Con l’ordinanza n. 19617 del 16 luglio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione I civile è tornata a pronunciarsi in materia di assegno divorzile, ribadendo l’importanza della funzione compensativa e perequativa dell’istituto e censurando la decisione con cui la Corte d’appello di Roma aveva negato il contributo economico richiesto da una ex moglie.
Il caso
La vicenda trae origine dal giudizio di divorzio tra due coniugi romani.
• In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda della donna di vedersi riconoscere un assegno divorzile di 500 euro, pur dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
• La Corte d’appello di Roma aveva poi confermato la decisione, limitandosi ad aumentare l’assegno di mantenimento in favore della figlia, senza accogliere la richiesta economica della madre.
Secondo i giudici territoriali, l’assetto delineato dalla sentenza di primo grado già teneva conto delle disparità reddituali tra le parti, compensando lo squilibrio con la concessione alla donna dell’uso della casa familiare – di proprietà esclusiva dell’ex marito – e con l’accollo a carico di quest’ultimo delle relative spese e utenze.
La donna ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando che i giudici di merito avessero del tutto trascurato un elemento decisivo: la sua scelta, condivisa con il marito, di lavorare per lungo tempo part-time, sacrificando opportunità professionali e reddito al fine di garantire la cura della famiglia e dei figli.
La decisione della Cassazione
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, che hanno definito la natura “composita” dell’assegno divorzile.
In particolare:
• l’assegno non ha più la sola funzione assistenziale, ma anche compensativa (a ristoro dei sacrifici compiuti) e perequativa (per riequilibrare disparità patrimoniali create dalle scelte comuni di vita coniugale);
• i criteri di attribuzione e quantificazione sono fissati dall’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, che impone una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, alla luce della durata del matrimonio, dell’età e soprattutto del contributo fornito da ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio.
Di conseguenza, il riconoscimento dell’assegno non dipende più dal “tenore di vita” matrimoniale, ma dall’accertamento dello squilibrio patrimoniale derivante dalle scelte di coppia e dal sacrificio personale di uno dei coniugi.
La funzione perequativo-compensativa
Secondo la Cassazione, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la disparità reddituale tra le parti fosse effettivamente conseguenza delle decisioni assunte durante il matrimonio.
In particolare, la Corte sottolinea che:
• quando un coniuge rinuncia a opportunità professionali – ad esempio scegliendo un impiego part-time – per dedicarsi alla famiglia, tale sacrificio non può essere ignorato;
• lo squilibrio economico che ne deriva giustifica il riconoscimento di un assegno con funzione riequilibratrice;
• solo in assenza di questo nesso causale, l’assegno può essere riconosciuto per mere finalità assistenziali, laddove il coniuge richiedente non disponga dei mezzi minimi per un’esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Il ruolo dell’autoresponsabilità
La Cassazione riprende inoltre il concetto di autoresponsabilità coniugale, evidenziando come esso debba essere letto in modo equilibrato:
• durante il matrimonio, le scelte sono condivise e ciascun coniuge contribuisce secondo modalità decise insieme;
• al momento del divorzio, l’autoresponsabilità diventa individuale, ma non può cancellare il peso delle decisioni passate, altrimenti si finirebbe per penalizzare la parte che ha sostenuto i maggiori sacrifici familiari.
Conclusione
La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello, rinviando la causa per un nuovo esame che tenga conto della funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile e del sacrificio professionale compiuto dalla ricorrente
divorzio
Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito
Violenza domestica e addebito: un solo episodio può bastare
La Corte ha stabilito che, in materia di separazione, anche un singolo episodio di percosse è sufficiente per fondare l’addebito della separazione nei confronti del coniuge autore della violenza. Secondo i giudici salernitani, tale comportamento, oltre a costituire una violazione dei doveri coniugali, rappresenta una grave lesione della dignità personale, manifestando un intento di supremazia e disconoscimento della pari dignità dell’altro coniuge.
Un principio, questo, pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, che riconosce come la violenza fisica o morale sia, da sola, causa sufficiente per rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, e quindi per fondare una dichiarazione di separazione con addebito.
Il caso: la violenza non deve essere reiterata per determinare l’addebito
Nel caso in esame, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva accolto la richiesta di separazione con addebito al marito, rigettando l’appello da lui proposto. L’appellante sosteneva che si trattasse di un episodio isolato e non di una condotta sistematica di maltrattamenti, e che quindi non potesse giustificare un addebito. Inoltre, lamentava che la decisione fosse stata influenzata da un’erronea interpretazione dei fatti, basata su presunzioni anziché su prove certe.
