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separazione genitori

Bigenitorialità: diritto da preservare a qualsiasi costo?

24 Agosto 2020 Da Staff Lascia un commento

In una recente sentenza, la Cassazione affronta il tema del diritto alla bigenitorialità, chiedendosi se questo sia un diritto da preservare a tutti i costi o se sia necessario porre delle condizioni.

Con pronuncia n. 9143/2020, i Giudici di legittimità statuiscono il principio secondo il quale il giudizio di previsione da compiere sui genitori in ordine alla capacità degli stessi di crescere ed educare il figlio, non può prescindere dal rispetto e dalla tutela alla bigenitorialità. Ciò significa che, pur dovendosi tenere conto del modo in cui i genitori svolgono il proprio ruolo, prestano la propria educazione, attenzione e disponibilità al figlio, non può trascurarsi l’esigenza di assicurare una comune presenza dei genitori nell’ esistenza del figlio.

Il diritto alla bigenitorialità è in grado di garantire al figlio una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi. Consente poi a questi di adempiere al comune dovere di cooperare nell’ assistenza, educazione ed istruzione del minore.

Il caso

Un uomo  depositava avanti al Tribunale per i minorenni di Lecce ricorso ex art. 333 c.c. al fine di ottenere la riorganizzazione delle competenze genitoriali. Chiedeva altresì l’esclusione della madre dall’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio. Questa, secondo il ricorrente, aveva poste in essere condotte ostacolanti per il padre. Sentita in sede di giudizio, la donna asseriva che il figlio rifiutava il padre a causa dei numerosi episodi di violenza a cui questo aveva assistito.

Con decreto dell’11 luglio 2019 il Tribunale per i minorenni di Lecce, sulla scorta di un’elevata conflittualità dei genitori, disponeva il collocamento del padre e del figlio presso un’idonea comunità educativa.

Lo stesso provvedimento, a seguito di reclamo da parte della madre, veniva poi confermato dalla Corte d’Appello di Lecce. Per confermare la precedente decisione, il Collegio aveva tenuto conto del persistente rifiuto del minore ad incontrare il padre nonché di un continuo condizionamento sia da parte delle figure parentali che della madre. Per tali ragioni riteneva opportuno che il minore e il padre affermassero la loro relazione. Affermava, inoltre, che non avevano alcun rilievo i comportamenti penalmente illeciti  rilevati dalla donna non esistendo alcun accertamento giudiziario in merito. 

Avverso la decisione della Corte d’Appello, la madre proponeva ricorso per Cassazione. 

La questione giuridica

La questione affrontata dai Giudici di merito attiene al tema della tutela al diritto alla bigenitorialità, ossia della necessaria compresenza dei genitori nella vita dei figli. Ma sino a che punto tale diritto deve essere garantito?

Il ragionamento della Corte di Cassazione

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione riporta alcuni dei principi fondamentali in tema di provvedimenti riguardanti i figli. Gli Ermellini ritengono corretto il diritto del minore ad un costante e proficuo rapporto con ambedue le figure genitoriali. Nel caso di specie questo era stato limitato dall’atteggiamento ostativo della madre che, a sua volta, aveva generato nel figlio un senso di rifiuto verso il genitore non convivente.

E’ compito del Giudice adottare il provvedimento che ponga al centro dell’attenzione il minore assicurando a questo un costante e proficuo rapporto con entrambi i genitori. Ciò si traduce nel diritto del minore ad un equo e sereno rapporto con il padre e con la madre. Ciò, nonostante i genitori siano coinvolti in procedimenti penali o in qualsivoglia doglianza di altra natura. Il principio cardine è quello del best interest of child inteso proprio come primazia degli interessi e dei diritti del minore.

La soluzione

Nel caso di specie gli Ermellini hanno ritenuto infondate le accuse della madre confermando di fatto la decisione dei Giudici di merito. In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che i Giudici territoriali, in linea di principio, abbiano adeguatamente considerato i bisogni del minore. Alla luce di ciò, tuttavia, la decisione degli Ermellini nel caso in esame sembrerebbe lasciare sullo sfondo l’interesse del minore dinanzi alla bigenitorialità. Ed invero, la decisione adottata non ha considerato il potenziale trauma nel bambino privato delle proprie abitudini di vita. 

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Separazione consensuale: è possibile simulare?

20 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Con la separazione consensuale  i coniugi decidono consensualmente di porre fine alla loro convivenza. È tuttavia noto che, in alcuni casi, i coniugi, tramite l’accordo di separazione, risolvono anche questioni patrimoniali. Tali diversi accordi, quindi, possono convivere nello stesso atto. Tuttavia, diverso sarà il loro trattamento giuridico (Cass. civ., sez III civ. n. 21839/2019).

Qual è il contenuto dell’accordo di separazione?

La separazione è un negozio di diritto familiare con un contenuto minimo essenziale. Si fa riferimento al consenso reciproco a vivere separati; alla regolamentazione dell’affidamento dei figli; alla determinazione di un eventuale assegno di mantenimento. Tutti gli accordi di separazione devono regolare necessariamente questi tre profili. Ovviamente in relazione agli ultimi due profili presupposto necessario è la presenza di figli, altrimenti nessuna regolamentazione è richiesta.

Contenuto accessorio

Insieme al contenuto minimo essenziale i coniugi, tramite la separazione consensuale, possono disciplinare ulteriori rapporti. Si tratta generalmente di rapporti economici/fiscali. Questi vengono regolamentati in occasione della separazione, ma non a causa della stessa. Tali accordi accessori costituiscono espressione della libera autonomia contrattuale dei privati. Essi sono del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili.

