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divorzio

Pensione di reversibilità: come avviene la ripartizione tra ex coniuge e coniuge convivente?

30 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

In tema di pensione di reversibilità, la Suprema Corte di Cassazione fa il punto circa i criteri da utilizzare per procedere alla ripartizione della stessa tra coniuge divorziato e il coniuge superstite.

In particolare, l’attribuzione delle quote della pensione di reversibilità (art. 9 l. 898/1970), a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge convivente, va effettuata sulla base del criterio legale della durata dei rispettivi rapporti. A quest’ultimo criterio si aggiungono ulteriori correttivi (Cass. civ., ord. n. 11520/2020).

Il fatto

A seguito del decesso del marito, la seconda moglie conveniva in giudizio l’INPS per ripartire le quote della pensione di reversibilità tra sé e la ex coniuge.

Sia in primo grado che in appello, i giudici assegnavano al coniuge divorziato una quota pari all’ 80% della pensione di reversibilità erogata dall’INPS. Al coniuge superstite assegnavano il restante 20% del trattamento.

Per i giudici di merito, una ripartizione di questo tipo era giustificata dal raffronto tra la durata dei rapporti matrimoniali. Invero, con la prima moglie 36 anni nel corso del quale erano nati 4 figli. Con la seconda moglie 16 anni e senza prole. 

Dunque, è chiaro che nella decisione i giudici di merito avevano adottato il criterio legale della durata dei rispettivi rapporti di coniugio. Tale ultimo criterio, tuttavia, temperato da correttivi di carattere equitativo. 

La seconda moglie ricorreva in Cassazione

Quest’ultima presentava ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:

  • Innanzitutto la donna lamentava la diversità di trattamento, nella materia in esame, riservata alle coppie sposate e alle coppie di fatto. Dunque, denunciava l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 della L. 898/1970. 
  • Con il secondo motivo lamentava la mancata adozione, da parte dei giudici di merito, di un criterio sostanziale nell’attribuzione delle quote spettanti. Infatti, la donna sottolineava come non fosse stato dato alcun valore al fatto che essa si fosse presa cura del marito fino alla morte.
La decisione della Corte di Cassazione 

Con riguardo al primo motivo la giurisprudenza di legittimità è chiara. 

Infatti, in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità (ex art. 9 della l. 898/1970) in favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata sulla base di più criteri. Innanzitutto, sulla base del criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni. In più occorre ponderare ulteriori elementi quali: l’entità dell’assegno; le condizioni economiche dei coniugi; la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. 

Con riguardo a questo ultimo aspetto, occorre ricordare la sentenza n. 491/2000 della Corte Costituzionale. Invero, “la diversità tra famiglia di fatto e  famiglia fondata sul matrimonio è basata sulla constatazione che la prima è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità e certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della seconda”.

Una ricostruzione che la Cassazione decideva di abbracciare in toto, anche sulla base delle previsioni della Legge Cirinnà (l. 76/2016). Il legislatore, infatti, ha previsto l’applicabilità, per le unioni civili, di tutta una serie di norme di cui alla legge 898/1970 (compreso l’art. 9) nei limiti della compatibilità. 

Invece, per le convivenze di fatto rileverebbe esclusivamente lo stato di bisogno.

Quindi per la Cassazione, dal punto di vista delle conseguenze patrimoniali (e della correlazione con il diritto previdenziale), le situazioni restano distinte.

Alla luce della ricostruzione riportata, la Suprema Corte valutava come del tutto infondato il primo motivo. 

Anche il secondo motivo di ricorso risultava essere infondato: in sede di giudizio in Cassazione è preclusa qualsivoglia rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito.

Per i superiori motivi la Suprema Corte rigettava il ricorso. 

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Assegno di divorzio: ridotto se il matrimonio è di breve durata e se l’ex coniuge eredita dei beni

11 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

In materia di assegno di divorzio è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione.

Questa ha stabilito che l’assegno di divorzio va ridotto in presenza di circostanze quali: la cospicua eredità percepita dall’ex coniuge e la breve durata del rapporto matrimoniale (Cass. civ., Ord. n. 10647/2020).

