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Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

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I nostri articoli

Fine della relazione e restituzione delle somme versate al partner

8 Ottobre 2025 Da Staff Lascia un commento

Non di rado, nel corso di una relazione sentimentale, uno dei due soggetti effettua versamenti o contributi economici in favore dell’altro, spesso destinati alla realizzazione di un progetto comune (quale l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile, l’avvio di un’attività o il miglioramento della casa familiare).
Il venir meno del rapporto affettivo genera frequentemente il dubbio circa la restituibilità delle somme versate.

La questione ruota intorno alla corretta qualificazione giuridica dell’elargizione: donazione, obbligazione naturale o prestazione priva di causa?
Una recente decisione del Tribunale di Perugia ha contribuito a chiarire la portata dell’istituto, stabilendo che: “il conferimento effettuato in favore del partner in pendenza di una relazione sentimentale, non finalizzato al vantaggio esclusivo di quest’ultimo, ma alla formazione e successiva fruizione di un progetto comune, non costituisce né una donazione né un’attribuzione spontanea soggetta alla disciplina delle obbligazioni naturali.”

Secondo il giudice, quindi, l’elargizione non ha natura liberale qualora sia collegata a una finalità condivisa, anche se la relazione non è formalizzata in un vincolo matrimoniale.
In tali casi, una volta venuto meno il rapporto e non essendo più perseguibile lo scopo comune, il soggetto che ha sostenuto la spesa può agire ex art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, nei limiti dell’arricchimento ingiustificatamente conseguito dall’altro partner.
L’art. 2041 c.c. afferma che  prevede che:
“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Si tratta dell’azione di indebito arricchimento. Azione sussidiaria che trova spazio quando sussistano i seguenti presupposti: l’arricchimento di una persona; il depauperamento di un’altra persona; l’assenza di una causa che giustifichi la locupletazione (arricchimento).

Particolarmente significativo, ai fini probatori, è l’impiego della messaggistica WhatsApp nonché di ogni altro strumento in grado di documentare la causa delle dazioni (bonifici, messaggi o altri riscontri oggettivi).
In conclusione, laddove la prestazione sia funzionale a un progetto di coppia, la sua mancata realizzazione giustifica la ripetizione dell’indebito nei limiti dell’arricchimento conseguito dal beneficiario.

 
 

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Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

5 Settembre 2025 Da Staff Lascia un commento

Con l’ordinanza n. 19617 del 16 luglio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione I civile è tornata a pronunciarsi in materia di assegno divorzile, ribadendo l’importanza della funzione compensativa e perequativa dell’istituto e censurando la decisione con cui la Corte d’appello di Roma aveva negato il contributo economico richiesto da una ex moglie.

Il caso
La vicenda trae origine dal giudizio di divorzio tra due coniugi romani.
        •       In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda della donna di vedersi riconoscere un assegno divorzile di 500 euro, pur dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
        •       La Corte d’appello di Roma aveva poi confermato la decisione, limitandosi ad aumentare l’assegno di mantenimento in favore della figlia, senza accogliere la richiesta economica della madre.
Secondo i giudici territoriali, l’assetto delineato dalla sentenza di primo grado già teneva conto delle disparità reddituali tra le parti, compensando lo squilibrio con la concessione alla donna dell’uso della casa familiare – di proprietà esclusiva dell’ex marito – e con l’accollo a carico di quest’ultimo delle relative spese e utenze.
La donna ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando che i giudici di merito avessero del tutto trascurato un elemento decisivo: la sua scelta, condivisa con il marito, di lavorare per lungo tempo part-time, sacrificando opportunità professionali e reddito al fine di garantire la cura della famiglia e dei figli.

