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divorzio

La casalinga ha diritto al mantenimento se ha contribuito alla carriera del marito

16 Marzo 2020 Da Staff 1 commento

La donna casalinga, che dedicandosi prevalentemente alla famiglia ha contribuito alla carriera del marito, ha diritto ad un congruo assegno di divorzio da commisurarsi in base all’età, ai sacrifici e alla durata del matrimonio (Cass. civ., sez. I del 09 marzo 2020 n. 6519).

Il fatto

In sede di divorzio una donna  chiedeva che il marito fosse obbligato a versarle un congruo assegno. A fondamento della richiesta la donna poneva il fatto che il matrimonio era durato a lungo. Ma non solo,  la donna aveva dedicato molto tempo alla famiglia e aveva incrementato il patrimonio familiare con il lavoro da casalinga. A tale richiesta di opponeva il marito. 

Il Giudice di prime cure accoglieva la richiesta della donna e stabiliva a favore della stessa un congruo assegno di mantenimento.

Avverso la sentenza l’uomo proponeva impugnazione

Effettivamente la Corte d’Appello adita accoglieva parzialmente la domanda dell’uomo riducendo l’assegno. Nello specifico la Corte rideterminava  in 1.600.00 euro mensili l’assegno di divorzio a favore della donna. Nel prendere questa decisione la Corte sottolineava che la richiedente era rimasta sposata a lungo, aveva dedicato molto tempo alla famiglia e al partner e aveva, altresì, incrementato le risorse economiche familiari con il proprio lavoro da casalinga e fuori. Peraltro era emerso che la donna viveva in affitto ed era la parte debole del rapporto perché non disponeva di risorse proprie da lavoro. L’unica liquidità di cui la stessa poteva godere era quella derivante dalla vendita degli immobili paterni divisi con la sorella. Corretto quindi ridurre l’assegno alla moglie, ma non nella misura indicata dal marito. Inoltre dato importante era l’età. A causa di questa, la donna difficilmente poteva reperire un lavoro.

L’uomo ricorreva in Cassazione ritenendo ancora eccessiva la somma di € 1.600,00

Il marito ricorreva in Cassazione  lamentando: 1)la mancata produzione in giudizio da parte della moglie delle dichiarazioni di successione dei genitori; 2) che la Corte non aveva preso in considerazione che la ex moglie avrebbe potuto andare a vivere nella casa paterna; 3) l’omesso esame dell’accordo secondo cui l’onere dell’affitto sarebbe gravato sul marito sino a quando la moglie non avesse acquistato la libera disponibilità gratuita di un immobile e comunque una volta sopravvenuta la morte del padre; 4) la ritenuta non redditività del cespite ereditato dalla ex moglie, stante l’assenza di prove al riguardo; 5) l’esiguo giudizio della Corte sulla capacità effettiva della donna di produrre reddito, stante la mancata produzione di prove sulle iniziative della stessa per raggiungere l’indipendenza economica, 6) l’omesso esame della circostanza che la figlia aveva deciso di vivere con il padre; 7) l’eccessività dell’assegno; 8) la violazione dei dettami stabiliti dalla sent. 11504/2017.

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione con la sentenza n. 6519/2020 rigettava il ricorso dell’uomo. Riteneva inammissibili  le prime sei doglianze perché  volte ad ottenere un giudizio di merito.

Relativamente agli ultimi due motivi del ricorso, in cui il ricorrente lamentava la violazione dai parametri sanciti dalla sentenza n. 11504/2017, che ha abbandonato il tenore di vita nella determinazione dell’assegno di divorzio, la Cassazione rilevava che la successiva sentenza n. 18287/2018 dà una diversa lettura all’assegno di divorzio più coerente con il quadro costituzionale. Ed è a questa che la sentenza in commento si rifà per la decisione.

Motivazione della Corte di Cassazione

In particolare gli Ermellini sottolineavano la funzione perequativa-compensativa dell’assegno di divorzio. Tale funzione discende dal principio di solidarietà. In virtù di tale richiamo nella determinazione dell’assegno si deve tenere conto delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi. Nonché calcolare il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, l’età del richiedente e la durata del matrimonio.

Alla luce di tale principi gli Ermellini sottolineavano la correttezza della decisione della Corte di Appello. Tale indirizzo  evita di punire il coniuge più debole economicamente. Colui che è stato sposato per lungo tempo che ha dedicato il proprio tempo alla famiglia, come la casalinga, contribuendo così ad aumentandone le risorse economiche comuni.

