Mutuo cointestato: solo la prova chiara dell’accollo interno libera l’ex dalla restituzione della sua quota. (Cass. Civ n. 1072/2018)
In costanza di matrimonio una coppia ha acceso un mutuo cointestato per l’acquisto della loro casa familiare. Tutto procedeva serenamente tra i due, e come accade in molte famiglie, il marito si faceva carico per intero della rata ogni mese.
Poi i rapporti tra i due si sono incrinati. E’ subentrata una separazione, durante la quale l’uomo ha continuato a pagarne le rate.
Dopo il divorzio l’uomo si è nuovamente rivolto al tribunale. Chiedeva che la ex gli restituisse il 50% delle rate da lui pagate durante il matrimonio.
In primo grado l’ex marito ha avuto ragione.
Ma il giudizio d’Appello ha ribaltato la situazione. I giudici erano dell’avviso che vi fosse stata un’assunzione volontaria di impegno, da parte dell’uomo, al pagamento delle rate. Tale impegno, qualificabile come accollo interno, faceva sì che l’uomo non avesse diritto ad alcuna restituzione.
Assolutamente insoddisfatto dell’esito del giudizio di secondo grado l’uomo ha fatto ricorso in Cassazione.
In particolare il marito ha rappresentato come la Corte territoriale avesse desunto questo suo impegno esclusivamente dalla premessa di un provvedimento presidenziale, e quindi temporaneo. Provvedimento tra l’altro superato da una sentenza di divorzio che non riconosceva alla moglie né assegno divorzile, né l’esonero al pagamento della quota parte delle rate.
Tra l’altro l’assunzione di tale impegno, non si desumeva da nessuna parte. Non dai verbali di udienza, non dalle motivazioni di detto provvedimento e tantomeno dai successivi comportamenti processuali delle parti.
La Suprema Corte ha dato ragione all’uomo, e ha cassato la sentenza impugnata, rimandando tutto alla Corte d’Appello per un nuovo esame.
Secondo la Cassazione infatti non vi era prova, da nessuna parte, dell’intenzione dell’uomo di farsi carico dei pagamenti per intero. Né la prova era desumibile dalla premessa del provvedimento presidenziale.
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