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convivenza

Pensione di reversibilità e convivenza more uxorio

19 Settembre 2024 Da Staff Lascia un commento

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali.

La pensione di reversibilità rientra nell’ambito delle prestazioni previdenziali previste per i cosiddetti ‘superstiti’, in caso di morte di un lavoratore assicurato (o pensionato).
Più precisamente, si parla di pensione di reversibilità con riferimento ad un “dante causa” già pensionato e di pensione indiretta quando la prestazione tragga origine dalla morte di un lavoratore assicurato, ma non ancora pensionato. Il decesso di tale soggetto determina infatti, per i familiari superstiti, il venir meno di una fonte di reddito sulla quale gli stessi avevano potuto fino a quel momento fare affidamento.
La pensione di reversibilità trova il suo fondamento, in costanza di matrimonio, nel principio di solidarietà coniugale, nell’importanza del momento contributivo ai bisogni della famiglia (articolo 143, comma 3, c.c.) e del sostegno prestato all’attività lavorativa dell’altro coniuge che motiva la ricaduta dei vantaggi su entrambi di ogni forma di accantonamento previdenziale.
Il fondamento dell’istituto nell’ambito del divorzio deve invece, rinvenirsi nelle forme di solidarietà post coniugale ed è disciplinato dall’articolo 9 della legge 898/1970, i cui commi 2 e 3 disciplinano il concorso fra ex coniuge e coniuge superstite, secondo questi criteri:

  1. in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un (secondo) coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non è passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza;
  2. qualora esista un (secondo) coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’articolo 5.

Il problema fondamentale posto dalla disposizione appena richiamata riguarda, evidentemente, il criterio di ripartizione della pensione tra tutti gli aventi diritto, avendo cura di precisare, naturalmente, che il concorso di più coniugi, superstite e divorziato (o divorziati) lascia, comunque, inalterata la misura complessiva del rateo pensionistico spettante alla categoria del coniuge (cioè, il 60%): misura che, pertanto, andrà divisa tra tutti i coniugi concorrenti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la “durata del nuovo rapporto” deve essere calcolata facendo riferimento anche alla convivenza prematrimoniale che acquista una rilevanza autonoma in sede di determinazione delle quote di pensione di reversibilità spettanti ai singoli aventi diritto. Secondo un consolidato principio di diritto, infatti, “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì in distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cass. Civ., n. 26358/2011).
Da ultimo, con l’ordinanza n. 21997/2024, la Cassazione Civile è tornata sulla questione precisando che in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art, 9, a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, in forza del principio solidaristico, secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi.

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Convivenza prematrimoniale: se ne deve tenere conto ai fini dell’assegno di divorzio

3 Gennaio 2024 Da Staff Lascia un commento

Convivenza prematrimoniale: se ne deve tenero conto ai fini dell’assegno di divorzio. Le Sezioni unite della Cassazione, con la recentissima sentenza n. 35385, prendendo atto del mutamento dei costumi inseriscono nel computo della “durata” del matrimonio anche il periodo che precede le nozze laddove si sano state fatte scelte determinanti per il matrimonio stesso.

Il caso

Una donna lamentava l’omessa considerazione da parte del Tribunale nella quantificazione dell’assegno divorzile del periodo di convivenza prematrimoniale, nel quale era nato anche il figlio della coppia. Evidenziava la ricorrente come “non vi sarebbero differenze tra il comportamento dei coniugi nella fase prematrimoniale e in quella coniugale, soprattutto con riguardo alle scelte comuni di organizzazione della vita familiare e riparto dei rispettivi ruoli”.

Anche la Corte di Appello confermava il provvedimento di primo grado sostenendo che “non risultava che ella avesse sacrificato aspirazioni personali e si fosse dedicata soltanto alla famiglia, rinunciando ad affermarsi nel mondo del lavoro”, limitando Il giudizio esclusivamente al periodo di «durata legale del matrimonio» e non anche al periodo di convivenza prematrimoniale «poiché gli obblighi nascono dal matrimonio e non dalla convivenza». Sicché, nel ragionamento del giudice di secondo grado, la donna, all’epoca delle nozze, nel 2003.

