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genitori

Single e adozione internazionale

1 Aprile 2025 Da Staff Lascia un commento

Corte Costituzionale, 21 marzo 2025, n.33

L’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale viola gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU.

Considerando gli interessi coinvolti e la finalità stessa dell’adozione internazionale, la scelta legislativa sancita dall’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 risulta non necessaria in una società democratica. Essa non rispetta il principio di proporzionalità e finisce per ledere il diritto alla vita privata e all’autodeterminazione, ostacolando la possibilità di diventare genitori secondo un principio di solidarietà.

La norma contestata incide direttamente sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che in questo caso si manifesta nell’aspirazione alla genitorialità attraverso l’adozione di un minore straniero. Questo interesse, oltre a essere personale, assume anche una valenza di solidarietà sociale, poiché orienta il desiderio di genitorialità verso bambini e ragazzi già esistenti e bisognosi di protezione.

Il divieto in questione non è più giustificabile alla luce dell’attuale sistema giuridico. Dopo la riforma della filiazione del 2012-2013 (legge 10 dicembre 2012, n. 219), esiste un unico status filiationis (art. 315 c.c.), che non rende più necessario il legame tra questo status e la coppia coniugata per garantire al minore la massima tutela giuridica (sentenza n. 79 del 2022).

Inoltre, escludere a priori le persone singole dall’adozione non è un criterio idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso. Il legislatore stesso ha riconosciuto che anche un singolo adottante può fornire un contesto sicuro e adeguato, anche in situazioni complesse o con minori che richiedono un particolare impegno. La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 183 del 1994, ha affermato l’idoneità astratta delle persone singole a offrire un ambiente stabile e armonioso.

Tale considerazione è ancora più rilevante se si tiene conto del riconoscimento del modello di famiglia monoparentale nella Costituzione. Inoltre, nell’ambito della disciplina sull’adozione, il miglior interesse del minore è garantito dal controllo giudiziale sull’idoneità concreta dell’adottante. La giurisprudenza costituzionale ha sottolineato da tempo l’importanza di questa valutazione per individuare la soluzione ottimale nell’interesse del minore (sentenza n. 11 del 1981), evidenziando anche il ruolo di supporto che può essere offerto dalla rete familiare di riferimento, un elemento di cui il giudice può tenere conto nella valutazione dell’idoneità dell’adottante.

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Assegnazione casa familiare, mobili e arredi

