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Legge e Giurisprudenza

Risarcimento danni: la madre che ha ostacolato la relazione tra il figlio e il padre deve risarcire entrambi

23 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

E’ obbligata al risarcimento danni la madre che, con la propria condotta, pregiudica la relazione affettiva del padre e del figlio. Ciò in quanto tale atteggiamento lede sia il diritto del figlio alla bigenitorialità sia quello del padre di poter vivere il proprio ruolo genitoriale.

Il caso

Un uomo presentava ricorso ex art. 709-ter c.p.c. al Tribunale di Cosenza, chiedendo, previo ammonimento della moglie, che venissero adottati provvedimenti a tutela del figlio minore. L’uomo chiedeva inoltre l’affidamento esclusivo del figlio con domicilio presso di sé previa regolamentazione del diritto di visita della madre. Chiedeva, infine, che la donna fosse condannata al risarcimento danni subiti da lui e dal figlio a causa della condotta di alienazione parentale causato dal comportamento della moglie.

La donna, costituitasi in giudizio, si opponeva alle richieste del marito e chiedeva a sua volta l’affidamento esclusivo del figlio. Chiedeva che gli incontri tra padre e figlio avvenissero in spazi protetti. Ma non solo. Denunciava l’uomo per condotte abusanti e maltrattanti sul bambino.

Tuttavia queste ultime accuse si concludevano con un provvedimento di archiviazione.

Decisione del Tribunale

Ebbene, il Tribunale valutate le richieste delle parti, alla luce del quadro probatorio, ed esclusa l’accusa di condotte abusanti e maltrattanti ai danni dell’uomo, riteneva che l’allontanamento del minore dal padre fosse riconducibile esclusivamente dalla condotta della madre. Invero, nel corso del giudizio era emerso che la donna aveva deciso che il figlio non dovesse più incontrare il padre, sebbene il processo penale fosse stato archiviato.

Tali circostanze emergevano tanto dalla consulenza tecnica di ufficio tanto dalle relazioni dei servizi sociali. In particolare la donna con il proprio comportamento aveva impedito gli incontri tra padre e figlio per un periodo continuativo di tre anni. Aveva screditato la figura paterna facendo prevalere il rancore personale al benessere del minore. Con tale comportamento la donna aveva, quindi, causato un grave danno all’uomo e allo stesso figlio.

Pertanto, accertata la lunga emarginazione della figura paterna a causa della condotta posta in essere dalla donna, il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento danni avanzata dal padre quantificata in via equitativa. Mentre disponeva l’affidamento ai servizi sociali del minore a causa delle carenze genitoriali emerse nel corso del procedimento.

Quantificazione del danno da alienazione parentale

Come si quantifica il danno da alienazione parentale? In situazioni del genere, considerata la natura non patrimoniale del danno, le norme di riferimento sono gli articoli 2056 e 1226 c.c. Il Giudice, pertanto, potrà procedere alla liquidazione soltanto in via equitativa. Ciò potrà avvenire, tuttavia, in presenza di due condizioni: l’esistenza del danno impossibile da individuare nel preciso ammontare; obbligo per il giudice di indicare i criteri utilizzati per la determinazione del quantum.

I Tribunale, negli ultimi anni, si sono avvalsi delle tabelle del Tribunale di Milano, ritenute idonee alla quantificazione del danno e alla sua personalizzazione al caso concreto.

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Famiglia di origine: il minore ha diritto a mantenere con la famiglia di origine rapporti significativi

17 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

Famiglia di origine: con la pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione ha sancito il principio in base al quale criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, nell’ambito di giudizi ex art. 333 c.c., deve essere orientato al mantenimento di un rapporto significativo tra il minore e la famiglia di origine, sia pure quest’ultima “allargata”. (Cass. Civ., n. 28257/19)

Il fatto

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici trae le sue origini da un decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia. Tale provvedimento disponeva l’allontanamento di tre minori dalla famiglia di origine e il collocamento degli stessi presso un nucleo etero-familiare. La decisione si fondava sull’asserita inadeguatezza dei genitori e dei nonni paterni a curare gli interessi morali e materiali dei piccoli.