Accordi accessori e contenuto minimo essenziale, nonostante siano autonomi ed indipendenti, ben possono convivere nello stesso atto. Diversa è la causa: regolare determinati profili generalmente patrimoniali nel primo caso; addivenire alla separazione nel secondo. Diversa sarà inoltre la disciplina giuridica.

È possibile simulare l’accordo di separazione?

L’argomento è di grande importanza e attualità. Parlando di simulazione è opportuno fare una precisazione. Ad essere simulata potrebbe essere la separazione in sé. Ciò avviene quando i coniugi non vogliono in realtà porre fine alla reciproca convivenza. Oppure la simulazione potrebbe riguardare soltanto l’accordo accessorio. Volendo invece i coniugi effettivamente separarsi.

Nel primo caso la giurisprudenza afferma che l’impugnazione è inammissibile se hanno chiesto a Tribunale l’omologazione. Al contenuto essenziale dell’accordo di separazione non possono dunque applicarsi le norme in tema di simulazione contrattuale (Cass. Civ., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607).

A conclusioni diverse si giunge in relazione alle pattuizioni non essenziali. Tali accordi sono infatti solo eventuali e sono volti a completare ed integrare l’accordo principale. È per tale motivo che la Cassazione li ha etichettati come autonomi e indipendenti rispetto agli elementi essenziali dell’atto. Ne consegue che, in relazione ad essi, non valgono le argomentazioni ostative all’impugnabilità per simulazione. Essendo espressione della libera autonomia negoziale, le parti sono libere di simulare e chi ha interesse può eccepire la simulazione.

Conclusioni

In definitiva quindi  i coniugi, nell’accordo di separazione, possono regolare fattispecie distinte da quelle che integrano il contenuto tipico dell’atto. Tali accordi, espressione della libera autonomia negoziale delle parti, sono sottoposti alle regole civilistiche sulla simulazione.

Potrebbe anche interessarti “La dorata del matrimonio incide sull’importo del mantenimento”, leggi qui.

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Educazione religiosa, può essere imposta?

21 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Se l’educazione religiosa da impartire a un figlio causa un conflitto tra i genitori, il giudice dovrà accertare eventuali pregiudizi ai danni del figlio; tale accertamento dovrà avvenire previa osservazione e ascolto del minore stesso (Cass. Sez. I n. 21916/2019).

Contrasto sull’educazione religiosa

Oggigiorno assistiamo sempre più spesso a matrimoni o convivenze tra persone con culture profondamente diverse; queste diversità, inevitabilmente, si riversano sull’educazione da impartire ai figli. certo la religione è uno dei più importanti capisaldi della nostra cultura, ed invero, non di rado, capita che i genitori non concordino in merito all’educazione religiosa da impartire. A tal proposito ci si chiede se un genitore possa in qualche modo imporre la propria religione al figlio. La questione, per nulla scontata, ha creato molti contrasti anche in giurisprudenza.

Proprio in caso di disaccordo tra i genitori, sarà il giudice a dirimere il conflitto, questi dovrà farsi guidare dal “supremo interesse del minore” che si ritiene prevalente sulla libertà religiosa dell’adulto e sul potere educativo del genitore.

Soluzioni giurisprudenziali

A tal proposito il Tribunale di Como, pronunciando separazione personale dei coniugi, statuiva anche sull’educazione religiosa del figlio. In quell’occasione il rilevava il totale dissenso del padre cattolico all’educazione religiosa geovista della madre ritenendo “migliore” la scelta educativa paterna all’insegnamento della religione cattolica.

I giudici comaschi, sostenevano che la religione cattolica era da preferirsi alle altre religioni perché avrebbe consentito al minore una migliore integrazione nella società, nella scuola e persino nello sport. Ciascuno di questi “settori”, infatti, sarebbe fortemente influenzato dalla religione cattolica.

La madre proponeva appello avverso la sentenza.

Questa riteneva la sentenza contraria al principio della bigenitorialità , sostenendo che ogni genitore deve essere libero di trasmettere i propri valori ai figli, primi tra tutti quelli religiosi. Soltanto se il figlio viene messo a contatto con diverse realtà sarà in grado di effettuare una scelta religiosa consapevole.

La Corte di Appello rigettava il ricorso, facendo in parte proprie le conclusioni del padre e ribadendo il preminente interesse del minore ad un libero approccio con le religioni dei genitori a condizione che il conflitto genitoriale non gli arrechi alcun danno. 

Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21916 del settembre 2019, ha riconosciuto il diritto del minore a ricevere l’educazione religiosa da entrambi i genitori. Il minore deve essere libero di scegliere la propria religione così come consentito dall‘art. 19 della nostra Costituzione.

Quindi il genitore può imporre l’educazione religiosa al figlio?

Abbiamo quindi detto che il dato di partenza deve essere sempre il superiore interesse del minore. Quindi se il disaccordo dei genitori può arrecare dei danni a quest’ultimo,  sarà il giudice a decidere ascoltando il minore personalmente

Ciò significa che il tribunale potrebbe anche decidere di impedire ai genitori qualsiasi imput religioso, così come avvenuto ad Agrigento nel 2017.  Allo stesso modo, il giudice potrebbe decidere che sia un solo genitore ad impartire l’educazione religiosa al figlio, indipendentemente dalle religioni in questione.

L’unico interesse del giudice sarà proprio il minore, a che questo cresca sereno e soprattutto libero. 

Potrebbe anche interessarti “Affidamento figlio: il genitore lo può riottenere se dimostra di avere abbandonato la vita trasgressiva”, leggi qui.

 

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