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Legge e Giurisprudenza

Diritto alla bigenitorialità: non può spingersi oltre il rifiuto del minore di incontrare il genitore non collocatario

13 Settembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, a stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza del 23 aprile scorso n. 11170

 

Non di rado uno dei genitori si trova avanti il netto rifiuto di un figlio ad incontrarlo. Pertanto capita spesso che i Giudici si trovino ad decidere su richieste di tutela al diritto di frequentazione con il figlio.

Ma fino a che punto può spingersi il potere del Giudice? Si può davvero imporre ad un minore di incontrare il genitore con il quale non convive stabilmente? A dare la soluzione a tale pungente quesito è l’Ecc.ma Corte di Cassazione, Sez. 1, con l’ordinanza del 23.04.2019 n.1170.

Il caso attenzionato dalla Suprema Corte riguardava un padre il quale chiedeva al Tribunale di ottenere, oltre alla modifica delle condizioni economiche e di mantenimento, l’affidamento congiunto della figlia sedicenne.

Il Tribunale, preso atto del rifiuto della figlia di volere intrattenere rapporti con il padre nonché dell’esito della CTU rigettava la domanda. Anche la Corte di Appello adita, confermava quando statuito dal giudice di prima istanza pertanto il padre, per vedere tutelato il proprio diritto alla bigenitorialità ricorreva in Cassazione.

La Corte di Cassazione respingeva definitivamente il ricorso del padre

Gli Ermellini investiti della questione rigettavano il ricorso del padre, allineandosi di fatto con l’orientamento assunto dai giudici di merito. In particolare la Corte di Cassazione sottolineava che il rapporto affettivo, per natura incoercibile, non può essere imposto. Pertanto, conclusivamente, se un figlio non intente intrattenere un rapporto stabile con il genitore non collocatario, questo non può essere obbligato.

La questione

la domanda sorge spontanea: alla luce della superiore soluzione a favore di chi è stato previsto il diritto alla bigenitorialità? E’ il diritto di ciascun genitore di essere presente in maniera significativa nella vita del figlio? Ovvero il diritto del figlio a mantenere (o non mantenere) un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori?

Nell’ordinamento giuridico italiano il diritto alla bigenitorialità è garantito e tutelato dalla legge 54/2006 sull’affido condiviso, nonché dal d.lgs. 154/2013. La superiore normativa si caratterizza per il ruolo centrale riconosciuto al minore e pertanto il bene tutelato è, in primis, il diritto del minore. In particolare il minore ha diritto a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi. 

Da tale assioma deriva la logica conseguenza che, salvo le ipotesi in cui ad ostacolare gli incontri tra genitore e figlio sia il coniuge, il figlio può rifiutarsi di frequentare l’altro genitore. La Suprema Corte stabilisce che la bigenitorialità può essere esercitata anche in accezione negativa. Ciò significa che il minore, con capacita di discernimento, ha diritto a “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo. Con la pronuncia in oggetto, quindi, gli Ermellini hanno messo in luce come il principio alla bigenitorialità sia posto a tutela, innanzitutto, del figlio e non solo dei genitori.

Osservazioni

Il diritto di famiglia, in continua evoluzione, spesso dai confini poco chiari e marcati rende il compito dei giudici ancora più difficile. Tale ruolo diviene particolarmente arduo quando nel caso concreto emerge l’esistenza di una grave conflittualità tra i genitori. Infatti spesso i genitori tendono a far prevalere i propri interessi a discapito di quelli dei figli. Pertanto il giudicante dovrà orientare la propria decisione tenendo in alta considerazione l’interesse morale del minore. Dovrà, altresì, valutare la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di fatto causata dalla disgregazione del nucleo. Per fare ciò il giudicante, terrà conto del modo in cui i genitori hanno in passato svolto i propri compiti verso i figli. 

Potrebbe anche interessarti: “Il superiore interesse del minore nel procedimento per riconoscimento del figlio: le linee guida della Cassazione in Cass. I Civ. Sent. n. 17762/2017” Leggi qui

 

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Addebito: non bastano il tradimento e l’allontanamento da casa

10 Settembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La pronuncia di “addebito”, ossia l’individuazione di chi dei coniugi ha causato il fallimento del matrimonio, non scatta automaticamente per violazione dei doveri coniugali. Chi chiede l’addebito deve provare che la violazione ha causato  l’intollerabilità della convivenza. (Cassa. Ordinanza n. 14591/2019).

Il fatto

In sede di separazione il Tribunale di Genova si è pronunciato per l’addebito nei confronti di una moglie. Questa infatti aveva tradito il marito e si era allontanata dalla casa familiare.