22 Luglio 2024 Da Staff Lascia un commento

Cassazione civile, sez. I, ord. 17 giugno 2024 n. 16691

Con l’ordinanza n. 16691/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che “l’assegnazione della casa familiare deve comprendere anche tutti gli arredi che contribuiscono a rappresentare l’habitat familiare” e non viene meno anche in caso di assenze dei figli, giustificate dalla frequentazione universitaria fuori residenza, se permane un collegamento stabile dei medesimi con l’abitazione del genitore.
La pronuncia della Suprema Corte trae origine da un ricorso proposto da una donna nell’ambito di un procedimento per lo scioglimento degli effetti civili di un matrimonio e si pone in continuità con la giurisprudenza precedente..
In primo grado, il Tribunale di Trieste riconosceva la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile alla moglie, quantificato in € 1.200,00, e condannava il padre a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
La Corte di Appello tuttavia, accogliendo il ricorso dell’ex marito, revocava il contributo al mantenimento di uno dei figli in ragione della raggiunta autosufficienza economica, revocava altresì l’assegnazione della casa familiare in ragione della lontananza dalla casa familiare della figlia – studentessa universitaria fuori sede – definiva come “legislativamente non prevista” l’assegnazione degli arredi e e, da ultimo, revocava l’assegno divorzile ritenendo la donna dotata di redditi adeguati al proprio sostentamento.
L’ex moglie presentava ricorso per Cassazione con quattro motivi di impugnazione che venivano ritenuti tutti fondati.
Con il terzo motivo, la donna lamentava quanto affermato dal giudice di secondo grado in merito alla revoca dell’assegnazione della casa familiare precisando che gli arredi devono essere considerati parte integrante dell’habitat domestico tutelato ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. Sul punto, inoltre, la donna eccepiva che la Corte aveva omesso di considerare la non autosufficienza economica della figlia e aveva disatteso il principio secondo cui la convivenza con i figli ai fini dell’assegnazione non cessa automaticamente se si frequenta un ateneo a distanza, laddove la casa familiare rimanga comunque il luogo cui fare sistematicamente e periodicamente ritorno.
La Suprema Corte, trattando congiuntamente questi motivi, ha confermato che l’assegnazione della casa familiare ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. si estende anche ai mobili e agli arredi poiché i figli – minori o maggiorenni non autosufficienti – hanno diritto a conservare l’habitat familiare in cui sono cresciuti composto delle mura, degli arredi, dei comfort e dei servizi che durante la convivenza hanno caratterizzato lo standard di vita familiare.
In particolare, la Corte ha aderito alla nozione di “casa familiare” così come offerta dalla Corte Costituzionale, quale “ambiente domestico”, costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, ambiente che concorre allo sviluppo e alla formazione della personalità della prole. La “casa” viene così “funzionalizzata” alla tutela dei figli e del loro interesse a permanere nel proprio “focolare domestico”, una tutela che gode di copertura costituzionale ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost., essendo strumento di protezione dell’interesse della prole. In altri termini, la “casa familiare” – la cui utilizzazione è dall’art. 155, quarto comma, c.c. riservata in via preferenziale al coniuge cui vengono affidati i figli – non è rappresentata dal solo immobile, ma deve essere considerata come espressiva di tutto ciò che, durante la convivenza concorreva ad identificare il “centro di aggregazione e di unificazione della famiglia”, e quindi come un’entità complessiva che ricomprende tendenzialmente anche i beni mobili che ne costituiscono l’arredo (Cass., 9 dicembre 1983, n. 7303).
Tuttavia, se è vero che l’assegnazione della casa familiare si estende, di norma, a mobili ed arredi, è pur vero che nulla vieta ai coniugi di pattuire che alcuni mobili, tanto più se di proprietà esclusiva di uno di loro, siano prelevati dalla casa familiare. Di fatti, il coniuge non assegnatario si trova costretto a cercare una nuova ed adeguata sistemazione abitativa ed è logico che attinga in qualche misura, con l’accordo dell’altro, ai mobili della casa familiare.

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Sì al collocamento dei figli nella casa familiare: i genitori si alternano

10 Giugno 2024 Da Staff Lascia un commento

Corte d’Appello di Torino, decreto del 14 marzo 2024, n. 314

Uno tra i provvedimenti più significativi emessi nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio è quello relativo al collocamento della prole, mediante il quale si provvede alla scelta della residenza abituale del minore a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori.
Da tale decisione discende una serie di conseguenze di tutto rilievo, prima fra tante quella dell’assegnazione della casa familiare.
Il godimento della casa familiare viene infatti riconosciuto, a prescindere dal diritto di proprietà vantato sull’immobile, al genitore presso cui i figli vengono, appunto, collocati.
E’ facile comprendere, pertanto, come la decisione giudiziale circa il collocamento dei figli, in assenza di un accordo tra le parti, costituisca una tra le più frequenti cause di dissapori tra genitori separati o divorziati.

Più nello specifico, l’art. 337 ter c.c. prevede che: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori […] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare […].
Dalla lettura del dettato normativo si evince che il collocamento della prole può essere prevalente o paritetico, così come comunemente definito.
Se il collocamento è “prevalente” la prole viene collocata presso uno dei due genitori (c.d. genitore collocatario) a cui è assegnata la casa familiare, lasciando al genitore non collocatario il diritto di visita secondo un calendario prestabilito.
Diversamente, il collocamento paritetico prevede che i figli vivano per alcuni giorni presso l’abitazione paterna e per altri presso quella materna.

