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I nostri articoli

Convivenza: tradimento a pochi mesi dalle nozze esclude la nullità del matrimonio in sede civile

10 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

In caso di convivenza durata oltre tre anni, la scoperta del tradimento a pochi mesi dal matrimonio, non rileva ai fini del riconoscimento della nullità già pronunciata in sede ecclesiastica (Cass., sez. VI civ., ordinanza n. 30900/2019 del 26 novembre 2019).

Il fatto

Un uomo adiva la Corte di Appello di Perugia chiedendo la delibazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico che annullava il proprio matrimonio.

Tuttavia, la Corte di Appello riteneva di non potere accogliere la domanda. Ciò alla luce del dato che la coppia aveva convissuto per oltre tre anni.

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’uomo, respinta la richiesta, ricorreva in Cassazione con due motivi. Con il primo deduceva la violazione e falsa applicazione della L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 2, e dell’art. 797 c.p.c.. L’uomo nella specie sosteneva che i due requisiti (stabilità ed esteriorità) della convivenza ultra triennale, ostativi alla delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento non sussistevano nel proprio caso. L’uomo aggiungeva, altresì, che la relazione extraconiugale della moglie risaliva al 2012. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva, invece, l’omesso esame di un fatto decisivo.  Rilevava cioè che dalla sentenza ecclesiastica non poteva evincersi la continuità della convivenza. Peraltro il ricorrente riteneva che la Corte avesse errato nell’interpretazione e qualificazione della convivenza, come stabile e continuativa, ai fini dell’applicazione della maggioritaria giurisprudenza di legittimità. 

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione riteneva infondato il ricorso dell’uomo, confermando di fatto la ricostruzione della Corte di Appello di Perugia. Ciò alla luce della maggioritaria giurisprudenza sul punto. 

In particolare, gli Ermellini evidenziavano la correttezza della ricostruzione dei fatti da parte della Corte di Appello. La Corte di Cassazione ribadiva che la convivenza prematrimoniale “come coniugi” ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”.  Tale convivenza è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico.

Peraltro, la Corte di Cassazione sottolineava anche l’irrilevanza  della circostanza che l’unione fra i coniugi nel periodo di convivenza sia stata o meno felice. Tale mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza.

Nel caso di specie quest’ultimo requisito, che avrebbe reso rilevante la mancanza di affectio coniugalis, non veniva dedotto dell’uomo. Né tantomeno veniva provato dal ricorrente. Circostanza inoltre contestata dalla moglie. Le osservazioni dell’uomo attestavano tuttalpiù una non adesione affettiva al matrimonio dopo pochi mesi dalla sua celebrazione. Elemento che tuttavia non aveva impedito ai due coniugi di vivere insieme per oltre tre anni. 

Potrebbe anche interessarti “Rimborso somme versate per la casa familiare: l’ex convivente ne ha diritto?”, leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: annullamento matrimonio, convivenza, delibazione, divorzio, matrimonio, separazione

Collocamento della prole: a quali condizioni può essere autorizzato il trasferimento di residenza del minore?

6 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

In tema di collocamento della prole, non rileva l’esigenza della madre di trasferirsi altrove per motivi professionali, stante la libertà di quest’ultima di perseguire le proprie ambizioni ove ritenga più opportuno (Trib. Bari, Sez. I, decreto del 6 novembre 2019)

Dunque la scelta del genitore presso cui il minore deve permanere abitualmente deve essere ispirata dal superiore interesse dello stesso. In particolare va privilegiata la stabilità affettiva ed educativa del minore, oltre che il suo equilibrio psico-fisico. 

Questione giuridica

A quali condizioni si può autorizzare il trasferimento del minore verso il luogo in cui il genitore collocatario ha deciso di trasferirsi per obiettivi professionali?

Il fatto

Un uomo ed una donna, genitori di una bambina, adivano il Tribunale per vedere omologati gli accordi relativi alla gestione della figlia minore a seguito della cessazione della convivenza. 

Gli accordi prevedevano l’affidamento condiviso della minore , il collocamento della stessa presso la madre e l’obbligo per il padre di contribuire al mantenimento. 

