Con l’ordinanza n. 19617 del 16 luglio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione I civile è tornata a pronunciarsi in materia di assegno divorzile, ribadendo l’importanza della funzione compensativa e perequativa dell’istituto e censurando la decisione con cui la Corte d’appello di Roma aveva negato il contributo economico richiesto da una ex moglie.
Il caso
La vicenda trae origine dal giudizio di divorzio tra due coniugi romani.
• In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda della donna di vedersi riconoscere un assegno divorzile di 500 euro, pur dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
• La Corte d’appello di Roma aveva poi confermato la decisione, limitandosi ad aumentare l’assegno di mantenimento in favore della figlia, senza accogliere la richiesta economica della madre.
Secondo i giudici territoriali, l’assetto delineato dalla sentenza di primo grado già teneva conto delle disparità reddituali tra le parti, compensando lo squilibrio con la concessione alla donna dell’uso della casa familiare – di proprietà esclusiva dell’ex marito – e con l’accollo a carico di quest’ultimo delle relative spese e utenze.
La donna ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando che i giudici di merito avessero del tutto trascurato un elemento decisivo: la sua scelta, condivisa con il marito, di lavorare per lungo tempo part-time, sacrificando opportunità professionali e reddito al fine di garantire la cura della famiglia e dei figli.
La decisione della Cassazione
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, che hanno definito la natura “composita” dell’assegno divorzile.
In particolare:
• l’assegno non ha più la sola funzione assistenziale, ma anche compensativa (a ristoro dei sacrifici compiuti) e perequativa (per riequilibrare disparità patrimoniali create dalle scelte comuni di vita coniugale);
• i criteri di attribuzione e quantificazione sono fissati dall’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, che impone una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, alla luce della durata del matrimonio, dell’età e soprattutto del contributo fornito da ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio.
Di conseguenza, il riconoscimento dell’assegno non dipende più dal “tenore di vita” matrimoniale, ma dall’accertamento dello squilibrio patrimoniale derivante dalle scelte di coppia e dal sacrificio personale di uno dei coniugi.
La funzione perequativo-compensativa
Secondo la Cassazione, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la disparità reddituale tra le parti fosse effettivamente conseguenza delle decisioni assunte durante il matrimonio.
In particolare, la Corte sottolinea che:
• quando un coniuge rinuncia a opportunità professionali – ad esempio scegliendo un impiego part-time – per dedicarsi alla famiglia, tale sacrificio non può essere ignorato;
• lo squilibrio economico che ne deriva giustifica il riconoscimento di un assegno con funzione riequilibratrice;
• solo in assenza di questo nesso causale, l’assegno può essere riconosciuto per mere finalità assistenziali, laddove il coniuge richiedente non disponga dei mezzi minimi per un’esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Il ruolo dell’autoresponsabilità
La Cassazione riprende inoltre il concetto di autoresponsabilità coniugale, evidenziando come esso debba essere letto in modo equilibrato:
• durante il matrimonio, le scelte sono condivise e ciascun coniuge contribuisce secondo modalità decise insieme;
• al momento del divorzio, l’autoresponsabilità diventa individuale, ma non può cancellare il peso delle decisioni passate, altrimenti si finirebbe per penalizzare la parte che ha sostenuto i maggiori sacrifici familiari.
Conclusione
La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello, rinviando la causa per un nuovo esame che tenga conto della funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile e del sacrificio professionale compiuto dalla ricorrente
mantenimento
Omesso mantenimento all’ex coniuge. Quando scatta il reato?
Cass. sent. n.2098/2024
Scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per chi non paga gli assegni non solo al figlio ma anche al coniuge, in caso sia di separazione, sia di divorzio.
Il Codice Penale
Il nostro Codice penale tutela la situazione di vulnerabilità degli ex partner e il diritto dei figli minori a ricevere assistenza, con l’adempimento degli oneri connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, l’art. 570-bis («Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio») prevede, sulla scia dell’art. 570 c.p. – quest’ultimo applicabile alle famiglie conviventi – l’irrogazione di una pena nei confronti del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Tale norma incriminatrice mira a punire gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi e quelli susseguenti alla sentenza di divorzio, tanto nei confronti dei figli, quanto in favore del coniuge separato o divorziato.
