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divorzio

Assegno di divorzio più alto se il coniuge rinuncia agli studi per la prole

10 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’assegno di divorzio per la moglie è più alto se l’ex coniuge è obbligata a rinunciare a studiare per stare con i figli (Cass. civ. n. 31359/2019).

Il caso

Una donna ricorre in Cassazione lamentando la mancata valutazione, da parte della Corte di Appello, della diversa situazione economica delle parti. Ma soprattutto che la stessa abbia dovuto rinunciare agli studi universitari per occuparsi della figlia minore.

In particolare la Corte di Appello ha stabilito in € 1000,00 la somma che l’uomo deve versare alla donna a titolo di assegno di divorzio. A fronte di tale mantenimento la donna ricorre in Cassazione non ritenendo equo l’ammontare stabilito dalla Corte di merito. 

A riguardo sono 5 i motivi fondanti il ricorso in Cassazione proposto dalla donna: 1) violazione dell’art. 5 della legge 898/1970 per non aver tenuto conto la Corte della disparità economica tra le parti e per non aver tenuto in debita considerazione l’avere rinunciato agli studi per la figlia. 2) Mancato esame delle diverse situazioni economiche delle parti. 3) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stato l’assegno di divorzio oggetto di accertamento, senza che vi fosse stata contestazione del marito. 4) Mancata valutazione del tenore di vita condotto durante il matrimonio. 5) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stata fissata la decorrenza dell’assegno dallo scioglimento del matrimonio.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso

Gli ermellini accolgono i primi due motivi del ricorso. Gli altri motivi vengono assorbiti nei primi e rinviano, nuovamente, alla Corte di Appello. Ebbene, quest’ultima dovrà provvedere all’accertamento omesso e comparare i redditi dei due ex coniugi.

Nello specifico la Corte di Cassazione ha ravvisato che il giudice di merito non ha accuratamente  esaminato le rispettive situazioni economiche delle parti. Conseguentemente ha violato un importante principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018. Tale sentenza, si ricorda, riconosce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e perequativa. Pertanto relativamente alla richiesta di assegno di divorzio “il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;  in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto”.

Ad ogni modo, quindi, sono numerose le variabili che il giudice adito deve valutare. Innanzitutto deve verificare se sussistono le condizioni affinché il coniuge più debole possa beneficiare dell’assegno. Fatto ciò, comparando le situazioni economiche e valutando tutti gli altri parametri sopra indicati, dovrà quantificare l’assegno. 

Come si quantifica l’assegno di divorzio

Ebbene, a volte, la quantificazione non è affatto semplice. Infatti il giudice deve valutare attentamente non solo la situazione economica di entrambi. Ma anche l’apporto dato alla famiglia e i sacrifici fatti per la stessa. Nel caso de quo la Corte di Appello dovrà valutare le rinunce che la ex moglie ha fatto e deve fare per poter mantenere la figlia minore. In questo caso la donna ha dovuto rinunciare a laurearsi.  Sacrificio che,probabilmente, non sarebbe stato necessario qualora il matrimonio non fosse naufragato. Pertanto alla donna spetterà un giusto ristoro, in termini di assegno di divorzio, commisurato con la decisione assunta.

Può anche interessarti “La durata del matrimonio incide sull’importo del mantenimento”, leggi qui.

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Collocamento del figlio presso il padre, in quali casi?

3 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il collocamento del figlio presso il padre  è preferibile in tutti i casi in cui questi risulti essere in grado di offrire stabilità, sicurezza e continuità al minore (Cass. sez. I civile ordinanza  n. 30191/2019 del 20.11.2019).

Il caso

Una minore viene affidata dal Tribunale dell’Aquila ai servizi sociali del paese di residenza, con collocamento presso il padre in via preferenziale. La madre propone reclamo avverso il suddetto provvedimento, sottolineando  la violazione del principio del collocamento del figlio presso la madre

La Corte di Appello rigetta il reclamo

La Corte di appello adita rigetta il ricorso della donna, ritenendo che, nel caso di specie, la madre è molto permissiva e distante emotivamente dalla minore. Di contro, il padre ha dimostrato  di essere in grado di garantire alla figlia uno stile di vita educativo regolare, stabilità, sicurezza e continuità. Inoltre la minore ha un ottimo rapporto con i familiari paterni. Tutti elementi che, valutati unitamente, depongono  a favore del collocamento in via preferenziale presso il padre, che risponde al superiore interesse della minore stessa.

