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conflitto tra i genitori

Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto?

17 Aprile 2023 Da Staff Lascia un commento

Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto? Il quesito si presenta spesso e per dare una corretta risposta dobbiamo analizzare la normativa di riferimento attualmente vigente.

La normativa di riferimento

L’art. 30 Cost. e l’art. 147 c.c. impongono ai genitori il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i propri figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Tali doveri genitoriali chiaramente permangono anche qualora viene meno il rapporto di coppia.
L’art. 337-ter c.c., disciplina, invece, gli effetti e le conseguenze della separazione, del divorzio o
dell’annullamento del matrimonio sulla responsabilità genitoriale, mediante la previsione di una
regolamentazione omogenea. 

La predetta norma fa una distinzione tra decisioni di maggiore interesse per il minore con riferimento  all’istruzione, l’educazione e la salute e per le quali si richiede necessariamente l’accordo di entrambi i genitori e le questioni di ordinaria amministrazione, per le quali invece i genitori possono assumere decisioni anche disgiunte.

Ne consegue che nel caso in cui i genitori non trovino un accordo su come procedere rispetto alle prime questioni, è diritto di ciascun genitore richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria. In questo modo, sarà il giudice ad assumere, valutate le ragioni di entrambe le parti e del figlio minore se maggiore di anni 12, le decisioni meglio rispondenti al superiore interesse di quest’ultimo.

Il criterio utilizzato dal Giudice per decidere

Il criterio utilizzato dal Giudice per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti l’educazione, la scuola, e la salute è il c.d. “criterio oggettivo” che concerne, a titolo esemplificativo, nel caso della scuola i seguenti indicatori: la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc. Tale criterio dovrà, però, essere sempre integrato e contemperato dal criterio del best interest of
the child. Sia i genitori che il giudice dovranno sempre tener conto del superiore interesse del minore. Con riferimento alla scelta tra scuola privata e scuola pubblica, sebbene di norma i Tribunali seguano il principio della prevalenza della scuola pubblica rispetto a quella privata poiché quest’ultima rappresenterebbe una scelta più neutra sia per quanto concerne i costi che le scelte educative,
confessionali e culturali. Tale regola di principio subisce spesso delle eccezioni nelle ipotesi in cui, per le caratteristiche del caso concreto, emergano evidenti e specifici elementi che rendono preferibile, nell’interesse del minore, la frequentazione di una scuola privata o paritaria (es. difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei o fragilità personali del minore ecc.). 

Dunque in assenza del consenso dell’altro genitore, in caso di decisione di straordinaria amministrazione sarà il giudice a decidere. In particolare sarà necessario ottenere l’autorizzazione del Tribunale presentando ricorso ex art. 473-bis.38 c.p.c. che oggi, a seguito della riforma Cartabia, rappresenta lo strumento processuale per la risoluzione delle controversie genitoriali in ordine alla responsabilità genitoriale. 

Potrebbe anche interessarti “I nipoti non possono essere costretti a frequentare i nonni e gli zii”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: conflitto tra i genitori, decisione figli, decisioni di maggiore interesse, divorzio, figlio minore, scelta figli, separazione

Vaccinare un minore: decide il Tribunale se i genitori non sono d’accordo

9 Giugno 2021 Da Staff Lascia un commento

La possibilità di vaccinare anche i minori contro il Covid19 ha innescato conflitti tra i genitori che in merito alla questione hanno posizioni diverse.
Non di rado succede che i genitori, soprattutto quelli separati o in fase di separazione, litigano anche sulla necessità di vaccinare o meno il figlio minore.
Ciò accade perché per sottoporre a vaccinazione i minori di età gli appositi centri chiedono il consenso di entrambi i genitori.

E’ opportuno ricordare in questa sede che l’art. 337 ter c.c. dispone che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Pertanto le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Chi decide in caso di contrasto tra genitori non separati?