Affinché il reato possa dirsi consumato è necessario che la condotta di sottrazione all’adempimento dei propri obblighi sia una condotta reiterata nel tempo. A tal proposito, si ritiene che una sola condotta omissiva non appaia sufficiente, dato che il termine “si sottrae” implica un comportamento ripetuto nel tempo, non potendosi desumere la volontà di non adempiervi da una sola omissione di corresponsione.
Secondo i Giudici
Secondo i giudici di legittimità l’adempimento in caso di mancata corresponsione delle somme stabilite dal giudice civile per il mantenimento dei figli (e del coniuge) non autosufficienti economicamente, deve presentarsi «serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sull’entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire». In casi simili, stante la statuizione del giudice civile sui presupposti che giustificano la corresponsione e l’entità del mantenimento, in sede penale non sarà necessario ripetere l’accertamento relativo alla mancanza di mezzi di sussistenza. (Cass. sent. n. 43311 del 2023).
Pertanto, ancorché impossibile determinare ex ante quante omissioni siano effettivamente necessarie affinché si configuri il reato in oggetto, l’orientamento prevalente è incline a ritenere che anche la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per due mensilità consecutive sia sufficiente per l’applicazione dell’art. 570 bis c.p. a condizione che da tale omissione sia derivato un pregiudizio serio e apprezzabile per il soggetto beneficiario.
La Cassazione
Tuttavia, la Cassazione ritiene che l’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570-bis c.p. sia in concreto ostativa all’irrogazione della relativa pena. Secondo la Corte di Cassazione, per escludere la sussistenza della fattispecie de qua non può dirsi sufficiente l’allegazione, da parte dell’agente/obbligato, di una “mera” difficoltà economica, essendo necessaria, per contro, la dimostrazione di trovarsi nell’impossibilità assoluta di adempiere o, comunque, in un contesto di vera e propria indigenza economica.
Nello specifico, tale situazione di assoluta indigenza non può dirsi assimilabile ad una situazione di difficoltà economico-finanziaria transitoria. Occorrerà infatti valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto e ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e di chi ha diritto alle prestazioni, l’ex obbligato a versare l’assegno abbia effettivamente la possibilità di assolvere gli obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. A questo fine, si deve tener conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell’entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali dell’obbligato, della solerzia nel reperire, all’occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita e del contesto socio-economico. (Cass. sent. n. 2098/2024)
I nonni devono mantenere i nipoti se i genitori non possono farlo
I nonni devono mantenere i nipoti se i genitori non possono farlo. A confermare il
summenzionato principio di diritto è la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza
interlocutoria n. 30368/2022.
Il caso
Nell’ambito del giudizio di primo grado, il Tribunale poneva a carico dei nonni l’obbligo
di corrispondere in favore della madre del minore la somma mensile pari ad € 200,00
a titolo di contributo al mantenimento dello stesso. Tale somma, in particolare,
doveva essere corrisposta in sostituzione al mantenimento cui avrebbe dovuto
provvedere il padre attesa l’impossibilità per la madre del minore di far fronte da sola
a tutte le spese necessarie per il mantenimento del minore.
La nonna paterna in capo a cui veniva corrisposto tale obbligo impugnava la decisione
del Tribunale ma i giudici di secondo grado rigettavano la sua richiesta e così il caso
giungeva sino alla Corte di Cassazione.
La decisione della Suprema Corte
Esaminato il ricorso, i giudici della Corte di Cassazione rilevano che, secondo l’art. 316
bis c.c., i nonni sono gli ascendenti più prossimi ai minori che devono provvedere al
loro mantenimento nel caso in cui i genitori non riescano a farlo.
Ed infatti, sul punto, gli Ermellini sono chiari disponendo che
“l’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli
ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato
l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici”.
Questo obbligo, secondo la Suprema Corte, va inteso non solo nel senso
che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a
quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa
rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il
proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di
mantenerli ma solo ed esclusivamente qualora i genitori non siano in grado di
adempiere al loro diretto e personale obbligo.
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Assegno di divorzio, se l’ex coniuge è malato prevale la disparità patrimoniale
Assegno di divorzio: se l’ex coniuge è malato prevale la disparità patrimoniale.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, nella definizione del quantum dell’assegno
di mantenimento, il giudice può attribuire maggiore rilevanza ad alcuni dei parametri
previsti dall’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, trascurandone altri.