Successivamente la donna si trasferiva a Milano per ragioni di lavoro portando con sé la figlia. Tale trasferimento, del tutto non programmato, avveniva nel bel mezzo dell’anno scolastico. 

Pertanto il padre ricorreva dinanzi al Tribunale per i Minorenni il quale ordinava alla donna di riportare la minore a Bari. Contestualmente, sospendeva la responsabilità genitoriale della stessa.

La donna proponeva ricorso al Tribunale di Bari chiedendo l’autorizzazione al trasferimento della figlia a Milano. La donna adduceva quale motivo le migliori opportunità di studio che la piccola avrebbe avuto. Tuttavia il padre si opponeva fermamente alla richiesta. 

Decisione del Tribunale 

Il Tribunale di Bari rigettava il ricorso della donna disponendo il collocamento della minore presso il padre. Dall’istruttoria emergeva che la figura paterna era in grado di assicurare alla figlia stabilità e continuità affettiva. I giudici, inoltre, sottolineavano che il trasferimento avrebbe determinato l’allontanamento della piccola dalle figure significative. Ciò avrebbe compromesso irrimediabilmente il suo percorso di crescita. 

Premessa doverosa

L’art. 337 c.c. sancisce che che la scelta della residenza abituale del minore deve essere assunta di comune accordo dai genitori. Tale scelta va fatta tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni dei figli. In tal senso, ormai da tempo, il criterio della “maternal preference” è stato sostituito dal principio alla bigenitorialità. Ne discende, quindi, che genitore collocatario può essere tanto la mamma quanto il papà. 

Ciò posto, come agire dinanzi ad una richiesta di trasferimento? 

In linea generale, in tema di trasferimento della prole, sono due gli interessi da tutelare: da un lato, la libertà del genitore di trasferirsi ovunque desideri; dall’altro lato, il rispetto del superiore interesse del minore. 

E’ chiaro che, nell’adozione di provvedimenti di questo tipo, l’iter da seguire non può mai essere univoco. Piuttosto, è necessaria una valutazione del singolo caso concreto volta ad individuare “benefici” e “rischi” che possano ripercuotersi nella sfera soggettiva del minore.

Il giudice, nell’autorizzare o meno il trasferimento, deve valutare la conformità di detto trasferimento all’interesse del minore. 

Dunque, nell’individuare il genitore presso il quale il minore dovrà permanere abitualmente, il giudice dovrà optare sempre per colui il quale sia maggiormente idoneo ad offrire stabilità affettiva, relazionale, educativa e ludica. 

Potrebbe interessarti leggi qui 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: collocamento minori, collocamento presso il padre, collocamento presso la madre, divorzio, figli minori, separazione

Stato di abbandono: il minore può essere dichiarato adottabile

2 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

In caso di stato di abbandono di un minore la Corte di Cassazione ha stabilito che “sussiste lo stato di abbandono non solo nelle ipotesi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma altresì nei casi in cui la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave lo sviluppo psico fisico del bambino, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo” (Cass. civ. ord. n. 32412/2019).

Il fatto

La Corte di Appello, in conformità con la decisione di primo grado, dichiarava lo stato di adottabilità di un minore. In particolare i giudici aditi sostenevano che il minore non godesse di un’adeguata assistenza morale e materiale da parte della madre. Inoltre era emerso che il minore soffrisse di disturbo del linguaggio e la madre era incapace di affrontare il problema. 

Per tali motivi, il bambino veniva collocato in una casa famiglia. In tale contesto si assisteva ad un repentino miglioramento delle sue condizioni psico fisiche. 

La donna, dunque, proponeva ricorso in Cassazione avverso detta decisione, lamentando la mancata valutazione del preminente diritto del minore di vivere con i genitori.

Cosa si intende per adottabilità?

L’art. 1 della l. 184/1983 sancisce il diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine. Ciò comporta che il giudice di merito deve espletare sempre, in via preventiva,  interventi a  sostegno della genitorialità al fine di rimuovere eventuali situazioni pregiudizievoli.  Solo qualora risulti impossibile il pieno recupero delle capacità genitoriali può considerarsi legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. 