Per tali ragioni il ricorso dell’uomo veniva rigettato.

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Convivenza: tradimento a pochi mesi dalle nozze esclude la nullità del matrimonio in sede civile

10 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

In caso di convivenza durata oltre tre anni, la scoperta del tradimento a pochi mesi dal matrimonio, non rileva ai fini del riconoscimento della nullità già pronunciata in sede ecclesiastica (Cass., sez. VI civ., ordinanza n. 30900/2019 del 26 novembre 2019).

Il fatto

Un uomo adiva la Corte di Appello di Perugia chiedendo la delibazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico che annullava il proprio matrimonio.

Tuttavia, la Corte di Appello riteneva di non potere accogliere la domanda. Ciò alla luce del dato che la coppia aveva convissuto per oltre tre anni.

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’uomo, respinta la richiesta, ricorreva in Cassazione con due motivi. Con il primo deduceva la violazione e falsa applicazione della L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 2, e dell’art. 797 c.p.c.. L’uomo nella specie sosteneva che i due requisiti (stabilità ed esteriorità) della convivenza ultra triennale, ostativi alla delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento non sussistevano nel proprio caso. L’uomo aggiungeva, altresì, che la relazione extraconiugale della moglie risaliva al 2012. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva, invece, l’omesso esame di un fatto decisivo.  Rilevava cioè che dalla sentenza ecclesiastica non poteva evincersi la continuità della convivenza. Peraltro il ricorrente riteneva che la Corte avesse errato nell’interpretazione e qualificazione della convivenza, come stabile e continuativa, ai fini dell’applicazione della maggioritaria giurisprudenza di legittimità. 

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione riteneva infondato il ricorso dell’uomo, confermando di fatto la ricostruzione della Corte di Appello di Perugia. Ciò alla luce della maggioritaria giurisprudenza sul punto. 

In particolare, gli Ermellini evidenziavano la correttezza della ricostruzione dei fatti da parte della Corte di Appello. La Corte di Cassazione ribadiva che la convivenza prematrimoniale “come coniugi” ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”.  Tale convivenza è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico.

Peraltro, la Corte di Cassazione sottolineava anche l’irrilevanza  della circostanza che l’unione fra i coniugi nel periodo di convivenza sia stata o meno felice. Tale mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza.

Nel caso di specie quest’ultimo requisito, che avrebbe reso rilevante la mancanza di affectio coniugalis, non veniva dedotto dell’uomo. Né tantomeno veniva provato dal ricorrente. Circostanza inoltre contestata dalla moglie. Le osservazioni dell’uomo attestavano tuttalpiù una non adesione affettiva al matrimonio dopo pochi mesi dalla sua celebrazione. Elemento che tuttavia non aveva impedito ai due coniugi di vivere insieme per oltre tre anni. 

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Collocamento della prole: a quali condizioni può essere autorizzato il trasferimento di residenza del minore?

6 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

In tema di collocamento della prole, non rileva l’esigenza della madre di trasferirsi altrove per motivi professionali, stante la libertà di quest’ultima di perseguire le proprie ambizioni ove ritenga più opportuno (Trib. Bari, Sez. I, decreto del 6 novembre 2019)

Dunque la scelta del genitore presso cui il minore deve permanere abitualmente deve essere ispirata dal superiore interesse dello stesso. In particolare va privilegiata la stabilità affettiva ed educativa del minore, oltre che il suo equilibrio psico-fisico. 

Questione giuridica

A quali condizioni si può autorizzare il trasferimento del minore verso il luogo in cui il genitore collocatario ha deciso di trasferirsi per obiettivi professionali?

Il fatto

Un uomo ed una donna, genitori di una bambina, adivano il Tribunale per vedere omologati gli accordi relativi alla gestione della figlia minore a seguito della cessazione della convivenza. 

Gli accordi prevedevano l’affidamento condiviso della minore , il collocamento della stessa presso la madre e l’obbligo per il padre di contribuire al mantenimento. 

Successivamente la donna si trasferiva a Milano per ragioni di lavoro portando con sé la figlia. Tale trasferimento, del tutto non programmato, avveniva nel bel mezzo dell’anno scolastico. 

Pertanto il padre ricorreva dinanzi al Tribunale per i Minorenni il quale ordinava alla donna di riportare la minore a Bari. Contestualmente, sospendeva la responsabilità genitoriale della stessa.

