Non si può ottenere Divorzio Diretto in Italia nemmeno se previsto da un accordo di negoziazione assistita. Il divorzio è consentito solo dopo il periodo di separazione personale tra i coniugi previsto dalla legge. Questo perché le limitazioni di tempo per l’accesso al divorzio sono state formulate per garantire l’interesse dei figli minorenni dando stabilità al vincolo matrimoniale.
La negoziazione assistita – introdotta con D.L. 132/204 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162 – è una convenzione, stipulata in presenza di almeno un avvocato per parte, con cui si possono risolvere bonariamente procedimenti per separazione personale, cessazione degli effetti civili o divorzio, nonché modifiche delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite, senza ricorrere ad un giudizio vero e proprio innanzi al Tribunale. La convenzione infatti si conclude con la sottoscrizione di un accordo, le cui condizioni passano al vaglio della Procura.
Il Pubblico Ministero può rimettere la causa al Presidente del Tribunale qualora ritenga che le condizioni indicate nell’accordo non tutelino i minori. In poche parole i coniugi, con l’aiuto dei rispettivi avvocati, concordano le condizioni di separazione, divorzio o loro modifiche, senza attendere le lungaggini di una causa.
Va precisato che la legge n. 55/2015 che ha introdotto il “divorzio breve” ha solo ridotto a 6 o 12 mesi invece dei tre anni previsti originariamente il periodo di tempo che deve necessariamente intercorrere tra la separazione personale dei coniugi e la richiesta di divorzio.
Nel caso in oggetto, le parti erano giunte a un accordo, con convenzione di negoziazione assistita, con il quale esprimevano la volontà di sciogliere il matrimonio e indicavano soluzioni condivise in merito all’affidamento della figlia minore. All’interno dell’accordo vi era la richiesta di divorzio diretto, senza il previo ed imprescindibile requisito di legge della protratta ed ininterrotta separazione, così come invece consentito dalla legge argentina (art. 213 Codigo Civil), legge nazionale comune ad entrambi i coniugi.
Il Pubblico Ministero, con rinvio al Presidente del Tribunale di Torino, ha rigettato la domanda in quanto la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa tra i coniugi, ai fini del divorzio, nei soli casi previsti dall’art. 6 del già richiamato decreto legge, ovvero quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”.
Sul tema si è pronunciato il Tribunale di Torino con decreto del 01.06.2018, precisando che non si può escludere il collegamento tra l’interesse dei figli minori e le limitazioni di legge per l’accesso al divorzio, che con tutta evidenza sono state pensate per tenere prioritariamente conto degli effetti di questo sulla prole e garantirle la stabilità del vincolo, in quanto la finalità del periodo di separazione ha proprio lo scopo di indurre la coppia ad una più attenta riflessione sulle scelte nell’interesse della famiglia.
Pertanto la convenzione di negoziazione assistita ai fini dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può essere conclusa senza precedente separazione.