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2048 c.c.

Autonomia adolescenziale e responsabilità genitoriale, i confini.

7 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’autonomia adolescenziale e la responsabilità genitoriale sono due diversi aspetti della stessa questione. Spesso infatti ci si chiede quando termini la responsabilità di un genitore ed inizi l’autonomia degli adolescenti.

Cosa si intende per responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale è denominata così a partire dal regolamento europeo n. 2201/2003, cosiddetto Bruxelles II bis. È l’insieme dei doveri che un genitore ha verso il proprio figlio. Si tratta del dovere del primo di educare, istruire, mantenere e assistere il figlio e del diritto di questo di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con tutti i parenti.

È un dovere esercitabile da entrambi i genitori congiuntamente, a meno che non vi siano provvedimenti che dispongono diversamente.

La responsabilità genitoriale comporta anche il dovere del genitore di vigilare sul figlio minore. Infatti il padre e la madre sono responsabili per i danni dagli stessi commessi a terzi, eccetto nei casi previsti dalla legge. A stabilire tale dovere di vigilanza è proprio l’art. 2048 c.c.

Autonomia adolescenziale, cosa è?

Avere una età inferiore agli anni 18 non significa necessariamente non potere prendere delle decisione o fare delle scelte. Ed infatti,  il nostro ordinamento garantisce con più norme proprio l’autonomia del minore.

È necessario che il minore abbia un’ età ritenuta consona, non inferiore ai 12 anni, salvo eccezionali ipotesi. In questo caso potrà effettuare autonomamente delle scelte di vita potendo persino chiedere di essere supportato dai genitori moralmente e materialmente.

La Costituzione prevede il diritto del minorenne a lavorare, a promuovere l’azione di disconoscimento della paternità (articoli 2 e 244 c.c.) e il diritto ad interrompere la gravidanza (articolo 12 l. 194/1978). Non di minore rilevanza è il diritto a scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica (articolo 1 l. 281/1986).

Non da meno il minore ha diritto ad essere sentito nel corso dei procedimenti che lo riguardano.

Il delicato equilibrio

È dunque necessario trovare il giusto equilibrio tra queste due facce della stessa medaglia. La responsabilità del genitore trova il suo principale limite proprio nella autonomia del figlio. Una linea di confine così sottile che alle volte è difficile da rimarcare. A tal proposito il Tribunale di Caltanissetta, chiamato a decidere un caso in materia, ha di recente affermato che occorre garantire “la tutela del minore alla libertà nelle proprie scelte di vita, sempre che le stesse siano lecite e non pregiudizievoli”. Pertanto i giudici nisseni individuano questo limite nella liceità delle scelte del minore capace di discernimento.

Si tratta, ovviamente, di un concetto in continuo sviluppo destinato ad adeguarsi con la moderna società. I genitori, oggi più di ieri, sono tenuti a supportare le scelte dei  figli a costo, alle volte, di non potere esercitare la propria volontà.

Può anche interessarti “Obbligo mantenimento dei figli, quando cessa?”, leggi qui.

 

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