La donna proponeva ricorso al Tribunale di Bari chiedendo l’autorizzazione al trasferimento della figlia a Milano. La donna adduceva quale motivo le migliori opportunità di studio che la piccola avrebbe avuto. Tuttavia il padre si opponeva fermamente alla richiesta. 

Decisione del Tribunale 

Il Tribunale di Bari rigettava il ricorso della donna disponendo il collocamento della minore presso il padre. Dall’istruttoria emergeva che la figura paterna era in grado di assicurare alla figlia stabilità e continuità affettiva. I giudici, inoltre, sottolineavano che il trasferimento avrebbe determinato l’allontanamento della piccola dalle figure significative. Ciò avrebbe compromesso irrimediabilmente il suo percorso di crescita. 

Premessa doverosa

L’art. 337 c.c. sancisce che che la scelta della residenza abituale del minore deve essere assunta di comune accordo dai genitori. Tale scelta va fatta tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni dei figli. In tal senso, ormai da tempo, il criterio della “maternal preference” è stato sostituito dal principio alla bigenitorialità. Ne discende, quindi, che genitore collocatario può essere tanto la mamma quanto il papà. 

Ciò posto, come agire dinanzi ad una richiesta di trasferimento? 

In linea generale, in tema di trasferimento della prole, sono due gli interessi da tutelare: da un lato, la libertà del genitore di trasferirsi ovunque desideri; dall’altro lato, il rispetto del superiore interesse del minore. 

E’ chiaro che, nell’adozione di provvedimenti di questo tipo, l’iter da seguire non può mai essere univoco. Piuttosto, è necessaria una valutazione del singolo caso concreto volta ad individuare “benefici” e “rischi” che possano ripercuotersi nella sfera soggettiva del minore.

Il giudice, nell’autorizzare o meno il trasferimento, deve valutare la conformità di detto trasferimento all’interesse del minore. 

Dunque, nell’individuare il genitore presso il quale il minore dovrà permanere abitualmente, il giudice dovrà optare sempre per colui il quale sia maggiormente idoneo ad offrire stabilità affettiva, relazionale, educativa e ludica. 

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Risarcimento danni: la madre che ha ostacolato la relazione tra il figlio e il padre deve risarcire entrambi

23 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

E’ obbligata al risarcimento danni la madre che, con la propria condotta, pregiudica la relazione affettiva del padre e del figlio. Ciò in quanto tale atteggiamento lede sia il diritto del figlio alla bigenitorialità sia quello del padre di poter vivere il proprio ruolo genitoriale.

Il caso

Un uomo presentava ricorso ex art. 709-ter c.p.c. al Tribunale di Cosenza, chiedendo, previo ammonimento della moglie, che venissero adottati provvedimenti a tutela del figlio minore. L’uomo chiedeva inoltre l’affidamento esclusivo del figlio con domicilio presso di sé previa regolamentazione del diritto di visita della madre. Chiedeva, infine, che la donna fosse condannata al risarcimento danni subiti da lui e dal figlio a causa della condotta di alienazione parentale causato dal comportamento della moglie.

La donna, costituitasi in giudizio, si opponeva alle richieste del marito e chiedeva a sua volta l’affidamento esclusivo del figlio. Chiedeva che gli incontri tra padre e figlio avvenissero in spazi protetti. Ma non solo. Denunciava l’uomo per condotte abusanti e maltrattanti sul bambino.

Tuttavia queste ultime accuse si concludevano con un provvedimento di archiviazione.

Decisione del Tribunale

Ebbene, il Tribunale valutate le richieste delle parti, alla luce del quadro probatorio, ed esclusa l’accusa di condotte abusanti e maltrattanti ai danni dell’uomo, riteneva che l’allontanamento del minore dal padre fosse riconducibile esclusivamente dalla condotta della madre. Invero, nel corso del giudizio era emerso che la donna aveva deciso che il figlio non dovesse più incontrare il padre, sebbene il processo penale fosse stato archiviato.

Tali circostanze emergevano tanto dalla consulenza tecnica di ufficio tanto dalle relazioni dei servizi sociali. In particolare la donna con il proprio comportamento aveva impedito gli incontri tra padre e figlio per un periodo continuativo di tre anni. Aveva screditato la figura paterna facendo prevalere il rancore personale al benessere del minore. Con tale comportamento la donna aveva, quindi, causato un grave danno all’uomo e allo stesso figlio.