Con l’ordinanza n. 6810/2023 la Corte di Cassazione ha operato una vera e propria rivoluzione copernicana, stabilendo che il collocamento della prole potesse avvenire mediante alternanza dei genitori nella casa familiare.
Un’opzione, quest’ultima – spiega la Corte di legittimità – “che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno” – la quale deve rispondere – “ al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita, finalità a servizio della quale è prevista l’assegnazione della casa familiare, di modo da consentire al giudicante gli approfondimenti istruttori, anche officiosi, e le valutazioni del caso, tenuto conto – previo ascolto dei minori ex art. 315 bis, comma 3, c.c. – dell’età, del grado di maturità e del livello di capacità di gestirsi anche in autonomia raggiunto dagli stessi.”
Mediante questo nuovo modello organizzativo i giudici di legittimità hanno introdotto, pertanto, la possibilità – bene accolta dai tribunali territoriali – che la casa familiare rimanga ad esclusiva fruizione della prole, prevedendo un meccanismo rotativo che consenta ai genitori di alternarsi, in giorni ed orari stabiliti, nell’ottica del “superiore interesse del minore” .
Tuttavia, se in un primo momento la Corte di Cassazione aveva stabilito che per poter disporre un collocamento mediante permanenza fissa dei minori nella casa familiare e rotazione dei genitori presso la stessa fosse necessaria la sussistenza di talune condizioni (quali l’assenza di rapporti conflittuali tra genitori e spirito di collaborazione che abbia ad oggetto non solo la cura del figlio, ma, altresì, la gestione della casa); da ultimo, La Corte d’Appello di Torino ha emesso un’innovativa decisione in tema di collocamento della prole confermando, con il decreto n. 314 del 14 marzo 2024, la pronuncia del Tribunale di Cuneo che, senza alcun accordo tra le parti, aveva disposto il collocamento paritario e alternato delle figlie nella casa coniugale.
Tale pronuncia può essere considerata all’avanguardia principalmente perché, per la prima volta, viene disposto un affido paritario e alternato in via impositiva, pur mancando il consenso di entrambe le parti. Fino al marzo scorso, infatti, si riteneva che tale soluzione potesse essere accolta solo in caso di accordo tra i genitori e quindi in assenza di contrasti tra gli stessi. La Corte d’Appello di Torino ha ritenuto, tuttavia, che subordinare la scelta del collocamento mediante permanenza fissa della prole nella casa familiare alla sussistenza di uno spirito collaborativo tra i coniugi costituisca, ancora una volta, una fonte du pregiudizio eccessivo per i figli, trasformandosi in un rimedio residuale e difficilmente utilizzabile.
Ne consegue che la previsione di una rotazione settimanale alternata dei genitori nella casa familiare possa essere accordata anche in assenza di un clima di reciproca cooperazione.
In questo modo si pongono davvero le basi per la concreta salvaguardia della serenità dei figli, garantendo agli stessi un ambiente di vita stabile e prevedendo che siano gli adulti a doversi organizzare per garantire la continuità affettiva ai minori, vittime incolpevoli della crisi coniugale.

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SI’ ALLA SCUOLA PRIVATA ANCHE SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE

24 Maggio 2024 Da Staff Lascia un commento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13570/2024

In caso di disaccordo tra i genitori separati (ed entrambi affidatari) sulla scelta della scuola del figlio, pubblica o privata religiosa, la laicità dello Stato non può trasformarsi in un principio superiore rispetto a tutti gli altri al punto da orientare necessariamente la scelta verso un istituto pubblico.

IL CASO

Nell’ambito di una causa di divorzio, una donna presentava un ricorso al fine di ottenere l’autorizzazione ad iscrivere il figlio minorenne, per il ciclo di scuola secondaria di primo grado, presso l’istituto scolastico in precedenza frequentato. Dopo l’audizione del minore, il tribunale autorizzava, salvo differente espresso accordo dei genitori, a procedere, pure senza il consenso del padre, a iscrivere il minore alla scuola secondaria. Si osservava che, in mancanza di un’intesa tra i genitori a favore di un istituto scolastico privato, e non emergendo controindicazioni all’interesse del minore, la decisione non poteva che essere a favore dell’istruzione pubblica, salva l’esistenza di elementi da cui desumere un interesse del minore a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha tenuto conto dell’interesse del ragazzo a proseguire il percorso scolastico presso l’istituto scolastico già frequentato, elemento di stabilità e continuità relazionale e sociale.
Il padre – che non aveva prestato alcun consenso a che il figlio frequentasse una scuola privata – si è rivolto dapprima alla Corte d’appello, che non ha accolto l’impugnazione, e, successivamente, ha adito la Corte di Cassazione lamentando che la scelta della madre “vanifica la laicità delle scuole pubbliche” realizzando una “coazione del minore verso una determinata religione”.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

