Offendere su facebook è reato. In particolare le offese integrerebbero il reato di diffamazione di cui all’art. 595 comma 3 c.p.
Sviluppi giurisprudenziali
Offendere su facebook configura per la giurisprudenza il reato di cui l’articolo 595 c.p. in caso di post o commento dai contenuti diffamatori, è questo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione.
Per parlare di diffamazione, il post o il commento non necessariamente deve indicare un nome o una persona specifica. È sufficiente che siano scritti elementi che facilmente ricolleghino le offese a un soggetto determinato.
La condotta rientrerebbe tra quelle indicate dal comma 3 dell’art. 595 c.p.
Fate attenzione! non è necessario che vi sia l’intento di offendere, essendo sufficiente avere volontariamente scritto il post o il commento incriminato, senza tenere conto delle possibili conseguenze.
Ciò che più preoccupa di questo “nuovo reato” è la possibilità di “ricondivisione”, spesso incontrollabile, di un messaggio offensivo. Tutto questo giustifica le condanne previste.
Cosa si intende per diffamazione?
La diffamazione trova “il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa.” (Cass. 24431/2015)
Tuttavia non sempre la giurisprudenza è unanime. Infatti nella sentenza n. 1254/2019 la Cassazione ritiene che Facebook è “potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone”. Tuttavia non può parlarsi di reato posto “in essere col mezzo della stampa” perché i social network non sarebbero destinati “ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico”.
Quando il reato non si configura e trattamento sanzionatorio
Esistono delle scriminanti, ossia ipotesi nelle quali non si è puniti. Infatti se si risponde ad una provocazione o se si esercita il proprio diritto di critica allora potrebbe non trattarsi di diffamazione.
Attenzione però, la pena prevista varia da 6 mesi a 3 anni di reclusione, e la multa non è mai inferiore a 516 euro. Inoltre è sempre possibile agire in sede civile per ottenere risarcimento.
Come tutelarsi?
Si tratta di un reato procedibile a querela di parte che va sporta presso i carabinieri o la polizia postale entro 3 mesi da quando si viene a conoscenza del commento o del post dal contenuto offensivo.
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