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assegno di mantenimento per i figli

Assegno di mantenimento per i figli: come si calcola?

15 Novembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il calcolo per l’assegno di mantenimento per i figli deve tenere conto di molte voci. Prima tra tutte i redditi del genitore tenuto al pagamento. Bisogna considerare quelli “netti”, ma anche che questi possano subire degli incrementi se il genitore è libero professionista.  (Cass.  Civ. n. 5449/2019)

Il fatto

Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, hanno obbligato un papà al pagamento della somma di euro mille mensili a titolo di mantenimento per i figli minorenni dopo la fine della convivenza con la compagna.

L’uomo, avvocato amministrativista, riteneva sbagliato questo calcolo. Secondo lui i Giudici di merito avevano considerato il suo reddito lordo, anziché quello netto. Ha poi rappresentato che, a fronte di un introito mensile di 1.200 euro doveva sostenere le spese per l’affitto dello studio, e quelle per il mantenimento di un altro figlio. Le sue disponibilità erano scarse, a suo dire. Tanto che aveva dovuto licenziare la segretaria.

Sulla base di queste considerazioni ha fatto ricorso in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Gli Ermellini hanno però rigettato il ricorso dell’uomo. E hanno precisato le regole che devono essere seguite per calcolare l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli. Regole correttamente applicate nel caso in oggetto.

Secondo la Cassazione infatti bisogna in prima battuta prendere in considerazione la “media reddituale netta”. Ciò vuol dire che bisogna sottrarre dai redditi dichiarati unilateralmente dal soggetto onerato sia gli oneri deducibili che le imposte. 

Un altro metro da valutare è quello dei possibili incrementi reddituali. Un libero professionista può vedere certamente i suoi redditi aumentare in base al suo lavoro. E di questo i giudici devono tenere conto, così come nel caso che stiamo considerando.

Certamente poi deve essere fatta una comparazione tra i redditi di entrambi i genitori. E non si devono ignorare le ulteriori spese a carico del genitore tenuto al mantenimento (come ad esempio quelle di mantenimento per un altro figlio).

Ovviamente non possiamo dimenticare tutti gli altri principi in materia, anche se non espressamente richiamati dalla sentenza che stiamo commentando. Ricordiamo ad esempio quelli contenuti nell’art. 337-ter cc (esigenze del figlio, tenore di vita tenuto dal figlio durante la convivenza dei genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore etc…). Anche l’assegnazione della casa familiare avrà incidenza sulla determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli.

Una piccola precisazione

Nel caso che stiamo esaminando si parla di redditi di liberi professionisti. Così come espressamente chiarito dalla Corte d’Appello territoriale, questi redditi hanno natura autodichiarativa. E per questo i giudici devono considerarli con “ragionevole prudenza”.

Potrebbe interessarti anche: “Figli nati fuori dal matrimonio: se non paghi il mantenimento commetti reato”. Leggi qui

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Obbligo mantenimento dei figli, quando cessa?

28 Ottobre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’obbligo di mantenimento dei figli non può durare in eterno. Interessante a tal proposito è una recente sentenza emessa dal Tribunale di Verona del 26.09 scorso. “Percorso di studi poco proficuo e scarsa propensione al lavoro” fanno venire meno il diritto dei figli ad essere mantenuti.

Il fatto

Una donna separata chiede al Tribunale di Verona che il marito venga obbligato a versare una somma per il mantenimento dei figli di 24 e 22 anni. L’uomo si oppone per una ragione: i figli non hanno dimostrato di avere alcun progetto concreto. In particolare il figlio, ha abbandonato gli studi; la figlia, di anni 22, frequenta ancora le scuole superiori.

La decisione del Tribunale di Verona

Entrambe le circostante, unite alla mancata dimostrazione della ricerca di un lavoro, sono state sufficienti per indurre il Giudice a revocare l’assegno di mantenimento in capo al padre. 

Durante l’istruttoria, infatti, è emerso che i due ragazzi, entrambi maggiorenni, non hanno conseguito il diploma di scuola superiore. E’ altresì emerso che gli stessi non risultano impegnati né in un percorso di studi, né nella ricerca di un lavoro. 

Peraltro, è stato provato che entrambi i figli hanno rifiutato delle offerte lavorative.

Gli elementi sopra indicati dimostrano la colpa dei due giovani, i quali con il loro comportamento hanno determinato il venir meno dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore. Gli stessi hanno dimostrato di non aver voluto studiare nonché scarsa propensione al lavoro.

Fenomeno “figli bamboccioni”

Il sopra descritto caso, non è isolato, non è la prima volta che i Giudici si trovano a far fronte a situazioni simili.

La Cassazione nei confronti dei figli “fannulloni” ha assunto nel tempo un atteggiamento fermo. Infatti, se il mancato svolgimento di una attività lavorativa dipende da inerzia  o da rifiuto ingiustificato di lavorare del figlio, quest’ultimo perde il diritto ad essere mantenuto (Cass. Civ., sez. 1°, n. 4765/2002; Cass. Civ., sez. 1°, n. 22214/2004; Cass. Civ. , sez. 1°, n. 15756/2006).

Ovviamente, l’accertamento deve essere effettuato caso per caso. Un genitore non può pretendere che un figlio laureato in medicina faccia l’idraulico o il commesso. Ma allo stesso tempo, un figlio che non ha studiato o si sia formato, per sua colpa, non può pretendere di attendere un lavoro in banca o di essere mantenuto a vita.

Pertanto, tornando alla domanda iniziale, l’obbligo del mantenimento dei figli (non sposati e non conviventi con altra persona) cessa in due ipotesi: 1) nel caso di raggiunta indipendenza economica; 2) nel caso di percorso di studi poco proficuo e scarsa propensione al lavoro.

Potrebbe anche interessarti “Spese straordinarie: il Tribunale di Palermo adotta un nuovo protocollo”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

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