I Giudici di legittimità si sono occupati di dirimere il contrasto insorto tra separati, ambedue esercenti la responsabilità genitoriale, sulla scelta della scuola, religiosa o laica, presso cui iscrivere il figlio, ritenendo prevalente l’esigenza di tutelare il preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata. Infatti, il principio di laicità “non può essere invocato in termini assoluti, né esso può assurgere a valore tiranno, rispetto agli altri, pure in gioco”.
In altri termini, la laicità dello Stato non può trasformarsi in un principio superiore rispetto a tutti gli altri al punto da orientare necessariamente la scelta verso un istituto pubblico. Tale principio va infatti bilanciato con altri valori, parimenti di rango costituzionale, come il “benessere del minore e il suo interesse a mantenere i rapporti sociali” già acquisiti.
Nel caso si specie, si è evidenziato che già dall’audizione del minore era emerso il suo desiderio di poter continuare a frequentare lo stesso istituto, “dove aveva numerose amicizie e buoni rapporti con gli insegnanti”. Inoltre, dalla relazione psicodiagnostica richiesta da entrambi i genitori, emergeva che il minore “aveva bisogno di stabilità e conservazione dei riferimenti acquisiti, anche alla luce del disturbo non specificato, di cui soffriva”.
Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto che in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, sia importante non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come quelle facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa.
L’impianto seguito dalla Corte di Cassazione è, oltretutto, quello più volte ribadito dalla CEDU (ex multis sentenza n. 54032/22), secondo cui talune limitazioni sulle modalità di coinvolgimento del minore in una pratica religiosa scelta da uno dei genitori non costituiscono una discriminazione se funzionali a garantire e preservare il superiore interesse del minore.
Si osservi, peraltro che in caso di contrasto su scelte rilevanti, il giudice, è chiamato, in via del tutto eccezionale ad adottare provvedimenti in luogo dei genitori a “ingerirsi nella vita privata della famiglia”. Nel farlo, il giudice è obbligato a tenere conto “esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata”. “Con la conseguenza – prosegue la decisione – che il conflitto sulla scuola primaria e dell’infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l’adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l’accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione”.
Ne discende che l’esigenza di garantire la piena libertà di credo religioso a favore del minore è da ritenere recessiva dinnanzi al superiore interesse di quest’ultimo di soddisfare i propri desideri di continuare la frequentazione della scuola privata laddove questa scelta contribuisca ad assicurare una crescita equilibrata e stabile, fondata sui riferimenti sociali acquisiti.

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Malattia mentale: può determinare automaticamente l’inidoneità genitoriale?

30 Dicembre 2022 Da Staff Lascia un commento

Malattia mentale: essere affetti da malattia mentale può automaticamente determinare una
inidoneità genitoriale tale da condurre alla dichiarazione di adottabilità del minore?
Ad affrontare tale quesito giuridico è la Suprema Corte di Cassazione che, con
sentenza n. 21992 del 12 luglio del 2022, mette in rilievo come l’adozione del minore
rappresenti una misura eccezionale a carattere residuale.
Ed in particolare, la Corte di Cassazione precisa come sia possibile ricorrere a tale
strumento solo ove sia riscontrato l’effettivo stato di abbandono a causa dell’assenza
di assistenza morale e materiale ex art 147 c.c. da parte dei genitori o di altri parenti tenuti a
provvedervi.

Il caso

Una bambina nasceva da una breve relazione intercorsa tra una signora ricoverata presso un centro di salute mentale ed un paziente psichiatrico della medesima struttura. Quest’ultimo, successivamente, non procedeva a riconoscere la figlia.
Il Tribunale per i Minorenni collocava la diade mamma/bambina all’interno di una
 comunità, disponendo al contempo che venissero monitorate le capacità genitoriali
della madre. Successivamente, veniva dichiarato dal Tribunale lo stato di adottabilità della minore a
causa delle condizioni di abbandono in cui versava la figlia per l’incapacità della madre di fornirle le adeguate cure materiali e psicologiche. Tale sentenza veniva impugnata dalla madre e dalla nonna materna, le quali ricorrevano in appello chiedendo la revoca dello stato di adottabilità e l’affidamento
della minore alla madre o, in subordine, alla nonna.

La Corte di Appello rigettava le doglianze delle predette adducendo la compromissione delle capacità cognitive della madre, non effettivamente sintonizzata con le esigenze della figlia. La Corte di Appello, al contempo, sottolineava l’incapacità della nonna materna di esercitare la funzione genitoriale in luogo della figlia a causa del rapporto conflittuale intercorrente tra madre e figlia, oltre che per i disturbi
psicologici di cui anch’ella era affetta.