A tal proposito gli Ermellini chiariscono che si ha stato di abbandono quando vi è rifiuto volontario dell’adempimento dei doveri genitoriali. Ma non solo. Anche nei casi in cui la situazione familiare sia pregiudizievole per lo sviluppo psico fisico del minore. Pertanto in assenza di concreti riscontri a nulla rileva la volontà verbale dei genitori di prendersi cura dei figli.

La decisione 

Tornando al caso di specie, la Corte di Appello aveva sottoposto al vaglio la capacità genitoriale della donna (stante l’assenza del padre che non aveva riconosciuto il figlio). La Corte era pervenuta ad un giudizio negativo circa le capacità della stessa ad accudire il minore, considerate le problematiche circostanze emerse in corso di istruttoria.

Pertanto la Corte di Cassazione riteneva inammissibile il ricorso e confermava lo stato di adottabilità del minore. 

Potrebbe anche interessarti “Famiglia di origine: il minore ha diritto a mantenere con la famiglia di origine rapporti significativi” leggi qui. 

 

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abbandono minore, adozione, affidamento, famiglia adottiva, famiglia di origine, minore, Stato di adottabilita

Separazione legale: per la pronuncia di addebito rileva la foto in “atteggiamenti intimi” con altra donna

28 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

In caso di separazione legale la Suprema Corte di Cassazione di recente ha sancito che ai fini dell’addebito rileva “la produzione fotografica che rappresenta atteggiamenti intimi del coniuge con altra persona tali da lasciar presumere l’esistenza di una relazione extraconiugale” (Cass. civ., Ord. del 24.02.2020, n. 4899).

Il fatto 

Nel corso di un giudizio di separazione legale la Corte di Appello di Roma, confermando le statuizioni del Tribunale, pronunciava l’addebito a carico del marito. In più, disponeva l’obbligo in capo a quest’ultimo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia della coppia.

L’uomo proponeva ricorso in Cassazione avverso la detta decisione.

Innanzitutto, questi deduceva la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto. In particolare, l’uomo sosteneva che i giudici di merito, errando, gli addebitavano la separazione sulla base di una mera produzione fotografica che lo ritraeva in “atteggiamenti intimi” con altra donna. Il ricorrente giustificava le immagini adducendo l’esistenza di un mero rapporto di amicizia con la donna immortalata nelle ritrazioni fotografiche. Inoltre, l’uomo sosteneva di non dovere più versare l’assegno di mantenimento previsto in favore della figlia. Il ricorrente giustificava ciò sottolineando che la figlia percepiva un reddito tale da consentire alla stessa di vivere adeguatamente. 

La decisione della Corte di Cassazione

Gli Ermellini chiamati a decidere il caso ritenevano inammissibile il ricorso.

In particolare, la Suprema Corte riteneva corretto il ragionamento giuridico posto alla base della decisione di merito. Invero, le risultanze probatorie erano state valutate correttamente. Ebbene, la produzione fotografica dimostrava la violazione del dovere di fedeltà, imposto dall’art. 143 c.c. su entrambi i coniugi e la cui violazione può determinare l’addebito della separazione.

Nel caso di specie la riproduzione fotografica, prodotta nel corso del giudizio, ritraeva il ricorrente in atteggiamenti inequivocabilmente intimi con altra donna. Pertanto da ciò si deduceva l’esistenza di una relazione extraconiugale. 

Anche l’assegno di mantenimento a favore della figlia era stato correttamente determinato. Invero, dall’istruttoria emergeva che la ragazza percepiva un reddito modesto che non le consentiva il raggiungimento dell’indipendenza economica.

Per tali motivi la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, disponendone il rigetto. 

