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Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

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I nostri articoli

“Liberi fino alla fine”, sì al suicidio assistito

31 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

“Liberi fino alla fine”, è questo il principio della rivoluzionaria pronuncia del 22 novembre 2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato esclusa la punibilità di chi agevola una paziente al suicidio.

Per la Consulta non è punibile ai sensi dell’art. 580 c.p. «chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

Dunque, oggi, qualora un soggetto sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e sia affetto da patologia irreversibile e vorrà consapevolmente porre fine alla propria vita, potrà essere aiutato nel suo scopo. Ecco, “liberi fino alla fine”.

Suicidio assistito quale espressione della libertà di autodeterminazione

A fondamento della pronuncia, la Corte Costituzionale ritiene il suicidio assistito espressione della libertà di autodeterminazione. Si tratta cioè della libertà personale di scegliere di un paziente dotato di piena capacità di agire. Si tratta di principi garantiti dalla stessa Costituzione.

Per ammettersi suicidio assistito, tuttavia, sono necessarie quattro condizioni. Sarà compito del Servizio Sanitario Nazionale verificare la sussistenza nel caso di specie degli stessi. La verifica presuppone, anzitutto, che il soggetto sia affetto da patologia irreversibile. Tale patologia deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche. Inoltre il malato deve essere tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale. E infine, il predetto deve essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Solo in questo modo potrà optare per il fine vita. Il soggetto manifesterà la propria volontà che verrà documentata in forma scritta e/o attraverso video registrazione; tale volontà sarà modificabile in qualsiasi momento.

L’attuazione del suicidio assistito è lasciato alla libera discrezionalità del medico che sceglierà se esaudire o meno la richiesta del malato.

Questa rivoluzionaria pronuncia ridisegna la responsabilità del medico o dell’infermiere i quali non commetteranno più reato se si limiteranno ad esaudire l’estrema richiesta di un malato terminale.

Potrebbe anche interessarti “Protezione internazionale: si se l’omosessualità è reato”, leggi qui. 

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Rimborso somme versate per la casa familiare: l’ex convivente ne ha diritto?

30 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’ex convivente che ha versato all’altro del denaro a titolo di concorso alle spese di costruzione di quella che doveva diventare la casa familiare ha diritto al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il conferimento non si concretizza nell’acquisto della proprietà del bene” (Cass. Sez. II civile, ord. 3 ottobre 2019, n. 24721). 

Il caso

Un uomo costruiva su un fondo proprio un immobile da adibire a casa familiare. A tal fine utilizzava delle somme, pari alla metà dei costi di costruzione, corrisposte dalla convivente.  Ebbene la donna aveva conferito le somme all’esclusivo fine di partecipare alle spese di edificazione della casa familiare e con l’intento di divenire in futuro comproprietaria. 

Tuttavia, e nonostante i progetti futuri, la relazione sentimentale tra la coppia veniva meno. Pertanto la donna si rivolgeva al Tribunale al fine di chiedere, in via principale, la divisione dell’immobile  ed eventuali attribuzioni a titolo di conguaglio o, in via subordinata, la condanna dell’ex convivente alla restituzione della somma corrisposta dalla stessa.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale adito rigettava la domanda volta all’accertamento della comproprietà. Riconosceva, tuttavia, alla donna un credito a titolo di indennità per l’ingiustificato  arricchimento dell’ex compagno. In particolare il Tribunale rilevava che l’impoverimento della donna non trovava alcuna giustificazione. Nel caso di specie mancava sia il vincolo contrattuale sia lo spirito di liberalità tipico degli atti di donazione. Pertanto l’ex compagno veniva condannato  alla rifusione delle spese sostenute dalla donna  per la costruzione dell’immobile di sua proprietà.

L’umo impugnava la sentenza di primo grado

L’ex convivente ritenendo ingiusta la sentenza di primo grado ricorreva in appello. L’Ecc.ma Corte, dopo avere riqualificato la domanda della donna come azione di restituzione,  ribadiva il corretto iter motivazionale dei giudici di prime cure e confermava la sentenza.

L’uomo ricorreva in Cassazione

Anche la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell’ex compagno. In particolare, con l’ordinanza in commento affermava che “”L’ex convivente che ha versato all’altro del denaro a titolo di concorso alle spese di costruzione di quella che doveva diventare la casa familiare ha diritto al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il conferimento non si concretizza nell’acquisto della proprietà del bene”.

Il ragionamento degli ermellini nell’affermazione del superiore principio di diritto traeva origine dal corretto inquadramento dell’art. 2034 c.c. Tale norma riguarda le obbligazioni naturali. Tali possono essere considerate le attribuzioni patrimoniali effettuate tra soggetti sentimentalmente legati.

