Il calcolo per l’assegno di mantenimento per i figli deve tenere conto di molte voci. Prima tra tutte i redditi del genitore tenuto al pagamento. Bisogna considerare quelli “netti”, ma anche che questi possano subire degli incrementi se il genitore è libero professionista. (Cass. Civ. n. 5449/2019)
Il fatto
Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, hanno obbligato un papà al pagamento della somma di euro mille mensili a titolo di mantenimento per i figli minorenni dopo la fine della convivenza con la compagna.
L’uomo, avvocato amministrativista, riteneva sbagliato questo calcolo. Secondo lui i Giudici di merito avevano considerato il suo reddito lordo, anziché quello netto. Ha poi rappresentato che, a fronte di un introito mensile di 1.200 euro doveva sostenere le spese per l’affitto dello studio, e quelle per il mantenimento di un altro figlio. Le sue disponibilità erano scarse, a suo dire. Tanto che aveva dovuto licenziare la segretaria.
Sulla base di queste considerazioni ha fatto ricorso in Cassazione.
La decisione della Suprema Corte
Gli Ermellini hanno però rigettato il ricorso dell’uomo. E hanno precisato le regole che devono essere seguite per calcolare l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli. Regole correttamente applicate nel caso in oggetto.
Secondo la Cassazione infatti bisogna in prima battuta prendere in considerazione la “media reddituale netta”. Ciò vuol dire che bisogna sottrarre dai redditi dichiarati unilateralmente dal soggetto onerato sia gli oneri deducibili che le imposte.
Un altro metro da valutare è quello dei possibili incrementi reddituali. Un libero professionista può vedere certamente i suoi redditi aumentare in base al suo lavoro. E di questo i giudici devono tenere conto, così come nel caso che stiamo considerando.
Certamente poi deve essere fatta una comparazione tra i redditi di entrambi i genitori. E non si devono ignorare le ulteriori spese a carico del genitore tenuto al mantenimento (come ad esempio quelle di mantenimento per un altro figlio).
Ovviamente non possiamo dimenticare tutti gli altri principi in materia, anche se non espressamente richiamati dalla sentenza che stiamo commentando. Ricordiamo ad esempio quelli contenuti nell’art. 337-ter cc (esigenze del figlio, tenore di vita tenuto dal figlio durante la convivenza dei genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore etc…). Anche l’assegnazione della casa familiare avrà incidenza sulla determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli.
Una piccola precisazione
Nel caso che stiamo esaminando si parla di redditi di liberi professionisti. Così come espressamente chiarito dalla Corte d’Appello territoriale, questi redditi hanno natura autodichiarativa. E per questo i giudici devono considerarli con “ragionevole prudenza”.
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