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separazione legale

Niente mantenimento al coniuge che rifiuta lavori umili (Cass. Ord. 5932 del 4 marzo 2021)

23 Giugno 2021 Da Staff Lascia un commento

Con l’ordinanza n. 5932 del 4 marzo 2021, la Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema del diritto del coniuge a beneficiare di un assegno di mantenimento. In particolare, gli ermellini affrontano la questione che si prospetta quando la mancanza di redditi del richiedente sia conseguenza:

  • di un rifiuto ad una specifica opportunità lavorativa;
  • della inattività a cercare una occupazione lavorativa che non sia strettamente pertinente al titolo di studio.
Il caso

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di primo grado. Poneva quindi  in capo al marito l’obbligo di versare alla moglie un contributo al mantenimento pari ad € 1.000 mensili. Nella motivazione, la Corte territoriale giustificava il rifiuto di un impiego lavorativo perché ritenuto non adeguato al titolo di studio e alle aspirazioni individuali del coniuge richiedente. Affermava quindi che “il profilo individuale…non va mortificato con possibili occupazioni inadeguate”. Riteneva svilente che una persona laureata potesse essere “condannata al banco di mescita o al badantato”.

L’uomo ricorreva in Cassazione

Tuttavia la Suprema Corte, valutando diversamente gli elementi, accoglieva il ricorso proposto dal marito. Gli ermellini censuravano la decisione dei giudici di Appello, osservando che: “in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare, ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento, dovendo il giudice del merito accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita (…); rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione”.

I giudici di merito si erano limitati ad affermare il diritto della moglie a non reperire un’attività lavorativa reputata inferiore. Tuttavia non avevano valutato gli impieghi effettivamente reperiti o proposti per poterne fondatamente affermare la reale inadeguatezza e inaccettabilità. Di tal guisa giungevano a confermare il diritto al mantenimento sulla base di rilievi astratti, quali la negazione della dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona.

Iter motivazionale della Corte di Cassazione

Detta conclusione è stata tuttavia ritenuta dagli Ermellini in violazione a quanto sancito dall’art. 156 c.c. ; ed invero, al fine di decidere se riconoscere l’assegno di mantenimento al coniuge, deve procedersi alla valutazione anche delle potenziali capacità di guadagno. Pertanto, bisogna tener conto di ogni fattore individuale e ambientale compresa la possibilità di “acquisire professionalità diverse e ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.”

Il diritto al mantenimento deciso dal giudice dell’impugnazione si basa quindi su rilievi astratti perfino “giungendo a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona“.  I giudici di merito omettono di considerare, quindi, l’effettiva possibilità della donna di procurarsi da sola redditi adeguati; la volontà di attivarsi nella ricerca di un lavoro e le offerte d’impiego effettivamente respinte.

La Corte suprema, pertanto, cassava con rinvio detta decisione, sancendo un importante principio in diritto, che riconosce dignità ad ogni genere di occupazione lavorativa.

Principio di diritto

Ne consegue che ai fini delle statuizioni afferenti all’assegno di mantenimento, il giudice del merito deve accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita. Occorre valutare ogni concreto fattore individuale e ambientale, quali  ad esempio: la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza; la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro; ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.

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Divorzio congiunto: la mancata comparizione di uno dei coniugi può essere superata dal rilascio al legale della procura speciale?

19 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

Divorzio congiunto: la mancata comparizione di uno dei coniugi può essere superata dal rilascio al legale della procura speciale?

Normativa di riferimento

La norma di riferimento, per poter rispondere alla domanda, è contenuta nell’art. 4 comma 6 della l. n. 898/1970.
Tale norma dispone che la domanda congiunta dei coniugi di  divorzio si propone con ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio. La norma, statuisce, inoltre che il tribunale debba sentire i coniugi e decidere con sentenza.

Alla luce della normativa di riferimento, dunque, ci si chiede se l’audizione dei coniugi sia o no condizione necessaria ai fini della procedibilità.

Orientamenti giurisprudenziali: orientamento dominante

La giurisprudenza dominante risponde affermativamente al quesito. Afferma che la mancata comparizione non osta alla pronuncia di divorzio.

In tale sede si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ., ord., 2 maggio 2018, n. 10463) la quale ha affermato che non ricorre alcuna violazione del contraddittorio nel caso in cui sia stato accertato che una delle parti non sia comparsa in udienza, pur essendo stata messa nelle condizioni di presenziare, e che, pertanto, il contegno della parte non comporta alcuna declaratoria di improcedibilità del ricorso, non ostando alla pronuncia nel merito.