Nel dettaglio, il pagamento spontaneo eseguito nell’ambito di una famiglia di fatto, potrebbe essere qualificato come adempimento di un dovere di carattere morale o sociale.  In tali casi l’art. 2034 c.c. stabilisce l’irripetibilità delle somme corrisposte. 

Tuttavia la Corte di Cassazione riteneva possibile, nel caso di specie,  configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte del convivente more uxorio. Ciò  perché le somme versate dalla donna non erano qualificabili come adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.

Alla luce di quanto sopra la Corte di Cassazione confermava le sentenze di merito. Il ricorrente non aveva dimostrato  che la somma gli fosse stata corrisposta a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà. Il ricorso proposto dall’uomo quindi veniva rigettato. Pertanto l’uomo doveva provvedere alla rimborso delle somme alla ex compagna.

Potrebbe anche interessarti “Abitazione familiare: nessun diritto di abitazione per il coniuge superstite se la casa non è più adibita ad abitazione familiare”, leggi qui. 

 

 

 

 

 

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Lasciare le figlie dai nonni: il genitore rischia di perdere il loro affidamento (Cass. Civ. sent. n.1191/2020)

23 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

Il genitore che decide di lasciare le figlie dai nonni, anziché tenerle con sé, rischia di perdere il loro affido. A stabilire tale principio di diritto è la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1191 del 2020.

Il caso

Una coppia decideva di separarsi ai sensi dell’art. 151 c.c.. Il Tribunale competente, previa pronuncia della separazione, disponeva il collocamento delle figlie minori presso la madre. Obbligava il padre a versare a titolo di mantenimento delle figlie la somma di € 1000,00 mensili, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie. Disponeva, altresì, il diritto di visita per il padre e preso atto della complessa situazione del nucleo, disponeva l’affido delle due figlie minori al Comune. Il Tribunale, pertanto, limitava la responsabilità dei genitori relativamente alle decisioni più importanti da assumere nell’interesse delle figlie che dovevano essere prese dall’Ente affidatario. Quest’ultimo, inoltre, aveva il compito di avviare interventi a supporto delle bambine e della genitorialità. 

La sentenza veniva appellata da entrambi i coniugi

Ebbene, entrambi i coniugi appellavano la sentenza di separazione. Tuttavia, la Corte adita modificava solamente alcuni punti della decisione di primo grado. Nello specifico, accogliendo le doglianze della donna, modificava esclusivamente gli aspetti economici.

Il padre presentava ricorso in Cassazione

L’uomo ricorreva in Cassazione presentando un articolato ricorso fondato su 31 motivi, tutti rigettati. 

Nel dettaglio, per ciò che attiene l’affidamento delle figlie, l’uomo contestava, tanto le relazioni sociali, tanto le modalità del calendario di incontri con le figlie, quanto la limitazione alla propria responsabilità genitoriale.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione

Nella lunga sentenza n. 1191 del 2020 la Corte di Cassazione si soffermava sulla condotta del padre ricorrente. Sebbene questi lamentasse la violazione di legge e in particolare le limitazioni imposte alla propria responsabilità genitoriale, di fatto il predetto non aveva dimostrato di essere un padre presente. Invero la Corte rilevava come il padre avesse l’abitudine di lasciare le figlie dai nonni fino a tarda sera. In particolare i giudici sottolineavano la “scarsa presenza del padre in casa nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con sé le figlie“. Peraltro più volte i servizi sociali avevano relazionato il disagio che ciò causava alle figlie di soli 12 e 4 anni. 

Potrebbe anche interessarti “Collocamento del figlio presso il padre, in quali casi?”, leggi qui. 

 

 

 

 

 

 

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Assegno di divorzio più alto se il coniuge rinuncia agli studi per la prole

10 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’assegno di divorzio per la moglie è più alto se l’ex coniuge è obbligata a rinunciare a studiare per stare con i figli (Cass. civ. n. 31359/2019).

Il caso

Una donna ricorre in Cassazione lamentando la mancata valutazione, da parte della Corte di Appello, della diversa situazione economica delle parti. Ma soprattutto che la stessa abbia dovuto rinunciare agli studi universitari per occuparsi della figlia minore.

In particolare la Corte di Appello ha stabilito in € 1000,00 la somma che l’uomo deve versare alla donna a titolo di assegno di divorzio. A fronte di tale mantenimento la donna ricorre in Cassazione non ritenendo equo l’ammontare stabilito dalla Corte di merito. 