La Corte d’Appello, successivamente, ha revocato la dichiarazione di addebito. A suo dire infatti non vi erano prove sufficienti a giustificarla.

Anzi, dal giudizio di secondo grado era emerso che la separazione era dipesa da una profonda crisi della coppia antecedente sia al tradimento che all’abbandono del tetto coniugale. 

La Corte d’Appello ha anche specificato che l’allontanamento da casa non era conseguenza del tradimento ma, appunto, delle tensioni  all’interno della coppia.

Il marito ha allora fatto ricorso in Cassazione.

A suo dire l’allontanamento da casa e il tradimento sono violazione dei doveri coniugali sanciti dall’art. 143 c.c. e come tali sufficienti di per sé a giustificare una dichiarazione di addebito.

Inoltre l’uomo insisteva su altri due aspetti. Con riferimento all’abbandono della casa familiare, sosteneva che fosse la moglie a dover provare  l’intollerabilità della convivenza che lo aveva determinato.

Invece con riferimento all’infedeltà riteneva che questa, di per sé, fosse una ragione sufficiente a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Salvo la prova, da parte della donna, che la crisi fosse da imputare a motivi diversi.

In sostanza l’uomo pretendeva di operare un’inversione delle regole sull’onere della prova.

La Cassazione ha rigettato il suo ricorso.

La Suprema Corte ha ricordato che la pronuncia di addebito non può fondarsi esclusivamente sul fatto che un coniuge abbia violato uno o più doveri scaturenti dal matrimonio. Si ricorda che i doveri scaturenti dal matrimonio sono individuati dall’art 143 c.c. Essi possono essere riassunti nel dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia  e di coabitazione.

Per ottenere una pronuncia di addebito occorre, invece, valutare se la violazione sia stato il motivo scatenante la crisi del rapporto.

Inoltre la Suprema Corte ha ribadito i principi legati all’onere della prova. Chi richiede l’addebito deve provare l’intollerabilità della convivenza a causa della violazione del dovere coniugale.

Invece è onere dell’altra parte provare l’anteriorità della crisi.

 

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Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abbandono casa familiare, abbandono tetto coniugale, addebito, allontanamento, crisi coniugale, dichiarazione di addebito, doveri conigali, infedeltà, intollerabilità convivenza, obblighi coniugali, onere della prova, pronuncia di addebito, prova, tradimento, violazione doveri coniugali

Figlio guida in stato di ebrezza: confiscata auto della madre

4 Settembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Varie sono le pene in caso di guida in stato di ebrezza, tra cui la confisca dell’auto. La Cassazione ha stabilito che se a essere condannato è il figlio alcolista, la confisca della vettura non può si può evitare neanche se  di proprietà della madre. Questa infatti non è estranea al reato! E’ responsabile per aver prestato la macchina al figlio pur conoscendo il suo stato (Cass. Pen., sent. 392/2019)

Il fatto

Un ragazzo, alla guida di un’auto, ha provocato un incidente con un veicolo in sosta. Sottoposto all’alcool test il giovane è risultato positivo, con un tasso alcolemico di 2,82 grammi/litro. La pena, per lui, per guida in stato di ebrezza (art. 186 comma 2 e 2 bis del Codice della Strada) è stata severa! Sia il Tribunale che la Corte d’Appello lo hanno condannato ad un anno ed un mese di arresto e a 3.500 euro di ammenda. Ma non solo! Revoca della patente e confisca dell’auto!

Dunque il ragazzo ha deciso di fare ricorso in  Cassazione.

Si lamentava, fondamentalmente di tre aspetti. Innanzi tutto lamentava il malfunzionamento dello strumento utilizzato per l’alcool test. In secondo luogo lamentava l’improbabilità delle risultanze dello stesso. Possiamo anticipare già ora che la Cassazione ha ritenuto infondate queste doglianze. Così come in effetti la terza, che però vogliamo analizzare più approfonditamente, proprio per le motivazioni date dagli Ermellini.

La questione della confisca dell’auto e la decisione della Cassazione

Il ragazzo, nel suo ricorso, ha anche lamentato la decisione della confisca della macchina che guidava al momento dell’incidente. L’auto era di proprietà di sua madre, che però non sarebbe stata coinvolta nel reato. La confisca oltre che ingiusta – a suo dire- sarebbe stata un problema poiché avrebbe privato dell’uso della macchina sia lei sia i fratelli del giovane, tutti conviventi con la madre ed abituati, all’occorrenza, a prendere in prestito la vettura.

Ma gli Ermellini hanno rigettato anche questa doglianza.