Peraltro diversa giurisprudenza di merito ha affermato che l’art. 4 comma 16 della l. n. 898/1970 prevede unicamente che i coniugi siano sentiti, ovvero che deve essere fissata udienza per la loro comparizione personale, ma non già che debba altresì essere esperito il tentativo di conciliazione, né che debbano essere adottati provvedimenti provvisori ed urgenti, se non nel caso in cui il Tribunale ravvisi che le condizioni relative alla prole sono in contrasto con gli interessi della prole stessa, dovendo in questo caso procedere a norma del comma 8.

Orientamento minoritario

Secondo un orientamento minoritario, invece, la presenza delle parti in udienza è obbligatoria poiché richiesta dall’art. 4 della legge sul divorzio. Pertanto inefficace è la domanda in caso di mancata comparizione di uno di essi (Tribunale Messina, 29 settembre 2017).

Ciò detto, è quindi possibile conferire procura speciale al proprio legale al fine di intervenire nel procedimento in sede di udienza camerale?

Pronuncia del Tribunale di Messina

Il Tribunale di Messina con sentenza del 29 settembre del 2017 afferma che ciò sia possibile non trattandosi di atto che
non ammette procura (c.d. atto personalissimo).
Di conseguenza è ammissibile il conferimento di una tale procura se giustificata da grave e comprovata ragione.
Afferma infatti il tribunale di Messina che «La personale comparizione delle parti davanti al Tribunale, nella procedura di divorzio congiunto, è condizione essenziale perché possa essere pronunciata la sentenza che scioglie il vincolo, per l’esigenza di verificare l’effettività, la veridicità e la spontaneità della volontà delle parti di pervenire alla dissoluzione del vincolo, in caso di gravi e compravate ragioni può essere ammessa la comparazione personale di un procuratore speciale».

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Assegno alimentare: non va corrisposto se il coniuge richiedente non prova lo stato di bisogno

28 Ottobre 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’assegno alimentare non spetta al coniuge richiedente in assenza della prova dello stato di bisogno. Quest’ultimo va escluso quando residui una capacità lavorativa generica compatibile con la presenza di una patologia psicofisica”.  A stabilire il superiore principio di diritto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 770 del 16.01.2020

Il fatto

Nel corso di un giudizio di separazione personale, una donna chiedeva al marito la corresponsione di un assegno alimentare, ai sensi dell’art. 446 c.c. La donna asseriva di essere priva di occupazione lavorativa, e dunque impossibilitata a provvedere al proprio sostentamento, in quanto affetta da una grave ed invalidante sindrome depressiva.

Il Tribunale, in primo grado, riconosceva alla donna il diritto ad ottenere un assegno mensile provvisorio pari ad euro 200.

Tuttavia la Corte di Appello di Brescia, successivamente adita dal marito, negava l’assegno. In particolare i giudici di secondo grado riconoscevano in capo alla ricorrente, pur in presenza della malattia, la capacità di svolgere un lavoro anche «meramente esecutivo», quale ad esempio le faccende domestiche.

A fronte di detto provvedimento,  la donna ricorreva in Cassazione. Essa lamentava l’omessa valutazione della sussistenza dello stato di bisogno patito. Per di più, denunciava la mancata valutazione della documentazione medica prodotta nel corso del giudizio.

Facciamo un passo indietro: cosa si intende per “capacita lavorativa generica”?

In generale, per «capacità lavorativa» si intende l’attitudine di una persona a produrre un reddito, questo derivante da un’occupazione lavorativa.

Si suole distinguere tra capacità lavorativa generica e specifica. La prima espressione fa riferimento all’idoneità della persona a svolgere un ventaglio indefinito di attività lavorative.

Invece, la seconda sussiste quando il soggetto sia in grado di svolgere una specifica attività lavorativa ovvero di estrinsecare diverse attività lavorative. Queste ultime, in ogni caso, afferenti alla sua sfera attitudinale e compatibili con fattori quali età, sesso, grado di istruzione ed esperienza lavorativa.

Assegno di mantenimento e assegno alimentare: differenze

Ritornando al delicato tema in esame, l’obbligo alimentare si distingue nettamente dal diritto al mantenimento previsto dall’art. 156 c.c. Invero, il diritto all’assegno alimentare presuppone lo stato di indigenza di colui che lo richiede.

Più nello specifico, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno. Ma non solo! Il diritto alimentare dipende altresì dall’impossibilità del soggetto di provvedere al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa legata alle attitudini della persona e non considerata in termini astratti.