A riguardo sono 5 i motivi fondanti il ricorso in Cassazione proposto dalla donna: 1) violazione dell’art. 5 della legge 898/1970 per non aver tenuto conto la Corte della disparità economica tra le parti e per non aver tenuto in debita considerazione l’avere rinunciato agli studi per la figlia. 2) Mancato esame delle diverse situazioni economiche delle parti. 3) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stato l’assegno di divorzio oggetto di accertamento, senza che vi fosse stata contestazione del marito. 4) Mancata valutazione del tenore di vita condotto durante il matrimonio. 5) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stata fissata la decorrenza dell’assegno dallo scioglimento del matrimonio.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso

Gli ermellini accolgono i primi due motivi del ricorso. Gli altri motivi vengono assorbiti nei primi e rinviano, nuovamente, alla Corte di Appello. Ebbene, quest’ultima dovrà provvedere all’accertamento omesso e comparare i redditi dei due ex coniugi.

Nello specifico la Corte di Cassazione ha ravvisato che il giudice di merito non ha accuratamente  esaminato le rispettive situazioni economiche delle parti. Conseguentemente ha violato un importante principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018. Tale sentenza, si ricorda, riconosce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e perequativa. Pertanto relativamente alla richiesta di assegno di divorzio “il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;  in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto”.

Ad ogni modo, quindi, sono numerose le variabili che il giudice adito deve valutare. Innanzitutto deve verificare se sussistono le condizioni affinché il coniuge più debole possa beneficiare dell’assegno. Fatto ciò, comparando le situazioni economiche e valutando tutti gli altri parametri sopra indicati, dovrà quantificare l’assegno. 

Come si quantifica l’assegno di divorzio

Ebbene, a volte, la quantificazione non è affatto semplice. Infatti il giudice deve valutare attentamente non solo la situazione economica di entrambi. Ma anche l’apporto dato alla famiglia e i sacrifici fatti per la stessa. Nel caso de quo la Corte di Appello dovrà valutare le rinunce che la ex moglie ha fatto e deve fare per poter mantenere la figlia minore. In questo caso la donna ha dovuto rinunciare a laurearsi.  Sacrificio che,probabilmente, non sarebbe stato necessario qualora il matrimonio non fosse naufragato. Pertanto alla donna spetterà un giusto ristoro, in termini di assegno di divorzio, commisurato con la decisione assunta.

Può anche interessarti “La durata del matrimonio incide sull’importo del mantenimento”, leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di divorzio, assegno di mantenimento, assegno divorzile, coniuge, divorzio, divorzio giudiziale, separazione, separazione giudiziale, separazione legale, separazione tra coniugi, titolarità assegno divorzile

Genitore straniero condannato: il diniego all’istanza di permanenza nel territorio italiano nell’interesse del figlio

5 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il genitore straniero condannato: il diniego all’istanza di permanenza in Italia, del genitore straniero, non può essere fatto derivare automaticamente dall’esistenza di una pronuncia di condanna (Cass. S.U. sent.  15750 del 12 Giugno 2019).

Normativa di riferimento

Nel nostro ordinamento è possibile, per il genitore straniero, richiedere l’autorizzazione alla permanenza in Italia, per periodi di tempo determinati. Tale eventualità nell’interesse dei minori che si trovano sul territorio italiano.

La norma di riferimento è l’art. 31 Testo Unico Immigrazione (TUI). Tale articolo prevede la tutela del minore cresciuto sul suolo italiano. La richiesta è legittimata purché vi siano motivi di salute, educazione e benessere psicofisico del minore.

Come ottenere l’autorizzazione

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione è sufficiente provare i danni che deriverebbero da un allontanamento del minore dal territorio italiano, Non essendo necessaria l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini dell’ottenimento del beneficio.

Ma se il genitore ha subito una condanna penale?

E’ lecito chiedersi se il genitore straniero condannato possa ottenere l’autorizzazione o meno. Quindi se in tali casi prevalga o no l’interesse del minore. In tali situazioni Il Giudice dovrà effettuare un’attenta valutazione ed un corretto bilanciamento delle contrapposte esigenze. In ogni caso il bilanciamento riguarderà la tutela del minore e la tutela dell’ordine pubblico e/o della sicurezza pubblica.

Soluzioni giurisprudenziali

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito il principio di diritto secondo il quale “il diritto del minore alla presenza della figura genitoriale in Italia non è assoluto. Questo va contemperato con le primarie esigenze di tutela dello Stato. Purtuttavia, la sussistenza di condanne penali non è di per sé ostativa alla permanenza in Italia. La condanna non rappresenta un automatismo ostativo al diniego dell’autorizzazione ex art 31 TUI”.