Potrebbe anche interessarti “Addebito: non bastano il tradimento e l’allontanamento da casa”, leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: dichiarazione di addebito, obbligo di fedeltà, pronuncia di addebito, separazione legale, separazione tra coniugi, tradimento

Risarcimento danni: la madre che ha ostacolato la relazione tra il figlio e il padre deve risarcire entrambi

23 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

E’ obbligata al risarcimento danni la madre che, con la propria condotta, pregiudica la relazione affettiva del padre e del figlio. Ciò in quanto tale atteggiamento lede sia il diritto del figlio alla bigenitorialità sia quello del padre di poter vivere il proprio ruolo genitoriale.

Il caso

Un uomo presentava ricorso ex art. 709-ter c.p.c. al Tribunale di Cosenza, chiedendo, previo ammonimento della moglie, che venissero adottati provvedimenti a tutela del figlio minore. L’uomo chiedeva inoltre l’affidamento esclusivo del figlio con domicilio presso di sé previa regolamentazione del diritto di visita della madre. Chiedeva, infine, che la donna fosse condannata al risarcimento danni subiti da lui e dal figlio a causa della condotta di alienazione parentale causato dal comportamento della moglie.

La donna, costituitasi in giudizio, si opponeva alle richieste del marito e chiedeva a sua volta l’affidamento esclusivo del figlio. Chiedeva che gli incontri tra padre e figlio avvenissero in spazi protetti. Ma non solo. Denunciava l’uomo per condotte abusanti e maltrattanti sul bambino.

Tuttavia queste ultime accuse si concludevano con un provvedimento di archiviazione.

Decisione del Tribunale

Ebbene, il Tribunale valutate le richieste delle parti, alla luce del quadro probatorio, ed esclusa l’accusa di condotte abusanti e maltrattanti ai danni dell’uomo, riteneva che l’allontanamento del minore dal padre fosse riconducibile esclusivamente dalla condotta della madre. Invero, nel corso del giudizio era emerso che la donna aveva deciso che il figlio non dovesse più incontrare il padre, sebbene il processo penale fosse stato archiviato.

Tali circostanze emergevano tanto dalla consulenza tecnica di ufficio tanto dalle relazioni dei servizi sociali. In particolare la donna con il proprio comportamento aveva impedito gli incontri tra padre e figlio per un periodo continuativo di tre anni. Aveva screditato la figura paterna facendo prevalere il rancore personale al benessere del minore. Con tale comportamento la donna aveva, quindi, causato un grave danno all’uomo e allo stesso figlio.

Pertanto, accertata la lunga emarginazione della figura paterna a causa della condotta posta in essere dalla donna, il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento danni avanzata dal padre quantificata in via equitativa. Mentre disponeva l’affidamento ai servizi sociali del minore a causa delle carenze genitoriali emerse nel corso del procedimento.

Quantificazione del danno da alienazione parentale

Come si quantifica il danno da alienazione parentale? In situazioni del genere, considerata la natura non patrimoniale del danno, le norme di riferimento sono gli articoli 2056 e 1226 c.c. Il Giudice, pertanto, potrà procedere alla liquidazione soltanto in via equitativa. Ciò potrà avvenire, tuttavia, in presenza di due condizioni: l’esistenza del danno impossibile da individuare nel preciso ammontare; obbligo per il giudice di indicare i criteri utilizzati per la determinazione del quantum.

I Tribunale, negli ultimi anni, si sono avvalsi delle tabelle del Tribunale di Milano, ritenute idonee alla quantificazione del danno e alla sua personalizzazione al caso concreto.

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Famiglia di origine: il minore ha diritto a mantenere con la famiglia di origine rapporti significativi

17 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

Famiglia di origine: con la pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione ha sancito il principio in base al quale criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, nell’ambito di giudizi ex art. 333 c.c., deve essere orientato al mantenimento di un rapporto significativo tra il minore e la famiglia di origine, sia pure quest’ultima “allargata”. (Cass. Civ., n. 28257/19)

Il fatto

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici trae le sue origini da un decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia. Tale provvedimento disponeva l’allontanamento di tre minori dalla famiglia di origine e il collocamento degli stessi presso un nucleo etero-familiare. La decisione si fondava sull’asserita inadeguatezza dei genitori e dei nonni paterni a curare gli interessi morali e materiali dei piccoli.