Il caso

La Corte d’Appello rigettava il ricorso di un uomo volto ad ottenere la riduzione dell’assegno divorzile in favore della ex moglie.

L’uomo fondava la richiesta su diversi motivi: 1) il peggioramento delle proprie condizioni economiche. 2) la rosea situazione reddituale della ex moglie: la donna, oltre ad essere proprietaria di alcuni immobili, aveva ricevuto in eredità una somma di denaro pari a circa 120.000,00 euro.

I giudici di merito sottolineavano che il ricorrente, avvocato, percepiva una pensione di euro 4.500,00; possedeva molteplici immobili (di cui uno in locazione a terzi) ed aveva sottoposto la villa di proprietà a vincolo di destinazione in favore della nuova moglie.

Dunque, pur riconoscendo un miglioramento della situazione reddituale della ex moglie, la Corte adita rappresentava come la stessa al momento della pronuncia di divorzio fosse comunque priva di occupazione lavorativa.

Per tali ragioni, la Corte di Appello rigettava il ricorso. Affermava che il miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie non rappresentasse un motivo sufficiente per accogliere la domanda.

Il ricorso in Cassazione

L’uomo ricorreva dinanzi la Corte di legittimità, sollevando i seguenti motivi di doglianza.

Con il primo motivo egli lamentava la mancata applicazione dei criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno di divorzio. Ciò in quanto la ex moglie, con la quale non aveva avuto figli, non si era mai preoccupata di contribuire alle spese di famiglia. In più, il ricorrente affermava di essere titolare di una pensione di 1.800,00 euro e non di 4.500,00.

Con il secondo, egli lamentava l’omessa valutazione della circostanza delle nuove nozze.

Con il terzo, infine, rilevava la mancata considerazione del miglioramento delle condizioni reddituali della ex moglie alla luce del lascito ereditario.

La Cassazione riteneva fondati i motivi avanzati dall’ex marito

La Suprema Corte affermava che, ai sensi dell’art. 9 della legge sul divorzio, per procedere alla riduzione dell’assegno è necessario accertare la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi rispetto all’assetto definito in sede di divorzio, attraverso la comparazione delle rispettive situazioni, in ossequio ai principi giurisprudenziali attuali (cfr Cass. civ., n. 1119/2020).

Dunque, ai fini della riduzione dell’assegno è necessario che si rinvengano elementi fattuali idonei a destabilizzare l’assetto patrimoniale. Il giudice, in presenza di queste modifiche, è tenuto ad applicare i principi in materia per modulare l’assegno di divorzio.

Tornando al caso di specie, la Cassazione rilevava che i giudici di merito non avevano valutato correttamente gli elementi dedotti dal ricorrente. Primi tra tutti la cospicua eredità acquisita dalla ex moglie. Secondo, poi, i sopravvenuti oneri del marito per il nuovo matrimonio: da tempo la giurisprudenza valuta tali circostanze come idonee a modificare la misura dell’assegno di divorzio.

Infine, la Corte di Appello non aveva attribuito rilevanza neppure alla limitata durata del vincolo matrimoniale. Anch’esso elemento fattuale di cui tener conto per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la Cassazione accoglieva il ricorso dell’uomo.

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Affido congiunto: è da escludere in caso di alta conflittualità tra i genitori

8 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

E’ corretto negare l’affido congiunto a quei genitori che si sono rivelati incapaci di elaborare il fallimento del proprio progetto di coppia e sono quindi in costante conflitto reciproco, anche in presenza del figlio, incapaci di dialogare o accordarsi nell’interesse superiore del minore senza ricorrere ad avvocati o all’autorità giudiziaria (Cass. civ., ord. n. 5604/2020).

Pertanto l’incapacità di rapportarsi responsabilmente alla genitorialità mette a rischio l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli.

Il caso

Un uomo si rivolgeva al Tribunale di Roma chiedendo l’affido condiviso del figlio minore nato da una relazione more uxorio.

Il Tribunale adito, con decreto, rigettava la richiesta e confermava la sospensione della responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i minorenni. Determinava, altresì, il contributo mensile per il mantenimento, dovuto dal padre, e poneva le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.