La donna ricorre in Cassazione

La donna, non condividendo la posizione della Corte di Appello, ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 337 ter, co. 1 e 2 c.c. In particolare la predetta ritiene che i giudici hanno dato un significato incongruo al concetto di “interesse del minore”. Ma soprattutto lamenta la mancata applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che privilegia la collocazione dei minori presso la madre. 

La Cassazione rigetta il ricorso

Anche gli Ermellini non accolgono il ricorso della donna. La Corte di Cassazione spiega che, in tema di affidamento dei figli, il giudice deve necessariamente effettuare un giudizio prognostico. Deve cioè valutare le capacità di ciascun genitore  di crescere ed educare i figli nella nuova situazione. Tale valutazione deve essere fatta sulla base di elementi concreti. Deve essere, inoltre, valutato come i genitori hanno svolto il proprio ruolo nel passato; la capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto. Tenendo conto, infine, della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare in grado di offrire al minore (Cass. Civ. n. 18817/2015).

Ovviamente, quanto sopra, deve avvenire nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità. Quest’ultima da intendersi quale” presenza comune dei genitori nella vita del figlio tale da garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive”.

Per le ragioni sopra spiegate, pertanto, la Corte di Cassazione ritiene che la Corte di Appello abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali. Infatti il padre, nel caso di specie, risulta il genitore in grado di garantire alla figlia maggiore stabilità. Pertanto il collocamento presso il predetto risponde all’interesse morale e materiale della minore stessa.

Può anche interessarti “Affidamento figlio: il genitore lo può riottenere se dimostra di avere abbandonato la vita trasgressiva”, leggi qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Obbligo mantenimento dei figli, quando cessa?

28 Ottobre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’obbligo di mantenimento dei figli non può durare in eterno. Interessante a tal proposito è una recente sentenza emessa dal Tribunale di Verona del 26.09 scorso. “Percorso di studi poco proficuo e scarsa propensione al lavoro” fanno venire meno il diritto dei figli ad essere mantenuti.

Il fatto

Una donna separata chiede al Tribunale di Verona che il marito venga obbligato a versare una somma per il mantenimento dei figli di 24 e 22 anni. L’uomo si oppone per una ragione: i figli non hanno dimostrato di avere alcun progetto concreto. In particolare il figlio, ha abbandonato gli studi; la figlia, di anni 22, frequenta ancora le scuole superiori.

La decisione del Tribunale di Verona

Entrambe le circostante, unite alla mancata dimostrazione della ricerca di un lavoro, sono state sufficienti per indurre il Giudice a revocare l’assegno di mantenimento in capo al padre. 

Durante l’istruttoria, infatti, è emerso che i due ragazzi, entrambi maggiorenni, non hanno conseguito il diploma di scuola superiore. E’ altresì emerso che gli stessi non risultano impegnati né in un percorso di studi, né nella ricerca di un lavoro. 

Peraltro, è stato provato che entrambi i figli hanno rifiutato delle offerte lavorative.

Gli elementi sopra indicati dimostrano la colpa dei due giovani, i quali con il loro comportamento hanno determinato il venir meno dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore. Gli stessi hanno dimostrato di non aver voluto studiare nonché scarsa propensione al lavoro.

Fenomeno “figli bamboccioni”

Il sopra descritto caso, non è isolato, non è la prima volta che i Giudici si trovano a far fronte a situazioni simili.

La Cassazione nei confronti dei figli “fannulloni” ha assunto nel tempo un atteggiamento fermo. Infatti, se il mancato svolgimento di una attività lavorativa dipende da inerzia  o da rifiuto ingiustificato di lavorare del figlio, quest’ultimo perde il diritto ad essere mantenuto (Cass. Civ., sez. 1°, n. 4765/2002; Cass. Civ., sez. 1°, n. 22214/2004; Cass. Civ. , sez. 1°, n. 15756/2006).

Ovviamente, l’accertamento deve essere effettuato caso per caso. Un genitore non può pretendere che un figlio laureato in medicina faccia l’idraulico o il commesso. Ma allo stesso tempo, un figlio che non ha studiato o si sia formato, per sua colpa, non può pretendere di attendere un lavoro in banca o di essere mantenuto a vita.

Pertanto, tornando alla domanda iniziale, l’obbligo del mantenimento dei figli (non sposati e non conviventi con altra persona) cessa in due ipotesi: 1) nel caso di raggiunta indipendenza economica; 2) nel caso di percorso di studi poco proficuo e scarsa propensione al lavoro.