La Corte di Appello, in sede di giudizio di secondo grado, confermava il contenuto del provvedimento dei giudici di prime cure.

Per tal motivo, la famiglia ricorreva in Cassazione al fine di aver riconosciuto il diritto a mantenere rapporti significativi con i minori.

Il caso in esame si colloca nell’alveo di giudizi volti all’allontanamento, seppur in via temporanea, di soggetti minori dalle figure genitoriali le cui condotte risultano pregiudizievoli ed ostative all’educazione e all’adeguato sviluppo psico-fisico dei figli.

Dinanzi ad ipotesi di questo tipo, stante il disposto dell’art. 333 c.c., sono due le misure che l’Autorità Giudicante potrebbe ritenere di adottare: l’affido inter-familiare (in favore dei parenti entro il quarto grado) ovvero l’affido etero-familiare.

La decisione della Cassazione

La pronuncia, dunque, punta all’individuazione dell’ordine di preferenza tra le due modalità di affidamento e si pone in linea con l’esigenza, sempre crescente, di riconoscere un ruolo di significativa importanza alla figura dei nonni nei percorsi di affido di questo tipo.

La Corte chiarisce la necessità dell’allontanamento anche temporaneo dei minori dai genitori in casi di trascuratezza, malattia o violenza. Tuttavia la misura dell’affidamento etero-familiare deve assumere la veste di extrema ratio. Ciò al fine di consentire ai membri della c.d. “famiglia allargata” di subentrare e scongiurare l’ulteriore trauma, per i piccoli, di vedersi privati del proprio contesto familiare.

Pertanto, il giudice di merito è preliminarmente tenuto ad accertare l’adeguatezza dei familiari e solo nel caso di comprovata inadeguatezza degli stessi a soddisfare correttamente le esigenze dei minori, si propenderà per la misura dell’affido etero-familiare.

Tornando al caso di specie, la Corte di Cassazione metteva in luce molte criticità dei provvedimenti di merito. In particolare gli ermellini sottolineavano la sommarietà dell’istruttoria: i nonni non erano mai stati sentiti durante il procedimento. Inoltre i giudici di merito non tenevano in debita considerazione che i piccoli  erano già affidati a questi ultimi.

Tali importanti circostanze  inducevano la Corte di Cassazione a cassare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Venezia  in diversa composizione.

Potrebbe anche interessarti “Dichiarazione di adottabilità dei figli minori se i genitori sono in carcere”, leggi qui. 

 

 

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L’assegno di divorzio deve essere versato anche se la moglie raddoppia il proprio reddito

14 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

La Cassazione ha recentemente stabilito l’obbligo del marito di versare l’assegno di divorzio anche se l’ex moglie raddoppia il proprio reddito o riceve cospicua eredità. (Cass. civ., sez. I, il 20 gennaio 2020, n. 1119).

Il caso

Nel 2014 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza con la quale un uomo, ai sensi dell’art. 9 legge n. 898/1970, chiedeva sia di essere assolto dall’obbligo di versare l’assegno divorzile alla ex moglie che di avere ridotto l’assegno di mantenimento da versare alla figlia.

La richiesta veniva rigettata sia in primo grado che dinanzi la Corte di Appello. 

Nel 2019, l’uomo adiva la Suprema Corte di Cassazione che decideva di trattare la causa in pubblica udienza, dato il rilievo della questione e le importanti riflessioni che la causa anche oggi suscita.

Nei motivi di impugnazione l’uomo adduceva le nuove condizioni economiche della moglie che, suo dire, rendevano non più necessario il versamento dell’assegno di divorzio.  La donna infatti, ricevendo una ingente somma in eredità, avrebbe migliorato in modo significativo la propria posizione economica e quasi raddoppiato il proprio reddito.

La decisione degli Ermellini

Prima di giungere ad una decisione, i Supremi Giudici di legittimità fanno una doverosa premessa sottolineando il valore da attribuire all’assegno di mantenimento.  

La Corte sottolinea  il carattere assistenziale, compensativo e perequativo dell’assegno di divorzio.