La decisione della Cassazione
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, che hanno definito la natura “composita” dell’assegno divorzile.
In particolare:
        •       l’assegno non ha più la sola funzione assistenziale, ma anche compensativa (a ristoro dei sacrifici compiuti) e perequativa (per riequilibrare disparità patrimoniali create dalle scelte comuni di vita coniugale);
        •       i criteri di attribuzione e quantificazione sono fissati dall’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, che impone una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, alla luce della durata del matrimonio, dell’età e soprattutto del contributo fornito da ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio.
Di conseguenza, il riconoscimento dell’assegno non dipende più dal “tenore di vita” matrimoniale, ma dall’accertamento dello squilibrio patrimoniale derivante dalle scelte di coppia e dal sacrificio personale di uno dei coniugi.

La funzione perequativo-compensativa
Secondo la Cassazione, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la disparità reddituale tra le parti fosse effettivamente conseguenza delle decisioni assunte durante il matrimonio.
In particolare, la Corte sottolinea che:
        •       quando un coniuge rinuncia a opportunità professionali – ad esempio scegliendo un impiego part-time – per dedicarsi alla famiglia, tale sacrificio non può essere ignorato;
        •       lo squilibrio economico che ne deriva giustifica il riconoscimento di un assegno con funzione riequilibratrice;
        •       solo in assenza di questo nesso causale, l’assegno può essere riconosciuto per mere finalità assistenziali, laddove il coniuge richiedente non disponga dei mezzi minimi per un’esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Il ruolo dell’autoresponsabilità
La Cassazione riprende inoltre il concetto di autoresponsabilità coniugale, evidenziando come esso debba essere letto in modo equilibrato:
        •       durante il matrimonio, le scelte sono condivise e ciascun coniuge contribuisce secondo modalità decise insieme;
        •       al momento del divorzio, l’autoresponsabilità diventa individuale, ma non può cancellare il peso delle decisioni passate, altrimenti si finirebbe per penalizzare la parte che ha sostenuto i maggiori sacrifici familiari.

Conclusione
La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello, rinviando la causa per un nuovo esame che tenga conto della funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile e del sacrificio professionale compiuto dalla ricorrente

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Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

22 Luglio 2025 Da Staff Lascia un commento

Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Salerno (Sez. II, sentenza n. 331 del 22 aprile 2025) affronta in modo approfondito e significativo il tema dell’addebito della separazione nei casi di violenza coniugale, offrendo un importante spunto interpretativo sul valore probatorio e giuridico anche di singoli episodi di violenza domestica.

Violenza domestica e addebito: un solo episodio può bastare
La Corte ha stabilito che, in materia di separazione, anche un singolo episodio di percosse è sufficiente per fondare l’addebito della separazione nei confronti del coniuge autore della violenza. Secondo i giudici salernitani, tale comportamento, oltre a costituire una violazione dei doveri coniugali, rappresenta una grave lesione della dignità personale, manifestando un intento di supremazia e disconoscimento della pari dignità dell’altro coniuge.
Un principio, questo, pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, che riconosce come la violenza fisica o morale sia, da sola, causa sufficiente per rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, e quindi per fondare una dichiarazione di separazione con addebito.

Il caso: la violenza non deve essere reiterata per determinare l’addebito
Nel caso in esame, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva accolto la richiesta di separazione con addebito al marito, rigettando l’appello da lui proposto. L’appellante sosteneva che si trattasse di un episodio isolato e non di una condotta sistematica di maltrattamenti, e che quindi non potesse giustificare un addebito. Inoltre, lamentava che la decisione fosse stata influenzata da un’erronea interpretazione dei fatti, basata su presunzioni anziché su prove certe.
La Corte, tuttavia, ha ribadito che anche un singolo atto di violenza, se grave, può essere causa determinante della crisi coniugale e quindi motivo sufficiente per attribuire l’addebito. In particolare, è stato evidenziato come l’episodio violento si fosse verificato quando la convivenza era ancora in atto, escludendo così che la crisi fosse già in corso al momento dei fatti.

Rilievo delle prove e valore delle allegazioni
Un elemento centrale della decisione è l’attenzione prestata dai giudici alle prove documentali, testimoniali e indiziarie, valorizzate ai fini dell’accertamento della verità processuale. La Corte ha sottolineato come la ricostruzione del contesto familiare e delle dinamiche relazionali abbia un ruolo decisivo nel valutare la responsabilità del coniuge violento.