Richiamando precedente e consolidata giurisprudenza hanno ricordato come, in tema di confisca, la titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è di per sé sufficiente ad evitare la confisca stessa. E’ necessario infatti che l’effettivo proprietario del bene non abbia tenuto comportamenti negligenti che abbiano favorito un uso indebito della cosa. 

Nel caso in oggetto, però i giudici hanno correttamente ritenuto che la madre non fosse estranea al reato di guida in stato di ebrezza. Infatti la donna era ben consapevole che il figlio fosse alcolista. D’altronde, anche il fratello, aveva dichiarato in udienza che la condizione del giovane aveva causato molti problemi in famiglia. Quindi era evidente quanto fosse stata imprudente la madre nell’aver affidato l’auto al ragazzo senza che vi fossero ragioni di effettiva necessità. 

Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso.

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Microspie in auto: prosciolti gli investigatori privati

2 Settembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Piazzare microspie in auto è violazione della privacy. Quindi incorrono in reato anche gli investigatori che installano cimici per conto di una cliente. Ma nel caso in esame c’è il colpo di scena! Prosciolti per un difetto di procedibilità. Infatti mancava la querela (Cass Pen, sent. 33499/2019)

Il fatto

Una donna ha ingaggiato un investigatore privato. Voleva infatti confermare i suoi sospetti circa il fatto che il marito la tradisse. Così l’investigatore ed il suo aiutante hanno installano delle microspie nella macchina dell’uomo:  un sistema GPS e una cimice. Quest’ultima finalizzata a registrare le conversazioni all’interno dell’auto. Gli investigatori avevano poi fornito le registrazioni alla cliente.

Purtroppo però, a seguito di questa condotta,  si è aperto per loro un iter giudiziario tutt’altro che semplice. 

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, infatti, li hanno condannati per installazione abusiva di apparecchiature per intercettare conversazioni, ex art. 617 bis c.p.

Gli investigatori hanno però fatto ricorso in Cassazione! E hanno raggiunto un proscioglimento pieno! Come hanno fatto? Con un piccolo escamotage…

Per prima cosa infatti hanno provato che la loro condotta non ricadeva nell’art. 617 bis. c.c..

L’art. 617 bis c.p. e l’art. 615 bis c.p.

Questa norma, infatti, punisce coloro che installano apparecchiature al fine di intercettare o impedire conversazione telefoniche o telegrafiche.

Ma le microspie installate dagli investigatori non avevano certo questa finalità. Ma quella di registrare le conversazioni all’interno dell’auto.

Quindi, la loro condotta, al massimo, era riconducibile ad un altro articolo del codice penale, e cioè l’art. 615 bis. L’agire dei detectives infatti avrebbe dovuto integrare, nel caso, interferenza illecita nella vita privata. Condotta che sarebbe anch’essa reato, si badi bene!

Ma qui subentra l’escamotage…

Come si è detto, ai sensi dell’art. 615 bis,  anche procurarsi notizie riguardanti la vita privata di una persona mediante riprese o registrazioni, è reato! E lo è anche rivelare o diffondere queste notizie!

Quindi, in via teorica, seppur per un altro reato, gli investigatori avrebbero dovuto subire una condanna! 

E invece i due hanno di fatto avuto un proscioglimento! Perchè?

Perché i reati previsto dall’art. 615 bis c.p. sono punibili su querela della persona offesa (salvo alcuni casi particolari). E nel caso di specie la persona offesa non aveva sporto nessuna querela!

Questa ricostruzione ha convinto gli Ermellini, che dunque hanno annullato senza rinvio la sentenza di Corte d’Appello che invece aveva condannato i due investigatori.

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Percorso psicoterapeutico: il Giudice può obbligare un genitore a seguirlo?

29 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il percorso psicoterapeutico imposto con provvedimento dal Giudice, in caso di controversia tra due genitori in merito all’affidamento dei figli minori, è nullo poiché viola il diritto costituzionale all’autodeterminazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (Cass. I civile, ord. n. 18222/2019, dep. il 05.07.2019).

La vicenda  riguarda un procedimento altamente conflittuale di affidamento di una minore.

Il rapporto tra i genitori era tutt’altro che pacifico. Ciò ha indotto il giudice di primo grado a prescrivere alla madre un percorso psicoterapeutico per  superare le difficoltà nel rapporto con la figlia. 

La Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale. Anche nella parte che prevedeva l’ assistenza domiciliare per la minore e la presa in carico della stessa da parte della Neuro Psichiatria Infantile.