Gli stessi proponevano reclamo nei confronti del decreto: il padre chiedeva nuovamente l’affido condiviso del figlio, oltre che la rideterminazione dell’assegno di mantenimento da esso dovuto; invece, la madre chiedeva la corresponsione di un contributo maggiore.

La CdA di Roma rigettava entrambi i reclami, adducendo le seguenti motivazioni.

In primis, a fondamento di detta decisione, vi era la constatazione di un rapporto altamente conflittuale tra i genitori. Questo elemento escludeva di default la possibilità di un affido congiunto del minore.

Con riguardo agli aspetti economici, la Corte reputava corretta la determinazione dell’assegno di mantenimento stabilita dal Tribunale in primo grado.

Da ultimo la CdA, avendo rilevato il parziale inadempimento del padre nel corrispondere l’assegno, aveva disposto che quest’ultimo fosse versato alla madre direttamente dal datore di lavoro dell’ex compagno (ai sensi dell’art. 156 c.c.).

Il ricorso in Cassazione

L’uomo impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione.

Innanzitutto il ricorrente contestava l’entità del mantenimento da esso dovuto. Lo stesso sottolineava come i giudici di appello non avessero in alcun modo tenuto conto della sua situazione reddituale, né avessero indagato circa le condizioni patrimoniali dell’ex compagna. Secondo il ricorrente, la donna, oltre ad essere proprietaria di svariati immobili, non avrebbe mai cercato di rendersi economicamente autonoma.

Con il secondo motivo di ricorso, l’uomo reiterava la richiesta di affido congiunto del figlio minore. Questi chiariva come il trasferimento dell’ex compagna da Milano a Roma fosse la reale causa dell’inasprimento dei rapporti tra i due genitori: infatti, a detta del ricorrente, il trasferimento del figlio presso un’altra città aveva comportato una lesione al proprio diritto alla bigenitorialità.

L’iter decisionale della Cassazione.

La Corte dichiarava inammissibili entrambi i motivi di ricorso.

Con riguardo al primo motivo la Corte rilevava che, al fine di stabilire l’entità del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non collocatario, occorre osservare il principio di proporzionalità. Ciò significa che la misura dell’assegno deve tenere conto dei redditi di entrambi i genitori, oltre che delle esigenze del minore alla luce del tenore di vita goduto (così Cass. civ., n. 4811/2018).

La Corte rilevava come i giudici di appello avessero ampiamente esaminato i redditi di entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze del bambino. Dunque riteneva che la pronuncia di secondo grado fosse immune da vizi.

Anche l’ordine impartito al datore di lavoro dell’uomo di versare le somme in favore della madre era stato ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, poiché adeguatamente motivato.

Nei casi di alta conflittualità…

la Corte precisava che l’esistenza di un rapporto di conflittualità tra le figure genitoriali non preclude l’accesso al regime dell’affido condiviso. Ciò purché si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Sicché non deve essere messo in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli (così Cass. civ., n. 6535/2019).

Pertanto, la decisione dei giudici di merito era da ritenersi assolutamente congrua posto il «quadro di genitorialità “assolutamente desolante”» caratterizzante la relazione tra i due soggetti.

Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Roma era altresì emerso: l’incapacità degli ex conviventi di elaborare il fallimento del progetto di coppia; il costante rifiuto dei genitori di avviare un percorso di mediazione.

Questi elementi, unitamente considerati, avevano spinto la CdA competente a confermare l’affidamento del bambino al Comune di Roma. Veniva inoltre nominato il Sindaco pro tempore tutore provvisorio e avviato un adeguato supporto psicologico.

Alla luce delle suesposte motivazioni la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile.

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Addebito: lo scambio di messaggi in chat prova il tradimento e costa l’addebito della separazione al coniuge fedifrago

22 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

Addebito: dallo scambio di messaggi in chat tra la moglie e l’amante del marito il Tribunale di Velletri deduceva l’esistenza di una relazione extraconiugale che aveva determinato la crisi coniugale. Il Tribunale pertanto riconosceva l’addebito della separazione in capo al marito traditore (Trib. Velletri, sent. n. 664/2020).