Potrebbe anche interessarti “Spese straordinarie: il Tribunale di Palermo adotta un nuovo protocollo”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

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Convivenza nascosta all’ex marito, è possibile chiedere la restituzione del mantenimento versato?

30 Settembre 2019 Da Staff Lascia un commento

La convivenza stabile e continuativa con altro uomo, per costante giurisprudenza, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo  di corresponsione del mantenimento che grava sul coniuge (cfr. Cass. civ. 18 novembre 2013 n. 25845; Cass. civ. 3 aprile 2015 n. 6855; Cass. civ. 19 dicembre 2018 n. 32871).

Il principio stabilito dalla giurisprudenza pone le proprie fondamenta sulla circostanza che la convivenza more uxorio , se connotata dai caratteri della stabilità e progettualità, recide ogni legame con il precedente tenore di vita.

Cosa accade se strategicamente il coniuge nasconde la convivenza?

Sul punto la giurisprudenza è sempre stata univoca ritenendo che l’obbligato al mantenimento non può ottenere indietro le somme già versate. Secondo tale orientamento interpretativo, infatti,  le somme versate a titolo di mantenimento non sono ripetibili. In particolare, a tal riguardo, opererebbe la presunzione che le somme versate siano state utilizzate per il sostentamento di chi le ha ricevute. Tale principio varrebbe anche per l’assegno divorzile. Resta ferma la possibilità per il coniuge che percepisce l’assegno, di dimostrare che la convivenza non influisce in meglio sulle proprie condizioni economiche,

Pronunce di segno contrario  cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2009 n. 2182

Tuttavia la Corte di Cassazione, in alcune pronunce, ha affermato un principio di segno contrario a quello maggioritario. In particolare la Suprema Corte ha affermato che il contributo versato, quando sia di elevata entità, dovrà essere restituito per la parte eccedente la quota alimentare.

Possiamo quindi affermare l’irripetibilità delle somme quando la misura dell’assegno versato è di modesta entità. Infatti si ritiene che la stessa sia destinata a far fronte ad esigenze primarie di vita, assolvendo ad una funzione pressocché assistenziale. Conseguentemente è inammissibile la richiesta di restituzione in quanto si ritiene che la somma sia stata già versata per esigenze di carattere alimentare.

Potrebbe anche interessarti “Niente pensione di reversibilità se manca l’assegno divorzile”. Leggi qui 

 

 

 

 

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Curatore speciale: quando il conflitto tra i genitori è in contrasto con l’interesse del minore.

20 Settembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il curatore speciale è quella figura individuata dall’art. 78 c.p.c. e di cui il Giudice può avvalersi per sedare il conflitto tra i genitori nell’interesse dei figli. Innovativa in tal senso appare la decisione adottata da un Giudice milanese, il quale preso atto dell’incapacità dei genitori di comunicare nominava un curatore speciale ai figli della coppia

Il fatto

Due genitori separati, in fase di divorzio, manifestavano entrambi l’impossibilità di dialogare nell’interesse dei figli di anni 14 e 11. Questi ultimi, affetti da ritardo cognitivo, vivevano entrambi con la madre. Il padre, invece, viveva in Cina e chiedeva che gli fosse riconosciuto l’affidamento esclusivo.

Disposta la CTU, evidenziava l’incapacità genitoriale di entrambe le figure genitoriali, nonostante il legame affettivo fosse molto forte.

Quindi, il Tribunale milanese, attesa la situazione, concludeva per la limitazione di responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Pertanto nominava un curatore speciale ai minori per le decisioni relative alla salute, educazione ed istruzione.

Strumenti a disposizione del Giudice per fronteggiare le relazioni familiari compromesse

Il Giudice può avvalersi di strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per risolvere relazioni familiari compromesse. La finalità di tali strumenti è quella di tutelare lo sviluppo psico fisico dei minori che diventano oggetto del contendere. Ma quali sono questi strumenti?

Sono diversi gli interventi che il Giudice può attuare, quale l’affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di appartenenza o l’attivazione del consultorio familiare. Il Giudice può, in caso di conflitto tra i genitori che si ripercuote negativamente sui minori, nominare un curatore speciale. In particolare, quando i genitori mostrano di non essere in grado di comprendere i bisogni dei figli, tale nomina sembra inevitabile.

