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Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

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Legge e Giurisprudenza

Fine della relazione e restituzione delle somme versate al partner

8 Ottobre 2025 Da Staff Lascia un commento

Non di rado, nel corso di una relazione sentimentale, uno dei due soggetti effettua versamenti o contributi economici in favore dell’altro, spesso destinati alla realizzazione di un progetto comune (quale l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile, l’avvio di un’attività o il miglioramento della casa familiare).
Il venir meno del rapporto affettivo genera frequentemente il dubbio circa la restituibilità delle somme versate.

La questione ruota intorno alla corretta qualificazione giuridica dell’elargizione: donazione, obbligazione naturale o prestazione priva di causa?
Una recente decisione del Tribunale di Perugia ha contribuito a chiarire la portata dell’istituto, stabilendo che: “il conferimento effettuato in favore del partner in pendenza di una relazione sentimentale, non finalizzato al vantaggio esclusivo di quest’ultimo, ma alla formazione e successiva fruizione di un progetto comune, non costituisce né una donazione né un’attribuzione spontanea soggetta alla disciplina delle obbligazioni naturali.”

Secondo il giudice, quindi, l’elargizione non ha natura liberale qualora sia collegata a una finalità condivisa, anche se la relazione non è formalizzata in un vincolo matrimoniale.
In tali casi, una volta venuto meno il rapporto e non essendo più perseguibile lo scopo comune, il soggetto che ha sostenuto la spesa può agire ex art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, nei limiti dell’arricchimento ingiustificatamente conseguito dall’altro partner.
L’art. 2041 c.c. afferma che  prevede che:
“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Si tratta dell’azione di indebito arricchimento. Azione sussidiaria che trova spazio quando sussistano i seguenti presupposti: l’arricchimento di una persona; il depauperamento di un’altra persona; l’assenza di una causa che giustifichi la locupletazione (arricchimento).

Particolarmente significativo, ai fini probatori, è l’impiego della messaggistica WhatsApp nonché di ogni altro strumento in grado di documentare la causa delle dazioni (bonifici, messaggi o altri riscontri oggettivi).
In conclusione, laddove la prestazione sia funzionale a un progetto di coppia, la sua mancata realizzazione giustifica la ripetizione dell’indebito nei limiti dell’arricchimento conseguito dal beneficiario.

 
 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: arricchimento ingiustificato, partner, prestito, separazione

Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

5 Settembre 2025 Da Staff Lascia un commento

Con l’ordinanza n. 19617 del 16 luglio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione I civile è tornata a pronunciarsi in materia di assegno divorzile, ribadendo l’importanza della funzione compensativa e perequativa dell’istituto e censurando la decisione con cui la Corte d’appello di Roma aveva negato il contributo economico richiesto da una ex moglie.

Il caso
La vicenda trae origine dal giudizio di divorzio tra due coniugi romani.
        •       In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda della donna di vedersi riconoscere un assegno divorzile di 500 euro, pur dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
        •       La Corte d’appello di Roma aveva poi confermato la decisione, limitandosi ad aumentare l’assegno di mantenimento in favore della figlia, senza accogliere la richiesta economica della madre.
Secondo i giudici territoriali, l’assetto delineato dalla sentenza di primo grado già teneva conto delle disparità reddituali tra le parti, compensando lo squilibrio con la concessione alla donna dell’uso della casa familiare – di proprietà esclusiva dell’ex marito – e con l’accollo a carico di quest’ultimo delle relative spese e utenze.
La donna ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando che i giudici di merito avessero del tutto trascurato un elemento decisivo: la sua scelta, condivisa con il marito, di lavorare per lungo tempo part-time, sacrificando opportunità professionali e reddito al fine di garantire la cura della famiglia e dei figli.

La decisione della Cassazione
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, che hanno definito la natura “composita” dell’assegno divorzile.
In particolare:
        •       l’assegno non ha più la sola funzione assistenziale, ma anche compensativa (a ristoro dei sacrifici compiuti) e perequativa (per riequilibrare disparità patrimoniali create dalle scelte comuni di vita coniugale);
        •       i criteri di attribuzione e quantificazione sono fissati dall’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, che impone una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, alla luce della durata del matrimonio, dell’età e soprattutto del contributo fornito da ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio.
Di conseguenza, il riconoscimento dell’assegno non dipende più dal “tenore di vita” matrimoniale, ma dall’accertamento dello squilibrio patrimoniale derivante dalle scelte di coppia e dal sacrificio personale di uno dei coniugi.