Il fatto 

Una coppia di coniugi decideva di separarsi. La moglie chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito: in particolare, la stessa sosteneva che l’uomo, in costanza di matrimonio, avesse intrapreso una relazione extraconiugale con un’altra donna.

Espletata la fase presidenziale, la causa proseguiva dinanzi al giudice istruttore. La donna chiedeva un congruo assegno di mantenimento per sé e la prole e chiedeva, altresì, che il Tribunale riconoscesse che il fallimento del matrimonio fosse attribuibile esclusivamente al marito.

Il marito, di contro, sosteneva che la fine del matrimonio non fosse da ricollegare alla relazione extraconiugale ma alla sopravvenuta incompatibilità caratteriale. 

Tuttavia, la versione dell’uomo risultava smentita dai fatti. Ed invero la moglie provava in giudizio che la coppia nel 2012 aveva acquistato un immobile e, poco tempo dopo, decideva di aver un altro figlio. La moglie sottolineava, inoltre, la solidità del rapporto anche dal punto di vista lavorativo: i coniugi avevano costruito insieme un’impresa cresciuta a tal punto da consentire alla famiglia di vivere in condizioni più che agiate. 

Secondo la donna il marito aveva intrapreso la relazione extraconiugale già nell’anno 2011. Nell’anno 2015, invece, la moglie attraverso lo scambio di messaggi con l’amante del marito scopriva che la relazione aveva assunto connotati di stabilità. 

Nel corso del giudizio la stessa amante confermava tanto il tradimento quanto il contenuto dei messaggi scambiati con la moglie. 

La decisione del Tribunale

Ai fini dell’addebito della separazione, va ricordato che la pronuncia presuppone l’accertamento da parte del giudice del comportamento oggettivamente trasgressivo ai doveri coniugali. Tuttavia occorre valutare che tale violazione abbia causato la crisi matrimoniale. Pertanto, deve sussistere il nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ. n. 279/2000; n. 2307/2005; n. 1807/2014). 

La pronuncia di addebito postula l’accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali sia diretta dall’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Invece, detto principio non può operare nei casi in cui il rapporto sia già compromesso per altre cause: in questo caso la condotta contraria ai doveri coniugali è conseguenza e non causa della crisi coniugale già in atto.  

Tornando al caso di specie, la crisi coniugale sarebbe stata determinata dalla scelta del ricorrente di abbandonare la casa coniugale (nel 2016) per iniziare una convivenza con l’amante, a soli sei mesi dalla nascita del terzo figlio. Una condotta di tal genere avrebbe, dunque, determinato in via irreversibile la rottura del rapporto di coniugio.

Dal punto di vista probatorio, l’anteriorità della relazione del marito con l’amante, rispetto alla crisi coniugale, era stata dimostrata dalla disposizione dell’attuale compagna, che confermava la riconducibilità dei messaggi a sé stessa. Questi dati dimostravano che il legame tra i due risaliva ad un tempo antecedente la nascita del terzo figlio. 

Alla luce delle riportate risultanze, il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda di addebito. 

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Assegno di mantenimento: può essere modificato anche se il divorzio è pendente

11 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

Assegno di mantenimento: il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi (potere di decidere) sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo al mantenimento anche in pendenza del giudizio di divorzio, salvo che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a quelli adottati in sede di separazione. Pertanto i provvedimenti economici adottati in sede di separazione sono destinati a perdurare fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni rese in sede divorzile (Cass. civ., 27 marzo 2020 n. 7547).

Il fatto

Nel corso di un giudizio di separazione tra due coniugi, l’ex moglie adiva la Corte d’Appello di Cagliari chiedendo l’aumento dell’assegno di mantenimento. La CDA adita disponeva l’aumento del contributo al mantenimento in favore della donna e della figlia minore della coppia.

I giudici di merito giungevano a detta conclusione nella considerazione che, nel parallelo giudizio di divorzio, le somme dovute dall’uomo erano state determinate in sede presidenziale a decorrere dal mese di ottobre 2015. Invece, riteneva congruo il contributo al mantenimento determinato in sede di separazione sino al mese di settembre 2015.