Dunque la citata pronuncia esclude l’esistenza di qualsiasi automatismo tra l’ottenimento del permesso e la sussistenza di una condanna penale. Nei casi simili di conseguenza  il Giudice dovrà effettuare una dettagliata analisi del caso concreto.

Potrebbe anche interessarti “Espulsione degli stranieri: e i legami familiari?”, leggi qui.

 

 



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Cambio di sesso e lesione dell’identità sessuale.

26 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Se l’intervento per il cambio di sesso non è correttamente eseguito, il danno patito non è soltanto quello biologico, ma anche il diritto all’identità sessuale e alla dignità della persona risultano lesi e come tali meritevoli di risarcimento (Trib. Savona del 06.10.2019).

Il Caso

Una donna transessuale decide all’età di 31 anni di procedere al cambio di sesso. Il doloroso intervento, tuttavia, non è correttamente eseguito e la donna è costretta a subire altri numerosi interventi. Tali operazioni chirurgiche non portano ai risultati sperati. Anzi causano danni irreversibili che impediscono alla sfortunata di vivere sotto il profilo psicologico la propria femminilità.

Oltre alle sofferenze fisiche la giovane entra in uno stato psicologico di grande dolore. Inevitabilmente peggiora la sua vita di relazione specie sotto il profilo sessuale. 

La donna ricorre in giudizio

Dopo il doloroso percorso di guarigione la giovane transessuale decide di intraprendere un’azione legale contro l’ospedale ove ha eseguito l’operazione. In particolare la predetta chiede il ristoro dei danni alla salute (c.d. danno biologico), ma anche il risarcimento per il danno subito alla propria identità sessuale.

Il Tribunale di Savona da ragione alla giovane

Per la prima volta in Italia viene riconosciuta la violazione del diritto all’identità sessuale quale autonomo diritto fondamentale meritevole di tutela. In particolare, il giudice stabilisce che la donna, oltre al danno per le sofferenze fisiche e morali patite, ha diritto ad un ulteriore risarcimento per la lesione alla identità sessuale. Chiarisce il giudice che quest’ultima ha una funzione centrale nello sviluppo della persona. E’ una delle modalità di realizzazione di un individuo; è  quindi un diritto fondamentale che come tale gode di tutela costituzionale. 

Diritti fondamentali

I diritti fondamentali dell’uomo sono diritti inalienabili di ogni individuo. Meritano tutela e in caso di violazione determinano il diritto al risarcimento da lesione.  A livello Costituzionale è l’art. 2 a riconoscerli e a garantirli. 

Potrebbe anche interessarti “Maltrattamenti in famiglia se il marito porta l’amante a vivere accanto alla moglie”, leggi qui.

 

 

 

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Educazione religiosa, può essere imposta?

21 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Se l’educazione religiosa da impartire a un figlio causa un conflitto tra i genitori, il giudice dovrà accertare eventuali pregiudizi ai danni del figlio; tale accertamento dovrà avvenire previa osservazione e ascolto del minore stesso (Cass. Sez. I n. 21916/2019).

Contrasto sull’educazione religiosa

Oggigiorno assistiamo sempre più spesso a matrimoni o convivenze tra persone con culture profondamente diverse; queste diversità, inevitabilmente, si riversano sull’educazione da impartire ai figli. certo la religione è uno dei più importanti capisaldi della nostra cultura, ed invero, non di rado, capita che i genitori non concordino in merito all’educazione religiosa da impartire. A tal proposito ci si chiede se un genitore possa in qualche modo imporre la propria religione al figlio. La questione, per nulla scontata, ha creato molti contrasti anche in giurisprudenza.

Proprio in caso di disaccordo tra i genitori, sarà il giudice a dirimere il conflitto, questi dovrà farsi guidare dal “supremo interesse del minore” che si ritiene prevalente sulla libertà religiosa dell’adulto e sul potere educativo del genitore.

Soluzioni giurisprudenziali

A tal proposito il Tribunale di Como, pronunciando separazione personale dei coniugi, statuiva anche sull’educazione religiosa del figlio. In quell’occasione il rilevava il totale dissenso del padre cattolico all’educazione religiosa geovista della madre ritenendo “migliore” la scelta educativa paterna all’insegnamento della religione cattolica.

I giudici comaschi, sostenevano che la religione cattolica era da preferirsi alle altre religioni perché avrebbe consentito al minore una migliore integrazione nella società, nella scuola e persino nello sport. Ciascuno di questi “settori”, infatti, sarebbe fortemente influenzato dalla religione cattolica.

La madre proponeva appello avverso la sentenza.