La funzione perequativo-compensativa
Secondo la Cassazione, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la disparità reddituale tra le parti fosse effettivamente conseguenza delle decisioni assunte durante il matrimonio.
In particolare, la Corte sottolinea che:
        •       quando un coniuge rinuncia a opportunità professionali – ad esempio scegliendo un impiego part-time – per dedicarsi alla famiglia, tale sacrificio non può essere ignorato;
        •       lo squilibrio economico che ne deriva giustifica il riconoscimento di un assegno con funzione riequilibratrice;
        •       solo in assenza di questo nesso causale, l’assegno può essere riconosciuto per mere finalità assistenziali, laddove il coniuge richiedente non disponga dei mezzi minimi per un’esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Il ruolo dell’autoresponsabilità
La Cassazione riprende inoltre il concetto di autoresponsabilità coniugale, evidenziando come esso debba essere letto in modo equilibrato:
        •       durante il matrimonio, le scelte sono condivise e ciascun coniuge contribuisce secondo modalità decise insieme;
        •       al momento del divorzio, l’autoresponsabilità diventa individuale, ma non può cancellare il peso delle decisioni passate, altrimenti si finirebbe per penalizzare la parte che ha sostenuto i maggiori sacrifici familiari.

Conclusione
La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello, rinviando la causa per un nuovo esame che tenga conto della funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile e del sacrificio professionale compiuto dalla ricorrente

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento, assegno divorzile, divorzio, funzione assistenziale, funzione perequativa, mantenimento, scelte di coppia

Accordi patrimoniali tra coniugi in vista della separazione: la Cassazione afferma la loro validità.

31 Luglio 2025 Da Staff Lascia un commento

Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha sancito un principio di grande rilevanza per il diritto di famiglia: è pienamente lecito l’accordo stipulato tra coniugi, durante il matrimonio, volto a disciplinare in maniera libera ed equilibrata i loro rapporti patrimoniali in vista di una futura separazione.
Secondo la Suprema Corte, tale accordo è valido purché non incida su diritti indisponibili, come il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi o la tutela dei figli minori.

Il caso:
Nel caso esaminato, un coniuge, attraverso una scrittura privata, aveva riconosciuto il contributo economico fornito dalla moglie — mediante il proprio stipendio — al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo per la ristrutturazione dell’abitazione a lui intestata. L’accordo prevedeva che, in caso di separazione, egli avrebbe corrisposto alla moglie una somma di denaro predeterminata, a fronte della rinuncia da parte di lei a determinati beni mobili.
La Corte ha ritenuto valido ed efficace tale accordo, riconoscendone la natura di contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione della libertà contrattuale riconosciuta ai coniugi dall’art. 1322, comma 2, c.c.


Il superamento del tabù dei “patti prematrimoniali”
Tradizionalmente, la giurisprudenza italiana ha guardato con sospetto agli accordi tra coniugi che prevedano obblighi patrimoniali in caso di crisi coniugale. Per lungo tempo si è ritenuto che simili intese fossero nulle per illiceità della causa, poiché potenzialmente idonee a condizionare la libertà di autodeterminazione delle parti nei procedimenti di separazione o divorzio.
La tesi dominante era quella secondo cui l’interesse della famiglia, inteso in senso unitario, dovesse prevalere sugli interessi individuali dei coniugi, e che l’autonomia privata dovesse cedere il passo a esigenze di ordine pubblico.

La nuova visione tra autonomia privata e meritevolezza
Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito a un’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale. La famiglia non è più vista come un’entità astratta con un interesse “superiore”, ma come un insieme di rapporti tra individui titolari di diritti e doveri reciproci.
In questo contesto, viene valorizzata l’autonomia negoziale dei coniugi, sempre nei limiti della tutela dei soggetti deboli e dei diritti indisponibili. È stato così ammesso che i coniugi possano riconoscersi reciprocamente obbligazioni patrimoniali condizionate alla futura (e incerta) separazione – che rappresenta evento al verificarsi del quale opera la condizione sospensiva – senza che ciò violi alcuna norma imperativa.

La pronuncia della Cassazione rappresenta un passo importante verso un sistema più moderno e flessibile, nel quale gli accordi tra coniugi vengono considerati validi strumenti di regolazione dei rapporti patrimoniali anche in vista della possibile crisi familiare.
È però fondamentale che tali patti siano il frutto di una reale volontà negoziale, equi nel contenuto e non lesivi dei diritti fondamentali. In questi limiti, il principio di autonomia contrattuale trova legittima applicazione anche all’interno della famiglia.