Avverso la decisione ricorreva in Cassazione l’ex marito, denunciando la violazione e falsa applicazione della l. 898/1970 art. 4 (legge sul divorzio).

L’uomo lamentava la sovrapposizione della valutazione del giudice della separazione con quelle adottate dal giudice nel parallelo giudizio di divorzio.

A parere del ricorrente, il giudice della separazione non avrebbe potuto rideterminare la misura dell’assegno in pendenza del giudizio di divorzio. E non solo! La Corte territoriale avrebbe disciplinato i rapporti patrimoniali tra i coniugi con riguardo ad un arco temporale già regolamentato nel parallelo giudizio di divorzio. L’uomo sosteneva che in tale sede era stato implicitamente valutato il periodo di tempo per cui era stato riconosciuto il sostentamento economico.

La decisione della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione riteneva  infondato il ricorso.

Quest’ultima ribadiva come il giudice di merito applicava correttamente il principio secondo il quale il giudice della separazione ha il potere di decidere sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo al mantenimento per il coniuge e i figli anche in pendenza di giudizio di divorzio. Ricorda la Corte che l’unica eccezione al principio si ha nel caso in cui il giudice del divorzio ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti.

Pertanto i provvedimenti economici statuiti in precedenza, nel corso della separazione, restano validi fino all’introduzione di nuove disposizioni patrimoniali stabilite in sede di divorzio. 

Appare utile precisare che la pronuncia di divorzio, producendo ex nunc i suoi effetti dal momento del passaggio in giudicato, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione iniziato antecedentemente ed ancora pendente, se una delle parti sia interessata alla pronuncia.

Nel caso in esame, il giudice della separazione non ha modificato impropriamente le statuizioni economiche fatte in sede di divorzio ma ha fissatola decorrenza del contributo al mantenimento a carico dell’ex marito senza interferire con le statuizioni economiche emesse in sede divorzile.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione rigettava il ricorso. 

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Cognome marito: non può mantenersi il cognome dell’ex coniuge solo perché noto

5 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

La Cassazione ha precisato che non può mantenersi il cognome dell’ex marito perché noto. Il giudice potrà ammettere questa possibilità solo nel caso in cui accerti l’esistenza di interessi meritevoli di tutela che consentirebbero ad un coniuge di mantenere il cognome noto dell’ex (Cass. civ., sez. I, ord., 12 febbraio 2020 n. 3454).

Il fatto

Una donna adiva la Suprema Corte di Cassazione impugnando la sentenza d’Appello che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva respinto la sua richiesta di mantenere il cognome maritale nonostante l’intervenuto divorzio. La donna fondava il ricorso asserendo che la sua identità sociale e personale fosse strettamente collegata al cognome dell’ex marito. Da oltre vent’anni la donna era conosciuta con il cognome da sposata, quindi negarle la possibilità di continuare ad usare quel cognome l’avrebbe privata della sua identità e le avrebbe arrecato un pregiudizio morale ed esistenziale.

In sede di pronuncia, la Cassazione ha respinto la richiesta della donna. Consentirle di mantenere il cognome maritale avrebbe costituito una ingiustificata eccezione alla regola generale. Tale regola prevede l’obbligo per tutte le ex mogli di riacquistare il proprio cognome.

La questione giuridica

Fino a che punto il nostro ordinamento deve sostenere la coincidenza tra l’identità di un soggetto e la sua denominazione personale?quando può essere ammesso l’utilizzo del cognome maritale successivamente al divorzio?

Le risposte della giurisprudenza

Nel caso di specie la Cassazione respinge il ricorso della donna ritenendo infondati i motivi. I giudici usano due presupposti normativi per la loro motivazione:1)l’articolo 143-bis c.c. il quale stabilisce che «la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze»; 2) l’art. 5, comma 3, l. n. 898/1970: «il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela».

Il nostro ordinamento, quindi, da un lato prevede che la moglie conservi il cognome dell’ex marito solo in caso di separazione (salvo consentire al giudice di impedirne l’utilizzo quando questo possa arrecare un pregiudizio all’uomo). D’altro canto non ammette che a seguito del divorzio la moglie mantenga il  il cognome maritale a meno che il giudice non accerti l’esistenza di un interesse meritevole di tutela. Sicché mantenere il cognome del marito dopo la sentenza di divorzio costituisce un’eccezione.