I giudici di secondo grado hanno spiegato che il giudice ha sempre il potere di disporre percorsi di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela della sua sana crescita.

La madre, non soddisfatta delle sorti del giudizio, ha fatto ricorso in Cassazione. E ha chiesto che venisse dichiarata la nullità del provvedimento. In particolare la donna sottolineava che nessun giudice può imporre un percorso psicoterapeutico. Ciò infatti condizionerebbe la libertà di autodeterminazione del genitore. Cioè la libertà di decidere autonomamente.

La Suprema Corte ha dato ragione alla donna.

In particolare, gli Ermellini  richiamando precedenti pronunce, hanno riconosciuto che prescrivere ai genitori un percorso psicoterapeutico comporta comunque un condizionamento. E ciò viola gli articoli 13 e 32 comma 2 della Costituzione.

Pertanto la Suprema Corte ha cassato il provvedimento impugnato, e ha rinviato  alla Corte di Appello di Perugia per una nuova disamina dei fatti.

Rinviando, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale “la prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione”.

Potrebbe interessarti anche: “Bigenitorialità: principio inattaccabile anche se la mamma soffre di disturbo della personalità”. Leggi qui

 

 

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Assegnazione della casa familiare: revocata se il figlio rientra solo nei week end

24 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’assegnazione della casa familiare ha come presupposto che il figlio convivente vi abiti stabilmente. I rientri, seppur frequenti, del figlio che ormai vive all’estero, fanno venire meno il presupposto (Cass. civ. Sez. VI , ord., 06-05-2019, n. 11844)

In sede di separazione il Tribunale decide per l’assegnazione della casa familiare alla moglie, che vi sarebbe rimasta a vivere insieme alla figlia.

La ragazza cresce e va a studiare all’estero.

Così l’ex marito si rivolge nuovamente ai giudici per riavere la casa familiare, considerando che era venuto meno il presupposto dell’assegnazione alla moglie. Ovvero il collocamento prevalente della figlia presso la mamma.

Sia il Tribunale di Venezia che la Corte d’Appello territoriale danno ragione all’uomo.

La signora si gioca il tutto e per tutto e ricorre in Cassazione.

Sosteneva infatti che i giudici di merito non avessero valutato la documentazione dalla quale si evinceva la temporaneità dell’allontanamento della figlia.

Inoltre contestava il fatto che i giudici non avessero tenuto in considerazione la frequenza con cui la ragazza faveva rientro a casa.

La Cassazione ha invece confermato le sentenze dei primi due gradi di giudizio. In particolare, ha precisato che il fatto che la figlia si rechi con una certa frequenza presso l’abitazione materna non fa venir meno la schiacciante verità. E cioè che la ragazza abbia trasferito il centro delle proprie attività all’estero.

In altre parole, ai fini dell’assegnazione della casa familiare è necessario che il figlio viva stabilmente presso essa. Se viene meno il requisito della stabilità, ad opinione degli Ermellini, potrà parlarsi di “rapporto di mera ospitalità”.

Dall’utilizzo saltuario della casa familiare discende, inoltre, la NON configurabilità dell’habitat domestico quale centro degli interessi, affetti della prole.

Può interessarti anche un altro nostro articolo: “Omesso mantenimento al figlio maggiorenne. Non è reato se il ragazzo è abile al lavoro, anche se studente”. Leggi qui

Inoltre vi proponiamo un approfondimento dal sito www.responsabile civile.it: Coppia senza figli: assegno e casa coniugale. Leggi qui

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Espulsione degli stranieri: e i legami familiari?

24 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’espulsione non può avvenire in maniera automatica per mancanza di un titolo di soggiorno valido se ci sono motivi di unità familiare a giustificare la permanenza in Italia dello straniero. (Cass. Civ. n. 1665/2019)

Un cittadino marocchino si è rivolto al Giudice di Pace. Riteneva infatti che fosse ingiusto il decreto del Prefetto che sanciva la sua espulsione dall’Italia.

Ma il Giudice ha confermato la legittimità dell’espulsione: il permesso di soggiorno dell’uomo, infatti, era scaduto. 

L’uomo aveva anche invocato la soluzione del ricongiungimento familiare. Ma il Giudice, pur riconoscendo la percorribilità di questa via, ha contestato che l’uomo non avrebbe dato prova di averne fatto richiesta. Non era sufficiente l’aver prodotto in giudizio un bollettino postale e la prova di un’assicurata a mezzo posta.

Cos’è il ricongiungimento familiare? E’ un istituto che consente al cittadino straniero (o apolide) che vive regolarmente in Italia di richiedere l’ingresso di familiari extracomunitari o apolidi. Questo strumento ha la finalità di garantire a tutti gli individui l’unità familiare (per approfondire leggi anche art. 29 del T.U. sull’Immigrazione).