Affidamento esclusivo del minore e tutela del suo benessere
La sentenza conferma anche la decisione di affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre, considerata figura genitoriale prevalente e riferimento stabile per il bambino. La Corte ha evidenziato che le condotte aggressive del padre, sebbene rivolte alla madre, avevano inevitabilmente coinvolto anche il minore, rendendo inopportuno l’affido condiviso.
In questo contesto, i giudici hanno ricordato che l’affidamento esclusivo rappresenta un’eccezione alla regola dell’affido condiviso, giustificata solo in presenza di una comprovata inidoneità educativa del genitore escluso, tale da pregiudicare il benessere del figlio.
 
 
 
 
 
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Sottrazione di minori: è reato impedire al genitore coaffidatario di esercitare la responsabilità genitoriale

2 Luglio 2025 Da Staff Lascia un commento

Cassazione penale sentenza n. 390/2025

In ambito di separazione o divorzio, i contrasti tra genitori possono spesso sfociare in comportamenti che ledono i diritti dell’altro genitore e, ancor peggio, quelli del minore. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra legittimo esercizio della responsabilità genitoriale e condotta penalmente rilevante, configurando il reato di sottrazione di minori (art. 574 c.p.) a carico del genitore che ostacola l’altro nell’esercizio delle sue prerogative.

Il principio di bigenitorialità e l’art. 316 c.c.
Il nostro ordinamento, anche alla luce della normativa europea e della Convenzione sui diritti del fanciullo, riconosce e tutela il principio di bigenitorialità: entrambi i genitori, anche dopo la separazione, conservano la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 316 c.c.
Questa responsabilità si traduce in doveri e poteri condivisi relativi all’educazione, alla cura, alla crescita e allo sviluppo affettivo del figlio minore. Ne consegue che nessun genitore può, unilateralmente, sottrarre il minore all’altro o ostacolarne i contatti.

Quando scatta il reato di sottrazione di minori (art. 574 c.p.)
Secondo l’interpretazione fornita dalla Cassazione, integra il reato di cui all’art. 574 c.p. la condotta del genitore che, senza alcun provvedimento giudiziale a fondamento, decida arbitrariamente di allontanare il minore dal domicilio concordato o di trattenerlo presso di sé, impedendo così all’altro genitore coaffidatario di esercitare la sua funzione genitoriale.
Il reato si configura non solo nei casi di sottrazione materiale del minore (ad esempio, trasferimenti non concordati), ma anche quando, pur non spostandolo fisicamente, il minore viene di fatto “separato” dall’altro genitore, ostacolando il diritto alla relazione affettiva, alla partecipazione educativa e alla quotidianità familiare.

Il bene giuridico tutelato: la genitorialità condivisa
La norma penale tutela innanzitutto l’interesse del minore a mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori. Ma protegge anche il diritto del genitore coaffidatario a partecipare attivamente alla vita del figlio, nella convinzione che la bigenitorialità sia un valore primario, non derogabile se non da un’autorità giudiziaria.

La rilevanza dell’assenza di provvedimenti giudiziari
La Cassazione ha ribadito che non è necessario che esista un provvedimento di affidamento per configurare il reato: anche in assenza di una regolamentazione giudiziale formale, i genitori sono contitolari della responsabilità genitoriale. Quindi, ogni comportamento volto a escludere o a limitare arbitrariamente l’altro genitore è da ritenersi illegittimo e, nei casi più gravi, penalmente rilevante.

Conclusioni: una tutela rafforzata per il minore e per l’altro genitore
Questa pronuncia della Corte si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più attento alla tutela concreta dei diritti del minore e alla necessità di sanzionare i comportamenti lesivi del principio di corresponsabilità genitoriale.
Per i genitori in fase di separazione o in situazioni conflittuali, è fondamentale comprendere che le decisioni relative alla vita del figlio devono essere sempre condivise o autorizzate dal giudice, e che comportamenti arbitrari possono sfociare in responsabilità penale.

