Non di rado, nel corso di una relazione sentimentale, uno dei due soggetti effettua versamenti o contributi economici in favore dell’altro, spesso destinati alla realizzazione di un progetto comune (quale l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile, l’avvio di un’attività o il miglioramento della casa familiare).
Il venir meno del rapporto affettivo genera frequentemente il dubbio circa la restituibilità delle somme versate.
La questione ruota intorno alla corretta qualificazione giuridica dell’elargizione: donazione, obbligazione naturale o prestazione priva di causa?
Una recente decisione del Tribunale di Perugia ha contribuito a chiarire la portata dell’istituto, stabilendo che: “il conferimento effettuato in favore del partner in pendenza di una relazione sentimentale, non finalizzato al vantaggio esclusivo di quest’ultimo, ma alla formazione e successiva fruizione di un progetto comune, non costituisce né una donazione né un’attribuzione spontanea soggetta alla disciplina delle obbligazioni naturali.”
Secondo il giudice, quindi, l’elargizione non ha natura liberale qualora sia collegata a una finalità condivisa, anche se la relazione non è formalizzata in un vincolo matrimoniale.
In tali casi, una volta venuto meno il rapporto e non essendo più perseguibile lo scopo comune, il soggetto che ha sostenuto la spesa può agire ex art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, nei limiti dell’arricchimento ingiustificatamente conseguito dall’altro partner.
L’art. 2041 c.c. afferma che prevede che:
“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Si tratta dell’azione di indebito arricchimento. Azione sussidiaria che trova spazio quando sussistano i seguenti presupposti: l’arricchimento di una persona; il depauperamento di un’altra persona; l’assenza di una causa che giustifichi la locupletazione (arricchimento).
Particolarmente significativo, ai fini probatori, è l’impiego della messaggistica WhatsApp nonché di ogni altro strumento in grado di documentare la causa delle dazioni (bonifici, messaggi o altri riscontri oggettivi).
In conclusione, laddove la prestazione sia funzionale a un progetto di coppia, la sua mancata realizzazione giustifica la ripetizione dell’indebito nei limiti dell’arricchimento conseguito dal beneficiario.
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