Osservazioni

Ricapitolando, la regola generale prevede che solo a seguito di separazione la moglie usi il cognome del marito nello stesso modo nel quale è avvenuto in corso di matrimonio. Questa possibilità non è prevista a seguito di divorzio a meno che il giudice non lo ammetta eccezionalmente.

In caso di separazione il marito potrebbe opporsi all’uso del cognome da parte dell’ex moglie se ciò risultasse pregiudizievole nei suoi confronti. Una simile possibilità potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la moglie abbia abbandonato la casa coniugale (subendo così l’addebito della separazione) oppure nel caso in cui vi sia stato tradimento da parte della donna o, ancora, quando sia responsabile di comportamenti penalmente rilevanti.

L’opposizione dell’uomo andrà fatta dinanzi al Tribunale in seno alla causa di separazione o, altrimenti, in un momento successivo. Il giudice valuterà le ragioni dell’uomo e, se le riterrà legittime, vieterà alla donna di utilizzare il cognome del marito.

Anche la moglie potrà adire il Tribunale per ottenere lo stesso provvedimento: in seno al giudizio di separazione potrà infatti chiedere al giudice di non usare più il cognome del marito se questo le arrechi un grave pregiudizio.

Mantenere il cognome del marito. Ipotesi eccezionale

A seguito di divorzio la regola generale impedisce all’ ex moglie di conservare il cognome del marito a meno che non ricorrano ipotesi eccezionali. La richiesta della donna deve infatti essere supportata interessi meritevoli di tutela, valutabili discrezionalmente dal giudice di merito.

La legge non spiega quali possano essere questi interessi meritevoli di tutela. A tal proposito la giurisprudenza è unanime nel ritenere che di certo non può considerarsi tale la semplice notorietà dell’ex marito e la volontà di usufruire dei privilegi a questa collegati. Diversa conseguenze si determinerebbe nel caso in cui vi fossero ragioni lavorative che potrebbero giustificare un provvedimento eccezionale del giudice. Ipotizziamo che l’ex moglie sia una professionista affermata e riconosciuta la cui identità si riflette nel cognome coniugale. Ebbene, impedirne l’utilizzo determinerebbe inevitabilmente dei pregiudizi lavoratiti inaccettabili.

In ogni caso il provvedimento del giudice col quale ammette l’utilizzo del cognome maritale, può essere revocato su istanza di ciascuna delle due parti in caso di ipotesi di particolare gravità.

Il valore de cognome nella Costituzione

Il nome, composto da prenome e cognome, è il principale segno distintivo di ogni persona. È un diritto costituzionalmente tutelato a norma degli articoli 2 e 22 Cost. nonché dall’articolo 6 c.c.. Ogni persona assume un proprio ruolo all’interno della società anche grazie al proprio cognome ed è proprio da qui che discende la necessità di riconoscerne una tutela adeguata.

La scelta del cognome in sede di unione civile.

In conclusione, è interessante anche far riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 2018/212 inerente la scelta del cognome in sede di unione civile. Alle parti è riconosciuta sia la possibilità di adottare un unico cognome, scelto tra i due delle parti, che mantenere ciascuna il proprio rinunciando così ad un unico e condiviso cognome. Sul tema, il comma 10 della legge n. 76 del 2016 stabilisce espressamente che la scelta del cognome comune è valida per tutta la durata dell’unione. In caso di scioglimento dell’unione civile, o in caso di morte di ognuna delle parti, discende la perdita automatica del cognome comune.

Secondo la Corte questa previsione è conforme al principio di ragionevolezza. In particolare “la natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l’unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario – anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica – costituiscono dunque garanzia adeguata dell’identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere».

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Sopravvenuta adozione: possibile riduzione del mantenimento dovuto dal padre naturale

17 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

“La sopravvenuta adozione dei figli da parte del nuovo marito della madre, […], costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione dell’entità di tale mantenimento, ove risulti che l’adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuamente, e non occasionalmente, alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati” (Cass. civ., sentenza del 27.03.2020, n. 7555).