A stabilire il summenzionato principio di diritto è la Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 26672 del 9 settembre 2022.
Il caso
Un uomo veniva condannato al pagamento, in favore della ex moglie, di un assegno
divorzile pari ad € 1.300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Il predetto proponeva ricorso in Cassazione facendo leva sul fatto che la ex moglie, sia
pure affetta già nel corso del matrimonio da una grave malattia, percepiva una
modesta pensione e, pertanto, non avesse diritto a percepire un assegno divorzile
così elevato.
La decisione della Suprema Corte
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex marito
stabilendo il principio secondo cui, nel caso concreto, andasse privilegiato l’aspetto
della disparità patrimoniale. Ciò soprattutto in virtù del fatto che la ex moglie soffrisse
già da anni di una grave malattia, c.d. infiammazione demielinizzante, oltre a
percepire una modestissima pensione.
Ebbene, per la Suprema Corte, nella quantificazione dell’assegno di divorzio, il giudice
non è obbligato a tenere contemporaneamente in considerazione tutti i parametri di
riferimento indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio.
Il giudice, infatti, secondo gli Ermellini, può anche prescindere da alcuni di detti
parametri purché, beninteso, giustifichi e motivi adeguatamente le proprie
valutazioni. Trattasi, in tal caso, di una “scelta discrezionale non sindacabile in sede di
legittimità”.
È proprio quanto effettuato, nel caso concreto, dal giudice di merito, il quale ha
attribuito maggiore rilievo ad alcuni dei summenzionati parametri in luogo di altri.
La sentenza impugnata, infatti, dopo avere evidenziato che le parti erano state
sposate per 11 anni, ha evidenziato che la donna era afflitta da tempo da una malattia degenerativa; con un decorso caratterizzato nel tempo da ricadute che hanno compromesso i sistemi neurologici motori, cerebrali, sensitivi e sfinterici.
Tale aspetto, pertanto, fa sì che i parametri relativi all’apporto di contributo personale ed
economico alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio personale o
comune debbano considerarsi, nel caso di specie, irrilevanti.
Per tale motivo, la Suprema
Corte ha respinto le motivazioni presentate dal ricorrente e confermato l’ammontare
dell’assegno divorzile nei confronti dell’ex moglie.
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E’rimborsabile il mantenimento in eccedenza versato per il figlio minore?
E’ rimborsabile il mantenimento in eccedenza versato volontariamente da un padre rispetto a quello dovuto stabilito in sede di separazione? Vista la natura del mantenimento del figlio minorenne, il padre, se lo richiede ha diritto al rimborso dell’eccedenza versata?
Ebbene, per rispondere al superiore quesito bisogna analizzare la natura dell’assegno di mantenimento.
Natura dell’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento per i figli minorenni ha natura alimentare, ed è principio ormai consolidato, che le somme versate a quel titolo siano irripetibili, impignorabili e non compensabili, perché destinate ad essere spese per soddisfare basilari esigenze di vita del beneficiario.
Peraltro le somme versate a titolo di mantenimento ordinario non possono essere compensate neppure con le spese straordinarie
Per la superiore ragione, pertanto, la somma versate dal padre in eccedenza rispetto al provvedimento di separazione non è rimborsabile e quindi ripetibile avendo, anch’essa, funzione sostanzialmente alimentare.
Il principio di cui sopra può trovare un’attenuazione solamente nell’ipotesi in cui venga sostanzialmente
meno la funzione alimentare del contributo. Ciò come nel caso dell’assegno di mantenimento versato al figlio maggiorenne, corrisposto nonostante l’intervenuta indipendenza economica dell’avente diritto.
In tal caso il genitore obbligato può agire in giudizio esigendo la ripetizione delle somme versate in
eccesso purché, chiaramente, il Giudice accerti, con provvedimento di modifica delle precedenti statuizioni, che il figlio è divenuto economicamente indipendente a partire da un preciso momento storico.
Ma vieppiù.
Richiesta di aumento del mantenimento
Nel caso in cui il genitore obbligato, per un lungo periodo, versi una somma maggiore a quella dovuta il genitore collocatario potrebbe addirittura chiedere la modifica delle precedenti condizioni economiche. Ed in particolare potrebbe, richiedere l’incremento del contributo al mantenimento per i figli. Ed invero una tale condotta lascerebbe intendere la capacità economica del genitore di poter versare di più di quello dovuto.
