Il genitore può riottenere l’affidamento del figlio se dimostra di avere messo da parte lo stile di vita trasgressivo, fatto di alcool e droga. Infatti il reale cambiamento gli consentono di potere riottenere l’affidamento. A stabilire il predetto principio è stata la Suprema Corte, I sez. civile, con la sentenza n. 24790 depositata il 3 ottobre scorso.
Il caso
Un padre aveva perso l’affidamento del figlio minore a causa delle condotte contrarie ai dovevi di un genitore. In particolare lo stile di vita trasgressivo condotto, causato dall’abuso di alcool e droga, lo rendevano inidoneo al proprio ruolo. Tale circostanza induceva il Tribunale, a tutela del minore, a disporne temporaneamente l’affidamento ad altra famiglia. Veniva dichiarato, altresì, lo stato di adottabilità del ragazzino.
Il padre, presa coscienza e consapevolezza di quanto stava accadendo, impugnava innanzi la Corte di Appello competente il provvedimento che disponeva lo stato di adottabilità del figlio.
La Corte di Appello riconoscendo concretezza agli elementi forniti dal padre revocava lo stato di adottabilità del minore. L’Ecc.ma Corte ammetteva che i progressi posti in essere dall’uomo erano tali da consentire al figlio di fare rientro a casa.
In particolare il ricorrente dimostrava di avere adeguata capacità genitoriale e di essere in grado di supportare il figlio. Tutto ciò grazie al superamento delle problematicità legate all’abuso di alcool e stupefacenti.
La Corte di Appello andava oltre. Affermava che la nuova situazione non poteva essere messa in discussione dalla stabilizzazione del minore presso la famiglia affidataria. Neppure i possibili pregiudizi con il rientro nella famiglia di origine potevano avere prevalenza.
Il tutore ricorreva in Cassazione
Il Tutore ricorreva in Cassazione lamentando che il provvedimento adottato dalla Corte fosse in contrasto con l’interesse del minore. In particolare il predetto sosteneva il diritto del fanciullo alla continuità affettiva con la famiglia affidataria.
La Suprema Corte di Cassazione confermava la valutazione effettuata dal Giudice di secondo grado. Per tale ragione, pertanto, il ricorso al Giudice delle leggi si rivelava inutile. Gli Ermellini ribadivano il diritto del padre a riavere con sé il figlio. Infatti l’uomo aveva dato prova di potersene occupare sotto il profilo economico ed affettivo. L’elemento più importante della vicenda è stata la capacità del padre di superare le problematiche legate alle dipendenze. Grande rilievo ha avuto anche l’atteggiamento positivo manifestato dall’uomo dopo il collocamento presso la famiglia affidataria.
I sopra descritti elementi hanno reso fondato il giudizio in merito alla recuperata capacità genitoriale. Ciò ha correttamente comportato la revoca dello stato di adottabilità del figlio e il rientro graduale presso la famiglia di origine.
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