La Corte, tuttavia, ha ribadito che anche un singolo atto di violenza, se grave, può essere causa determinante della crisi coniugale e quindi motivo sufficiente per attribuire l’addebito. In particolare, è stato evidenziato come l’episodio violento si fosse verificato quando la convivenza era ancora in atto, escludendo così che la crisi fosse già in corso al momento dei fatti.
Rilievo delle prove e valore delle allegazioni
Un elemento centrale della decisione è l’attenzione prestata dai giudici alle prove documentali, testimoniali e indiziarie, valorizzate ai fini dell’accertamento della verità processuale. La Corte ha sottolineato come la ricostruzione del contesto familiare e delle dinamiche relazionali abbia un ruolo decisivo nel valutare la responsabilità del coniuge violento.
Affidamento esclusivo del minore e tutela del suo benessere
La sentenza conferma anche la decisione di affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre, considerata figura genitoriale prevalente e riferimento stabile per il bambino. La Corte ha evidenziato che le condotte aggressive del padre, sebbene rivolte alla madre, avevano inevitabilmente coinvolto anche il minore, rendendo inopportuno l’affido condiviso.
In questo contesto, i giudici hanno ricordato che l’affidamento esclusivo rappresenta un’eccezione alla regola dell’affido condiviso, giustificata solo in presenza di una comprovata inidoneità educativa del genitore escluso, tale da pregiudicare il benessere del figlio.
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Riforma Cartabia e affido dei minori: nuove sanzioni per i genitori inadempienti
Con l’introduzione dell’art. 473-bis.39 del codice di procedura civile, la Riforma Cartabia del 2022 ha innovato profondamente la disciplina relativa all’esecuzione dei provvedimenti in materia di affidamento dei figli e responsabilità genitoriale. L’obiettivo della norma è garantire un rimedio concreto e tempestivo a tutela dei diritti del minore, soprattutto nei casi in cui uno dei genitori ostacoli il corretto svolgimento delle modalità di affidamento stabilite dal giudice.
Le novità dell’art. 473-bis.39 c.p.c.
La disposizione ha sostituito il previgente art. 703-ter c.p.c., introducendo una serie di strumenti sanzionatori attivabili anche d’ufficio dal giudice, qualora si verifichino:
•gravi inadempienze (anche di natura economica),
•atti pregiudizievoli per il minore,
•comportamenti che ostacolino l’esecuzione delle modalità di affidamento o l’esercizio della responsabilità genitoriale.
In presenza di tali condotte, il giudice può:
•modificare i provvedimenti in vigore;
•ammonire il genitore inadempiente;
•applicare una penalità di mora (ex art. 614-bis c.p.c.), determinando una somma dovuta per ogni violazione o giorno di ritardo;
•irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5.000 euro, destinata alla Cassa delle ammende.
Inoltre, il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno in favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, in favore del minore.
Nessun onere di prova sul danno
Uno degli aspetti più rilevanti della norma è che non è necessario provare il danno subito dal minore: è sufficiente dimostrare l’inosservanza delle modalità di affidamento o delle responsabilità genitoriali stabilite dal giudice. Tale condotta, infatti, integra di per sé una violazione sanzionabile, con l’obiettivo di proteggere preventivamente il benessere del minore e scoraggiare comportamenti ostativi da parte dei genitori.
Tutela effettiva e tempestiva del minore
La ratio della norma è chiaramente quella di rafforzare l’effettività delle decisioni giudiziali in materia familiare, prevedendo meccanismi di reazione rapidi ed efficaci contro gli inadempimenti. Si supera così una prassi giurisprudenziale spesso caratterizzata da tempi lunghi e misure poco incisive, che in passato finivano per penalizzare proprio il minore, il cui interesse dovrebbe essere primario.
Applicazioni pratiche
Su questa scia si è mosso il Tribunale di Verona che nell’ottica di fornire maggiore tutela del minore e l’esecuzione dei provvedimenti in materia familiare ha fatto applicazione dei strumenti previsti dall’art. 473-bis.39 c.p.c. per contrastare le condotte ostruzionistiche e assicurare un ambiente più stabile e protetto ai figli coinvolti nei procedimenti di separazione o divorzio.