Anche i genitori che stanno insieme possono avere un diverso orientamento sull’opportunità di vaccinare o no la prole. In tali casi, considerata l’importanza delle questione (rispetto ad un semplice disaccordo, la cui soluzione, ex art. 337 ter, co. 3 c.c., sarebbe affidata al tribunale ordinario) la decisione circa la somministrazione (o non somministrazione) è demandata al Tribunale per i Minorenni. Inoltre, se la mancata vaccinazione può rappresentare un grave pregiudizio il genitore no-vax potrebbe essere destinatario di un provvedimento molto grave, limitativo della responsabilità genitoriale.

Chi decide in caso di contrasto tra genitori separati?

Nel caso in cui i genitori in disaccordo sono in fase di di separazione sarà competente della decisione il giudice della separazione. Il genitore dovrà quindi presentare un apposito ricorso per ottenere l’autorizzazione a che il minore possa essere sottoposto a vaccino. Il giudice deciderà nel prioritario e preminente interesse del minore.

Tornando al vaccino anti Covid-19, pur non essendo obbligatorio, il giudice visto il  grave pregiudizio e la grave diffusione del virus a livello nazionale, potrebbe sostenere la tesi del genitore pro vaccino. 

Gli adolescenti possono decidere in autonomia?

La volontà degli adolescenti ha un grande peso in tutte quelle decisioni che li riguardano in prima persona. I ragazzi prossimi alla maggiore età, pur essendo ancora minorenni, infatti, sono in grado di compiere scelte di vita: si pensi, ad esempio, alla possibilità di interrompere il percorso scolastico, svolgere attività lavorativa, o addirittura sposarsi (in presenza di determinate condizioni) e riconoscere figli.

Una considerazione di questo tipo potrebbe valere anche per i vaccini anti covid-19.

Persone non in grado di autodeterminarsi

Sulle vaccinazioni delle persone non in grado di autodeterminarsi o comunque ricoverate in strutture sanitarie assistite sarà necessario presentare un ricorso al Giudice tutelare del Tribunale in cui risiede l’interessato. 

Potrebbe anche interessarti: “Affido super esclusivo? no se a fondarlo è la PAS”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: conflitto tra i genitori, conflittualità, covid19, figli minori, responsabilità genitoriale, vaccino

Coordinatore genitoriale ruolo e funzioni

4 Settembre 2020 Da Staff Lascia un commento

Il coordinatore genitoriale è una figura di introduzione recente nel nostro ordinamento giuridico. Le sue fondamenta risalgono al “parenting coordinator” di origine statunitense. In particolare tale soggetto nasce con la finalità di tutelare i figli minori che potrebbero subire danni di natura psicologica a causa dei continui scontri tra i genitori separati.

Ebbene, oggi giorno si assiste sempre più spesso a separazioni con elevato grave di conflittualità. Ciò inevitabilmente costituisce un grave e concreto pericolo per la salute psichica dei figli della coppia esposti, in prima linea, al conflitto genitoriale.

Onde superare tale assetto di cose la giurisprudenza, poggiandosi al modello statunitense, sollecita le parti ad avvalersi del coordinatore genitoriale.

Il principale compito del coordinatore genitoriale è quello di facilitare la risoluzione dei contrasti tra genitori separati e/o divorziati. Infatti, può accadere che i genitori, troppo invischiati nella dinamica separativa, perdano la lucidità, con effetti negativi nella gestione della prole.

Nelle situazioni sopra descritte, il coordinatore genitoriale si porrebbe come soggetto terzo ed imparziale con il compito di coadiuvare i genitori nel superamento del conflitto. Aiuta le parti a mettere in atto un programma di sostegno alla genitorialità inducendo i genitori ad evitare tutte quelle scelte che possano essere potenzialmente dannose per i figli. Sostiene le parti al fine di trovare tra le stesse un canale di comunicazione nel superiore interesse della prole. Difatti, l’intervento del coordinatore genitoriale avrà come preminente scopo la tutela del minore.

