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Rimborso somme versate per la casa familiare: l’ex convivente ne ha diritto?

30 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’ex convivente che ha versato all’altro del denaro a titolo di concorso alle spese di costruzione di quella che doveva diventare la casa familiare ha diritto al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il conferimento non si concretizza nell’acquisto della proprietà del bene” (Cass. Sez. II civile, ord. 3 ottobre 2019, n. 24721). 

Il caso

Un uomo costruiva su un fondo proprio un immobile da adibire a casa familiare. A tal fine utilizzava delle somme, pari alla metà dei costi di costruzione, corrisposte dalla convivente.  Ebbene la donna aveva conferito le somme all’esclusivo fine di partecipare alle spese di edificazione della casa familiare e con l’intento di divenire in futuro comproprietaria. 

Tuttavia, e nonostante i progetti futuri, la relazione sentimentale tra la coppia veniva meno. Pertanto la donna si rivolgeva al Tribunale al fine di chiedere, in via principale, la divisione dell’immobile  ed eventuali attribuzioni a titolo di conguaglio o, in via subordinata, la condanna dell’ex convivente alla restituzione della somma corrisposta dalla stessa.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale adito rigettava la domanda volta all’accertamento della comproprietà. Riconosceva, tuttavia, alla donna un credito a titolo di indennità per l’ingiustificato  arricchimento dell’ex compagno. In particolare il Tribunale rilevava che l’impoverimento della donna non trovava alcuna giustificazione. Nel caso di specie mancava sia il vincolo contrattuale sia lo spirito di liberalità tipico degli atti di donazione. Pertanto l’ex compagno veniva condannato  alla rifusione delle spese sostenute dalla donna  per la costruzione dell’immobile di sua proprietà.

L’umo impugnava la sentenza di primo grado

L’ex convivente ritenendo ingiusta la sentenza di primo grado ricorreva in appello. L’Ecc.ma Corte, dopo avere riqualificato la domanda della donna come azione di restituzione,  ribadiva il corretto iter motivazionale dei giudici di prime cure e confermava la sentenza.

L’uomo ricorreva in Cassazione

Anche la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell’ex compagno. In particolare, con l’ordinanza in commento affermava che “”L’ex convivente che ha versato all’altro del denaro a titolo di concorso alle spese di costruzione di quella che doveva diventare la casa familiare ha diritto al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il conferimento non si concretizza nell’acquisto della proprietà del bene”.

Il ragionamento degli ermellini nell’affermazione del superiore principio di diritto traeva origine dal corretto inquadramento dell’art. 2034 c.c. Tale norma riguarda le obbligazioni naturali. Tali possono essere considerate le attribuzioni patrimoniali effettuate tra soggetti sentimentalmente legati.

Nel dettaglio, il pagamento spontaneo eseguito nell’ambito di una famiglia di fatto, potrebbe essere qualificato come adempimento di un dovere di carattere morale o sociale.  In tali casi l’art. 2034 c.c. stabilisce l’irripetibilità delle somme corrisposte. 

Tuttavia la Corte di Cassazione riteneva possibile, nel caso di specie,  configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte del convivente more uxorio. Ciò  perché le somme versate dalla donna non erano qualificabili come adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.

Alla luce di quanto sopra la Corte di Cassazione confermava le sentenze di merito. Il ricorrente non aveva dimostrato  che la somma gli fosse stata corrisposta a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà. Il ricorso proposto dall’uomo quindi veniva rigettato. Pertanto l’uomo doveva provvedere alla rimborso delle somme alla ex compagna.

Potrebbe anche interessarti “Abitazione familiare: nessun diritto di abitazione per il coniuge superstite se la casa non è più adibita ad abitazione familiare”, leggi qui. 

 

 

 

 

 

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Spese straordinarie: il Tribunale di Palermo adotta un nuovo protocollo

23 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le spese straordinarie per i figli sono un argomento delicato, che spesso si presta a numerose interpretazioni. Il Tribunale di Palermo ha aggiornato il suo protocollo a riguardo, cercando di renderlo il più possibile esaustivo per scongiurare ulteriori liti tra ex.

