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affidamento condiviso

In tema di affidamento, il criterio fondamentale è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole

25 Novembre 2022 Da Staff Lascia un commento

In tema di affidamento, il criterio fondamentale è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole.

A confermare il summenzionato principio di diritto è la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022.

Il caso

Una coppia, dopo un periodo di frequentazione, intraprendeva una convivenza e dalla loro relazione sentimentale nascevano due figlie. 

La madre, qualche anno dopo e senza il consenso del padre, si trasferiva con le figlie minori presso l’abitazione dei propri genitori a circa 70 km di distanza dalla casa familiare.

Il Tribunale territorialmente competente, adito dal padre, disponeva a causa di tale condotta, l’affido esclusivo delle figlie minori in favore di quest’ultimo con collocamento prevalente presso la di lui casa familiare. Il Tribunale incaricava, inoltre, i Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare.

La madre impugnava innanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente il suddetto provvedimento di primo grado ma i giudici di secondo grado respingevano il reclamo dalla stessa proposto. Ciò in quanto i giudici sostenevano che lo stato di sofferenza morale e psicologico di cui era affetta la madre delle minori non poteva giustificare una scelta talmente grave ed arbitraria come quella di sradicare le figlie dal consueto ambiente familiare, amicale e scolastico, senza il consenso dell’altro genitore.

La Corte d’Appello affermava che la decisione della madre di allontanarsi con le bambine dalla casa familiare, senza il consenso paterno, era tale da giustificare il provvedimento estremo di affidamento esclusivo delle minori al padre. Veniva, pertanto, confermato l’affidamento esclusivo delle figlie al padre in quanto ritenuto un genitore maggiormente idoneo, in grado di occuparsi delle minori e supportato in tal senso da una adeguata rete familiare. 

La decisione della Corte di Cassazione

La madre proponeva, quindi, ricorso per Cassazione lamentando che la decisione di cui sopra non fosse stata supportata da alcuna approfondita indagine in merito alla idoneità genitoriale della madre ed in merito ad eventuali traumi che le minori avrebbero potuto subire a causa dell’allontanamento dalla figura materna. 

La Corte di Cassazione, con la summenzionata ordinanza, analizza quali verifiche il giudice deve necessariamente compiere prima di adottare la decisione di affidare i figli in via esclusiva ad uno solo dei genitori. 

Ebbene, gli Ermellini accolgono il ricorso presentato dalla madre e rinviano la causa alla Corte d’Appello territorialmente competente in diversa composizione per una concreta riesamina del nucleo familiare di cui in oggetto. 

Ciò in quanto i giudici di secondo grado, nel disporre l’affidamento esclusivo delle figlie al padre, non hanno valutato adeguatamente le capacità genitoriali della madre. 

Ed infatti, nell’interesse superiore dei minori, deve sempre essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio. Trattasi, del resto, di un diritto del minore prima ancora che dei genitori. 

Ogni decisione che si ponga il problema di privilegiare l’interesse del minore in prospettiva futura deve essere presa a seguito di un difficilissimo bilanciamento di interessi al fine di evitare di produrre al minore una sofferenza immediata qualora sia invece altamente probabile che in futuro la scelta opposta non causerebbe allo stesso un danno elevato, tale da lasciare strascichi traumatici.  

Nessuna valutazione in tal senso era stata operata dai giudici di secondo grado non essendo stata in alcun modo dimostrata la presunta inidoneità della madre che non può essere considerata tale solo per effetto della scelta sopra posta in essere.

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento condiviso, affidamento esclusivo, divorzio, figli minori, minorenne, separazione, superiore interesse

Affido super esclusivo? no se a fondarlo è la PAS

28 Maggio 2021 Da Staff Lascia un commento

Con l’ordinanza n. 13217 del maggio del 2021, la Corte di Cassazione torna a fornire una guida da seguire nel caso in cui un genitore chieda in giudizio l’affido del figlio minore nelle forme dell’affidamento super esclusivo.

Il caso

Nel caso di specie la richiesta trovava fondamento nella circostanza che l’altro genitore (la madre nel caso de quo) era stata dichiarata, in sede di consulenza tecnica di ufficio sull’incapacità genitoriale, affetta dalla “sindrome della madre malevole” o c.d. pas.

La corte di Cassazione cassava la sentenza della Corte di Appello, con rinvio ad altra corte territoriale, accogliendo le doglianze della madre.

Decisione dei giudici di merito

Il Giudice di secondo grado aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’affido super esclusivo al padre. Dalla C.T.U era emersa un’elevata conflittualità dei genitori, un grave problema di comunicazione tra i due e una grave carenza nelle capacità genitoriali della donna. Dai colloqui clinici era emersa la volontà della madre di tenere la bambina solo per sé, escludendo la figura genitoriale paterna; una forte resistenza a cambiare le proprie convinzioni e l’influenza negativa della famiglia materna, con prospettive rischiose per la bambina.

