È un istituto che interviene a tutela del minore quanto la famiglia di origine trovasi in uno stato transitorio di difficoltà. L’affidamento, dunque è solo temporaneo e non prevede un cambiamento nello stato giuridico del minore e dei suoi genitori naturali.
In breve
Adozione
E’ l’istituto con cui un minore, dichiarato in stato di adottabilità, ovvero in stato abbandono, diviene figlio a tutti gli effetti della coppia adottante. Una coppia per poter adottare deve essere dichiarata idonea dal Tribunale per i Minorenni, ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare, e devono avere i seguenti requisiti: devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, senza nessuna separazione di fatto o devono aver convissuto, prima del matrimonio, in modo stabile e continuativo, per almeno tre anni; la differenza di età tra adottato e adottante deve essere compresa tra i 18 e i 45 anni.
L’assegno di mantenimento
E’ un contributo economico (disposto dal giudice o determinato d’accordo tra le parti) che, in caso di separazione o divorzio, il genitore non convivente è tenuto a pagare in favore dei figli. E’ anche previsto, in determinati casi che un coniuge debba versare un assegno di mantenimento in favore dell’altro, economicamente più debole.
Il patrimonio dei coniugi
Al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi devono stabilire come sostenere la nascente famiglia, scegliendo tra uno dei due tipi di “regime patrimoniale” previsti dal codice civile: la comunione legale dei beni (per cui tutti gli acquisti fatti, anche da uno solo dei coniugi, divengono di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno) o la separazione dei beni (ciascun coniuge sarà titolare esclusivo dei beni da lui acquistati). La comunione legale dei beni opera automaticamente, qualora i coniugi al momento del matrimonio non scelgano espressamente la separazione dei beni.
Diritto di famiglia: le riforme
Il diritto di famiglia ha subito due riforme fondamentali: una nel 1975 (L. 151/1975) in cui venne sancita l’eguaglianza tra i coniugi nei rapporti personali e patrimoniali, sia tra di loro che nei confronti dei figli. Da ultimo, nel 2014 è intervenuta un’ulteriore riforma con la quale i figli naturali sono stati equiparati ai figli legittimi, i quali dunque godono degli stessi diritti; la concezione di “potestà genitoriale” viene sostituita adesso dalla definizione di “responsabilità genitoriale”; viene sancito il diritto dei nonni a perpetrare rapporti con i nipoti, anche in caso di separazione dei genitori del bambino. Qualora venisse negato loro questo diritto, si può ricorrere al tribunale; in caso di separazione da parte dei genitori, il minore deve avere una residenza abituale, cioè prevalente, anche in caso di affidamento condiviso.
Diritto di famiglia: cos’è
Il diritto di famiglia è quel ramo del diritto civile che si occupa dei rapporti familiari e di tutte le problematiche ad esso inerenti: i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, separazione e divorzio, la tutela dei minori.
Matrimonio civile: impedimenti
Non può contrarre matrimonio: l’interdetto per infermità di mente, o chi al momento del matrimonio è incapace di intendere e volere; chi è vincolato da un precedente matrimonio civile; di rapporti di parentela , affinità , adozione. Costituisce, infine, impedimento l’omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte.
Matrimonio acattolico
Non costituisce un tertium genus rispetto al matrimonio civile e quello concordatario, ma è una forma particolare del matrimonio civile, con la differenza di essere celebrato da un ministro del culto acattolico, il quale assume la veste di delegato dall’ufficiale di stato civile.