La condotta paterna, infatti, potrebbe essere considerata rivelatrice di una migliorata condizione economica da parte del coniuge obbligato, ovvero un’inadeguatezza del contributo a suo tempo fissato, rispetto alle esigenze della prole.
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Assegno di divorzio: spetta anche in caso di matrimonio non consumato?
Ad avviso della Corte di Cassazione, anche in caso di matrimonio “bianco” è ammissibile il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Ciò qualora tra i due ex coniugi sussista un rilevante divario economico. Facendo leva sulla finalità assistenziale che caratterizza tale contributo, la Suprema Corte, con ordinanza n. 21818 del 2021, ha affermato che non rilevano, ai fini della concessione dell’assegno, né la durata né la mancata consumazione del matrimonio.
Il caso
Un uomo adiva il Tribunale territorialmente competente al fine di chiedere la separazione dalla moglie. Ciò dopo 12 anni di vita insieme a causa del venir meno della comunione spirituale ed attesa l’intollerabilità della convivenza.
La moglie, dal canto suo, si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio a causa della mancata consumazione dello stesso ai sensi della L. n. 8989 del 1970, art. 3, n. 2, lett. f).
La moglie chiedeva, inoltre, la corresponsione di un assegno divorzile pari ad € 2500,00 mensili.
Il Tribunale, preliminarmente, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo poi, pur accogliendole, riduceva le pretese economiche della moglie fissando l’assegno divorzile in € 1250,00 mensili.
L’uomo impugnava la sentenza innanzi alla Corte di Appello la quale rigettava il gravame confermando la sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione adducendo che la mancata consumazione del matrimonio rappresentasse una condizione tale da non giustificare la corresponsione dell’assegno divorzile.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato dall’uomo. Ed in particolare gli ermellini ritenevano che la mancata consumazione del matrimonio non influisca in alcun modo sul riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge. La decisione si fonda sulla natura assistenziale, nonché perequativa- compensativa dell’assegno, in ossequio al rispetto del principio di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost.
Secondo gli Ermellini, infatti, qualora uno dei due coniugi sia economicamente più debole, a quest’ultimo va riconosciuto un assegno. Tale assegno deve far conseguire un livello reddituale che tenga conto del contributo dallo stesso fornito nel corso della vita familiare e delle aspettative professionali che ha sacrificato durante gli anni di matrimonio.
Funzione dell’assegno di divorzio
Tale sostegno economico non è volto a ricostruire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: bensì al riconoscimento del ruolo di coniuge, oltre che del contributo da questo fornito nella formazione del patrimonio familiare e di quello personale dell’ex coniuge.
La Suprema Corte ha, pertanto, precisato come sia necessario tenere conto dell’apporto economico che il coniuge economicamente più debole ha apportato nella crescita familiare, anche economica. Ed in particolare, nel caso concreto si è tenuto conto del contributo dato dalla moglie all’andamento della famiglia mediante lo svolgimento del lavoro di insegnante.
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Mantenimento per il figlio che lascia il lavoro per studiare
Ebbene si, i genitori devono versare il mantenimento per i figli che vogliono riprendere gli studi. A stabilire il superiore principio di diritto è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23318/2021.
Il caso
Il Tribunale obbligava un uomo, in sede di divorzio, a versare alla figlia un assegno mensile di 600 euro. Veniva inoltre obbligato a compartecipare nella misura dei 4/5 alle spese straordinarie per la ragazza.
L’uomo, ritenendo ingiusta la decisione, ricorreva in Appello. La Corte di Appello, tuttavia, precisava che l’obbligo di mantenimento in favore dei figli non viene meno con la maggiore età, ma solo con il raggiungimento della indipendenza economica. In particolare i giudici di secondo grado evidenziavano che la giovane, dopo una breve e poco soddisfacente esperienza lavorativa , aveva deciso d’iscriversi all’Università. Peraltro dall’istruttoria emergeva che la ragazza avrebbe sicuramente terminato proficuamente gli studi.
Pertanto, considerato che le condizioni economiche del padre la somma di € 600,00 a titolo di mantenimento della ragazza doveva essere confermata.