Un soggetto super partes

In vista della finalità di cui dovrà occuparsi il coordinatore genitoriale, questo dovrà essere un soggetto super partes. Un professionista che non ha svolto alcun ruolo nella vicenda familiare e che non abbia avuto alcun rapporto con la coppia.

Si badi bene che il coordinatore genitoriale non ha compiti valutativi. Non ha il potere di decidere su questioni attinenti il regime di affidamento o il collocamento dei minori. Tale potere spetta solo ed esclusivamente al giudice (o alle parti in caso di raggiungimento dell’accordo). Il coordinatore, di contro, ha la possibilità di indirizzare i genitori sulle questioni minori, quali: il dentista ove condurre il bambino, le modalità di accompagnamento del minori, lo sport al quale iscrivere il figlio, ecc…

Al momento in Italia non è stata approvata alcuna normativa di riferimento per il riconoscimento pubblico del coordinatore genitoriale. Pertanto c’è un vuoto normativo.

Peraltro, per la giurisprudenza, la nomina di tale figura deve essere fatta di comune accordo tra i genitori e non può essere nominata direttamente dal giudice il quale può solo invitare le parti a nominarne uno.

Ci si auspica quanto prima un intervento normativo in materia.

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Curatore speciale: quando il conflitto tra i genitori è in contrasto con l’interesse del minore.

20 Settembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il curatore speciale è quella figura individuata dall’art. 78 c.p.c. e di cui il Giudice può avvalersi per sedare il conflitto tra i genitori nell’interesse dei figli. Innovativa in tal senso appare la decisione adottata da un Giudice milanese, il quale preso atto dell’incapacità dei genitori di comunicare nominava un curatore speciale ai figli della coppia

Il fatto

Due genitori separati, in fase di divorzio, manifestavano entrambi l’impossibilità di dialogare nell’interesse dei figli di anni 14 e 11. Questi ultimi, affetti da ritardo cognitivo, vivevano entrambi con la madre. Il padre, invece, viveva in Cina e chiedeva che gli fosse riconosciuto l’affidamento esclusivo.

Disposta la CTU, evidenziava l’incapacità genitoriale di entrambe le figure genitoriali, nonostante il legame affettivo fosse molto forte.

Quindi, il Tribunale milanese, attesa la situazione, concludeva per la limitazione di responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Pertanto nominava un curatore speciale ai minori per le decisioni relative alla salute, educazione ed istruzione.

Strumenti a disposizione del Giudice per fronteggiare le relazioni familiari compromesse

Il Giudice può avvalersi di strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per risolvere relazioni familiari compromesse. La finalità di tali strumenti è quella di tutelare lo sviluppo psico fisico dei minori che diventano oggetto del contendere. Ma quali sono questi strumenti?

Sono diversi gli interventi che il Giudice può attuare, quale l’affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di appartenenza o l’attivazione del consultorio familiare. Il Giudice può, in caso di conflitto tra i genitori che si ripercuote negativamente sui minori, nominare un curatore speciale. In particolare, quando i genitori mostrano di non essere in grado di comprendere i bisogni dei figli, tale nomina sembra inevitabile.

La nomina può, peraltro, avvenire di ufficio , e quindi pur in mancanza di una domanda di parte, a stabilirlo la Corte Cost. con la sent. n.83/2011.

Chi è il curatore speciale e quali sono i suoi compiti

Il curatore speciale è un soggetto terzo ai genitori, esperto in diritto e iscritto in un apposito elenco. il predetto ha il compito di farsi garante e portatore degli interessi sostanziali e processuali del minore nelle situazioni di conflitto di interessi.

L’ordinamento giuridico italiano ha previsto questa figura, quindi, per munire il minore di una figura che possa rappresentarlo. Infatti, se così non fosse, il minore rischierebbe di rimanere privo di tutela avanti a dei genitori non in grado di tutelarlo.

Si badi bene che il ricorso alla figura del curatore nel caso de quo non è stato determinato dalla mera conflittualità. Piuttosto è stata indotta dal riscontro di una serie di elementi  di criticità dei genitori che si ponevano in conflitto con l’interesse del minore.