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Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

22 Luglio 2025 Da Staff Lascia un commento

Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Salerno (Sez. II, sentenza n. 331 del 22 aprile 2025) affronta in modo approfondito e significativo il tema dell’addebito della separazione nei casi di violenza coniugale, offrendo un importante spunto interpretativo sul valore probatorio e giuridico anche di singoli episodi di violenza domestica.

Violenza domestica e addebito: un solo episodio può bastare
La Corte ha stabilito che, in materia di separazione, anche un singolo episodio di percosse è sufficiente per fondare l’addebito della separazione nei confronti del coniuge autore della violenza. Secondo i giudici salernitani, tale comportamento, oltre a costituire una violazione dei doveri coniugali, rappresenta una grave lesione della dignità personale, manifestando un intento di supremazia e disconoscimento della pari dignità dell’altro coniuge.
Un principio, questo, pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, che riconosce come la violenza fisica o morale sia, da sola, causa sufficiente per rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, e quindi per fondare una dichiarazione di separazione con addebito.

Il caso: la violenza non deve essere reiterata per determinare l’addebito
Nel caso in esame, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva accolto la richiesta di separazione con addebito al marito, rigettando l’appello da lui proposto. L’appellante sosteneva che si trattasse di un episodio isolato e non di una condotta sistematica di maltrattamenti, e che quindi non potesse giustificare un addebito. Inoltre, lamentava che la decisione fosse stata influenzata da un’erronea interpretazione dei fatti, basata su presunzioni anziché su prove certe.
La Corte, tuttavia, ha ribadito che anche un singolo atto di violenza, se grave, può essere causa determinante della crisi coniugale e quindi motivo sufficiente per attribuire l’addebito. In particolare, è stato evidenziato come l’episodio violento si fosse verificato quando la convivenza era ancora in atto, escludendo così che la crisi fosse già in corso al momento dei fatti.

Rilievo delle prove e valore delle allegazioni
Un elemento centrale della decisione è l’attenzione prestata dai giudici alle prove documentali, testimoniali e indiziarie, valorizzate ai fini dell’accertamento della verità processuale. La Corte ha sottolineato come la ricostruzione del contesto familiare e delle dinamiche relazionali abbia un ruolo decisivo nel valutare la responsabilità del coniuge violento.

Affidamento esclusivo del minore e tutela del suo benessere
La sentenza conferma anche la decisione di affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre, considerata figura genitoriale prevalente e riferimento stabile per il bambino. La Corte ha evidenziato che le condotte aggressive del padre, sebbene rivolte alla madre, avevano inevitabilmente coinvolto anche il minore, rendendo inopportuno l’affido condiviso.
In questo contesto, i giudici hanno ricordato che l’affidamento esclusivo rappresenta un’eccezione alla regola dell’affido condiviso, giustificata solo in presenza di una comprovata inidoneità educativa del genitore escluso, tale da pregiudicare il benessere del figlio.
 
 
 
 
 
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Single e adozione internazionale

1 Aprile 2025 Da Staff Lascia un commento

Corte Costituzionale, 21 marzo 2025, n.33

L’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale viola gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU.

Considerando gli interessi coinvolti e la finalità stessa dell’adozione internazionale, la scelta legislativa sancita dall’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 risulta non necessaria in una società democratica. Essa non rispetta il principio di proporzionalità e finisce per ledere il diritto alla vita privata e all’autodeterminazione, ostacolando la possibilità di diventare genitori secondo un principio di solidarietà.

La norma contestata incide direttamente sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che in questo caso si manifesta nell’aspirazione alla genitorialità attraverso l’adozione di un minore straniero. Questo interesse, oltre a essere personale, assume anche una valenza di solidarietà sociale, poiché orienta il desiderio di genitorialità verso bambini e ragazzi già esistenti e bisognosi di protezione.

Il divieto in questione non è più giustificabile alla luce dell’attuale sistema giuridico. Dopo la riforma della filiazione del 2012-2013 (legge 10 dicembre 2012, n. 219), esiste un unico status filiationis (art. 315 c.c.), che non rende più necessario il legame tra questo status e la coppia coniugata per garantire al minore la massima tutela giuridica (sentenza n. 79 del 2022).

Inoltre, escludere a priori le persone singole dall’adozione non è un criterio idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso. Il legislatore stesso ha riconosciuto che anche un singolo adottante può fornire un contesto sicuro e adeguato, anche in situazioni complesse o con minori che richiedono un particolare impegno. La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 183 del 1994, ha affermato l’idoneità astratta delle persone singole a offrire un ambiente stabile e armonioso.