La Corte di Appello, in sede di giudizio di secondo grado, confermava il contenuto del provvedimento dei giudici di prime cure.

Per tal motivo, la famiglia ricorreva in Cassazione al fine di aver riconosciuto il diritto a mantenere rapporti significativi con i minori.

Il caso in esame si colloca nell’alveo di giudizi volti all’allontanamento, seppur in via temporanea, di soggetti minori dalle figure genitoriali le cui condotte risultano pregiudizievoli ed ostative all’educazione e all’adeguato sviluppo psico-fisico dei figli.

Dinanzi ad ipotesi di questo tipo, stante il disposto dell’art. 333 c.c., sono due le misure che l’Autorità Giudicante potrebbe ritenere di adottare: l’affido inter-familiare (in favore dei parenti entro il quarto grado) ovvero l’affido etero-familiare.

La decisione della Cassazione

La pronuncia, dunque, punta all’individuazione dell’ordine di preferenza tra le due modalità di affidamento e si pone in linea con l’esigenza, sempre crescente, di riconoscere un ruolo di significativa importanza alla figura dei nonni nei percorsi di affido di questo tipo.

La Corte chiarisce la necessità dell’allontanamento anche temporaneo dei minori dai genitori in casi di trascuratezza, malattia o violenza. Tuttavia la misura dell’affidamento etero-familiare deve assumere la veste di extrema ratio. Ciò al fine di consentire ai membri della c.d. “famiglia allargata” di subentrare e scongiurare l’ulteriore trauma, per i piccoli, di vedersi privati del proprio contesto familiare.

Pertanto, il giudice di merito è preliminarmente tenuto ad accertare l’adeguatezza dei familiari e solo nel caso di comprovata inadeguatezza degli stessi a soddisfare correttamente le esigenze dei minori, si propenderà per la misura dell’affido etero-familiare.

Tornando al caso di specie, la Corte di Cassazione metteva in luce molte criticità dei provvedimenti di merito. In particolare gli ermellini sottolineavano la sommarietà dell’istruttoria: i nonni non erano mai stati sentiti durante il procedimento. Inoltre i giudici di merito non tenevano in debita considerazione che i piccoli  erano già affidati a questi ultimi.

Tali importanti circostanze  inducevano la Corte di Cassazione a cassare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Venezia  in diversa composizione.

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affido, famiglia, famiglia di origine, minori, responsabilità genitoriale

L’assegno di divorzio deve essere versato anche se la moglie raddoppia il proprio reddito

14 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

La Cassazione ha recentemente stabilito l’obbligo del marito di versare l’assegno di divorzio anche se l’ex moglie raddoppia il proprio reddito o riceve cospicua eredità. (Cass. civ., sez. I, il 20 gennaio 2020, n. 1119).

Il caso

Nel 2014 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza con la quale un uomo, ai sensi dell’art. 9 legge n. 898/1970, chiedeva sia di essere assolto dall’obbligo di versare l’assegno divorzile alla ex moglie che di avere ridotto l’assegno di mantenimento da versare alla figlia.

La richiesta veniva rigettata sia in primo grado che dinanzi la Corte di Appello. 

Nel 2019, l’uomo adiva la Suprema Corte di Cassazione che decideva di trattare la causa in pubblica udienza, dato il rilievo della questione e le importanti riflessioni che la causa anche oggi suscita.

Nei motivi di impugnazione l’uomo adduceva le nuove condizioni economiche della moglie che, suo dire, rendevano non più necessario il versamento dell’assegno di divorzio.  La donna infatti, ricevendo una ingente somma in eredità, avrebbe migliorato in modo significativo la propria posizione economica e quasi raddoppiato il proprio reddito.

La decisione degli Ermellini

Prima di giungere ad una decisione, i Supremi Giudici di legittimità fanno una doverosa premessa sottolineando il valore da attribuire all’assegno di mantenimento.  

