“Liberi fino alla fine”, è questo il principio della rivoluzionaria pronuncia del 22 novembre 2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato esclusa la punibilità di chi agevola una paziente al suicidio.
Per la Consulta non è punibile ai sensi dell’art. 580 c.p. «chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».
Dunque, oggi, qualora un soggetto sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e sia affetto da patologia irreversibile e vorrà consapevolmente porre fine alla propria vita, potrà essere aiutato nel suo scopo. Ecco, “liberi fino alla fine”.
Suicidio assistito quale espressione della libertà di autodeterminazione
A fondamento della pronuncia, la Corte Costituzionale ritiene il suicidio assistito espressione della libertà di autodeterminazione. Si tratta cioè della libertà personale di scegliere di un paziente dotato di piena capacità di agire. Si tratta di principi garantiti dalla stessa Costituzione.
Per ammettersi suicidio assistito, tuttavia, sono necessarie quattro condizioni. Sarà compito del Servizio Sanitario Nazionale verificare la sussistenza nel caso di specie degli stessi. La verifica presuppone, anzitutto, che il soggetto sia affetto da patologia irreversibile. Tale patologia deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche. Inoltre il malato deve essere tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale. E infine, il predetto deve essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Solo in questo modo potrà optare per il fine vita. Il soggetto manifesterà la propria volontà che verrà documentata in forma scritta e/o attraverso video registrazione; tale volontà sarà modificabile in qualsiasi momento.
L’attuazione del suicidio assistito è lasciato alla libera discrezionalità del medico che sceglierà se esaudire o meno la richiesta del malato.
Questa rivoluzionaria pronuncia ridisegna la responsabilità del medico o dell’infermiere i quali non commetteranno più reato se si limiteranno ad esaudire l’estrema richiesta di un malato terminale.
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