorre in Cassazione lamentando la mancata valutazione, da parte della Corte di Appello, della diversa situazione economica delle parti. Ma soprattutto che la stessa abbia dovuto rinunciare agli studi universitari per occuparsi della figlia minore.

In particolare la Corte di Appello ha stabilito in € 1000,00 la somma che l’uomo deve versare alla donna a titolo di assegno di divorzio. A fronte di tale mantenimento la donna ricorre in Cassazione non ritenendo equo l’ammontare stabilito dalla Corte di merito. 

A riguardo sono 5 i motivi fondanti il ricorso in Cassazione proposto dalla donna: 1) violazione dell’art. 5 della legge 898/1970 per non aver tenuto conto la Corte della disparità economica tra le parti e per non aver tenuto in debita considerazione l’avere rinunciato agli studi per la figlia. 2) Mancato esame delle diverse situazioni economiche delle parti. 3) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stato l’assegno di divorzio oggetto di accertamento, senza che vi fosse stata contestazione del marito. 4) Mancata valutazione del tenore di vita condotto durante il matrimonio. 5) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stata fissata la decorrenza dell’assegno dallo scioglimento del matrimonio.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso

Gli ermellini accolgono i primi due motivi del ricorso. Gli altri motivi vengono assorbiti nei primi e rinviano, nuovamente, alla Corte di Appello. Ebbene, quest’ultima dovrà provvedere all’accertamento omesso e comparare i redditi dei due ex coniugi.

Nello specifico la Corte di Cassazione ha ravvisato che il giudice di merito non ha accuratamente  esaminato le rispettive situazioni economiche delle parti. Conseguentemente ha violato un importante principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018. Tale sentenza, si ricorda, riconosce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e perequativa. Pertanto relativamente alla richiesta di assegno di divorzio “il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;  in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto”.

Ad ogni modo, quindi, sono numerose le variabili che il giudice adito deve valutare. Innanzitutto deve verificare se sussistono le condizioni affinché il coniuge più debole possa beneficiare dell’assegno. Fatto ciò, comparando le situazioni economiche e valutando tutti gli altri parametri sopra indicati, dovrà quantificare l’assegno. 

Come si quantifica l’assegno di divorzio

Ebbene, a volte, la quantificazione non è affatto semplice. Infatti il giudice deve valutare attentamente non solo la situazione economica di entrambi. Ma anche l’apporto dato alla famiglia e i sacrifici fatti per la stessa. Nel caso de quo la Corte di Appello dovrà valutare le rinunce che la ex moglie ha fatto e deve fare per poter mantenere la figlia minore. In questo caso la donna ha dovuto rinunciare a laurearsi.  Sacrificio che,probabilmente, non sarebbe stato necessario qualora il matrimonio non fosse naufragato. Pertanto alla donna spetterà un giusto ristoro, in termini di assegno di divorzio, commisurato con la decisione assunta.

Può anche interessarti “La durata del matrimonio incide sull’importo del mantenimento”, leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di divorzio, assegno di mantenimento, assegno divorzile, coniuge, divorzio, divorzio giudiziale, separazione, separazione giudiziale, separazione legale, separazione tra coniugi, titolarità assegno divorzile

Figli nati fuori dal matrimonio: se non paghi il mantenimento commetti reato

28 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stesi diritti di quelli nati in costanza di matrimonio. Per questo l’art. 570 bis c.p. deve ricomprendere la violazione degli obblighi di natura economica anche nei loro confronti. Poco importa se il testo della norma sembrerebbe escludere questi casi. (Cass. Pen., Sez IV, n. 8297 del 25 febbraio 2019)

La Corte di Appello di Firenze, modificando in parte una sentenza del locale Tribunale del 2016, ha rimodulato la pena inflitta ad un imputato. Quest’uomo era colpevole di non aver adempiuto a quanto stabilito dal giudice in ordine al mantenimento dei suoi figli nati fuori dal matrimonio, violando l’art. 3 della L. 54/2006.

Per meglio comprendere il resto della vicenda giudiziaria, è necessario però fare un piccolo excursus legislativo e normativo. La legge 54/2006 contiene “Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli“. E l’art. 3, in particolare, dispone che “in caso di violazione degli obblighi di assistenza economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898“.

Successivamente però, nella primavera 2018, il D. Lgs n. 21 del 1 marzo 2018, ha abrogato entrambe queste norme (art. 3 della L. 54/20016 art. 3 e art. 12-sexies L. 898/1970). Le loro fattispecie sono ora ricomprese in un nuovo articolo del codice penale, l’art. 570 bis.

Questa norma punisce con la reclusione o una salata multa il coniuge che non corrisponde l’assegno (di qualsiasi tipo) dovuto in caso di separazione o divorzio.

Torniamo ora al caso in esame. L’uomo, non concordando con la condanna da parte della Corte d’Appello di Firenze ha dunque deciso di ricorrere in Cassazione. A suo dire infatti, la sua condotta, in seguito all’abrogazione – nelle more del giudizio- delle norme che lo avevano incriminato (art. 3 L. 54/2006 3 art 12-sexies L. 898/1970), non poteva riferirsi al nuovo articolo 570 bis. c.p.

Infatti i suoi figli sono nati da una convivenza mai sfociata in matrimonio. E invece l’art. 570 bis fa riferimento agli inadempimenti di natura economica, da parte del coniuge, in caso di separazione o divorzio. L’art. 570 bis presuppone quindi che a monte vi sia stato un matrimonio, che nel caso di specie invece non era mai avvenuto.

La Suprema Corte però ricorda che in sede civile è stata riconosciuta la piena equiparazione tra i figli nati in costanza di matrimonio ai figli naturali. Equiparazione sancita con l’inserimento dell’art. 337 e ss. del codice civile. Pertanto se i figli hanno uguali diritti, a prescindere che siano nati da genitori sposati o non sposati, questi ultimi hanno gli stessi obblighi. Così come d’altronde sancito dall’art. 30 della Costituzione.

In forza di questi principi dunque, secondo la Cassazione, l’unica interpretazione coerente e costituzionalmente orientata dell’art. 570 bis c.p. è quella della sua applicabilità in caso di violazione degli obblighi di natura economica anche nei riguardi figli nati fuori dal matrimonio. E pertanto ha rigettato il ricorso dell’uomo su questo punto.

Potrebbe interessarti anche:

  • Omesso mantenimento al figlio maggiorenne. Non è reato se il ragazzo è abile al lavoro, anche se studente Leggi qui

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: condanna, coniuge, equiparazione tra figli, figli nati fuori dal matrimonio, figli naturali, mantenimento, obblighi economici, reato, violazione obblighi assistenza, violazione obblighi natura economica

Footer

Dal nostro blog

Separazione e Divorzio: la Cassazione dice si alla domanda cumulativa

Illecito endofamiliare per mancato riconoscimento del figlio

Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto?

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maggiori informazioni

Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
Contatti

  • I nostri articoli
  • In breve
  • Legge e Giurisprudenza
  • Aggiornamenti
  • Immagini dello Studio

Copyright © 2023 Arcoleo · P. IVA 04826320824 · Disclaimer · Privacy · SiteMap · WebMail · Accedi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione, gestire la pubblicità e compiere analisi statistica del sito. Utilizzando questo sito si acconsente quindi all'uso dei cookie. E' possibile personalizzare le proprie scelte utilizzando le impostazioni sottostanti.
Accetta tutto
Rifiuta
Impostazioni
Informativa completa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.