Tale considerazione è ancora più rilevante se si tiene conto del riconoscimento del modello di famiglia monoparentale nella Costituzione. Inoltre, nell’ambito della disciplina sull’adozione, il miglior interesse del minore è garantito dal controllo giudiziale sull’idoneità concreta dell’adottante. La giurisprudenza costituzionale ha sottolineato da tempo l’importanza di questa valutazione per individuare la soluzione ottimale nell’interesse del minore (sentenza n. 11 del 1981), evidenziando anche il ruolo di supporto che può essere offerto dalla rete familiare di riferimento, un elemento di cui il giudice può tenere conto nella valutazione dell’idoneità dell’adottante.

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Mantenimento dei figli maggiorenni: ospitalità in luogo dell’assegno?

18 Febbraio 2025 Da Staff Lascia un commento

Cassazione Civ., sez. I, ordinanza n. 3329/2025

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3329/2025, ha stabilito che un genitore obbligato al mantenimento di un figlio maggiorenne non autosufficiente non può decidere unilateralmente di adempiere offrendo ospitalità in casa invece di corrispondere un assegno economico.

La vicenda riguarda un ventiduenne studente di farmacia che aveva fatto ricorso contro la madre dopo che la Corte d’Appello di Torino aveva revocato l’assegno mensile di 800 euro, riconoscendole solo l’obbligo di pagare il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative. Secondo la Corte territoriale, l’obbligo di mantenimento andava ricondotto a un’obbligazione di tipo alimentare, prevista dall’art. 443 c.c., che consente a chi è tenuto a somministrare gli alimenti di scegliere tra il versamento di un assegno e l’accoglienza in casa. Poiché la madre non aveva mai acconsentito alla scelta del figlio di andare a vivere da solo, il contributo economico non era dovuto.

La Cassazione ha ribaltato questa interpretazione, chiarendo che l’obbligo di mantenimento ha una disciplina specifica, regolata dagli artt. 337-ter e 337-septies c.c., che prevedono un contributo economico determinato in base al principio di proporzionalità. In particolare, il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti si distingue dagli alimenti perché non è un’obbligazione alternativa, ma deve essere corrisposto in modo proporzionale alle risorse economiche dei genitori e alle esigenze del figlio.

Inoltre, la Suprema Corte ha criticato la decisione della Corte d’Appello perché non aveva considerato il tenore di vita del figlio durante la convivenza con i genitori né le condizioni economiche di entrambi, limitandosi a sottolineare che il padre già versava un assegno e che entrambi contribuivano alle spese straordinarie.

In conclusione, la Cassazione ha affermato che il genitore obbligato non può scegliere unilateralmente di adempiere al mantenimento accogliendo il figlio in casa, ma può solo chiedere che questa circostanza venga considerata ai fini della quantificazione dell’assegno. L’importo deve essere determinato tenendo conto del tenore di vita precedente, delle necessità del figlio e delle capacità economiche di entrambi i genitori.

 

 

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No al collocamento prevalente alla madre anche se il figlio è in età prescolare

10 Febbraio 2025 Da Staff Lascia un commento

Cassazione Civ., Sez. I, ordinanza 21 gennaio 2025 n.1486

Nell’ambito di un giudizio di separazione, la madre impugnava l’ordinanza del Tribunale che aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli minori con un collocamento paritario e, sostenendo che la figlia fosse ancora in tenera età, chiede un collocamento prevalente presso di sé.

La Corte d’Appello accoglieva la richiesta della madre e modifica l’ordinanza di primo grado, disponendo un collocamento prevalente presso la madre e ridefinendo le modalità di frequentazione del padre. I giudici di secondo grado motivavano questa decisione affermando che, vista l’età della minore, sarebbe stato opportuno garantire un maggiore accudimento materno.

Il padre vedeva quindi limitato il suo diritto di visita a due pomeriggi settimanali e a weekend alternati (dal sabato mattina alla domenica sera), riducendo significativamente il tempo trascorso con la figlia rispetto alla collocazione paritaria precedentemente stabilita.

Il padre impugnava la decisione della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto più conforme all’interesse della minore un collocamento prevalente presso la madre, riducendo drasticamente il suo diritto di visita e confinandolo solo quattro giorni pieni al mese e per poche ore nei giorni infrasettimanali. Secondo il ricorrente la decisione dei giudici di secondo grado aveva svalutato la relazione tra padre e figlia non considerando che il padre si fosse sempre occupato della figlia in modo paritario rispetto alla madre.