 

 

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Riforma Cartabia e affido dei minori: nuove sanzioni per i genitori inadempienti

13 Maggio 2025 Da Staff Lascia un commento

Con l’introduzione dell’art. 473-bis.39 del codice di procedura civile, la Riforma Cartabia del 2022 ha innovato profondamente la disciplina relativa all’esecuzione dei provvedimenti in materia di affidamento dei figli e responsabilità genitoriale. L’obiettivo della norma è garantire un rimedio concreto e tempestivo a tutela dei diritti del minore, soprattutto nei casi in cui uno dei genitori ostacoli il corretto svolgimento delle modalità di affidamento stabilite dal giudice.

Le novità dell’art. 473-bis.39 c.p.c.

La disposizione ha sostituito il previgente art. 703-ter c.p.c., introducendo una serie di strumenti sanzionatori attivabili anche d’ufficio dal giudice, qualora si verifichino:

•gravi inadempienze (anche di natura economica),

•atti pregiudizievoli per il minore,

•comportamenti che ostacolino l’esecuzione delle modalità di affidamento o l’esercizio della responsabilità genitoriale.

In presenza di tali condotte, il giudice può:

•modificare i provvedimenti in vigore;

•ammonire il genitore inadempiente;

•applicare una penalità di mora (ex art. 614-bis c.p.c.), determinando una somma dovuta per ogni violazione o giorno di ritardo;

•irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5.000 euro, destinata alla Cassa delle ammende.

Inoltre, il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno in favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, in favore del minore.

Nessun onere di prova sul danno

Uno degli aspetti più rilevanti della norma è che non è necessario provare il danno subito dal minore: è sufficiente dimostrare l’inosservanza delle modalità di affidamento o delle responsabilità genitoriali stabilite dal giudice. Tale condotta, infatti, integra di per sé una violazione sanzionabile, con l’obiettivo di proteggere preventivamente il benessere del minore e scoraggiare comportamenti ostativi da parte dei genitori.

Tutela effettiva e tempestiva del minore

La ratio della norma è chiaramente quella di rafforzare l’effettività delle decisioni giudiziali in materia familiare, prevedendo meccanismi di reazione rapidi ed efficaci contro gli inadempimenti. Si supera così una prassi giurisprudenziale spesso caratterizzata da tempi lunghi e misure poco incisive, che in passato finivano per penalizzare proprio il minore, il cui interesse dovrebbe essere primario.

Applicazioni pratiche 

Su questa scia si è mosso il Tribunale di Verona che nell’ottica di fornire maggiore tutela del minore e l’esecuzione dei provvedimenti in materia familiare ha fatto applicazione dei strumenti previsti dall’art. 473-bis.39 c.p.c. per contrastare le condotte ostruzionistiche e assicurare un ambiente più stabile e protetto ai figli coinvolti nei procedimenti di separazione o divorzio.

In un primo caso, un padre separato si è rifiutato di versare l’assegno di mantenimento da 300 euro al mese per i figli, come previsto da un’ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio. L’uomo sosteneva di avere già coperto alcune spese ma senza prove concrete. Il giudice, applicando l’articolo 473-bis.39 del Codice di procedura civile, ha imposto una penale di 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Dopo appena cinque giorni di multa, il padre si è messo in regola.

Un secondo caso riguarda una madre che, dopo la separazione, ha portato il figlio all’estero, ignorando il diritto di visita del padre. Nonostante due ordinanze – una italiana e una straniera – che le imponevano di far vedere il bambino al padre, la donna ha continuato a impedirgli ogni contatto. Il Tribunale di Verona ha definito la condotta «gravissima» e ha applicato una multa di 200 euro al giorno finché la madre non rispetterà la decisione del giudice. Prima di questa misura, le era già stato imposto un risarcimento danni di 3.000 euro.