La Corte sottolinea  il carattere assistenziale, compensativo e perequativo dell’assegno di divorzio.

Ebbene, nel 2018 le Sezioni Unite, hanno affermato che all’ assegno di divorzio deve attribuirsi la triplice  funzione sopra indicata. Il giudice quando quantifica un assegno di divorzio deve, pertanto, tenere conto: delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi;  della durata del matrimonio; delle potenzialità reddituali future e dell’età dell’avente diritto.

I principi che si pongono alla base della decisione sono di certo rinvenibili nella pari dignità riconosciuta ai genitori nonché al vincolo di solidarietà che persiste tra loro nonostante lo scioglimento del vincolo.

Quindi, in sede di revisione dell’assegno, il giudice non procede ad autonoma e nuova valutazione dei presupposti. Il decidente piuttosto deve limitarsi a verificare in che modo le circostanza sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato gli equilibri dei coniugi e verificare l’impatto  sulla situazione economico- reddituale.

Il giudice potrà rivedere le precedenti decisioni solo se i nuovi equilibri sono significativi. Al contrario, se i nuovi motivi, alla base del ricorso, non si ritengono sopravvenuti e non assumono carattere significativo non verranno considerati ai fini di una modifica dell’assegno di divorzio.

Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione dei Giudici di legittimità, la Corte dichiarava inammissibile il ricorso dell’uomo. Gli Ermellini ritenevano insignificanti le sopravvenute circostanze a fondamento delle richieste.

Potrebbe anche interessarti “Tenore di vita: i figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio dei genitori”, leggi qui. 

 

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento, assegno divorzile, condizioni economiche, divorzio, separazione, sperequazione economica, tenore di vita

Tenore di vita: i figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio dei genitori

11 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

I figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio. In particolare “l’assegno di mantenimento del figlio deve essere parametrato sulle effettive ed attuali esigenze dello stesso alla luce delle condizioni economiche dei genitori e del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio“(Cass. civ. , sez. VI, del 23.01.2020, n. 1562).

Il caso

Una donna adiva il Tribunale competente affinché pronunciasse il divorzio dal marito, ai sensi della legge 898/1970. Con la donna viveva il figlio, come da separazione,  e in giudizio sorgeva controversia unicamente per l’aspetto economico. In particolare la predetta chiedeva un congruo assegno di mantenimento a carico del marito e a favore del figlio, da poco divenuto maggiorenne ma, economicamente non autosufficiente.

La decisione del Tribunale prima e della Corte di Appello poi

Il Tribunale decideva che l’ammontare del mantenimento a favore del figlio dovesse essere individuato nella misura di € 900,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie. 

La donna, ritenendo insufficiente la somma, ricorreva in appello. La Corte di Appello adita rivalutava  i redditi degli ex coniugi e del loro presumibile tenore di vita. Sottolineava, peraltro, la disparità reddituale dei genitori a favore dell’uomo;  evidenziava, altresì, che il ragazzo trascorreva più tempo presso la madre  e che le esigenze di vita di quest’ultimo erano aumentate. Alla luce di questa nuova valutazione, pertanto, aumentava ad € 1100,00 la somma dovuta dal padre per il mantenimento del figlio oltre al 70% delle spese straordinarie.

La donna ricorreva in Cassazione

La donna, ritenendo non commisurata alle reali capacità dell’ex marito la somma stabilita dai giudici di merito, nonché non rispondente al tenore di vita, ricorreva ai giudici di legittimità. L’uomo, a sua volta, presentava controricorso.

La decisione degli Ermellini

La Corte di Cassazione adita riteneva che la Corte di Appello avesse correttamente quantificato l’assegno di mantenimento. Per tali ragioni rigettava il ricorso della donna.

In particolare gli ermellini affermavano che “l’assegno di mantenimento del figlio deve essere parametrato sulle effettive ed attuali esigenze dello stesso alla luce delle condizioni economiche dei genitori e del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio”. 