La nomina può, peraltro, avvenire di ufficio , e quindi pur in mancanza di una domanda di parte, a stabilirlo la Corte Cost. con la sent. n.83/2011.

Chi è il curatore speciale e quali sono i suoi compiti

Il curatore speciale è un soggetto terzo ai genitori, esperto in diritto e iscritto in un apposito elenco. il predetto ha il compito di farsi garante e portatore degli interessi sostanziali e processuali del minore nelle situazioni di conflitto di interessi.

L’ordinamento giuridico italiano ha previsto questa figura, quindi, per munire il minore di una figura che possa rappresentarlo. Infatti, se così non fosse, il minore rischierebbe di rimanere privo di tutela avanti a dei genitori non in grado di tutelarlo.

Si badi bene che il ricorso alla figura del curatore nel caso de quo non è stato determinato dalla mera conflittualità. Piuttosto è stata indotta dal riscontro di una serie di elementi  di criticità dei genitori che si ponevano in conflitto con l’interesse del minore.

Potrebbe anche interessarti “Alienazione parentale: tolto l’affidamento alla madre che ostacola i rapporti padre figlio”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

 

 

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Mutuo: quando l’ex deve rimborsare la sua parte?

24 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Mutuo cointestato: solo la prova chiara dell’accollo interno libera l’ex dalla restituzione della sua quota. (Cass. Civ n. 1072/2018)

In costanza di matrimonio una coppia ha acceso un mutuo cointestato per l’acquisto della loro casa familiare. Tutto procedeva serenamente tra i due, e come accade in molte famiglie, il marito si faceva carico per intero della rata ogni mese.

Poi i rapporti tra i due si sono incrinati. E’ subentrata una separazione, durante la quale  l’uomo ha continuato a pagarne le rate.

Dopo il divorzio l’uomo si è nuovamente rivolto al tribunale. Chiedeva che  la ex gli restituisse il 50% delle rate da lui pagate durante il matrimonio.

In primo grado l’ex marito ha avuto ragione. 

Ma il giudizio d’Appello ha ribaltato la situazione. I giudici erano dell’avviso che vi fosse stata un’assunzione volontaria di impegno, da parte dell’uomo, al pagamento delle rate. Tale impegno, qualificabile come accollo interno, faceva sì che l’uomo non avesse diritto ad alcuna restituzione. 

Assolutamente insoddisfatto dell’esito del giudizio di secondo grado l’uomo ha fatto ricorso in Cassazione. 

In particolare il marito ha rappresentato come la Corte territoriale avesse desunto questo suo impegno esclusivamente dalla premessa di un provvedimento presidenziale, e quindi temporaneo. Provvedimento tra l’altro superato da una sentenza di divorzio che non riconosceva alla moglie né assegno divorzile, né l’esonero al pagamento della quota parte delle rate.

Tra l’altro l’assunzione di tale impegno, non si desumeva da nessuna parte. Non dai verbali di udienza, non dalle motivazioni di detto provvedimento e tantomeno dai successivi comportamenti processuali delle parti.

La Suprema Corte ha dato ragione all’uomo, e ha cassato la sentenza impugnata, rimandando tutto alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

Secondo la Cassazione infatti non vi era prova, da nessuna parte, dell’intenzione dell’uomo di farsi carico dei pagamenti per intero. Né la prova era desumibile dalla premessa del provvedimento presidenziale.

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Il nostro articolo: “Casa costruita con i miei soldi sul terreno dell’ex. E ora?”. Leggi qui

La risposta dell’Avv. Daniel Cibin su un caso simile. Leggi qui

 

 

 

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Nuova coppia e nuova convivenza? Rischi di perdere il mantenimento!

7 Settembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Una nuova convivenza, dopo un divorzio, crea di fatto un nuovo nucleo familiare, pertanto cade il diritto all’assegno di mantenimento. La base del dovere di solidarietà post-matrimoniale, infatti, è proprio nei modelli di vita di coppia condivisi (Tribunale di Ancona, decr. Del 21.05.2018)

Risale al 2005 una sentenza del Tribunale di Ancona secondo cui, tra le varie condizioni, era previsto che il marito riconoscesse un assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie. Dopo alcuni anni però, sapendo di una nuova convivenza dell’ex moglie con un nuovo compagno, l’uomo ha richiesto al tribunale la revoca del mantenimento. 