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Single e adozione internazionale

1 Aprile 2025 Da Staff Lascia un commento

Corte Costituzionale, 21 marzo 2025, n.33

L’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale viola gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU.

Considerando gli interessi coinvolti e la finalità stessa dell’adozione internazionale, la scelta legislativa sancita dall’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 risulta non necessaria in una società democratica. Essa non rispetta il principio di proporzionalità e finisce per ledere il diritto alla vita privata e all’autodeterminazione, ostacolando la possibilità di diventare genitori secondo un principio di solidarietà.

La norma contestata incide direttamente sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che in questo caso si manifesta nell’aspirazione alla genitorialità attraverso l’adozione di un minore straniero. Questo interesse, oltre a essere personale, assume anche una valenza di solidarietà sociale, poiché orienta il desiderio di genitorialità verso bambini e ragazzi già esistenti e bisognosi di protezione.

Il divieto in questione non è più giustificabile alla luce dell’attuale sistema giuridico. Dopo la riforma della filiazione del 2012-2013 (legge 10 dicembre 2012, n. 219), esiste un unico status filiationis (art. 315 c.c.), che non rende più necessario il legame tra questo status e la coppia coniugata per garantire al minore la massima tutela giuridica (sentenza n. 79 del 2022).

Inoltre, escludere a priori le persone singole dall’adozione non è un criterio idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso. Il legislatore stesso ha riconosciuto che anche un singolo adottante può fornire un contesto sicuro e adeguato, anche in situazioni complesse o con minori che richiedono un particolare impegno. La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 183 del 1994, ha affermato l’idoneità astratta delle persone singole a offrire un ambiente stabile e armonioso.

Tale considerazione è ancora più rilevante se si tiene conto del riconoscimento del modello di famiglia monoparentale nella Costituzione. Inoltre, nell’ambito della disciplina sull’adozione, il miglior interesse del minore è garantito dal controllo giudiziale sull’idoneità concreta dell’adottante. La giurisprudenza costituzionale ha sottolineato da tempo l’importanza di questa valutazione per individuare la soluzione ottimale nell’interesse del minore (sentenza n. 11 del 1981), evidenziando anche il ruolo di supporto che può essere offerto dalla rete familiare di riferimento, un elemento di cui il giudice può tenere conto nella valutazione dell’idoneità dell’adottante.

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Mantenimento dei figli maggiorenni: ospitalità in luogo dell’assegno?

18 Febbraio 2025 Da Staff Lascia un commento

Cassazione Civ., sez. I, ordinanza n. 3329/2025

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3329/2025, ha stabilito che un genitore obbligato al mantenimento di un figlio maggiorenne non autosufficiente non può decidere unilateralmente di adempiere offrendo ospitalità in casa invece di corrispondere un assegno economico.

La vicenda riguarda un ventiduenne studente di farmacia che aveva fatto ricorso contro la madre dopo che la Corte d’Appello di Torino aveva revocato l’assegno mensile di 800 euro, riconoscendole solo l’obbligo di pagare il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative. Secondo la Corte territoriale, l’obbligo di mantenimento andava ricondotto a un’obbligazione di tipo alimentare, prevista dall’art. 443 c.c., che consente a chi è tenuto a somministrare gli alimenti di scegliere tra il versamento di un assegno e l’accoglienza in casa. Poiché la madre non aveva mai acconsentito alla scelta del figlio di andare a vivere da solo, il contributo economico non era dovuto.

La Cassazione ha ribaltato questa interpretazione, chiarendo che l’obbligo di mantenimento ha una disciplina specifica, regolata dagli artt. 337-ter e 337-septies c.c., che prevedono un contributo economico determinato in base al principio di proporzionalità. In particolare, il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti si distingue dagli alimenti perché non è un’obbligazione alternativa, ma deve essere corrisposto in modo proporzionale alle risorse economiche dei genitori e alle esigenze del figlio.