Potrebbe anche interessarti “Alienazione parentale: tolto l’affidamento alla madre che ostacola i rapporti padre figlio”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

 

 

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Giudizi de potestate: fondamentale che il minore sia assistito da un curatore speciale

13 Dicembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza in esame, si è pronunciata in tema di rappresentanza legale del minore ed ha stabilito che, nei giudizi cd. “de potestate”, il minore deve essere assistito da un curatore speciale che ha il compito di formulare richieste nel suo esclusivo interesse (Cass. Civ., sez. I, ord. 12/11/2018 n. 29001)

Cosa si intende per giudizi o procedimenti de potestate?

La potestà genitoriale comprende l’insieme di diritti e doveri che la legge riconosce ai genitori verso i figli minori nel loro unico ed esclusivo interesse.

Si è preferita la locuzione “responsabilità genitoriale” a quella di “potestà genitoriale” perché in questo modo l’attenzione si sposta dal concetto di potere a quello di dovere.

I genitori, esercitando la responsabilità sui figli minori ancora incapaci di agire, hanno il dovere di prendere tutte le decisioni volte alla cura dei loro interessi patrimoniali e non, garantendo ad essi istruzione e formazione.

La responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, pertanto, deve essere esercitata di comune accordo.
Tuttavia, non sono rari i casi in cui questo accordo viene meno: la risoluzione dei contrasti spetta al Tribunale per i Minorenni.

Il procedimento de potestate è il modello di procedimento minorile per eccellenza ed è stato oggetto di interventi giurisprudenziali, proprio per facilitare l’adattamento del diritto alle trasformazioni sociali della famiglia quale nucleo sociale.

Si tratta di un tipo di procedimento rientrante nella categoria della volontaria giurisdizione.

Questo tipo di procedimento trova la sua disciplina normativa negli articoli 330 ss del codice civile; in particolare, l’art. 336 afferma che:

“[…] i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore”

Peccato che il legislatore non dia nessuna altra indicazione circa il modo di garantire la difesa del minore e spetta, dunque, agli operatori della giustizia minorile sopperire a tali inesattezze.

Proprio in questo senso si inserisce la pronuncia della Cassazione in tema di rappresentanza legale del minore nel giudizio avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La vicenda vede quali protagonisti due genitori che si rivolgono al Tribunale per i Minorenni competente chiedendo ciascuno la decadenza della responsabilità genitoriale dell’altro.

Il TM dichiara la decadenza della sola madre. Avverso tale decreto la donna ricorre in Cassazione, sostenendo la mancata sussistenza dei presupposti richiesti dall’art  330 cc.

La Corte eccepisce la mancata nomina di un curatore nell’interesse del minore. Infatti, nei procedimenti de potestate il minore è parte necessaria del giudizio per cui anche nei suoi confronti il principio del contraddittorio deve essere garantito. La mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità del procedimento stesso, ai sensi dell’art. 354 c.1 cpc.

Già precedenti pronunce sul tema avevano chiarito che nei giudizi di questo tipo, la posizione del minore è contrapposta a quella dei genitori anche nell’ipotesi in cui il provvedimento sia richiesto contro uno solo di essi, proprio perché non è possibile stabilire preliminarmente se vi è coincidenza di interessi tra lo stesso e il genitore.

Da qui la necessità di nominare, anche d’ufficio, un curatore speciale che assista il minore nella vicenda che lo vede protagonista il cui compito sia di tutelare la sua posizione anche quando il contrasto tra le posizioni sia solo potenziale.

Nel caso di specie il conflitto era certo e per tale motivo occorreva affidare la posizione del bambino ad un curatore che avrebbe provveduto all’analisi del caso e all’avanzamento di richieste idonee nel solo interesse dello stesso.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha reso nullo il provvedimento; ha rinviato la causa al Tribunale per i Minorenni di Catania in diversa composizione per provvedere all’integrazione del contraddittorio in favore del minore.

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