In un primo caso, un padre separato si è rifiutato di versare l’assegno di mantenimento da 300 euro al mese per i figli, come previsto da un’ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio. L’uomo sosteneva di avere già coperto alcune spese ma senza prove concrete. Il giudice, applicando l’articolo 473-bis.39 del Codice di procedura civile, ha imposto una penale di 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Dopo appena cinque giorni di multa, il padre si è messo in regola.
Un secondo caso riguarda una madre che, dopo la separazione, ha portato il figlio all’estero, ignorando il diritto di visita del padre. Nonostante due ordinanze – una italiana e una straniera – che le imponevano di far vedere il bambino al padre, la donna ha continuato a impedirgli ogni contatto. Il Tribunale di Verona ha definito la condotta «gravissima» e ha applicato una multa di 200 euro al giorno finché la madre non rispetterà la decisione del giudice. Prima di questa misura, le era già stato imposto un risarcimento danni di 3.000 euro.
No al collocamento prevalente alla madre anche se il figlio è in età prescolare
Cassazione Civ., Sez. I, ordinanza 21 gennaio 2025 n.1486
Nell’ambito di un giudizio di separazione, la madre impugnava l’ordinanza del Tribunale che aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli minori con un collocamento paritario e, sostenendo che la figlia fosse ancora in tenera età, chiede un collocamento prevalente presso di sé.
La Corte d’Appello accoglieva la richiesta della madre e modifica l’ordinanza di primo grado, disponendo un collocamento prevalente presso la madre e ridefinendo le modalità di frequentazione del padre. I giudici di secondo grado motivavano questa decisione affermando che, vista l’età della minore, sarebbe stato opportuno garantire un maggiore accudimento materno.
Il padre vedeva quindi limitato il suo diritto di visita a due pomeriggi settimanali e a weekend alternati (dal sabato mattina alla domenica sera), riducendo significativamente il tempo trascorso con la figlia rispetto alla collocazione paritaria precedentemente stabilita.
Il padre impugnava la decisione della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto più conforme all’interesse della minore un collocamento prevalente presso la madre, riducendo drasticamente il suo diritto di visita e confinandolo solo quattro giorni pieni al mese e per poche ore nei giorni infrasettimanali. Secondo il ricorrente la decisione dei giudici di secondo grado aveva svalutato la relazione tra padre e figlia non considerando che il padre si fosse sempre occupato della figlia in modo paritario rispetto alla madre.
La Suprema Corte affronta innanzitutto il tema dell’ammissibilità del ricorso straordinario, facendo riferimento alla recente Riforma Cartabia. Secondo l’art. 473-bis.24 c.p.c., le decisioni prese in sede di reclamo su provvedimenti temporanei e urgenti, che comportano sostanziali modifiche dell’affidamento e del collocamento dei minori, possono essere impugnate per Cassazione.
Successivamente, la Corte esamina nel merito il ricorso e rileva che la Corte d’Appello ha adottato un criterio astratto, basato unicamente sulla tenera età della minore, senza considerare concretamente indici quali la relazione della bambina con entrambi i genitori, e condizioni di vita familiare, le reali capacità e attitudini di entrambi i genitori nell’accudimento e nell’educazione della figlia.
La Cassazione sottolinea che le decisioni in materia di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono essere adottate esclusivamente nell’interesse morale e materiale del minore. Questo interesse si realizza garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
In questo caso, invece, la Corte d’Appello ha operato una scelta che pregiudica la relazione tra padre e figlia, limitando grandemente la frequentazione paterna senza motivazioni concrete.
Per tutte queste ragioni la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1486/2025 ha cassato la decisione di secondo grado e rimesso gli atti alla Corte di Appello poiché, in spregio al principio della bigenitorialità, essa ha trovato fondamento su un principio astratto (nello specifico, l’età della minore) anziché su un’analisi concreta della situazione familiare.
Il diritto alla bigenitorialità è innanzitutto un diritto del minore, non dei genitori. Questo diritto deve essere garantito con soluzioni concrete che favoriscano la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e non può essere sacrificato senza reali motivazioni giacché la tenera età del figlio minore non è di per sé un criterio sufficiente a limitare drasticamente la frequentazione con un genitore.