Inoltre, la Suprema Corte ha criticato la decisione della Corte d’Appello perché non aveva considerato il tenore di vita del figlio durante la convivenza con i genitori né le condizioni economiche di entrambi, limitandosi a sottolineare che il padre già versava un assegno e che entrambi contribuivano alle spese straordinarie.

In conclusione, la Cassazione ha affermato che il genitore obbligato non può scegliere unilateralmente di adempiere al mantenimento accogliendo il figlio in casa, ma può solo chiedere che questa circostanza venga considerata ai fini della quantificazione dell’assegno. L’importo deve essere determinato tenendo conto del tenore di vita precedente, delle necessità del figlio e delle capacità economiche di entrambi i genitori.

 

 

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No al collocamento prevalente alla madre anche se il figlio è in età prescolare

10 Febbraio 2025 Da Staff Lascia un commento

Cassazione Civ., Sez. I, ordinanza 21 gennaio 2025 n.1486

Nell’ambito di un giudizio di separazione, la madre impugnava l’ordinanza del Tribunale che aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli minori con un collocamento paritario e, sostenendo che la figlia fosse ancora in tenera età, chiede un collocamento prevalente presso di sé.

La Corte d’Appello accoglieva la richiesta della madre e modifica l’ordinanza di primo grado, disponendo un collocamento prevalente presso la madre e ridefinendo le modalità di frequentazione del padre. I giudici di secondo grado motivavano questa decisione affermando che, vista l’età della minore, sarebbe stato opportuno garantire un maggiore accudimento materno.

Il padre vedeva quindi limitato il suo diritto di visita a due pomeriggi settimanali e a weekend alternati (dal sabato mattina alla domenica sera), riducendo significativamente il tempo trascorso con la figlia rispetto alla collocazione paritaria precedentemente stabilita.

Il padre impugnava la decisione della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto più conforme all’interesse della minore un collocamento prevalente presso la madre, riducendo drasticamente il suo diritto di visita e confinandolo solo quattro giorni pieni al mese e per poche ore nei giorni infrasettimanali. Secondo il ricorrente la decisione dei giudici di secondo grado aveva svalutato la relazione tra padre e figlia non considerando che il padre si fosse sempre occupato della figlia in modo paritario rispetto alla madre.

La Suprema Corte affronta innanzitutto il tema dell’ammissibilità del ricorso straordinario, facendo riferimento alla recente Riforma Cartabia. Secondo l’art. 473-bis.24 c.p.c., le decisioni prese in sede di reclamo su provvedimenti temporanei e urgenti, che comportano sostanziali modifiche dell’affidamento e del collocamento dei minori, possono essere impugnate per Cassazione.

Successivamente, la Corte esamina nel merito il ricorso e rileva che la Corte d’Appello ha adottato un criterio astratto, basato unicamente sulla tenera età della minore, senza considerare concretamente indici quali la relazione della bambina con entrambi i genitori, e condizioni di vita familiare, le reali capacità e attitudini di entrambi i genitori nell’accudimento e nell’educazione della figlia.

La Cassazione sottolinea che le decisioni in materia di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono essere adottate esclusivamente nell’interesse morale e materiale del minore. Questo interesse si realizza garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

In questo caso, invece, la Corte d’Appello ha operato una scelta che pregiudica la relazione tra padre e figlia, limitando grandemente la frequentazione paterna senza motivazioni concrete.

Per tutte queste ragioni la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1486/2025 ha cassato la decisione di secondo grado e rimesso gli atti alla Corte di Appello poiché, in spregio al principio della bigenitorialità, essa ha trovato fondamento su un principio astratto (nello specifico, l’età della minore) anziché su un’analisi concreta della situazione familiare.

Il diritto alla bigenitorialità è innanzitutto un diritto del minore, non dei genitori. Questo diritto deve essere garantito con soluzioni concrete che favoriscano la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e non può essere sacrificato senza reali motivazioni giacché la tenera età del figlio minore non è di per sé un criterio sufficiente a limitare drasticamente la frequentazione con un genitore.

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