Questa riteneva la sentenza contraria al principio della bigenitorialità , sostenendo che ogni genitore deve essere libero di trasmettere i propri valori ai figli, primi tra tutti quelli religiosi. Soltanto se il figlio viene messo a contatto con diverse realtà sarà in grado di effettuare una scelta religiosa consapevole.

La Corte di Appello rigettava il ricorso, facendo in parte proprie le conclusioni del padre e ribadendo il preminente interesse del minore ad un libero approccio con le religioni dei genitori a condizione che il conflitto genitoriale non gli arrechi alcun danno. 

Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21916 del settembre 2019, ha riconosciuto il diritto del minore a ricevere l’educazione religiosa da entrambi i genitori. Il minore deve essere libero di scegliere la propria religione così come consentito dall‘art. 19 della nostra Costituzione.

Quindi il genitore può imporre l’educazione religiosa al figlio?

Abbiamo quindi detto che il dato di partenza deve essere sempre il superiore interesse del minore. Quindi se il disaccordo dei genitori può arrecare dei danni a quest’ultimo,  sarà il giudice a decidere ascoltando il minore personalmente

Ciò significa che il tribunale potrebbe anche decidere di impedire ai genitori qualsiasi imput religioso, così come avvenuto ad Agrigento nel 2017.  Allo stesso modo, il giudice potrebbe decidere che sia un solo genitore ad impartire l’educazione religiosa al figlio, indipendentemente dalle religioni in questione.

L’unico interesse del giudice sarà proprio il minore, a che questo cresca sereno e soprattutto libero. 

Potrebbe anche interessarti “Affidamento figlio: il genitore lo può riottenere se dimostra di avere abbandonato la vita trasgressiva”, leggi qui.

 

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Autonomia adolescenziale e responsabilità genitoriale, i confini.

7 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’autonomia adolescenziale e la responsabilità genitoriale sono due diversi aspetti della stessa questione. Spesso infatti ci si chiede quando termini la responsabilità di un genitore ed inizi l’autonomia degli adolescenti.

Cosa si intende per responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale è denominata così a partire dal regolamento europeo n. 2201/2003, cosiddetto Bruxelles II bis. È l’insieme dei doveri che un genitore ha verso il proprio figlio. Si tratta del dovere del primo di educare, istruire, mantenere e assistere il figlio e del diritto di questo di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con tutti i parenti.

È un dovere esercitabile da entrambi i genitori congiuntamente, a meno che non vi siano provvedimenti che dispongono diversamente.

La responsabilità genitoriale comporta anche il dovere del genitore di vigilare sul figlio minore. Infatti il padre e la madre sono responsabili per i danni dagli stessi commessi a terzi, eccetto nei casi previsti dalla legge. A stabilire tale dovere di vigilanza è proprio l’art. 2048 c.c.

Autonomia adolescenziale, cosa è?

Avere una età inferiore agli anni 18 non significa necessariamente non potere prendere delle decisione o fare delle scelte. Ed infatti,  il nostro ordinamento garantisce con più norme proprio l’autonomia del minore.

È necessario che il minore abbia un’ età ritenuta consona, non inferiore ai 12 anni, salvo eccezionali ipotesi. In questo caso potrà effettuare autonomamente delle scelte di vita potendo persino chiedere di essere supportato dai genitori moralmente e materialmente.

La Costituzione prevede il diritto del minorenne a lavorare, a promuovere l’azione di disconoscimento della paternità (articoli 2 e 244 c.c.) e il diritto ad interrompere la gravidanza (articolo 12 l. 194/1978). Non di minore rilevanza è il diritto a scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica (articolo 1 l. 281/1986).

Non da meno il minore ha diritto ad essere sentito nel corso dei procedimenti che lo riguardano.

Il delicato equilibrio

È dunque necessario trovare il giusto equilibrio tra queste due facce della stessa medaglia. La responsabilità del genitore trova il suo principale limite proprio nella autonomia del figlio. Una linea di confine così sottile che alle volte è difficile da rimarcare. A tal proposito il Tribunale di Caltanissetta, chiamato a decidere un caso in materia, ha di recente affermato che occorre garantire “la tutela del minore alla libertà nelle proprie scelte di vita, sempre che le stesse siano lecite e non pregiudizievoli”. Pertanto i giudici nisseni individuano questo limite nella liceità delle scelte del minore capace di discernimento.

Si tratta, ovviamente, di un concetto in continuo sviluppo destinato ad adeguarsi con la moderna società. I genitori, oggi più di ieri, sono tenuti a supportare le scelte dei  figli a costo, alle volte, di non potere esercitare la propria volontà.

Può anche interessarti “Obbligo mantenimento dei figli, quando cessa?”, leggi qui.

 

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