La donna ricorreva in Cassazione

La Corte di Cassazione ribalta il ragionamento dei giudici territoriali. Ed invero, ricordano gli ermellini che pur sussistendo nel nostro ordinamento una differenza fondamentale tra matrimonio e convivenza non può sottacersi che gli stessi “sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell’unione istituzionale e dell’unione di fatto”. Non può infatti escludersi che una convivenza prematrimoniale, laddove protrattasi nel tempo (nella specie, sette anni), abbia «consolidato» una divisione dei ruoli domestici. Suddivisione capace di creare «scompensi» destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire.

Secondo gli Ermellini non si tratta di introdurre un’anticipazione dell’insorgenza dei fatti costitutivi dell’assegno divorzile. Si tratta, piuttosto, di consentire al giudice una corretta verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno al coniuge economicamente più debole. Ciò nell’ambito della solidarietà post coniugale, tenga conto anche delle scelte compiute dalla stessa coppia durante la convivenza prematrimoniale.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

Alla luce delle argomentazioni sopra rappresentate, gli ermellini affermano che nella determinazione dell’assegno, la Corte d’Appello non ha considerato il contributo al ménage familiare dato dalla donna, anche con il ruolo svolto di casalinga e di madre, durante il periodo di convivenza prematrimoniale (dal 1996 al 2003), continuativo e stabile, nell’ambito del quale era nato anche un figlio.

Principio di diritto

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno così affermato il seguente principio di diritto: ”ai fini dell’attribuzione e della quantificazione (ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970), dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».

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Figli nati da genitori non coniugati: validi gli accordi sul mantenimento solo se rispondono all’interesse della prole

18 Maggio 2022 Da Staff Lascia un commento

Figli nati da genitori non coniugati: valido l’accordo sul mantenimento solo se risponde all’interesse della prole. 

I genitori non coniugati, alla cessazione della convivenza, possono raggiungere un accordo circa il mantenimento dei figli. Tale pattuizione è valida anche in assenza di un previo controllo giudiziale. Si tratta di un negozio espressione dell’autonomia privata che, tuttavia, trova un limite invalicabile nella effettiva corrispondenza delle pattuizioni nell’interesse morale e materiale dei figli.

Il giudice eventualmente adito dalle parti può, quindi, integrare o modificare l’accordo. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza dell’11 gennaio 2022 n. 663. 

Il caso

Dopo aver cessato la convivenza more uxorio, le parti concludevano un accordo avente ad oggetto il mantenimento del figlio minore nato dalla loro relazione. In forza del predetto, il padre trasferiva la proprietà di un immobile al figlio ottenendo in cambio l’esonero dagli obblighi di contribuzione, fatta eccezione per le spese scolastiche e di abbigliamento.

La madre, però, successivamente agiva in giudizio contro l’ex convivente per ottenere la condanna del padre a corrisponderle un contributo mensile a titolo di mantenimento del minore. 

Il giudice, preso atto dell’accordo stipulato tra le parti, dichiarava inammissibile la richiesta della madre, precisando che il padre si sarebbe dovuto limitare a contribuire alle spese straordinarie sostenute nell’interesse del figlio nella misura del 50%

La donna ricorreva in appello 

In sede di gravame, però, la Corte d’Appello accoglieva il reclamo della madre e stabiliva un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili. Ciò in quanto, secondo il giudice di merito, l’accordo negoziale tra le parti era da considerarsi inefficace a causa di un controllo giudiziario dello stesso. Ed inoltre, il trasferimento di proprietà effettuato dal padre risultava insufficiente al soddisfacimento delle esigenze del figlio, ormai divenuto adolescente. 