La pronuncia in esame offre un’interpretazione alquanto restrittiva circa il riconoscimento del diritto agli alimenti: permette di escludere lo “stato di bisogno” dinanzi ad un’astratta capacità del coniuge richiedente allo svolgimento di una attività lavorativa, anche meramente esecutiva, che non si presti ad essere condizionata dalla presenza della patologia accertata. Nel caso di specie, la sindrome depressiva patita dal coniuge.

Non sono di certo mancate le critiche rivolte a questa corrente di pensiero. Si è precisato, in merito, che lo stato di bisogno non può essere valutato secondo nozioni di carattere generale. Così facendo verrebbero meno le ragioni di solidarietà familiare che costituiscono, invece, il reale fondamento delle norme in esame.

La valutazione circa l’insussistenza di mezzi richiede, pertanto, un’ indagine accurata da parte dell’organo giudicante: questa deve essere portata avanti tenendo conto dei fattori individuali, ambientali, territoriali, economici e culturali riferibili all’esperienza di vita del richiedente.

La decisione degli Ermellini

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della donna, dichiarando inammissibili  i motivi di ricorso addotti.

I giudici di legittimità ritenevano di confermare il ragionamento della Corte di Appello. In particolare riconoscevano in capo alla ricorrente l’idoneità a svolgere un lavoro anche meramente esecutivo (come quello delle pulizie domestiche), richiamando così il concetto di capacità lavorativa generica.

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Separazione legale: per la pronuncia di addebito rileva la foto in “atteggiamenti intimi” con altra donna

28 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

In caso di separazione legale la Suprema Corte di Cassazione di recente ha sancito che ai fini dell’addebito rileva “la produzione fotografica che rappresenta atteggiamenti intimi del coniuge con altra persona tali da lasciar presumere l’esistenza di una relazione extraconiugale” (Cass. civ., Ord. del 24.02.2020, n. 4899).

Il fatto 

Nel corso di un giudizio di separazione legale la Corte di Appello di Roma, confermando le statuizioni del Tribunale, pronunciava l’addebito a carico del marito. In più, disponeva l’obbligo in capo a quest’ultimo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia della coppia.

L’uomo proponeva ricorso in Cassazione avverso la detta decisione.

Innanzitutto, questi deduceva la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto. In particolare, l’uomo sosteneva che i giudici di merito, errando, gli addebitavano la separazione sulla base di una mera produzione fotografica che lo ritraeva in “atteggiamenti intimi” con altra donna. Il ricorrente giustificava le immagini adducendo l’esistenza di un mero rapporto di amicizia con la donna immortalata nelle ritrazioni fotografiche. Inoltre, l’uomo sosteneva di non dovere più versare l’assegno di mantenimento previsto in favore della figlia. Il ricorrente giustificava ciò sottolineando che la figlia percepiva un reddito tale da consentire alla stessa di vivere adeguatamente. 

La decisione della Corte di Cassazione

Gli Ermellini chiamati a decidere il caso ritenevano inammissibile il ricorso.

In particolare, la Suprema Corte riteneva corretto il ragionamento giuridico posto alla base della decisione di merito. Invero, le risultanze probatorie erano state valutate correttamente. Ebbene, la produzione fotografica dimostrava la violazione del dovere di fedeltà, imposto dall’art. 143 c.c. su entrambi i coniugi e la cui violazione può determinare l’addebito della separazione.

Nel caso di specie la riproduzione fotografica, prodotta nel corso del giudizio, ritraeva il ricorrente in atteggiamenti inequivocabilmente intimi con altra donna. Pertanto da ciò si deduceva l’esistenza di una relazione extraconiugale. 

Anche l’assegno di mantenimento a favore della figlia era stato correttamente determinato. Invero, dall’istruttoria emergeva che la ragazza percepiva un reddito modesto che non le consentiva il raggiungimento dell’indipendenza economica.

Per tali motivi la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, disponendone il rigetto. 

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Separazione consensuale: è possibile simulare?

20 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Con la separazione consensuale  i coniugi decidono consensualmente di porre fine alla loro convivenza. È tuttavia noto che, in alcuni casi, i coniugi, tramite l’accordo di separazione, risolvono anche questioni patrimoniali. Tali diversi accordi, quindi, possono convivere nello stesso atto. Tuttavia, diverso sarà il loro trattamento giuridico (Cass. civ., sez III civ. n. 21839/2019).

Qual è il contenuto dell’accordo di separazione?