Pertanto, accertata la lunga emarginazione della figura paterna a causa della condotta posta in essere dalla donna, il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento danni avanzata dal padre quantificata in via equitativa. Mentre disponeva l’affidamento ai servizi sociali del minore a causa delle carenze genitoriali emerse nel corso del procedimento.

Quantificazione del danno da alienazione parentale

Come si quantifica il danno da alienazione parentale? In situazioni del genere, considerata la natura non patrimoniale del danno, le norme di riferimento sono gli articoli 2056 e 1226 c.c. Il Giudice, pertanto, potrà procedere alla liquidazione soltanto in via equitativa. Ciò potrà avvenire, tuttavia, in presenza di due condizioni: l’esistenza del danno impossibile da individuare nel preciso ammontare; obbligo per il giudice di indicare i criteri utilizzati per la determinazione del quantum.

I Tribunale, negli ultimi anni, si sono avvalsi delle tabelle del Tribunale di Milano, ritenute idonee alla quantificazione del danno e alla sua personalizzazione al caso concreto.

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L’assegno di divorzio deve essere versato anche se la moglie raddoppia il proprio reddito

14 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

La Cassazione ha recentemente stabilito l’obbligo del marito di versare l’assegno di divorzio anche se l’ex moglie raddoppia il proprio reddito o riceve cospicua eredità. (Cass. civ., sez. I, il 20 gennaio 2020, n. 1119).

Il caso

Nel 2014 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza con la quale un uomo, ai sensi dell’art. 9 legge n. 898/1970, chiedeva sia di essere assolto dall’obbligo di versare l’assegno divorzile alla ex moglie che di avere ridotto l’assegno di mantenimento da versare alla figlia.

La richiesta veniva rigettata sia in primo grado che dinanzi la Corte di Appello. 

Nel 2019, l’uomo adiva la Suprema Corte di Cassazione che decideva di trattare la causa in pubblica udienza, dato il rilievo della questione e le importanti riflessioni che la causa anche oggi suscita.

Nei motivi di impugnazione l’uomo adduceva le nuove condizioni economiche della moglie che, suo dire, rendevano non più necessario il versamento dell’assegno di divorzio.  La donna infatti, ricevendo una ingente somma in eredità, avrebbe migliorato in modo significativo la propria posizione economica e quasi raddoppiato il proprio reddito.

La decisione degli Ermellini

Prima di giungere ad una decisione, i Supremi Giudici di legittimità fanno una doverosa premessa sottolineando il valore da attribuire all’assegno di mantenimento.  

La Corte sottolinea  il carattere assistenziale, compensativo e perequativo dell’assegno di divorzio.

Ebbene, nel 2018 le Sezioni Unite, hanno affermato che all’ assegno di divorzio deve attribuirsi la triplice  funzione sopra indicata. Il giudice quando quantifica un assegno di divorzio deve, pertanto, tenere conto: delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi;  della durata del matrimonio; delle potenzialità reddituali future e dell’età dell’avente diritto.

I principi che si pongono alla base della decisione sono di certo rinvenibili nella pari dignità riconosciuta ai genitori nonché al vincolo di solidarietà che persiste tra loro nonostante lo scioglimento del vincolo.

Quindi, in sede di revisione dell’assegno, il giudice non procede ad autonoma e nuova valutazione dei presupposti. Il decidente piuttosto deve limitarsi a verificare in che modo le circostanza sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato gli equilibri dei coniugi e verificare l’impatto  sulla situazione economico- reddituale.

Il giudice potrà rivedere le precedenti decisioni solo se i nuovi equilibri sono significativi. Al contrario, se i nuovi motivi, alla base del ricorso, non si ritengono sopravvenuti e non assumono carattere significativo non verranno considerati ai fini di una modifica dell’assegno di divorzio.

Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione dei Giudici di legittimità, la Corte dichiarava inammissibile il ricorso dell’uomo. Gli Ermellini ritenevano insignificanti le sopravvenute circostanze a fondamento delle richieste.

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Tenore di vita: i figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio dei genitori

11 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

I figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio. In particolare “l’assegno di mantenimento del figlio deve essere parametrato sulle effettive ed attuali esigenze dello stesso alla luce delle condizioni economiche dei genitori e del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio“(Cass. civ. , sez. VI, del 23.01.2020, n. 1562).

