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Obbligo mantenimento dei figli, quando cessa?

28 Ottobre 2019 Da Staff Lascia un commento

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L’obbligo di mantenimento dei figli non può durare in eterno. Interessante a tal proposito è una recente sentenza emessa dal Tribunale di Verona del 26.09 scorso. “Percorso di studi poco proficuo e scarsa propensione al lavoro” fanno venire meno il diritto dei figli ad essere mantenuti.

Il fatto

Una donna separata chiede al Tribunale di Verona che il marito venga obbligato a versare una somma per il mantenimento dei figli di 24 e 22 anni. L’uomo si oppone per una ragione: i figli non hanno dimostrato di avere alcun progetto concreto. In particolare il figlio, ha abbandonato gli studi; la figlia, di anni 22, frequenta ancora le scuole superiori.

La decisione del Tribunale di Verona

Entrambe le circostante, unite alla mancata dimostrazione della ricerca di un lavoro, sono state sufficienti per indurre il Giudice a revocare l’assegno di mantenimento in capo al padre. 

Durante l’istruttoria, infatti, è emerso che i due ragazzi, entrambi maggiorenni, non hanno conseguito il diploma di scuola superiore. E’ altresì emerso che gli stessi non risultano impegnati né in un percorso di studi, né nella ricerca di un lavoro. 

Peraltro, è stato provato che entrambi i figli hanno rifiutato delle offerte lavorative.

Gli elementi sopra indicati dimostrano la colpa dei due giovani, i quali con il loro comportamento hanno determinato il venir meno dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore. Gli stessi hanno dimostrato di non aver voluto studiare nonché scarsa propensione al lavoro.

Fenomeno “figli bamboccioni”

Il sopra descritto caso, non è isolato, non è la prima volta che i Giudici si trovano a far fronte a situazioni simili.

La Cassazione nei confronti dei figli “fannulloni” ha assunto nel tempo un atteggiamento fermo. Infatti, se il mancato svolgimento di una attività lavorativa dipende da inerzia  o da rifiuto ingiustificato di lavorare del figlio, quest’ultimo perde il diritto ad essere mantenuto (Cass. Civ., sez. 1°, n. 4765/2002; Cass. Civ., sez. 1°, n. 22214/2004; Cass. Civ. , sez. 1°, n. 15756/2006).

Ovviamente, l’accertamento deve essere effettuato caso per caso. Un genitore non può pretendere che un figlio laureato in medicina faccia l’idraulico o il commesso. Ma allo stesso tempo, un figlio che non ha studiato o si sia formato, per sua colpa, non può pretendere di attendere un lavoro in banca o di essere mantenuto a vita.

Pertanto, tornando alla domanda iniziale, l’obbligo del mantenimento dei figli (non sposati e non conviventi con altra persona) cessa in due ipotesi: 1) nel caso di raggiunta indipendenza economica; 2) nel caso di percorso di studi poco proficuo e scarsa propensione al lavoro.

Potrebbe anche interessarti “Spese straordinarie: il Tribunale di Palermo adotta un nuovo protocollo”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

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