L’alienazione parentale alimentata nei confronti dell’altro genitore è sintomo di inadeguatezza del ruolo genitoriale. Per questo il Tribunale di Brescia ha negato l’affidamento condiviso alla madre che ha ostacolato i rapporti padre – figlia. (Trib. Brescia, Sent. 815/2019)
Una coppia decide di separarsi. Nel “limbo” che intercorre tra la presa di coscienza della fine del rapporto matrimoniale e la definizione dal punto di vista legale della separazione, l’uomo se ne va di casa. La figlia della coppia, dell’età di dieci anni, resta a vivere con la madre.
In un primo periodo, nonostante la nuova routine familiare ed il fatto che il papà non vivesse più sotto lo stesso tetto con la figlia, il rapporto tra i due era disteso.
Pian piano però la bambina ha cominciato a manifestare una certa opposizione al padre. Opposizione che si è trasformata, piano piano, in un ingiustificato rifiuto di incontrarlo.
Nel frattempo il giudizio di separazione è iniziato, e questa circostanza viene portata all’attenzione del Tribunale. Il Giudice, intenzionato a comprendere meglio le dinamiche – ormai radicalmente cambiate – di questo rapporto, nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU).
Dall’analisi svolta il consulente ha ricondotto il comportamento della bambina nella la c.d. Sindrome da Alienazione Parentale. Si erano inequivocabilmente manifestati gli otto sintomi di questa sindrome (per approfondire quali sono, leggi qui).
Non era dunque stata la ragazzina ad allontanarsi volontariamente dal padre a causa di un suo comportamento. Anzi! Il papà si era sempre dimostrato attento e ai bisogni della figlia, e partecipe alla sua vita.
Purtroppo invece era stata la madre a mettere l’uomo in cattiva luce agli occhi della piccola, di fatto limitando gli incontri tra i due, ed innescando delle dinamiche assolutamente contorte. La donna non solo non aveva fatto nulla per preservare il rapporto padre-figlia, ma di fatto ne aveva minato le fondamenta.
Questo atteggiamento della donna – secondo il Tribunale – la renderebbe inadeguata al ruolo genitoriale. Per questo i Giudici hanno deciso di affidare la bambina in via esclusiva al padre.
E’ bene però precisare che questa è una sentenza di primo grado, e come tale impugnabile nei successivi gradi di giudizio. Dunque dovremmo attendere per verificarne la definitività.
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