Il caso

Una donna adiva il Tribunale competente affinché pronunciasse il divorzio dal marito, ai sensi della legge 898/1970. Con la donna viveva il figlio, come da separazione,  e in giudizio sorgeva controversia unicamente per l’aspetto economico. In particolare la predetta chiedeva un congruo assegno di mantenimento a carico del marito e a favore del figlio, da poco divenuto maggiorenne ma, economicamente non autosufficiente.

La decisione del Tribunale prima e della Corte di Appello poi

Il Tribunale decideva che l’ammontare del mantenimento a favore del figlio dovesse essere individuato nella misura di € 900,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie. 

La donna, ritenendo insufficiente la somma, ricorreva in appello. La Corte di Appello adita rivalutava  i redditi degli ex coniugi e del loro presumibile tenore di vita. Sottolineava, peraltro, la disparità reddituale dei genitori a favore dell’uomo;  evidenziava, altresì, che il ragazzo trascorreva più tempo presso la madre  e che le esigenze di vita di quest’ultimo erano aumentate. Alla luce di questa nuova valutazione, pertanto, aumentava ad € 1100,00 la somma dovuta dal padre per il mantenimento del figlio oltre al 70% delle spese straordinarie.

La donna ricorreva in Cassazione

La donna, ritenendo non commisurata alle reali capacità dell’ex marito la somma stabilita dai giudici di merito, nonché non rispondente al tenore di vita, ricorreva ai giudici di legittimità. L’uomo, a sua volta, presentava controricorso.

La decisione degli Ermellini

La Corte di Cassazione adita riteneva che la Corte di Appello avesse correttamente quantificato l’assegno di mantenimento. Per tali ragioni rigettava il ricorso della donna.

In particolare gli ermellini affermavano che “l’assegno di mantenimento del figlio deve essere parametrato sulle effettive ed attuali esigenze dello stesso alla luce delle condizioni economiche dei genitori e del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio”. 

Per la Suprema Corte quindi, i giudici di merito avevano attentamente valutato la situazione di fatto e conseguentemente inammissibile doveva ritenersi il ricorso presentato dalla donna.

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Addebito separazione: per la Cassazione sono sufficienti 48 ore fuori di casa

20 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

L’addebito della separazione può essere contestato alla “donna che abbandona, anche solo per due giorni, il tetto coniugale per poi ritornare a seguito di un ripensamento nel caso in cui comunque successivamente si proceda allo scioglimento del vincolo coniugale” (Cass. Civ. Ord. 509/2020 del 11.01.2020).

Addebito della separazione nell’ordinamento italiano

L’art. 151 comma 2 del codice civile individua i presupposti in presenza dei quali, il giudice, su richiesta di parte, individua a chi dei coniugi è addebitabile la separazione. 

Addebitare la separazione significa, pertanto, individuare chi dei due coniugi ha determinato il fallimento del matrimonio. La crisi quindi deve conseguire a causa del comportamento di uno di essi il quale, così facendo, ha reso intollerabile la prosecuzione del coniugio.

Dunque nel caso in cui  l’autorità giudiziaria appuri che la rottura dell’unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di una sola delle parti dei doveri disciplinati dall’art. 143 c.c. ove sussista specifica richiesta in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito.

Presupposti dell’addebito secondo la giurisprudenza maggioritaria

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario, tuttavia, ai fini del riconoscimento dell’addebito ritiene necessario che la violazione dei doveri coniugali sia antecedente alla richiesta di separazione. In particolare è necessario dimostrare che sussiste un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.

A tal proposito, in numerose occasioni la Cassazione si è pronunciata in materia di addebito della separazione nei casi di tradimento. Anche in tali casi rilievo fondamentale è stato dato al fattore temporale. Invero,  anche in caso di tradimento l’addebito della separazione è possibile solo se l’infedeltà è stata la causa della crisi coniugale e non il suo effetto.

Tornando al caso di specie…

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che alla donna, colpevole di avere lasciato l’abitazione coniugale per soli due giorni, per poi ritornare sui propri passi, debba essere addebitata la separazione.

Gli Ermellini hanno confermato la sentenza emessa dai giudici di merito, ritenendo la fuga di sole 48 ore dal domicilio domestico la causa del fallimento del matrimonio. In particolare la donna non ha dimostrato che il matrimonio fosse già in crisi. Non ha neppure dimostrato di avere ricevuto  pressioni, violenza o minaccia da parte del marito.