La decisione della Suprema Corte

Avverso questa pronuncia, sia la madre che la nonna materna, proponevano due
distinti ricorsi per Cassazione a seguito dei quali veniva dalla Suprema Corte affrontava la questione che segue. Essere affetti da una determinata malattia mentale può automaticamente implicare una inidoneità genitoriale?
Ebbene, gli Ermellini rispondono di no a tale quesito accogliendo i motivi di impugnazione delle ricorrenti e rinviando alla Corte d’Appello.
A fondamento di tale decisione la Suprema Corte sottolinea come essere affetti da una malattia mentale non possa automaticamente determinare una inidoneità genitoriale tale da condurre alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore. In tal caso, infatti, è doveroso porre in essere un adeguato approfondimento delle capacità genitoriali del genitore di riferimento al fine di valutare che sia in grado di garantire alla prole una sana ed armoniosa crescita.
Ed ancora, deve verificarsi concretamente se lo stato di abbandono in cui versi in quel momento il minore sia definitivo o solo transitorio tenendo a mente che il primario diritto del minore, che gli deve essere garantito, è quello di crescere all’interno della propria famiglia d’origine.

Extrema ratio

Secondo la Suprema Corte, la possibilità che si giunga a dichiararne lo stato di adottabilità deve essere sempre considerata quale extrema ratio da applicarsi solo in caso di irreversibile venir meno delle capacità genitoriali dei genitori e dei relativi familiari (entro il quarto grado) eventualmente disponibili a prendersi cura del minore.
Di conseguenza, lo stato di adottabilità non può essere in ogni caso dichiarato in presenza dei suddetti presupposti, dovendo invece ravvisarsi evidenti carenze nelle
capacità genitoriali e criticità nella salute psicologica dei genitori, unitamente a comportamenti che determinino un effettivo pregiudizio nella crescita del minore.

Potrebbe anche interessarti: “In tema di affidamento, il criterio fondamentale è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole”. Leggi qui. 

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Coordinatore genitoriale ruolo e funzioni

4 Settembre 2020 Da Staff Lascia un commento

Il coordinatore genitoriale è una figura di introduzione recente nel nostro ordinamento giuridico. Le sue fondamenta risalgono al “parenting coordinator” di origine statunitense. In particolare tale soggetto nasce con la finalità di tutelare i figli minori che potrebbero subire danni di natura psicologica a causa dei continui scontri tra i genitori separati.

Ebbene, oggi giorno si assiste sempre più spesso a separazioni con elevato grave di conflittualità. Ciò inevitabilmente costituisce un grave e concreto pericolo per la salute psichica dei figli della coppia esposti, in prima linea, al conflitto genitoriale.

Onde superare tale assetto di cose la giurisprudenza, poggiandosi al modello statunitense, sollecita le parti ad avvalersi del coordinatore genitoriale.

Il principale compito del coordinatore genitoriale è quello di facilitare la risoluzione dei contrasti tra genitori separati e/o divorziati. Infatti, può accadere che i genitori, troppo invischiati nella dinamica separativa, perdano la lucidità, con effetti negativi nella gestione della prole.

Nelle situazioni sopra descritte, il coordinatore genitoriale si porrebbe come soggetto terzo ed imparziale con il compito di coadiuvare i genitori nel superamento del conflitto. Aiuta le parti a mettere in atto un programma di sostegno alla genitorialità inducendo i genitori ad evitare tutte quelle scelte che possano essere potenzialmente dannose per i figli. Sostiene le parti al fine di trovare tra le stesse un canale di comunicazione nel superiore interesse della prole. Difatti, l’intervento del coordinatore genitoriale avrà come preminente scopo la tutela del minore.

Un soggetto super partes

In vista della finalità di cui dovrà occuparsi il coordinatore genitoriale, questo dovrà essere un soggetto super partes. Un professionista che non ha svolto alcun ruolo nella vicenda familiare e che non abbia avuto alcun rapporto con la coppia.

Si badi bene che il coordinatore genitoriale non ha compiti valutativi. Non ha il potere di decidere su questioni attinenti il regime di affidamento o il collocamento dei minori. Tale potere spetta solo ed esclusivamente al giudice (o alle parti in caso di raggiungimento dell’accordo). Il coordinatore, di contro, ha la possibilità di indirizzare i genitori sulle questioni minori, quali: il dentista ove condurre il bambino, le modalità di accompagnamento del minori, lo sport al quale iscrivere il figlio, ecc…

Al momento in Italia non è stata approvata alcuna normativa di riferimento per il riconoscimento pubblico del coordinatore genitoriale. Pertanto c’è un vuoto normativo.