Assegnazione casa familiare, mobili e arredi
Cassazione civile, sez. I, ord. 17 giugno 2024 n. 16691
Con l’ordinanza n. 16691/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che “l’assegnazione della casa familiare deve comprendere anche tutti gli arredi che contribuiscono a rappresentare l’habitat familiare” e non viene meno anche in caso di assenze dei figli, giustificate dalla frequentazione universitaria fuori residenza, se permane un collegamento stabile dei medesimi con l’abitazione del genitore.
La pronuncia della Suprema Corte trae origine da un ricorso proposto da una donna nell’ambito di un procedimento per lo scioglimento degli effetti civili di un matrimonio e si pone in continuità con la giurisprudenza precedente..
In primo grado, il Tribunale di Trieste riconosceva la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile alla moglie, quantificato in € 1.200,00, e condannava il padre a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
La Corte di Appello tuttavia, accogliendo il ricorso dell’ex marito, revocava il contributo al mantenimento di uno dei figli in ragione della raggiunta autosufficienza economica, revocava altresì l’assegnazione della casa familiare in ragione della lontananza dalla casa familiare della figlia – studentessa universitaria fuori sede – definiva come “legislativamente non prevista” l’assegnazione degli arredi e e, da ultimo, revocava l’assegno divorzile ritenendo la donna dotata di redditi adeguati al proprio sostentamento.
L’ex moglie presentava ricorso per Cassazione con quattro motivi di impugnazione che venivano ritenuti tutti fondati.
Con il terzo motivo, la donna lamentava quanto affermato dal giudice di secondo grado in merito alla revoca dell’assegnazione della casa familiare precisando che gli arredi devono essere considerati parte integrante dell’habitat domestico tutelato ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. Sul punto, inoltre, la donna eccepiva che la Corte aveva omesso di considerare la non autosufficienza economica della figlia e aveva disatteso il principio secondo cui la convivenza con i figli ai fini dell’assegnazione non cessa automaticamente se si frequenta un ateneo a distanza, laddove la casa familiare rimanga comunque il luogo cui fare sistematicamente e periodicamente ritorno.
La Suprema Corte, trattando congiuntamente questi motivi, ha confermato che l’assegnazione della casa familiare ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. si estende anche ai mobili e agli arredi poiché i figli – minori o maggiorenni non autosufficienti – hanno diritto a conservare l’habitat familiare in cui sono cresciuti composto delle mura, degli arredi, dei comfort e dei servizi che durante la convivenza hanno caratterizzato lo standard di vita familiare.
In particolare, la Corte ha aderito alla nozione di “casa familiare” così come offerta dalla Corte Costituzionale, quale “ambiente domestico”, costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, ambiente che concorre allo sviluppo e alla formazione della personalità della prole. La “casa” viene così “funzionalizzata” alla tutela dei figli e del loro interesse a permanere nel proprio “focolare domestico”, una tutela che gode di copertura costituzionale ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost., essendo strumento di protezione dell’interesse della prole. In altri termini, la “casa familiare” – la cui utilizzazione è dall’art. 155, quarto comma, c.c. riservata in via preferenziale al coniuge cui vengono affidati i figli – non è rappresentata dal solo immobile, ma deve essere considerata come espressiva di tutto ciò che, durante la convivenza concorreva ad identificare il “centro di aggregazione e di unificazione della famiglia”, e quindi come un’entità complessiva che ricomprende tendenzialmente anche i beni mobili che ne costituiscono l’arredo (Cass., 9 dicembre 1983, n. 7303).
Tuttavia, se è vero che l’assegnazione della casa familiare si estende, di norma, a mobili ed arredi, è pur vero che nulla vieta ai coniugi di pattuire che alcuni mobili, tanto più se di proprietà esclusiva di uno di loro, siano prelevati dalla casa familiare. Di fatti, il coniuge non assegnatario si trova costretto a cercare una nuova ed adeguata sistemazione abitativa ed è logico che attinga in qualche misura, con l’accordo dell’altro, ai mobili della casa familiare.
Sì al collocamento dei figli nella casa familiare: i genitori si alternano
Corte d’Appello di Torino, decreto del 14 marzo 2024, n. 314
Uno tra i provvedimenti più significativi emessi nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio è quello relativo al collocamento della prole, mediante il quale si provvede alla scelta della residenza abituale del minore a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori.
Da tale decisione discende una serie di conseguenze di tutto rilievo, prima fra tante quella dell’assegnazione della casa familiare.
Il godimento della casa familiare viene infatti riconosciuto, a prescindere dal diritto di proprietà vantato sull’immobile, al genitore presso cui i figli vengono, appunto, collocati.