La separazione è un negozio di diritto familiare con un contenuto minimo essenziale. Si fa riferimento al consenso reciproco a vivere separati; alla regolamentazione dell’affidamento dei figli; alla determinazione di un eventuale assegno di mantenimento. Tutti gli accordi di separazione devono regolare necessariamente questi tre profili. Ovviamente in relazione agli ultimi due profili presupposto necessario è la presenza di figli, altrimenti nessuna regolamentazione è richiesta.

Contenuto accessorio

Insieme al contenuto minimo essenziale i coniugi, tramite la separazione consensuale, possono disciplinare ulteriori rapporti. Si tratta generalmente di rapporti economici/fiscali. Questi vengono regolamentati in occasione della separazione, ma non a causa della stessa. Tali accordi accessori costituiscono espressione della libera autonomia contrattuale dei privati. Essi sono del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili.

Accordi accessori e contenuto minimo essenziale, nonostante siano autonomi ed indipendenti, ben possono convivere nello stesso atto. Diversa è la causa: regolare determinati profili generalmente patrimoniali nel primo caso; addivenire alla separazione nel secondo. Diversa sarà inoltre la disciplina giuridica.

È possibile simulare l’accordo di separazione?

L’argomento è di grande importanza e attualità. Parlando di simulazione è opportuno fare una precisazione. Ad essere simulata potrebbe essere la separazione in sé. Ciò avviene quando i coniugi non vogliono in realtà porre fine alla reciproca convivenza. Oppure la simulazione potrebbe riguardare soltanto l’accordo accessorio. Volendo invece i coniugi effettivamente separarsi.

Nel primo caso la giurisprudenza afferma che l’impugnazione è inammissibile se hanno chiesto a Tribunale l’omologazione. Al contenuto essenziale dell’accordo di separazione non possono dunque applicarsi le norme in tema di simulazione contrattuale (Cass. Civ., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607).

A conclusioni diverse si giunge in relazione alle pattuizioni non essenziali. Tali accordi sono infatti solo eventuali e sono volti a completare ed integrare l’accordo principale. È per tale motivo che la Cassazione li ha etichettati come autonomi e indipendenti rispetto agli elementi essenziali dell’atto. Ne consegue che, in relazione ad essi, non valgono le argomentazioni ostative all’impugnabilità per simulazione. Essendo espressione della libera autonomia negoziale, le parti sono libere di simulare e chi ha interesse può eccepire la simulazione.

Conclusioni

In definitiva quindi  i coniugi, nell’accordo di separazione, possono regolare fattispecie distinte da quelle che integrano il contenuto tipico dell’atto. Tali accordi, espressione della libera autonomia negoziale delle parti, sono sottoposti alle regole civilistiche sulla simulazione.

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Assegno di divorzio più alto se il coniuge rinuncia agli studi per la prole

10 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’assegno di divorzio per la moglie è più alto se l’ex coniuge è obbligata a rinunciare a studiare per stare con i figli (Cass. civ. n. 31359/2019).

Il caso

Una donna ricorre in Cassazione lamentando la mancata valutazione, da parte della Corte di Appello, della diversa situazione economica delle parti. Ma soprattutto che la stessa abbia dovuto rinunciare agli studi universitari per occuparsi della figlia minore.

In particolare la Corte di Appello ha stabilito in € 1000,00 la somma che l’uomo deve versare alla donna a titolo di assegno di divorzio. A fronte di tale mantenimento la donna ricorre in Cassazione non ritenendo equo l’ammontare stabilito dalla Corte di merito. 

A riguardo sono 5 i motivi fondanti il ricorso in Cassazione proposto dalla donna: 1) violazione dell’art. 5 della legge 898/1970 per non aver tenuto conto la Corte della disparità economica tra le parti e per non aver tenuto in debita considerazione l’avere rinunciato agli studi per la figlia. 2) Mancato esame delle diverse situazioni economiche delle parti. 3) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stato l’assegno di divorzio oggetto di accertamento, senza che vi fosse stata contestazione del marito. 4) Mancata valutazione del tenore di vita condotto durante il matrimonio. 5) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stata fissata la decorrenza dell’assegno dallo scioglimento del matrimonio.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso

Gli ermellini accolgono i primi due motivi del ricorso. Gli altri motivi vengono assorbiti nei primi e rinviano, nuovamente, alla Corte di Appello. Ebbene, quest’ultima dovrà provvedere all’accertamento omesso e comparare i redditi dei due ex coniugi.