Il Tribunale, in linea con la prevalente giurisprudenza della Cassazione, ha accolto la richiesta del marito. Così anche si era pronunciata la Suprema Corte: la creazione di una nuova famiglia di fatto, elimina qualsiasi collegamento con il tenore di vita precedente dunque cancella qualsiasi giustificazione per il mantenimento (Cass. 6855/2015, n.2466/2016, n. 17195/2011).

Nel nostro caso, durante il processo la donna aveva sostenuto che la convivenza fosse temporanea e dovuta a lavori di ristrutturazione nell’appartamento del nuovo compagno. L’indagine però, aveva smentito la cosa e dimostrato la continuità dell’unione. Lei inoltre aveva rifiutato il lavoro e la polizza assicurativa offerti dall’ex marito in quanto a suo dire sarebbe stata inabile al lavoro per ragioni di salute (cause non provate).

La formazione di una nuova famiglia di fatto esprime una scelta libera e consapevole e svincola l’altro coniuge dal dovere di solidarietà. La convivenza determina la nascita di un nucleo familiare, ed è anche tutelata dalla Costituzione (art. 2 Cost.). Persino la Corte di Strasburgo ha stabilito che anche le relazioni non basate sul matrimonio formano una famiglia (Corte EDU, Shalk ando Kopfc – Austria 24 giugno 2010; Corte EDU, G.C. Valliantos c. Grecia 7 novembre 2013).

Finalmente il 21.05.2018 la sentenza ha revocato l’assegno di mantenimento alla donna, accogliendo invece la richiesta di aumentare quello per i figli, ancora non economicamente indipendenti.

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Niente “divorzio diretto” in Italia

28 Agosto 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Non si può ottenere Divorzio Diretto in Italia nemmeno se previsto da un accordo di negoziazione assistita. Il divorzio è consentito solo dopo il periodo di separazione personale tra i coniugi previsto dalla legge. Questo perché le limitazioni di tempo per l’accesso al divorzio sono state formulate per garantire l’interesse dei figli minorenni dando stabilità al vincolo matrimoniale.

La negoziazione assistita – introdotta con D.L. 132/204 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162 – è una convenzione, stipulata in presenza di almeno un avvocato per parte, con cui si possono risolvere bonariamente procedimenti per separazione personale, cessazione degli effetti civili o divorzio, nonché modifiche delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite, senza ricorrere ad un giudizio vero e proprio innanzi al Tribunale. La convenzione infatti si conclude con la sottoscrizione di un accordo, le cui condizioni passano al vaglio della Procura. 

Il Pubblico Ministero può rimettere la causa al Presidente del Tribunale qualora ritenga che le condizioni indicate nell’accordo non tutelino i minori. In poche parole i coniugi, con l’aiuto dei rispettivi avvocati, concordano le condizioni di separazione, divorzio o loro modifiche, senza attendere le lungaggini di una causa.

Va precisato che la legge n. 55/2015 che ha introdotto il “divorzio breve” ha solo ridotto a 6 o 12 mesi invece dei tre anni previsti originariamente il periodo di tempo che deve necessariamente intercorrere tra la separazione personale dei coniugi e la richiesta di divorzio.

Nel caso in oggetto, le parti erano giunte a un accordo, con convenzione di negoziazione assistita, con il quale esprimevano la volontà di sciogliere il matrimonio e indicavano soluzioni condivise in merito all’affidamento della figlia minore. All’interno dell’accordo vi era la richiesta di divorzio diretto, senza il previo ed imprescindibile requisito di legge della protratta ed ininterrotta separazione, così come invece consentito dalla legge argentina (art. 213 Codigo Civil), legge nazionale comune ad entrambi i coniugi.

Il Pubblico Ministero, con rinvio al Presidente del Tribunale di Torino, ha rigettato la domanda in quanto la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa tra i coniugi, ai fini del divorzio, nei soli casi previsti dall’art. 6 del già richiamato decreto legge, ovvero quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”.

Sul tema si è pronunciato il Tribunale di Torino con decreto del 01.06.2018,  precisando che non si può escludere il collegamento tra l’interesse dei figli minori e le limitazioni di legge per l’accesso al divorzio, che con tutta evidenza sono state pensate per tenere prioritariamente conto degli effetti di questo sulla prole e garantirle la stabilità del vincolo, in quanto la finalità del periodo di separazione ha proprio lo scopo di indurre la coppia ad una più attenta riflessione sulle scelte nell’interesse della famiglia.

Pertanto la convenzione di negoziazione assistita ai fini dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può essere conclusa senza precedente separazione.

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