Le successioni sono destinate a regolamentare i rapporti giuridici facenti capo ad una persona in seguito alla propria morte.
Il nostro ordinamento prevede che alla morte di un soggetto, il c.d. “de cuius”, i diritti di cui è titolare siano trasferiti ai membri della sua famiglia con il grado di parentela più vicino.
In linea generale, si possono trasferire tutti i beni del defunto o una quota a titolo di successione universale in favore dei c.d. eredi. Altrimenti, può attuarsi il trasferimento di uno o più obblighi determinati a titolo di successione particolare in favore dei c.d. legatari.
La successione può essere:
- legittima ossia regolamentata dalla legge, in assenza di testamento;
- testamentaria, se il de cuius ha stabilito tramite un apposito atto, il testamento, a chi saranno trasferiti i propri rapporti giuridici.
Il testamento può essere stipulato per atto pubblico o può essere redatto personalmente dal testatore con scrittura privata (olografo). Vi è, inoltre, il testamento segreto redatto dal testatore e consegnato nel rispetto di particolari formalità al notaio che lo riceve in presenza di testimoni.
In nessun caso, possono essere pregiudicati i diritti che la Legge riconosce ai c.d. legittimari, ossia i soggetti cui spetta di diritto una quota ereditaria, la c.d. legittima.
Ciò significa che il defunto può liberamente disporre per testamento del suo patrimonio ma tale diritto non può spingersi fino a ledere le quote spettanti ai parenti più stretti; in caso di lesione della quota, infatti, i legittimari possono esperire la c.d. azione di riduzione per essere reintegrati nell’assegnazione della propria porzione di eredità.
Le donazioni sono contratti tramite i quali una parte arricchisce l’altra, per spirito di liberalità, disponendo di un proprio diritto o assumendo un’obbligazione nei confronti della stessa.
Si tratta di un atto a titolo gratuito; elemento distintivo della donazione è, infatti, l’animus donandi, ossia l’arricchimento del patrimonio di un altro soggetto senza che venga corrisposto alcun corrispettivo.
Si distinguono le seguenti forme di donazione:
- rimuneratoria: compiuta per riconoscenza o per particolari meriti del donatario;
- obnuziale: atto unilaterale, eseguito dagli sposi tra loro o da altri soggetti a entrambi o ad uno di loro, in vista di un futuro matrimonio;
- indiretta: si realizza con un mezzo diverso da quello abituale e consiste nell’effettuare la donazione con un diverso negozio, come per esempio l’acquisto di un immobile per il figlio effettuato dai genitori con il proprio denaro.
Attività correlate:
- Predisposizione dichiarazione di successione
- Accettazione di Eredità
- Rinunzia Eredità
- Azioni di Riduzione
- Cause ereditarie
- Accertamento dei patrimoni
- Consulenza su divisioni ereditarie