Il fatto

La travagliata vicenda in esame vede quali protagonisti due ex coniugi.

A seguito di giudizio di divorzio, nel regolamentare la contribuzione del padre in favore delle figlie, il Tribunale di Terni omologava l’accordo raggiunto dalle parti. Questo prevedeva, tra le altre cose, l’obbligo in capo al padre di corrispondere un assegno di mantenimento per le figlie nella misura di € 700,00 per la primogenita e di € 500,00 per la secondogenita.

Successivamente, il padre ricorreva per ottenere la modifica delle precedenti condizioni. In particolare, l’uomo chiedeva la revoca o la diminuzione dell’assegno. Ciò per due ragioni sopravvenute: le nuove nozze della ex moglie e l’adozione delle figlie da parte del nuovo marito della donna.

Il giudice adito accoglieva le richieste dell’uomo. Nello specifico revocava l’assegno in favore della figlia maggiorenne e riduceva quello dell’altra figlia.

Tale decisione, tuttavia, veniva impugnata. La Corte di Appello adita ribaltava la precedente decisione. Quest’ultima, in particolare, obbligava nuovamente l’uomo a corrispondere ad entrambe le figlie un assegno di mantenimento nella misura di € 700,00 ciascuna.

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’ex marito ricorreva in Cassazione adducendo i seguenti motivi.

  1. Innanzitutto, lamentava l’inesistenza di un dovere generalizzato di mantenere il figlio maggiorenne. Sottolineava, inoltre, l’inesistenza di rapporto significativi con entrambe le figlie.
  2. Quale secondo motivo di doglianza, l’uomo adduceva la falsa applicazione dell’art. 291 c.c. La CdA, nel fissare entità del mantenimento, non avrebbe tenuto conto di un importante fattore: il nuovo marito della ex moglie, benché non obbligato al mantenimento delle due ragazze maggiorenni adottate, si era sempre mostrato pronto ad occuparsi delle figlie adottive. Pertanto la sopravvenuta adozione era una nuova condizione di cui i Giudici di Appello non avevano tenuto conto.
L’adozione del maggiorenne

Prevista e disciplinata dagli artt. 291 ss del codice civile, l’adozione del maggiorenne si distingue dalla consueta adozione del minore per condizioni e finalità. Il maggiore di età conferisce all’adottato lo status di figlio adottivo. Quest’ultimo va ad aggiungersi, e non a sostituirsi, al suo stato familiare precedente. Oggi, tale forma di adozione ha come finalità, non tanto la nascita di obblighi giuridici tra adottante e adottato, quanto piuttosto quella di supplire ad un’esigenza di solidarietà formalizzando un rapporto stabile di assistenza.

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione, con sentenza n. 7555 del 2020, da ragione all’uomo. In particolare gli Ermellini stabiliscono che nei procedimenti volti alla revisione del contributo al mantenimento di figli maggiorenni, il giudice deve verificare se e come le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto. La Suprema Corte sostiene che la sopravvenuta adozione del figlio maggiorenne da parte del nuovo marito della madre inevitabilmente ha determinato una nuova circostanza. In particolare, nel caso in esame, si è verificato l’inserimento delle figlie in un contesto familiare “nuovo”, frutto del matrimonio tra la madre e l’adottante.

La circostanza che il nuovo marito, benché non obbligato in tal senso dalla legge, provveda continuamente a soddisfare le esigenze quotidiane dell’adottato, certamente è condizione fattuale che deve essere valutata dal giudice in sede di revisione delle condizioni del mantenimento dovuto dal genitore naturale.

In un’ipotesi di questo tipo, l’entità dell’assegno di mantenimento potrebbe variare per effetto del contributo economico fornito anche dall’adottante alle necessità dell’adottato.

Sicché il fine perseguito dalla Cassazione non coincide con l’esigenza di liberare il padre dall’obbligo di mantenimento in  favore delle figlie. Tuttavia, è innegabile che la misura dell’assegno non può non risentire dell’intervenuta adozione da parte del nuovo marito. 

Alla luce di quanto fin qui detto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito e rinviato la causa alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione per un nuovo esame del caso in questione. 