Peraltro, per la giurisprudenza, la nomina di tale figura deve essere fatta di comune accordo tra i genitori e non può essere nominata direttamente dal giudice il quale può solo invitare le parti a nominarne uno.

Ci si auspica quanto prima un intervento normativo in materia.

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Bigenitorialità: diritto da preservare a qualsiasi costo?

24 Agosto 2020 Da Staff Lascia un commento

In una recente sentenza, la Cassazione affronta il tema del diritto alla bigenitorialità, chiedendosi se questo sia un diritto da preservare a tutti i costi o se sia necessario porre delle condizioni.

Con pronuncia n. 9143/2020, i Giudici di legittimità statuiscono il principio secondo il quale il giudizio di previsione da compiere sui genitori in ordine alla capacità degli stessi di crescere ed educare il figlio, non può prescindere dal rispetto e dalla tutela alla bigenitorialità. Ciò significa che, pur dovendosi tenere conto del modo in cui i genitori svolgono il proprio ruolo, prestano la propria educazione, attenzione e disponibilità al figlio, non può trascurarsi l’esigenza di assicurare una comune presenza dei genitori nell’ esistenza del figlio.

Il diritto alla bigenitorialità è in grado di garantire al figlio una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi. Consente poi a questi di adempiere al comune dovere di cooperare nell’ assistenza, educazione ed istruzione del minore.

Il caso

Un uomo  depositava avanti al Tribunale per i minorenni di Lecce ricorso ex art. 333 c.c. al fine di ottenere la riorganizzazione delle competenze genitoriali. Chiedeva altresì l’esclusione della madre dall’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio. Questa, secondo il ricorrente, aveva poste in essere condotte ostacolanti per il padre. Sentita in sede di giudizio, la donna asseriva che il figlio rifiutava il padre a causa dei numerosi episodi di violenza a cui questo aveva assistito.

Con decreto dell’11 luglio 2019 il Tribunale per i minorenni di Lecce, sulla scorta di un’elevata conflittualità dei genitori, disponeva il collocamento del padre e del figlio presso un’idonea comunità educativa.

Lo stesso provvedimento, a seguito di reclamo da parte della madre, veniva poi confermato dalla Corte d’Appello di Lecce. Per confermare la precedente decisione, il Collegio aveva tenuto conto del persistente rifiuto del minore ad incontrare il padre nonché di un continuo condizionamento sia da parte delle figure parentali che della madre. Per tali ragioni riteneva opportuno che il minore e il padre affermassero la loro relazione. Affermava, inoltre, che non avevano alcun rilievo i comportamenti penalmente illeciti  rilevati dalla donna non esistendo alcun accertamento giudiziario in merito. 

Avverso la decisione della Corte d’Appello, la madre proponeva ricorso per Cassazione. 

La questione giuridica

La questione affrontata dai Giudici di merito attiene al tema della tutela al diritto alla bigenitorialità, ossia della necessaria compresenza dei genitori nella vita dei figli. Ma sino a che punto tale diritto deve essere garantito?

Il ragionamento della Corte di Cassazione

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione riporta alcuni dei principi fondamentali in tema di provvedimenti riguardanti i figli. Gli Ermellini ritengono corretto il diritto del minore ad un costante e proficuo rapporto con ambedue le figure genitoriali. Nel caso di specie questo era stato limitato dall’atteggiamento ostativo della madre che, a sua volta, aveva generato nel figlio un senso di rifiuto verso il genitore non convivente.

E’ compito del Giudice adottare il provvedimento che ponga al centro dell’attenzione il minore assicurando a questo un costante e proficuo rapporto con entrambi i genitori. Ciò si traduce nel diritto del minore ad un equo e sereno rapporto con il padre e con la madre. Ciò, nonostante i genitori siano coinvolti in procedimenti penali o in qualsivoglia doglianza di altra natura. Il principio cardine è quello del best interest of child inteso proprio come primazia degli interessi e dei diritti del minore.

La soluzione

Nel caso di specie gli Ermellini hanno ritenuto infondate le accuse della madre confermando di fatto la decisione dei Giudici di merito. In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che i Giudici territoriali, in linea di principio, abbiano adeguatamente considerato i bisogni del minore. Alla luce di ciò, tuttavia, la decisione degli Ermellini nel caso in esame sembrerebbe lasciare sullo sfondo l’interesse del minore dinanzi alla bigenitorialità. Ed invero, la decisione adottata non ha considerato il potenziale trauma nel bambino privato delle proprie abitudini di vita. 