Da qui era nata la necessità di collocare la minore presso il padre, ritenuto genitore capace di darle serenità ed equilibrio.
Tali conclusioni venivano confermate anche dalla seconda consulenza tecnica. Tale ultima consulenza aveva rilevato la necessità di affidare la minore solo al padre. Ciò poiché la madre risultava affetta da “
sindrome della madre malevola” che la portava ad escludere totalmente la figura paterna dalla vita della figlia. La Corte aveva così fondato su detto accertamento tecnico la propria decisione, ritenendo gli esito della CTU attendibili perché basate su “risultanze cliniche, oggetto di specifico accertamento di fatto.”

La donna ricorreva in Cassazione

La madre ricorreva in Cassazione, i cui Giudici accoglievano il ricorso ritenendo fondati i quattro motivi del ricorso. Gli ermellini chiarivano che, quando un genitore denuncia comportamenti dell’altra figura genitoriale riconducibili alla c.d. sindrome da alienazione parentale, per procedere alla modifica delle condizioni di affidamento, il giudice è tenuto ad accertare la veridicità di detti comportamenti.

Un genitore infatti è ritenuto idoneo anche per la capacità di preservare i rapporti della prole con l’altro genitore. Ciò tutela il diritto del minore alla bigenitorialità e a una crescita sana ed equilibrata. Nell’aderire alle conclusioni di un accertamento peritale il giudice non poteva limitarsi a richiamare le conclusioni dei consulenti. Egli è chiamato ad accertare la validità scientifica delle risultanze. Ciò al fine di evitare che “soluzioni prive del necessario conforto scientifico risultino alla fine potenzialmente produttive di danni ancora più gravi di quelli che intendono scongiurare.”

La Corte rilevava pertanto che le conclusioni sulle capacità genitoriale della madre non risultavano chiare. In molti punti apparivano generiche. Sebbene la ricorrente avesse in effetti ostacolato in qualche occasione il rapporto padre e figlia doveva tenersi in conto come fosse pure stato accertato che la madre manteneva comunque una condotta di accudimento nei confronti della minore.

Per la Cassazione “i fatti ascritti dalla Corte territoriale alla ricorrente non presentano la gravità legittimante la pronuncia impugnata, in mancanza di accertate, irrecuperabili carenze d’espressione delle capacità genitoriali” tali da giustificare il super affido al padre in un’età in cui, per la bambina, la figura materna è così importante.

Per queste ragioni si giungeva alla pronuncia di cassazione con rinvio ad altra Corte territoriale, per trattare nuovamente la questione.

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Tatuaggio su minorenni: basta il consenso di un solo genitore?

9 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

Può un minorenne fare un tatuaggio con il solo consenso della madre?

Il caso 

Un padre scopriva tramite facebook che la figlia minorenne aveva fatto un tatuaggio a sua insaputa e senza il suo consenso, allorché chiedeva come potere agire nei riguardi della ex moglie per non essere stato consultato.

La questione giuridica 

La norma di riferimento da cui partire per affrontare la superiore questione è l’art. 337-ter c.c. Tale norma afferma che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”.

In virtù di tale norma, pertanto, le scelte importanti attinenti i figli  devono essere prese da entrambi i genitori. In caso di disaccordo quindi l’unica via perseguibile è quella di rivolgersi al Giudice.

“il tatuaggio”  è una decisione di maggior interesse?

Ebbene, fare un tatuaggio sul corpo di un minore rientra tra le decisioni di maggiore interesse per cui è necessario il consenso di entrambi i genitori. A tale conclusione si giunge considerando le gravi conseguenze penali nelle quali potrebbe incorrere il tatuatore che esegue su un minore un tatuaggio in assenza del consenso dei genitori.  Ed invero La Corte di Cassazione ha affermato che il professionista rischierebbe un’imputazione per “lesioni volontarie”.

Nel caso di specie emerge che il padre non è stato messo al corrente circa la volontà della figlia minorenne di volersi fare un tatuaggio. La ex moglie non si è premurata di acquisire il consenso dell’uomo prima di concedere il proprio. 
Tale atteggiamento dunque è in evidente contrasto con le regole dell’affidamento condiviso. 

Quali rimedi può esperire l’altro genitore in tali circostanze?

Il genitore che è stato estromesso da una decisione di “maggior interesse” per il figlio può sicuramente adire l’autorità giudiziaria. L’ordinamento prevede meccanismi risarcitori o sanzionatori, la cui applicazione è modulata tenendo conto delle caratteristiche del caso.
Ed in particolare l’art. 709-ter c.p.c. individua tre tipologie di misure afflittive: l’ammonizione, il risarcimento dei
danni nei confronti del minore e dell’altro genitore, la condanna al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria.