Nello specifico la Corte di Cassazione ha ravvisato che il giudice di merito non ha accuratamente  esaminato le rispettive situazioni economiche delle parti. Conseguentemente ha violato un importante principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018. Tale sentenza, si ricorda, riconosce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e perequativa. Pertanto relativamente alla richiesta di assegno di divorzio “il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;  in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto”.

Ad ogni modo, quindi, sono numerose le variabili che il giudice adito deve valutare. Innanzitutto deve verificare se sussistono le condizioni affinché il coniuge più debole possa beneficiare dell’assegno. Fatto ciò, comparando le situazioni economiche e valutando tutti gli altri parametri sopra indicati, dovrà quantificare l’assegno. 

Come si quantifica l’assegno di divorzio

Ebbene, a volte, la quantificazione non è affatto semplice. Infatti il giudice deve valutare attentamente non solo la situazione economica di entrambi. Ma anche l’apporto dato alla famiglia e i sacrifici fatti per la stessa. Nel caso de quo la Corte di Appello dovrà valutare le rinunce che la ex moglie ha fatto e deve fare per poter mantenere la figlia minore. In questo caso la donna ha dovuto rinunciare a laurearsi.  Sacrificio che,probabilmente, non sarebbe stato necessario qualora il matrimonio non fosse naufragato. Pertanto alla donna spetterà un giusto ristoro, in termini di assegno di divorzio, commisurato con la decisione assunta.

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Assegno di mantenimento: si estingue in caso di convivenza post separazione.

9 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’assegno di mantenimento non spetta più al beneficiario se questi instaura una convivenza con un nuovo compagno. La Cassazione, aveva già riconosciuto questo principio nel caso di convivenze iniziate dopo il divorzio. Ora la Cassazione lo estende anche nel caso in cui la nuova convivenza si sia instaurata a seguito della separazione legale. (Cass. Civ Sez. I, Sent., n. 32871 del 19/12/2018).

Il Tribunale di Gubbio, nel sancire la separazione personale tra due coniugi, ha onerato il marito al versamento dell’assegno di mantenimento periodico in favore della moglie.

L’uomo è ricorso in appello, chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento, in quanto, a seguito della separazione, l’ex era andata a convivere con un nuovo compagno. La Corte d’Appello di Perugia ha accolto la richiesta del marito.

Scontenta dell’esito del secondo grado di giudizio, la donna ha deciso di fare ricorso in Cassazione. A suo dire tale decisione sarebbe stata giusta solo se l’ex avesse provato che la nuova convivenza le avesse portato in effetti dei benefici economici.

Ma la Suprema Corte ha smentito questa tesi rifacendosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali.

La legge sul divorzio, infatti, prevede la revoca dell’assegno di mantenimento, ma solo nel caso in cui il beneficiario convoli a nuove nozze. Nulla però dice in caso di creazione di una famiglia di fatto a seguito di divorzio. A tal proposito, per ovviare a questa lacuna, la Cassazione si è pronunciata in un recente passato. E ha sancito che, a seguito di divorzio, l’assegno di mantenimento può estinguersi tanto nel caso in cui il beneficiario convoli a nuove nozze, quanto in quello in cui crei una famiglia di fatto (Cass. 6855/2015, n. 2466/2016). Per un approfondimento delle motivazioni sottese a questo orientamento si rimanda al nostro articolo pubblicato il 7 settembre 2018, consultabile cliccando qui.

Con una pronuncia ancora più recente, sempre la Cassazione, si è spinta oltre. Sancendo che la convivenza stabile e continuativa con altra persona instaurata già durante il periodo di separazione legale fa venire meno l’obbligo di mantenimento da parte dell’altro coniuge. (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 16982 del 2018).

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha riaffermato i principi fino ad ora esposti, effettuando delle precisazioni ulteriori.

In primo luogo ha affermato che la cessazione dell’obbligo di mantenimento, sia in caso di divorzio che di separazione, si basa sul principio di autoresponsabilità. Principio che si fonda sulla scelta chiara e consapevole del beneficiario di costituire una nuova realtà familiare, che si va a sovrapporre al matrimonio.

In secondo luogo – ha precisato la Corte- la creazione di questa nuova famiglia recide ogni legame con il tenore e il modello di vita tenuto in costanza di matrimonio. Anche se ancora non è intervenuto il divorzio. E quindi viene meno il diritto all’assegno di mantenimento, anche in costanza di separazione legale.

Per tutti questi motivi, la Suprema Corte, ha ritenuto di dover rigettare il ricorso della moglie, la quale dunque non ha più diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex.

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