Si giunge così in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte 

Gli ermellini rigettavano il ricorso presentato dal padre avverso il provvedimento di secondo grado. La Suprema Corte stabiliva che, in tema di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori è valido ed efficace poiché espressione dell’autonomia privata.

Secondo gli ermellini, però, l’autonomia contrattuale delle parti assolve all’unico obiettivo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione dovuta per legge. Trattasi, cioè, dell’obbligo posto in capo a entrambi i genitori di rispettare i doveri sanciti dall’art. 147 c.c. nei confronti dei figli.

E’ per tale ragione che l’autonomia negoziale dei genitori incontra un limite nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni contenute nell’accordo all’interesse morale e materiale della prole. 

Il giudice non è vincolato dalle richieste o dagli accordi tra i genitori

Per la Suprema Corte, il giudice è libero di adottare tutti quei provvedimenti che reputa più idonei alla tutela dell’interesse della prole ai sensi dell’art. 337 ter c.c.

Da ciò discende che il giudice non è in alcun modo vincolato alle richieste avanzate dai genitori o agli accordi sottoscritti tra gli stessi. Per tale motivo, l’esistenza di un accordo negoziale tra i genitori non è impeditiva di una diversa regolamentazione qualora il giudice la ritenga corrispondente all’interesse del minore. 

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Diritto al rimborso per l’ex convivente che ha contribuito alle spese di edificazione della casa familiare

2 Ottobre 2020 Da Staff Lascia un commento

L’ex convivente che abbia contribuito alle spese di edificazione sul fondo del patner di un immobile destinato a diventare la comune casa familiare, ma rimasto di proprietà esclusiva del dominus soli per l’operare dei principi in materia di accessione ha diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 2033 c.c., delle somme erogate (Cass. civ., sez. II del 03 ottobre 2019, n. 24721).

Il fatto

Una donna adiva il Tribunale di Sassari rappresentando che, durante la convivenza, il compagno aveva edificato in un fondo di sua proprietà un edificio da adibire a casa familiare utilizzando, per la metà dei costi di costruzione, somme della stessa. Peraltro, con apposita scrittura privata tra le parti l’uomo riconosceva la comproprietà dell’immobile con la compagna per il 50%. La donna, terminata la convivenza, chiedeva la divisione del bene o, in subordine, la restituzione delle somme versate.

L’uomo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Sassari, preliminarmente, rigettava la domanda principale della donna volta al riconoscimento della comproprietà. Tuttavia, riconosceva all’attrice un credito di € 80.233,49 a titolo di indennità di ingiustificato arricchimento. 

L’uomo, non ritenendo corretta la decisione, impugnava la sentenza. Ma anche la Corte di Appello dava ragione alla donna. In particolare, i giudici di secondo grado, riqualificata la domanda in termini di azione personale di restituzione, riteneva provato che la ricorrente avesse partecipato ai costi di costruzione. Di conseguenza la donna aveva diritto al rimborso di quanto versato.

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’uomo ricorreva in Cassazione adducendo due motivi.

Con il primo motivo lamentava la contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza ritenuto che la richiesta di rimborso costituisse un’azione personale di restituzione;

con il secondo motivo l’uomo sosteneva che la domanda di restituzione poteva fondarsi solo sulla situazione di comproprietà.

La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso

Gli ermellini, chiamati a decidere il caso, analizzavano congiuntamente i due motivi di impugnazione poiché vertenti su questioni strettamente connesse.

La Corte di Cassazione riteneva infondate le doglianze. Innanzitutto alcuna carenza di motivazione poteva essere eccepita alla sentenza, considerato che i Giudici di merito avevano evidenziato che con la scrittura privata sottoscritta dai due ex conviventi provato era il dato che l’uomo avesse ricevuto i soldi per l’edificazione dell’immobile. Peraltro, non essendosi mai realizzato l’acquisto della comproprietà dell’immobile la somma versata era da ritenersi indebita. Pertanto la stessa doveva essere restituita poiché non dovuta e ciò ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Solo se il ricorrente fosse riuscito a dimostrare che la somma era stata versata a titolo di liberalità la pretesa restitutoria non sarebbe stata accolta.