E’ facile comprendere, pertanto, come la decisione giudiziale circa il collocamento dei figli, in assenza di un accordo tra le parti, costituisca una tra le più frequenti cause di dissapori tra genitori separati o divorziati.
Più nello specifico, l’art. 337 ter c.c. prevede che: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori […] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare […].
Dalla lettura del dettato normativo si evince che il collocamento della prole può essere prevalente o paritetico, così come comunemente definito.
Se il collocamento è “prevalente” la prole viene collocata presso uno dei due genitori (c.d. genitore collocatario) a cui è assegnata la casa familiare, lasciando al genitore non collocatario il diritto di visita secondo un calendario prestabilito.
Diversamente, il collocamento paritetico prevede che i figli vivano per alcuni giorni presso l’abitazione paterna e per altri presso quella materna.
Con l’ordinanza n. 6810/2023 la Corte di Cassazione ha operato una vera e propria rivoluzione copernicana, stabilendo che il collocamento della prole potesse avvenire mediante alternanza dei genitori nella casa familiare.
Un’opzione, quest’ultima – spiega la Corte di legittimità – “che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno” – la quale deve rispondere – “ al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita, finalità a servizio della quale è prevista l’assegnazione della casa familiare, di modo da consentire al giudicante gli approfondimenti istruttori, anche officiosi, e le valutazioni del caso, tenuto conto – previo ascolto dei minori ex art. 315 bis, comma 3, c.c. – dell’età, del grado di maturità e del livello di capacità di gestirsi anche in autonomia raggiunto dagli stessi.”
Mediante questo nuovo modello organizzativo i giudici di legittimità hanno introdotto, pertanto, la possibilità – bene accolta dai tribunali territoriali – che la casa familiare rimanga ad esclusiva fruizione della prole, prevedendo un meccanismo rotativo che consenta ai genitori di alternarsi, in giorni ed orari stabiliti, nell’ottica del “superiore interesse del minore” .
Tuttavia, se in un primo momento la Corte di Cassazione aveva stabilito che per poter disporre un collocamento mediante permanenza fissa dei minori nella casa familiare e rotazione dei genitori presso la stessa fosse necessaria la sussistenza di talune condizioni (quali l’assenza di rapporti conflittuali tra genitori e spirito di collaborazione che abbia ad oggetto non solo la cura del figlio, ma, altresì, la gestione della casa); da ultimo, La Corte d’Appello di Torino ha emesso un’innovativa decisione in tema di collocamento della prole confermando, con il decreto n. 314 del 14 marzo 2024, la pronuncia del Tribunale di Cuneo che, senza alcun accordo tra le parti, aveva disposto il collocamento paritario e alternato delle figlie nella casa coniugale.
Tale pronuncia può essere considerata all’avanguardia principalmente perché, per la prima volta, viene disposto un affido paritario e alternato in via impositiva, pur mancando il consenso di entrambe le parti. Fino al marzo scorso, infatti, si riteneva che tale soluzione potesse essere accolta solo in caso di accordo tra i genitori e quindi in assenza di contrasti tra gli stessi. La Corte d’Appello di Torino ha ritenuto, tuttavia, che subordinare la scelta del collocamento mediante permanenza fissa della prole nella casa familiare alla sussistenza di uno spirito collaborativo tra i coniugi costituisca, ancora una volta, una fonte du pregiudizio eccessivo per i figli, trasformandosi in un rimedio residuale e difficilmente utilizzabile.
Ne consegue che la previsione di una rotazione settimanale alternata dei genitori nella casa familiare possa essere accordata anche in assenza di un clima di reciproca cooperazione.
In questo modo si pongono davvero le basi per la concreta salvaguardia della serenità dei figli, garantendo agli stessi un ambiente di vita stabile e prevedendo che siano gli adulti a doversi organizzare per garantire la continuità affettiva ai minori, vittime incolpevoli della crisi coniugale.
Telefonate del figlio con l’ex coniuge: ascoltare è reato se non c’è pericolo per il minore
La questione giuridica
La vicenda
La donna ricorreva in Cassazione
La decisione degli Ermellini
Conto cointestato agli ex: il denaro depositato sul conto corrente si presume appartenere ad entrambi i titolari. È comunque possibile provare l’origine personale delle somme.
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Doveri scaturenti dal matrimonio
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