Di conseguenza i giudici chiamati a decidere del caso, considerando il “carattere unilaterale e non temporaneo della decisione di abbandonare la residenza familiare ponendo fine alla vita coniugale”, accoglievano la domanda del marito volta all’accertamento dell’addebito.

Conseguenze dell’addebito

Quali sono le conseguenze in termini giuridici dell’addebito? Le conseguenze sono prevalentemente di carattere patrimoniale. 

Il coniuge cui è stata addebitata alla separazione perde infatti il diritto a ricevere un eventuale assegno di mantenimento. Tuttavia permane il diritto agli alimenti, ma sempre che ne sussistano i presupposti. Ciò significa che  potrà percepire somme di denaro solo nel caso in cui si trovi in una situazione di bisogno.  

Rilevanti inoltre sono gli effetti della pronuncia di addebito della separazione in ambito successorio. Il coniuge separato con addebito, infatti, perde i diritti di successione inerenti allo stato coniugale.  Conserva esclusivamente il diritto a un assegno vitalizio, laddove, all’apertura della successione, godesse già dell’assegno alimentare.

Altro effetto dell’addebito della separazione è la perdita del diritto alla pensione di reversibilità e alle altre indennità e prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto.

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Abitazione familiare: nessun diritto di abitazione per il coniuge superstite se la casa non è più adibita ad abitazione familiare

30 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’abitazione familiare non può essere oggetto del diritto di abitazione nei confronti del coniuge superstite se, al momento dell’apertura della successione, manca il requisito della convivenza (Cass. Civ.  5 giugno 2019 n. 15277).

Il caso

Una donna esercitava l’azione di riduzione con riferimento alla successione testamentaria del coniuge separato. Quest’ultimo, in particolare, aveva disposto, a favore della moglie, dalla quale era separato, un legato di usufrutto. Tale legato veniva  qualificato dai giudici quale legato in sostituzione di legittima.

Il Tribunale e la Corte di Appello dichiaravano inammissibile il ricorso

Tanto il Tribunale quanto la Corte di Appello dichiaravano inammissibile il ricorso. I Giudici di merito rilevavano che la rinuncia al legato era intervenuta tardivamente. Ossia dopo che la legataria aveva continuato ad abitare nella ex casa coniugale, ricompresa nel legato.

La donna pertanto ricorreva in Cassazione. La predetta sosteneva nel ricorso l’errata qualificazione giuridica, da parte dei Giudici di merito, dell’utilizzo dell’appartamento. Tale utilizzo avrebbe dovuto essere qualificato, a dire della donna, come esercizio del diritto di abitazione spettante quale ex coniuge; e non quale esercizio del diritto di usufrutto.

Il problema giuridico affrontato dalla Corte di Cassazione

La questione affrontata dalla Corte di Cassazione è la seguente: al coniuge separato superstite spetta il diritto di abitazione nella casa coniugale sic et simpliciter (quindi senza riserve e valutazioni)? o è necessario che vengano rispettati particolari requisiti?

Soluzioni giurisprudenziali

La Suprema Corte di Cassazione afferma che: elemento imprescindibile all’attribuzione al coniuge superstite del diritto di abitazione è l’effettiva esistenza di un immobile adibito a casa familiare. Tale circostanza presuppone, pertanto, l’esistenza di una convivenza nel momento dell’apertura della successione.

Con l’ordinanza n. 15277 del 2019 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della donna. In particolare i giudici di legittimità hanno richiamato  l’orientamento giurisprudenziale prevalente. 

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica prospettata dalla Corte di Appello.  Invero, la permanenza presso l’abitazione della ex moglie doveva qualificarsi  come esercizio del diritto di usufrutto oggetto del legato. Non poteva, di contro, essere qualificato quale esercizio del diritto di abitazione ex art 540 c.c., considerato che marito e moglie non convivevano già da tempo.

Conclusivamente

Il coniuge superstite separato potrà godere del diritto di abitazione dell’immobile solo se quest’ultimo è adibito ad abitazione familiare. Ciò presuppone, quindi, che i coniugi, anche se separati, di fatto convivano.  E’ necessario inoltre il soddisfacimento di un ulteriore requisito. Ossia la separazione non deve essere stata addebitata al coniuge superstite.

L’assenza di uno dei sopra descritti requisiti comporta l’impossibilità per il coniuge superstite di richiedere il diritto di abitazione.

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ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.