Per tali ragioni, quindi, la Corte di legittimità rigettava il ricorso.

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Convivenza: tradimento a pochi mesi dalle nozze esclude la nullità del matrimonio in sede civile

10 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

In caso di convivenza durata oltre tre anni, la scoperta del tradimento a pochi mesi dal matrimonio, non rileva ai fini del riconoscimento della nullità già pronunciata in sede ecclesiastica (Cass., sez. VI civ., ordinanza n. 30900/2019 del 26 novembre 2019).

Il fatto

Un uomo adiva la Corte di Appello di Perugia chiedendo la delibazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico che annullava il proprio matrimonio.

Tuttavia, la Corte di Appello riteneva di non potere accogliere la domanda. Ciò alla luce del dato che la coppia aveva convissuto per oltre tre anni.

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’uomo, respinta la richiesta, ricorreva in Cassazione con due motivi. Con il primo deduceva la violazione e falsa applicazione della L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 2, e dell’art. 797 c.p.c.. L’uomo nella specie sosteneva che i due requisiti (stabilità ed esteriorità) della convivenza ultra triennale, ostativi alla delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento non sussistevano nel proprio caso. L’uomo aggiungeva, altresì, che la relazione extraconiugale della moglie risaliva al 2012. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva, invece, l’omesso esame di un fatto decisivo.  Rilevava cioè che dalla sentenza ecclesiastica non poteva evincersi la continuità della convivenza. Peraltro il ricorrente riteneva che la Corte avesse errato nell’interpretazione e qualificazione della convivenza, come stabile e continuativa, ai fini dell’applicazione della maggioritaria giurisprudenza di legittimità. 

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione riteneva infondato il ricorso dell’uomo, confermando di fatto la ricostruzione della Corte di Appello di Perugia. Ciò alla luce della maggioritaria giurisprudenza sul punto. 

In particolare, gli Ermellini evidenziavano la correttezza della ricostruzione dei fatti da parte della Corte di Appello. La Corte di Cassazione ribadiva che la convivenza prematrimoniale “come coniugi” ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”.  Tale convivenza è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico.

Peraltro, la Corte di Cassazione sottolineava anche l’irrilevanza  della circostanza che l’unione fra i coniugi nel periodo di convivenza sia stata o meno felice. Tale mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza.

Nel caso di specie quest’ultimo requisito, che avrebbe reso rilevante la mancanza di affectio coniugalis, non veniva dedotto dell’uomo. Né tantomeno veniva provato dal ricorrente. Circostanza inoltre contestata dalla moglie. Le osservazioni dell’uomo attestavano tuttalpiù una non adesione affettiva al matrimonio dopo pochi mesi dalla sua celebrazione. Elemento che tuttavia non aveva impedito ai due coniugi di vivere insieme per oltre tre anni. 

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Rimborso somme versate per la casa familiare: l’ex convivente ne ha diritto?

30 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’ex convivente che ha versato all’altro del denaro a titolo di concorso alle spese di costruzione di quella che doveva diventare la casa familiare ha diritto al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il conferimento non si concretizza nell’acquisto della proprietà del bene” (Cass. Sez. II civile, ord. 3 ottobre 2019, n. 24721). 

Il caso

Un uomo costruiva su un fondo proprio un immobile da adibire a casa familiare. A tal fine utilizzava delle somme, pari alla metà dei costi di costruzione, corrisposte dalla convivente.  Ebbene la donna aveva conferito le somme all’esclusivo fine di partecipare alle spese di edificazione della casa familiare e con l’intento di divenire in futuro comproprietaria. 