L’uomo ricorre in Cassazione
L’uomo, ancora una volta di parere contrario rispetto alla decisione dei giudici di merito, decideva di ricorrere in Cassazione. In particolare, tra i vari motivi a sostegno del ricorso il padre sottolineava che la figlia lavorava in albergo riuscendo a guadagnare mensilmente la somma di € 1200,00. Sottolineava, inoltre, che la figlia disponeva anche di un alloggio. Secondo il ricorrente, la figlia, anziché lasciare il lavoro per iscriversi all’università, avrebbe dovuto ridurre le ore così da potersi mantenere da sola.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione boccia le doglianze del ricorrente. Gli ermellini sottolineano l’infondatezza del ricorso. Ed in particolare, evidenziano che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni “non cessa immediatamente ed automaticamente per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest’ultimo ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.”
Nel caso di specie i giudici di merito, seguendo il sopracitato orientamento, rilevano che la ragazza aveva deciso di riprende gli studi in giovane età (26 anni). La giovane, peraltro, si era sempre impegnata: aveva trovato un’occupazione, ma questa non rispondeva alle sue aspirazioni.
Sotto tale profilo si richiamano i principi del nostro ordinamento in merito. Ed in particolare si richiama l’art. 147 c.c. il quale “impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315bis”.
Pertanto, se da un lato i figli devono impegnarsi negli studi o nel lavoro per rendersi indipendenti, dall’altro è compito dei genitori assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e di cercare un’occupazione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari, senza forzarlo ad accettare soluzioni indesiderate.
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Tenore di vita addio
La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema del tenore di vita in materia di assegno di divorzio con l’ordinanza n. 28104 del 9 dicembre 2020.
Gli Ermellini, accogliendo uno dei motivi del ricorso, hanno affermato che i giudici di merito devono attenersi ai principi dettati dalla sentenza n. 18287/2020 che afferma il superamento del tenore di vita come parametro da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.
Il caso
Il Tribunale di Treviso prima e la Corte di Appello poi hanno riconosciuto a favore di una moglie, in sede di divorzio, un assegno di divorzio a carico del marito pari ad € 300,00 mensili.
L’uomo ricorre in Cassazione
L’uomo ricorre in Cassazione presentando 4 motivi di doglianza:
- con il primo contesta l’omessa comparazione dei redditi di entrambi i coniugi;
- con il secondo lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di quanto affermato dalla sent. n. 11504/2020, parametrando l’assegno divorzile dovuto alla moglie al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio durato 28 anni e alla disparità economica esistente tra le parti.
- Con il terzo lamenta come il giudice non abbia preso in considerazione il fatto che il proprio reddito mensile ammonti a € 1430 e che lo stesso è gravato da diverse spese che deve sostenere per motivi di salute;
- con il quarto infine fa presente che la mancata applicazione da parte del giudice dei principi sanciti dalla Cassazione n. 11504/2020 si fonda su presunzione prive di fondamento logico.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso
La Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso presentato dall’uomo. Cassa la sentenza di merito e rinvia per un nuovo esame della causa rassegnando i principi da seguire.
Ebbene, gli Ermellini sottolineano che le Sezioni Unite, con sentenza nr. 18287 del 11.07.2018, hanno attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno di divorzio. Pertanto, Il riconoscimento di tale assegno. richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio, quindi, dovrà avvenire valutando comparativamente le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Dovrà, altresì, tenersi in considerazione il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune. Ma non solo. Dovrà, inoltre, tenersi in considerazione il contributo personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del coniugio ed all’età dell’avente diritto.
Erroneo considerare ancora il tenore di vita
Gli Ermellini sottolineano inoltre che l’assegno divorzile, non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio ma è volto all’individuazione e al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Di conseguenza, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile, deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un’adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti.
Per cui, conferma la Cassazione, che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non può più essere preso come riferimento per determinare l’assegno di divorzio.
Peraltro i giudici di legittimità rilevano poi come nel caso di specie la sentenza impugnata non ha indicato neppure la misura del reddito del marito. Ciò dimostra che la situazione economica delle parti non è stata affatto valutata.
Alla luce di quanto sopra gli Ermellini accolgono il ricorso dell’uomo, invitando il giudice del rinvio a tenere conto dei principi enunciati e dell’importo assai modesto del marito, trascurato dai precedenti giudici di merito.
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