Disperato, l’uomo si è dunque rivolto alla Suprema Corte. A suo dire, infatti, la decisione del Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto della tutela rafforzata che spetta agli stranieri che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento, o, comunque, al ricongiunto.

In particolare, poi, il giudicante, non avrebbe tenuto conto della natura e dell’effettività dei legami familiari, del tempo trascorso in Italia, e la condizione sua e dei congiunti.

Il Giudice di Pace poi avrebbe anche sbagliato a sottovalutare la documentazione prodotta in giudizio. Il cittadino straniero aveva fatto richiesta di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. E la ricevuta postale ne era attestazione. Ciò di per sé sarebbe dovuto essere sufficiente a sospendere il provvedimento di espulsione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del cittadino straniero.

La motivazione fornita dalla Suprema Corte è estremamente complessa e tecnica. 

Nella sostanza, però gli Ermellini hanno voluto ribadire un orientamento fondamentale. E cioè che l’ingresso irregolare in Italia o la mancanza (originaria o sopravvenuta) del permesso di soggiorno non possono determinare da sole l’espulsione di uno straniero. Ciò però solo quando vi siano delle ragioni legate alla tutela dell’unità familiare.

In questi casi occorre effettuare una valutazione caso per caso. E questa valutazione deve tenere conto della natura e dell’effettività dei legami familiari, di quelli con il paese d’origine, della durata della permanenza in Italia. Secondo una valutazione caso per caso.

Questa modalità deve essere applicata a tutti gli stranieri che in Italia abbiano dei legami familiari. A prescindere che, formalmente, siano o meno nella condizione di richiedere il ricongiungimento familiare.

L’organo chiamato a decidere sull’espulsione – amministrativo o giudiziario che sia – deve procedere ad un bilanciamento di interessi. La tutela dell’ordine pubblico dello Stato e il diritto alla vita familiare di qualsiasi individuo.

Tutti passaggi, questi, che la Prefettura prima e il Giudice Pace dopo avevano ignorato.

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Mutuo: quando l’ex deve rimborsare la sua parte?

24 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Mutuo cointestato: solo la prova chiara dell’accollo interno libera l’ex dalla restituzione della sua quota. (Cass. Civ n. 1072/2018)

In costanza di matrimonio una coppia ha acceso un mutuo cointestato per l’acquisto della loro casa familiare. Tutto procedeva serenamente tra i due, e come accade in molte famiglie, il marito si faceva carico per intero della rata ogni mese.

Poi i rapporti tra i due si sono incrinati. E’ subentrata una separazione, durante la quale  l’uomo ha continuato a pagarne le rate.

Dopo il divorzio l’uomo si è nuovamente rivolto al tribunale. Chiedeva che  la ex gli restituisse il 50% delle rate da lui pagate durante il matrimonio.

In primo grado l’ex marito ha avuto ragione. 

Ma il giudizio d’Appello ha ribaltato la situazione. I giudici erano dell’avviso che vi fosse stata un’assunzione volontaria di impegno, da parte dell’uomo, al pagamento delle rate. Tale impegno, qualificabile come accollo interno, faceva sì che l’uomo non avesse diritto ad alcuna restituzione. 

Assolutamente insoddisfatto dell’esito del giudizio di secondo grado l’uomo ha fatto ricorso in Cassazione. 

In particolare il marito ha rappresentato come la Corte territoriale avesse desunto questo suo impegno esclusivamente dalla premessa di un provvedimento presidenziale, e quindi temporaneo. Provvedimento tra l’altro superato da una sentenza di divorzio che non riconosceva alla moglie né assegno divorzile, né l’esonero al pagamento della quota parte delle rate.

Tra l’altro l’assunzione di tale impegno, non si desumeva da nessuna parte. Non dai verbali di udienza, non dalle motivazioni di detto provvedimento e tantomeno dai successivi comportamenti processuali delle parti.

La Suprema Corte ha dato ragione all’uomo, e ha cassato la sentenza impugnata, rimandando tutto alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

Secondo la Cassazione infatti non vi era prova, da nessuna parte, dell’intenzione dell’uomo di farsi carico dei pagamenti per intero. Né la prova era desumibile dalla premessa del provvedimento presidenziale.

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Il nostro articolo: “Casa costruita con i miei soldi sul terreno dell’ex. E ora?”. Leggi qui

La risposta dell’Avv. Daniel Cibin su un caso simile. Leggi qui

 

 

 

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