Tuttavia, e nonostante i progetti futuri, la relazione sentimentale tra la coppia veniva meno. Pertanto la donna si rivolgeva al Tribunale al fine di chiedere, in via principale, la divisione dell’immobile  ed eventuali attribuzioni a titolo di conguaglio o, in via subordinata, la condanna dell’ex convivente alla restituzione della somma corrisposta dalla stessa.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale adito rigettava la domanda volta all’accertamento della comproprietà. Riconosceva, tuttavia, alla donna un credito a titolo di indennità per l’ingiustificato  arricchimento dell’ex compagno. In particolare il Tribunale rilevava che l’impoverimento della donna non trovava alcuna giustificazione. Nel caso di specie mancava sia il vincolo contrattuale sia lo spirito di liberalità tipico degli atti di donazione. Pertanto l’ex compagno veniva condannato  alla rifusione delle spese sostenute dalla donna  per la costruzione dell’immobile di sua proprietà.

L’umo impugnava la sentenza di primo grado

L’ex convivente ritenendo ingiusta la sentenza di primo grado ricorreva in appello. L’Ecc.ma Corte, dopo avere riqualificato la domanda della donna come azione di restituzione,  ribadiva il corretto iter motivazionale dei giudici di prime cure e confermava la sentenza.

L’uomo ricorreva in Cassazione

Anche la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell’ex compagno. In particolare, con l’ordinanza in commento affermava che “”L’ex convivente che ha versato all’altro del denaro a titolo di concorso alle spese di costruzione di quella che doveva diventare la casa familiare ha diritto al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il conferimento non si concretizza nell’acquisto della proprietà del bene”.

Il ragionamento degli ermellini nell’affermazione del superiore principio di diritto traeva origine dal corretto inquadramento dell’art. 2034 c.c. Tale norma riguarda le obbligazioni naturali. Tali possono essere considerate le attribuzioni patrimoniali effettuate tra soggetti sentimentalmente legati.

Nel dettaglio, il pagamento spontaneo eseguito nell’ambito di una famiglia di fatto, potrebbe essere qualificato come adempimento di un dovere di carattere morale o sociale.  In tali casi l’art. 2034 c.c. stabilisce l’irripetibilità delle somme corrisposte. 

Tuttavia la Corte di Cassazione riteneva possibile, nel caso di specie,  configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte del convivente more uxorio. Ciò  perché le somme versate dalla donna non erano qualificabili come adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.

Alla luce di quanto sopra la Corte di Cassazione confermava le sentenze di merito. Il ricorrente non aveva dimostrato  che la somma gli fosse stata corrisposta a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà. Il ricorso proposto dall’uomo quindi veniva rigettato. Pertanto l’uomo doveva provvedere alla rimborso delle somme alla ex compagna.

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Convivenza nascosta all’ex marito, è possibile chiedere la restituzione del mantenimento versato?

30 Settembre 2019 Da Staff Lascia un commento

La convivenza stabile e continuativa con altro uomo, per costante giurisprudenza, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo  di corresponsione del mantenimento che grava sul coniuge (cfr. Cass. civ. 18 novembre 2013 n. 25845; Cass. civ. 3 aprile 2015 n. 6855; Cass. civ. 19 dicembre 2018 n. 32871).

Il principio stabilito dalla giurisprudenza pone le proprie fondamenta sulla circostanza che la convivenza more uxorio , se connotata dai caratteri della stabilità e progettualità, recide ogni legame con il precedente tenore di vita.

Cosa accade se strategicamente il coniuge nasconde la convivenza?

Sul punto la giurisprudenza è sempre stata univoca ritenendo che l’obbligato al mantenimento non può ottenere indietro le somme già versate. Secondo tale orientamento interpretativo, infatti,  le somme versate a titolo di mantenimento non sono ripetibili. In particolare, a tal riguardo, opererebbe la presunzione che le somme versate siano state utilizzate per il sostentamento di chi le ha ricevute. Tale principio varrebbe anche per l’assegno divorzile. Resta ferma la possibilità per il coniuge che percepisce l’assegno, di dimostrare che la convivenza non influisce in meglio sulle proprie condizioni economiche,

Pronunce di segno contrario  cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2009 n. 2182

Tuttavia la Corte di Cassazione, in alcune pronunce, ha affermato un principio di segno contrario a quello maggioritario. In particolare la Suprema Corte ha affermato che il contributo versato, quando sia di elevata entità, dovrà essere restituito per la parte eccedente la quota alimentare.