Potrebbe anche interessarti “Tenore di vita: i figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio dei genitori”. Leggi qui. 

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Assegno divorzile ridotto per il coniuge in perenne attesa di occupazione

27 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

«La solidarietà post coniugale, presupposto dell’assegno divorzile, si
fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità. Pertanto, l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva tutte le sue potenzialità professionali e reddituali, piuttosto che tenere un comportamento de-responsabilizzante, limitandosi ad aspettare opportunità di lavoro e gravando sul coniuge più abbiente» (Cass. Civ., Ord., 13 febbraio 2020, n. 3661).

Il fatto

A seguito di un giudizio volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Roma riconosceva ad una donna il diritto a percepire dall’ex coniuge un assegno divorzile nella misura di euro 4.000.

Tuttavia, in sede di impugnazione, la donna se ne era vista ridurre l’ammontare.

La Corte d’Appello, pur riconoscendo pienamente il diritto della donna a percepire l’assegno, riteneva di doverlo ridurre. Innanzitutto evidenziava come la situazione del marito fosse mutata a seguito del raggiungimento della pensione. Inoltre, sottolineava che la donna avesse ricevuto dai genitori una cospicua eredità e, fin dai tempi della separazione, non si fosse mai attivata per cercare un’occupazione lavorativa.

La donna ricorreva, dunque, in Cassazione

A parere della ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero errato nel ridurre l’assegno di mantenimento disposto in suo favore sul fondamento di una sua mancata iniziativa nella ricerca di un lavoro. Tale circostanza avrebbe dovuto rilevare soltanto qualora vi fosse stato un concreto rifiuto ad una possibilità di occupazione. Circostanza mai verificatesi.

Inoltre, la Corte non avrebbe correttamente parametrato l’inadeguatezza dei propri mezzi economici al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.

La donna, altresì, teneva a ribadire quanto la stessa si fosse spesa nel corso della vita matrimoniale per permettere al marito di perseguire i propri obiettivi professionali, facendosi carico della gestione della famiglia. Questo “sacrificio” l’aveva portata ad abbandonare il lavoro presso una casa editrice fin dalla nascita del primo figlio.

Le argomentazioni della Corte e il superamento del criterio del “tenore di vita”

Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini sottolineano che i principi di diritto di cui parte ricorrente lamentava la mancata applicazione, ad oggi, devono intendersi superati.

A tal proposito il richiamo alla rivoluzionaria sentenza delle Sezioni Unite, n. 18287/2018, è imprescindibile. Quest’ultima ha riconosciuto all’assegno divorzile, in applicazione del principio di solidarietà post coniugale, una funzione di natura composita: assistenziale, perequativa e compensativa.

Ne discende che oggi l’assegno divorzile non ha lo scopo di consentire all’ex coniuge di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Piuttosto il giudice, nello stabilire la misura deve dell’assegno, deve verificare se lo squilibrio economico tra le parti sia il risultato del contributo fornito dal richiedente alla gestione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali. Deve altresì tener conto dell’età dello stesso e della durata del matrimonio.

Inoltre, il riconoscimento dell’assegno divorzile richiede anche l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Quindi, ai fini della corresponsione, rileva la capacità dell’ex coniuge di provvedere al proprio sostentamento. Dunque, la Corte chiarisce che l’ex coniuge è tenuto a valorizzare le proprie potenzialità lavorative e professionali. Non è tollerabile la condotta di chi si limiti ad attendere opportunità di lavoro, riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale.

Pertanto…

tornando al caso di specie, alla luce delle argomentazioni esposte, la Suprema Corte di Cassazione rigettava integralmente il ricorso della donna.

La Cassazione con la pronuncia in commento non solo sottolinea il superamento dell’obsoleto criterio del “tenore di vita”, ma muove una forte critica alla condotta “attendista” dell’ex coniuge che, adagiandosi sull’assegno di divorzio, si limiti ad aspettare passivamente eventuali opportunità di lavoro.

Potrebbe anche interessarti “Incremento del reddito: sì alla riduzione dell’assegno di mantenimento”, leggi qui.

 

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