La nomina del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato spetta al Giudice Tutelare territorialmente competente che provvede con decreto non appena abbia ricevuto notizia della sentenza che pronunci l’interdizione o l’inabilitazione.Nel designare il tutore o il curatore il Giudice, ai sensi dell’art. 424 c.c., designa la persona ritenuta più idonea o quella individuata secondo i criteri di cui all’art. 408 c.c. e quindi dando preferenza, ove possibile al coniuge, al convivente, al padre, alla madre, al figlio, al fratello o alla sorella oppure ad un parente entro il quarto grado.
L’interdetto è rappresentato dal tutore nel compimento degli atti di natura patrimoniale; invece per quanto riguarda gli atti personali può operare da solo o di concerto con il tutore.
L’inabilitato, invece, ha una capacità di agire limitata agli atti patrimoniali di ordinaria amministrazione, mentre è assistito legalmente dal curatore nel caso in cui debba stare in giudizio.