La Suprema Corte affronta innanzitutto il tema dell’ammissibilità del ricorso straordinario, facendo riferimento alla recente Riforma Cartabia. Secondo l’art. 473-bis.24 c.p.c., le decisioni prese in sede di reclamo su provvedimenti temporanei e urgenti, che comportano sostanziali modifiche dell’affidamento e del collocamento dei minori, possono essere impugnate per Cassazione.

Successivamente, la Corte esamina nel merito il ricorso e rileva che la Corte d’Appello ha adottato un criterio astratto, basato unicamente sulla tenera età della minore, senza considerare concretamente indici quali la relazione della bambina con entrambi i genitori, e condizioni di vita familiare, le reali capacità e attitudini di entrambi i genitori nell’accudimento e nell’educazione della figlia.

La Cassazione sottolinea che le decisioni in materia di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono essere adottate esclusivamente nell’interesse morale e materiale del minore. Questo interesse si realizza garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

In questo caso, invece, la Corte d’Appello ha operato una scelta che pregiudica la relazione tra padre e figlia, limitando grandemente la frequentazione paterna senza motivazioni concrete.

Per tutte queste ragioni la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1486/2025 ha cassato la decisione di secondo grado e rimesso gli atti alla Corte di Appello poiché, in spregio al principio della bigenitorialità, essa ha trovato fondamento su un principio astratto (nello specifico, l’età della minore) anziché su un’analisi concreta della situazione familiare.

Il diritto alla bigenitorialità è innanzitutto un diritto del minore, non dei genitori. Questo diritto deve essere garantito con soluzioni concrete che favoriscano la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e non può essere sacrificato senza reali motivazioni giacché la tenera età del figlio minore non è di per sé un criterio sufficiente a limitare drasticamente la frequentazione con un genitore.

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Stato di abbandono del minore e stato di adottabilità

28 Gennaio 2025 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Cassazione Civ., Sez. I, ord. n. 2799/2024

L’adozione presuppone che il minore sia stato dichiarato in stato di adottabilità ai sensi dell’art. 7 della L. n. 184/1983. Tale condizione si verifica quando è accertato lo stato di abbandono del minore, inteso come assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti obbligati a occuparsene, a meno che tale mancanza non sia attribuibile a cause di forza maggiore di carattere temporaneo.
La nozione di abbandono rappresenta una clausola generale che il giudice valuta considerando le specifiche circostanze del caso concreto, al fine di garantire il preminente interesse del minore (Cass., 11 ottobre 2006, n. 21817). La dottrina evidenzia che l’adozione non ha natura sanzionatoria nei confronti dei genitori, le cui responsabilità sono irrilevanti; ciò che conta è la situazione oggettiva del minore e il pregiudizio che questa può arrecargli, indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata (Cass., 18 febbraio 2005, n. 3389).
Tuttavia, il diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine può essere sacrificato solo in presenza di carenze significative e non di una semplice inadeguatezza genitoriale. A tal proposito, la dottrina sottolinea che l’adozione è ammissibile esclusivamente in situazioni gravi, irreversibili e tali da compromettere in modo serio e duraturo lo sviluppo psico-fisico del minore, tenendo conto dei tempi e dei processi evolutivi della personalità infantile. In tutti gli altri casi, è preferibile ricorrere a misure di sostegno familiare o all’affidamento familiare.
Con una recente pronuncia del 30 ottobre, la Suprema Corte ha ribadito i presupposti e la natura della dichiarazione di stato di abbandono di un minore.
Considerata la natura residuale di tale misura, descritta come “extrema ratio basata sull’accertamento dell’irreversibile incapacità genitoriale”, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che la dichiarazione dello stato di abbandono, necessaria per l’adozione, deve poggiare su un “riscontro attuale e concreto” delle condizioni del minore. Questo processo deve essere preceduto da interventi assistenziali volti a favorire, per quanto possibile, la permanenza del bambino nel proprio nucleo familiare.
In linea con il primario interesse del minore a mantenere i legami con il genitore naturale, si dovranno privilegiare strumenti che consentano di preservare tali rapporti senza interruzioni evitabili. Pertanto, andranno preferite soluzioni alternative, come l’affidamento extrafamiliare, che potrebbe eventualmente essere sostituito da un’adozione ai sensi dell’articolo 44 della legge n. 184 del 1983.

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Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

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