Per la Suprema Corte quindi, i giudici di merito avevano attentamente valutato la situazione di fatto e conseguentemente inammissibile doveva ritenersi il ricorso presentato dalla donna.

Potrebbe anche interessarti “Assegno di mantenimento per i figli: come si calcola?”, leggi qui. 

 

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“Liberi fino alla fine”, sì al suicidio assistito

31 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

“Liberi fino alla fine”, è questo il principio della rivoluzionaria pronuncia del 22 novembre 2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato esclusa la punibilità di chi agevola una paziente al suicidio.

Per la Consulta non è punibile ai sensi dell’art. 580 c.p. «chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

Dunque, oggi, qualora un soggetto sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e sia affetto da patologia irreversibile e vorrà consapevolmente porre fine alla propria vita, potrà essere aiutato nel suo scopo. Ecco, “liberi fino alla fine”.

Suicidio assistito quale espressione della libertà di autodeterminazione

A fondamento della pronuncia, la Corte Costituzionale ritiene il suicidio assistito espressione della libertà di autodeterminazione. Si tratta cioè della libertà personale di scegliere di un paziente dotato di piena capacità di agire. Si tratta di principi garantiti dalla stessa Costituzione.

Per ammettersi suicidio assistito, tuttavia, sono necessarie quattro condizioni. Sarà compito del Servizio Sanitario Nazionale verificare la sussistenza nel caso di specie degli stessi. La verifica presuppone, anzitutto, che il soggetto sia affetto da patologia irreversibile. Tale patologia deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche. Inoltre il malato deve essere tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale. E infine, il predetto deve essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Solo in questo modo potrà optare per il fine vita. Il soggetto manifesterà la propria volontà che verrà documentata in forma scritta e/o attraverso video registrazione; tale volontà sarà modificabile in qualsiasi momento.

L’attuazione del suicidio assistito è lasciato alla libera discrezionalità del medico che sceglierà se esaudire o meno la richiesta del malato.

Questa rivoluzionaria pronuncia ridisegna la responsabilità del medico o dell’infermiere i quali non commetteranno più reato se si limiteranno ad esaudire l’estrema richiesta di un malato terminale.

Potrebbe anche interessarti “Protezione internazionale: si se l’omosessualità è reato”, leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: 580 c.p., istigazione al suicidio, malati terminali, suicidio, suicidio assistito

Dichiarazione di adottabilità dei figli minori se i genitori sono in carcere

31 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità “lo stato detentivo di lunga durata dei genitori costituisce una causa di forza maggiore non transitoria che oggettivamente impedisce un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali, incidendo negativamente sul diritto del bambino di vivere in un contesto unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita” (Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 10 gennaio 2020, n. 319).

Il fatto

Il caso sottoposto sottoposto all’attenzione dei giudici riguardava un’ipotesi di dichiarazione di adottabilità di un minore. Il padre riteneva ingiusta la  pronuncia di primo grado e pertanto ricorreva in appello. Ma la Corte di Appello, valutato corretto l’iter motivazionale dei giudici di prime cure, confermava il provvedimento.

In particolare, sebbene l’uomo sottolineasse l’interesse del figlio a crescere nella famiglia di origine, numerosi e gravi erano le lacune del nucleo. Ebbene l’uomo, così come la moglie, si trovava in stato di detenzione con fine pena nel 2021. Inoltre, il Tribunale in passato aveva dichiarato decaduti dalla responsabilità genitoriale entrambi.

In tale situazione, i giudici di merito ritenevano che l’adottabilità del minore fosse l’unica strada percorribile per salvaguardare il minore stesso. Ma non solo. Prima di statuire in termini di adottabilità il Tribunale aveva cercato figure di riferimento all’interno dei rami parentali materno e paterno. Ma emergeva che il minore non aveva rapporti affettivi significativi con altri prossimi congiunti.   