Ebbene, nel 2018 le Sezioni Unite, hanno affermato che all’ assegno di divorzio deve attribuirsi la triplice  funzione sopra indicata. Il giudice quando quantifica un assegno di divorzio deve, pertanto, tenere conto: delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi;  della durata del matrimonio; delle potenzialità reddituali future e dell’età dell’avente diritto.

I principi che si pongono alla base della decisione sono di certo rinvenibili nella pari dignità riconosciuta ai genitori nonché al vincolo di solidarietà che persiste tra loro nonostante lo scioglimento del vincolo.

Quindi, in sede di revisione dell’assegno, il giudice non procede ad autonoma e nuova valutazione dei presupposti. Il decidente piuttosto deve limitarsi a verificare in che modo le circostanza sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato gli equilibri dei coniugi e verificare l’impatto  sulla situazione economico- reddituale.

Il giudice potrà rivedere le precedenti decisioni solo se i nuovi equilibri sono significativi. Al contrario, se i nuovi motivi, alla base del ricorso, non si ritengono sopravvenuti e non assumono carattere significativo non verranno considerati ai fini di una modifica dell’assegno di divorzio.

Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione dei Giudici di legittimità, la Corte dichiarava inammissibile il ricorso dell’uomo. Gli Ermellini ritenevano insignificanti le sopravvenute circostanze a fondamento delle richieste.

Potrebbe anche interessarti “Tenore di vita: i figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio dei genitori”, leggi qui. 

 

 

 

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Tenore di vita: i figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio dei genitori

11 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

I figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio. In particolare “l’assegno di mantenimento del figlio deve essere parametrato sulle effettive ed attuali esigenze dello stesso alla luce delle condizioni economiche dei genitori e del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio“(Cass. civ. , sez. VI, del 23.01.2020, n. 1562).

Il caso

Una donna adiva il Tribunale competente affinché pronunciasse il divorzio dal marito, ai sensi della legge 898/1970. Con la donna viveva il figlio, come da separazione,  e in giudizio sorgeva controversia unicamente per l’aspetto economico. In particolare la predetta chiedeva un congruo assegno di mantenimento a carico del marito e a favore del figlio, da poco divenuto maggiorenne ma, economicamente non autosufficiente.

La decisione del Tribunale prima e della Corte di Appello poi

Il Tribunale decideva che l’ammontare del mantenimento a favore del figlio dovesse essere individuato nella misura di € 900,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie. 

La donna, ritenendo insufficiente la somma, ricorreva in appello. La Corte di Appello adita rivalutava  i redditi degli ex coniugi e del loro presumibile tenore di vita. Sottolineava, peraltro, la disparità reddituale dei genitori a favore dell’uomo;  evidenziava, altresì, che il ragazzo trascorreva più tempo presso la madre  e che le esigenze di vita di quest’ultimo erano aumentate. Alla luce di questa nuova valutazione, pertanto, aumentava ad € 1100,00 la somma dovuta dal padre per il mantenimento del figlio oltre al 70% delle spese straordinarie.

La donna ricorreva in Cassazione

La donna, ritenendo non commisurata alle reali capacità dell’ex marito la somma stabilita dai giudici di merito, nonché non rispondente al tenore di vita, ricorreva ai giudici di legittimità. L’uomo, a sua volta, presentava controricorso.

La decisione degli Ermellini

La Corte di Cassazione adita riteneva che la Corte di Appello avesse correttamente quantificato l’assegno di mantenimento. Per tali ragioni rigettava il ricorso della donna.

In particolare gli ermellini affermavano che “l’assegno di mantenimento del figlio deve essere parametrato sulle effettive ed attuali esigenze dello stesso alla luce delle condizioni economiche dei genitori e del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio”. 

Per la Suprema Corte quindi, i giudici di merito avevano attentamente valutato la situazione di fatto e conseguentemente inammissibile doveva ritenersi il ricorso presentato dalla donna.

Potrebbe anche interessarti “Assegno di mantenimento per i figli: come si calcola?”, leggi qui. 

 

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