Nell’ultimo periodo ci siamo trovati più volte a parlare di spese straordinarie nei nostri articoli (vedi anche “Spese straordinarie: ci rientrano anche quelle per l’estetista”). D’altronde restano uno dei maggiori motivi di scontro tra genitori che non sono più coppia.

E’ fisiologico: chi paga il mantenimento vorrebbe far ricadere in quella somma il maggior numero di voci di spesa per i figli. Chi invece di fatto paga, vorrebbe potere dividere l’esborso con l’altro genitore.

Molte volte si è addirittura costretti a ritornare dal giudice per fare valere le proprie ragioni. Con  un dispendio economico a volte paradossalmente superiore alla spesa approntata per i figli. Oltre che allo spreco di energie!

Per cercare di prevenire queste situazioni i Tribunali di tutta Italia hanno elaborato dei protocolli. Che chiariscono quali sono le voci di spesa che ricadono nel mantenimento – le così dette “spese ordinarie” – e quelle che invece vi sono escluse e che necessitano di ulteriori esborsi da parte dei genitori. Queste ultime, dette, appunto “spese straordinarie”.

Il Tribunale di Palermo già alcuni anni fa aveva adottato un documento di questo genere. Ma i tempi cambiano, così come le esigenze dei bambini/ragazzi. Così lo scorso 8 luglio i Presidenti del Tribunale e del Consiglio dell’Ordine, insieme alle organizzazioni più rappresentative in materia di famiglia, ne hanno sottoscritto uno aggiornato.

Ma entriamo un po’ più nel dettaglio.

Spese ordinarie

Secondo questo nuovo protocollo, ad esempio, le spese per l’estetista ed il barbiere sarebbero ricomprese nel mantenimento. Così come quelle per le ricariche del cellulare o il cinema.

Spese extra assegno, rimborsabili anche in caso di mancato preventivo accordo tra i genitori

Invece tra le spese straordinarie “extra assegno” ci sono quelle scolastiche e quelle per il motorino (se acquistato con il consenso di entrambi i genitori). Ma anche quelle per occhiali, lenti a contatto e regali per i compleanni degli amici. Questi esborsi verranno suddivisi tra i genitori in percentuali uguali o diverse a seconda che le capacità reddituali si equivalgano o meno.

Spese extra assegno rimborsabili solo in caso di preventivo accordo di entrambi i genitori

Tra queste rientrano in generale tutte le visite/cure mediche in strutture private. Si pensi ad esempio al dentista, all’ortodonzista o all’oculista. O ai cicli di psicoterapia. Ma anche alle spese per la scuola guida, o per l’organizzazione di feste per i figli.

Silenzio-assenso su spese sanitarie extra assegno

Il nuovo protocollo regola anche un’ ipotesi tutt’altro che infrequente. Facciamo l’esempio di un genitore che voglia sottoporre il figlio alle cure di uno specialista privato. Questi dovrà comunicarlo all’altro genitore, insieme al preventivo di spesa, con preavviso di almeno 7 giorni. L’altro genitore avrà lo stesso termine per proporre un preventivo meno oneroso. Se non lo fa, questo silenzio sarà giudicato come assenso, e dovrà partecipare alle spese.

Cosa accade se, nonostante il preventivo alternativo, il primo genitore voglia per forza recarsi dal medico da lui scelto? L’altro genitore dovrà rimborsare la sua quota, ma in rapporto al preventivo alternativo da lui proposto.

Spese per gite scolastiche/sportive con pernottamento

In questi casi uno dei genitori dovrà fare richiesta scritta all’altro, che entro 20 giorni dovrà esprimere il suo parere. L’eventuale dissenso dovrà essere motivato. E il silenzio varrà come assenso.

Ovviamente il protocollo prevede tante altre ipotesi! E gli elenchi sono più lunghi di così! Quindi se voleste leggere il documento integrale, vi lasciamo il link qui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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