Il mancato ascolto del minore infra-dodicenne circa il genitore con il quale vorrebbe vivere costituisce violazione del contraddittorio.
A stabilire il superiore principio di diritto è la Cassazione con l’ordinanza n. 7262 del 4 marzo 2022.
Ed in particolare è ormai noto che nell’ambito del giudizio di affidamento e di collocamento, il minore ha il diritto di essere sentito.
Altrimenti, in caso di assenza di interpello senza una valida ragione, emerge una violazione del fondamentale principio processualistico de contraddittorio.
Il caso
Una madre presentava ricorso in Cassazione lamentando che le figlie minori erano state affidate al padre e collocate presso l’abitazione dei nonni senza però che le predette fossero state ascoltate.
L’ascolto del minore
La Suprema Corte accoglie il ricorso della donna. Il provvedimento della Cassazione si basa sull’assunto che il minore abbia il diritto ad essere ascoltato. Ciò perché i minori sono portatori di interessi diversi da quelli dei genitori, e talvolta opposti, nei procedimenti giudiziari che li vedono coinvolti.
Dunque il minore costituisce parte sostanziale in tali giudizi, come nel caso di un procedimento sull’affidamento e sul diritto di visita.
Nell’ambito di tali procedimenti la tutela dell’interesse del soggetto non ancora maggiorenne viene realizzata attraverso la previsione di ascolto, la cui omissione, in assenza di espressa motivazione sul mancato discernimento, determina violazione del contraddittorio.
Il provvedimento adottato in tale violazione è quindi da ritenersi nullo.
Il superiore interesse del minore
Il giudice della separazione e del divorzio, nell’adozione delle decisioni che riguardano l’affidamento e il collocamento, deve conformarsi al criterio primario dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole ex artt. 337 bis cod. civ. e art. 6 della legge n. 898/1970.
Il giudice deve privilegiare il genitore che sia maggiormente tutelante e adatto a ridurre al minimo i danni causati dalla disgregazione del nucleo familiare.
L’individuazione di tale genitore è frutto di un giudizio prognostico relativo alla capacità dei genitori di occuparsi della crescita e dell’educazione della prole.
Davanti, quindi, alla decisione del giudice di derogare al regime ordinario dell’affido condiviso, frutto del rispetto del diritto della bigenitorialità, il giudice deve formulare il giudizio prognostico e ascoltare il minore infradodicenne in merito a quale sia il genitore con cui preferisce vivere prevalentemente.
il mancato ascolto quindi, alla luce di quanto sopra, renderebbe nullo il provvedimento.
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