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici della Suprema Corte rigettavano integralmente le richieste del ricorrente. Gli ermellini ribadivano pertanto la dichiarazione di adottabilità del minore. La Corte sottolineava “lo stato di abbandono” in cui si trovava il figlio del ricorrente. In particolare i giudici sottolineavano che lo stato di detenzione congiunta dei genitori era sufficiente per dedurre lo stato di abbandono del figlio minorenne, tale da consentire la dichiarazione di adottabilità dello stesso.

Cosa si intende per abbandono del minore

Sussiste condizione di abbandono quando il comportamento dei genitori compromette o determina un grave pericolo per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore.

Quindi il minore si considera “abbandonato” ogni volta che vi sia carenza di cure materiali, affetto ed aiuto psicologico necessari per assicurargli un equilibrato sviluppo psico-fisico. Nel caso di specie anche altri fattori deponevano per la decisione di adottabilità. In primo luogo entrambi i genitori non avevano più la responsabilità genitoriale sul figlio. Ciò determinava una valutazione negativa sulle capacità genitoriali. Peraltro sembravano non sussistere in ambito familiari rilevanti figure di riferimento. In situazioni simili il benessere del minore deve essere anteposto all’integrità familiare. 

Sul concetto di abbandono la Corte di Cassazione chiarisce che : “lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, presuppone l’individuazione, all’esito di un rigoroso accertamento, di carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare di per sé una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell’esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell’assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori”. 

Potrebbe anche interessarti “Lasciare le figlie dai nonni: il genitore rischia di perdere il loro affidamento (Cass. Civ. sent. n. 1191/2020)”, leggi qui. 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adottabilità, decadenza responsabilità genitoriale, detenuti, dichiarazione di adottabilità, figli, figli minori, genitori, genitori detenuti, Stato di abbandono, Stato di adottabilita

Rimborso somme versate per la casa familiare: l’ex convivente ne ha diritto?

30 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’ex convivente che ha versato all’altro del denaro a titolo di concorso alle spese di costruzione di quella che doveva diventare la casa familiare ha diritto al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il conferimento non si concretizza nell’acquisto della proprietà del bene” (Cass. Sez. II civile, ord. 3 ottobre 2019, n. 24721). 

Il caso

Un uomo costruiva su un fondo proprio un immobile da adibire a casa familiare. A tal fine utilizzava delle somme, pari alla metà dei costi di costruzione, corrisposte dalla convivente.  Ebbene la donna aveva conferito le somme all’esclusivo fine di partecipare alle spese di edificazione della casa familiare e con l’intento di divenire in futuro comproprietaria. 

Tuttavia, e nonostante i progetti futuri, la relazione sentimentale tra la coppia veniva meno. Pertanto la donna si rivolgeva al Tribunale al fine di chiedere, in via principale, la divisione dell’immobile  ed eventuali attribuzioni a titolo di conguaglio o, in via subordinata, la condanna dell’ex convivente alla restituzione della somma corrisposta dalla stessa.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale adito rigettava la domanda volta all’accertamento della comproprietà. Riconosceva, tuttavia, alla donna un credito a titolo di indennità per l’ingiustificato  arricchimento dell’ex compagno. In particolare il Tribunale rilevava che l’impoverimento della donna non trovava alcuna giustificazione. Nel caso di specie mancava sia il vincolo contrattuale sia lo spirito di liberalità tipico degli atti di donazione. Pertanto l’ex compagno veniva condannato  alla rifusione delle spese sostenute dalla donna  per la costruzione dell’immobile di sua proprietà.

L’umo impugnava la sentenza di primo grado

L’ex convivente ritenendo ingiusta la sentenza di primo grado ricorreva in appello. L’Ecc.ma Corte, dopo avere riqualificato la domanda della donna come azione di restituzione,  ribadiva il corretto iter motivazionale dei giudici di prime cure e confermava la sentenza.

L’uomo ricorreva in Cassazione

Anche la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell’ex compagno. In particolare, con l’ordinanza in commento affermava che “”L’ex convivente che ha versato all’altro del denaro a titolo di concorso alle spese di costruzione di quella che doveva diventare la casa familiare ha diritto al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il conferimento non si concretizza nell’acquisto della proprietà del bene”.