Potrebbe anche interessarti:”Collocamento della prole: a quali condizioni può essere autorizzato il trasferimento del minore?”. Leggi qui.

 

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Coronavirus: chi sono i “congiunti” cui si può far visita alla luce del DPCM del 26 aprile scorso?

29 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

Coronavirus e congiunti. Domenica 26 aprile si è tenuta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte vertente sul nuovo DPCM. Quest’ultimo è volto a regolamentare l’inizio della “fase 2”, in ragione dell’attuale emergenza sanitaria.

Tra le novità introdotte dal nuovo DPCM 26 aprile 2020, che entrerà in vigore a partire dal 4 maggio, spicca la possibilità per i cittadini di spostarsi, anche tra comuni della stessa regione, per far visita ai propri “congiunti”.

All’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto si legge che «sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro».

Dunque, nelle prossime settimane continueranno ad essere necessarie le autocertificazioni per gli spostamenti. Tuttavia, tra le situazioni di “necessità” potranno farsi rientrare anche le visite ai propri congiunti entro il territorio regionale, a condizione che vengano adottate tutte le cautele richieste.

Cosa deve intendersi con il termine “congiunti”? Fino a che grado di parentela si può estendere il termine?  Vi rientrano anche fidanzati/e?

La risposta non è immediata e pone dubbi interpretativi in merito.

Da un punto di vista strettamente letterale, con tale espressione si indica il familiare, il parente, l’affine o il consanguineo. Dunque, si fa riferimento alla posizione di colui il quale è legato ad altri da un vincolo di parentela.

Dal punto di vista giuridico, invece, non esiste una definizione univoca di “prossimo congiunto”. Invero, tale nozione non è granché presente nella nostra legislazione.

Eccezionalmente, una definizione normativa generale di “prossimi congiunti” è ravvisabile unicamente in materia penale: l’art. 307 comma 4 c.p. statuisce che «agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti».

Pertanto la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale; in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta incerta e dal significato ambiguo.

Peraltro anche le pronunce giurisprudenziali, le quali senza dubbio offrono ulteriori spunti definitori, non virano nella medesima direzione.

Per molto tempo l’orientamento prevalente in giurisprudenza ha ritenuto di annoverare nella categoria in esame solo coloro i quali risultano legati da un vincolo affettivo “giuridicamente rilevante”, dal quale discendono diritti e doveri reciproci (Cass. civ., n. 1845/1976).

Nonostante ciò, non sono mancate le pronunce dal contenuto diametralmente opposto. Ed invero alcune di esse hanno  riconosciuto adeguato valore  ai legami affettivi stabili, a prescindere dall’ esistenza di rapporti di parentela o affinità. Tra tutte preme richiamare una pronuncia della Cassazione che, in tema di illecito civile e ai fini del risarcimento, ha annoverato tra i “prossimi congiunti” la fidanzata della vittima primaria dell’illecito (Cass., n. 46351/2014).

Alla luce di quanto fino ad ora affermato, stante l’ambiguità della materia, è possibile trarre le seguenti conclusioni.

Qualora si intendesse procedere ad un’interpretazione restrittiva del termine “congiunti”, stante il tenore letterale dell’art. 307 c. 4 c.p., prudentemente vi rientrerebbe di certo la famiglia c.d. nucleare. Quella, cioè, costituita dai coniugi e dai figli. In più, sarebbero da includere anche i fratelli e le sorelle, i nonni, gli zii, i nipoti, il partner di un’unione civile. Sarebbero esclusi i fidanzati.

Qualora, invece, si ritenesse opportuno abbracciare un’interpretazione estensiva del termine, sarebbe possibile annoverare nella nozione di “congiunti” anche i partner stabili.

Alla luce del nuovo DPCM i fidanzati rientrano nella nozione di congiunti?

Nella considerazione che la ratio del DPCM risiede nell’ esigenza di favorire il ricongiungimento tra persone legate da vincoli affettivi, è possibile presumere che all’ interno della categoria “congiunti” possano farsi rientrare anche i fidanzati stabili.

Potrebbe anche interessarti “Decreto Cura Italia: misure a sostegno delle famiglie quali sono e come chiederle”. Leggi qui.

 

 

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