Possiamo quindi affermare l’irripetibilità delle somme quando la misura dell’assegno versato è di modesta entità. Infatti si ritiene che la stessa sia destinata a far fronte ad esigenze primarie di vita, assolvendo ad una funzione pressocché assistenziale. Conseguentemente è inammissibile la richiesta di restituzione in quanto si ritiene che la somma sia stata già versata per esigenze di carattere alimentare.

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Assegno di mantenimento: si estingue in caso di convivenza post separazione.

9 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’assegno di mantenimento non spetta più al beneficiario se questi instaura una convivenza con un nuovo compagno. La Cassazione, aveva già riconosciuto questo principio nel caso di convivenze iniziate dopo il divorzio. Ora la Cassazione lo estende anche nel caso in cui la nuova convivenza si sia instaurata a seguito della separazione legale. (Cass. Civ Sez. I, Sent., n. 32871 del 19/12/2018).

Il Tribunale di Gubbio, nel sancire la separazione personale tra due coniugi, ha onerato il marito al versamento dell’assegno di mantenimento periodico in favore della moglie.

L’uomo è ricorso in appello, chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento, in quanto, a seguito della separazione, l’ex era andata a convivere con un nuovo compagno. La Corte d’Appello di Perugia ha accolto la richiesta del marito.

Scontenta dell’esito del secondo grado di giudizio, la donna ha deciso di fare ricorso in Cassazione. A suo dire tale decisione sarebbe stata giusta solo se l’ex avesse provato che la nuova convivenza le avesse portato in effetti dei benefici economici.

Ma la Suprema Corte ha smentito questa tesi rifacendosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali.

La legge sul divorzio, infatti, prevede la revoca dell’assegno di mantenimento, ma solo nel caso in cui il beneficiario convoli a nuove nozze. Nulla però dice in caso di creazione di una famiglia di fatto a seguito di divorzio. A tal proposito, per ovviare a questa lacuna, la Cassazione si è pronunciata in un recente passato. E ha sancito che, a seguito di divorzio, l’assegno di mantenimento può estinguersi tanto nel caso in cui il beneficiario convoli a nuove nozze, quanto in quello in cui crei una famiglia di fatto (Cass. 6855/2015, n. 2466/2016). Per un approfondimento delle motivazioni sottese a questo orientamento si rimanda al nostro articolo pubblicato il 7 settembre 2018, consultabile cliccando qui.

Con una pronuncia ancora più recente, sempre la Cassazione, si è spinta oltre. Sancendo che la convivenza stabile e continuativa con altra persona instaurata già durante il periodo di separazione legale fa venire meno l’obbligo di mantenimento da parte dell’altro coniuge. (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 16982 del 2018).

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha riaffermato i principi fino ad ora esposti, effettuando delle precisazioni ulteriori.

In primo luogo ha affermato che la cessazione dell’obbligo di mantenimento, sia in caso di divorzio che di separazione, si basa sul principio di autoresponsabilità. Principio che si fonda sulla scelta chiara e consapevole del beneficiario di costituire una nuova realtà familiare, che si va a sovrapporre al matrimonio.

In secondo luogo – ha precisato la Corte- la creazione di questa nuova famiglia recide ogni legame con il tenore e il modello di vita tenuto in costanza di matrimonio. Anche se ancora non è intervenuto il divorzio. E quindi viene meno il diritto all’assegno di mantenimento, anche in costanza di separazione legale.

Per tutti questi motivi, la Suprema Corte, ha ritenuto di dover rigettare il ricorso della moglie, la quale dunque non ha più diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex.

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Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

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L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

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Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
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ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.