Il ragionamento degli ermellini nell’affermazione del superiore principio di diritto traeva origine dal corretto inquadramento dell’art. 2034 c.c. Tale norma riguarda le obbligazioni naturali. Tali possono essere considerate le attribuzioni patrimoniali effettuate tra soggetti sentimentalmente legati.

Nel dettaglio, il pagamento spontaneo eseguito nell’ambito di una famiglia di fatto, potrebbe essere qualificato come adempimento di un dovere di carattere morale o sociale.  In tali casi l’art. 2034 c.c. stabilisce l’irripetibilità delle somme corrisposte. 

Tuttavia la Corte di Cassazione riteneva possibile, nel caso di specie,  configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte del convivente more uxorio. Ciò  perché le somme versate dalla donna non erano qualificabili come adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.

Alla luce di quanto sopra la Corte di Cassazione confermava le sentenze di merito. Il ricorrente non aveva dimostrato  che la somma gli fosse stata corrisposta a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà. Il ricorso proposto dall’uomo quindi veniva rigettato. Pertanto l’uomo doveva provvedere alla rimborso delle somme alla ex compagna.

Potrebbe anche interessarti “Abitazione familiare: nessun diritto di abitazione per il coniuge superstite se la casa non è più adibita ad abitazione familiare”, leggi qui. 

 

 

 

 

 

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Lasciare le figlie dai nonni: il genitore rischia di perdere il loro affidamento (Cass. Civ. sent. n.1191/2020)

23 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

Il genitore che decide di lasciare le figlie dai nonni, anziché tenerle con sé, rischia di perdere il loro affido. A stabilire tale principio di diritto è la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1191 del 2020.

Il caso

Una coppia decideva di separarsi ai sensi dell’art. 151 c.c.. Il Tribunale competente, previa pronuncia della separazione, disponeva il collocamento delle figlie minori presso la madre. Obbligava il padre a versare a titolo di mantenimento delle figlie la somma di € 1000,00 mensili, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie. Disponeva, altresì, il diritto di visita per il padre e preso atto della complessa situazione del nucleo, disponeva l’affido delle due figlie minori al Comune. Il Tribunale, pertanto, limitava la responsabilità dei genitori relativamente alle decisioni più importanti da assumere nell’interesse delle figlie che dovevano essere prese dall’Ente affidatario. Quest’ultimo, inoltre, aveva il compito di avviare interventi a supporto delle bambine e della genitorialità. 

La sentenza veniva appellata da entrambi i coniugi

Ebbene, entrambi i coniugi appellavano la sentenza di separazione. Tuttavia, la Corte adita modificava solamente alcuni punti della decisione di primo grado. Nello specifico, accogliendo le doglianze della donna, modificava esclusivamente gli aspetti economici.

Il padre presentava ricorso in Cassazione

L’uomo ricorreva in Cassazione presentando un articolato ricorso fondato su 31 motivi, tutti rigettati. 

Nel dettaglio, per ciò che attiene l’affidamento delle figlie, l’uomo contestava, tanto le relazioni sociali, tanto le modalità del calendario di incontri con le figlie, quanto la limitazione alla propria responsabilità genitoriale.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione

Nella lunga sentenza n. 1191 del 2020 la Corte di Cassazione si soffermava sulla condotta del padre ricorrente. Sebbene questi lamentasse la violazione di legge e in particolare le limitazioni imposte alla propria responsabilità genitoriale, di fatto il predetto non aveva dimostrato di essere un padre presente. Invero la Corte rilevava come il padre avesse l’abitudine di lasciare le figlie dai nonni fino a tarda sera. In particolare i giudici sottolineavano la “scarsa presenza del padre in casa nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con sé le figlie“. Peraltro più volte i servizi sociali avevano relazionato il disagio che ciò causava alle figlie di soli 12 e 4 anni. 

Potrebbe anche interessarti “Collocamento del figlio presso il padre, in quali casi?”, leggi qui. 

 

 

 

 

 

 

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