Ammonimento

L’ammonimento consiste nell’invito rivolto al genitore di astenersi dal porre in essere condotte che possano pregiudicare il rapporto tra l’altro genitore e i figli nonché per aver violato le regole dell’affido condiviso.

Risarcimento danni

Il risarcimento danni consiste nell’obbligo di versare al genitore leso una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato.

Pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria

Il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende è, invece, una sanzione di natura amministrativa  comminata nell’ipotesi di reiterate violazioni alle prescrizioni giudiziali.

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Sindrome da alienazione parentale (PAS), cosa è?

18 Settembre 2020 Da Staff Lascia un commento

La sindrome da alienazione parentale (PAS – Parental Alienation Syndrome) è una dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori coinvolti in separazioni e divorzi altamente conflittuali.

In tale materia è molto  interessante una sentenza Tribunale di Brescia.

In particolare, il Tribunale di Brescia con la sentenza n. 815/2019 ha individuato otto sintomi dai quali è possibile desumere nei figli la sindrome da alienazione parentale. Purtroppo nei casi di separazione o divorzio spesso accade che uno dei genitori metta in atto una campagna denigratoria nei confronti dell’altro. Ciò al fine di tenere il figlio per sé o semplicemente per danneggiare il coniuge, a tutto danno del minore stesso. Nel caso di specie i consulenti incaricati hanno messo in luce che i figli di genitori in conflitto corrono il rischio di sviluppare disturbi della personalità o disturbi d’identità di genere.

Il caso

Una donna chiedeva la separazione con addebito al marito accusato di essere marito e padre assente. L’uomo veniva anche accusato di avere continuamente offeso e denigrato la moglie. Quest’ultima chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno. L’uomo, costituitosi in giudizio, negava le accuse, sostenendo che il fallimento del matrimonio derivava dall’infedeltà della moglie. Peraltro, l’uomo chiedeva il risarcimento del danno subito in quanto la moglie avrebbe ostacolato i rapporti con la figlia.

Durante la pendenza del procedimento di separazione la donna denunciava il marito accusandolo di avere toccato nelle parti intime la figlia minore. A causa di ciò, il diritto di visita veniva disposto in forma protetta.Durante l’istruttoria veniva disposta l’attivazione dei servizi sociali con compiti di sostegno e monitoraggio. Veniva, inoltre, disposta una CTU al fine di appurare i rapporti tra la minore e i genitori.

Conclusa l’istruttoria, il Tribunale di Brescia dichiarava la separazione dei coniugi. Respingeva la domanda di addebito della moglie e accoglieva quella del marito, il quale aveva provato l’infedeltà della donna a cui non veniva riconosciuto l’assegno di mantenimento.

Provvedimenti nell’interesse della figlia

Il Tribunale evidenziava che l’atteggiamento della minore coinvolta nella separazione era peggiorato nel tempo. In particolare la minore manifestava un ostinato rifiuto ad avvicinarsi al padre. In particolare nonostante l’intervento del Servizio Sociale, il rapporto sembrava peggiorare e ciò nonostante il padre manifestasse la propria disponibilità e attenzione nei confronti della figlia. 

Il CTU, il quale riteneva irragionevole l’opposività della minore nei confronti del padre, riconduceva l’atteggiamento alla Sindrome da Alienazione Parentale. Il CTU definiva la PAS “una controversa dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzi.” La sindrome si caratterizza per la compresenza dei seguenti 8 aspetti:

campagna di denigrazione, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante”;

razionalizzazione debole dell’astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o superficiali”;

mancanza di ambivalenza. Il genitore rifiutato è descritto dal bambino “tutto negativo”, mentre l’altro genitore è ” tutto positivo”;

fenomeno del pensatore indipendente: il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore;

appoggio automatico al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante;

assenza di senso di colpa;

scenari presi a prestito, ossia affermazioni che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente;

estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato.

Secondo il CTU  in casi simili “quando un minore rifiuta di frequentare un genitore (…) potrebbe sviluppare un disturbo di identità di genere, o un disturbo di personalità paranoide o antisociale.”

Esiti della CTU

Peraltro, in sede di CTU emergeva che la madre da anni metteva in atto un sistematico atteggiamento di svalutazione del padre. Peraltro, la donna La manifestava di voler esercitare un controllo unilaterale sugli incontri padre-figlia, dichiarando di preferire la figlia in una comunità, piuttosto che con il coniuge. La donna, inoltre, si era dimostrata ostile nei confronti di chiunque si avvicinasse alla figlia solo perché si adoperava nell’avvicinare la minore al padre.  Violava così il diritto della bambina alla bigenitorialità.

Decisione del Tribunale di Brescia

Alla luce di tali gravi atteggiamenti il Tribunale disponeva il collocamento della minore presso il padre che, “si è rivelato un genitore adeguato, dotato di buone competenze e sinceramente interessato a recuperare la relazione con la figlia.” Gli incontri con la madre, invece, dovevano avvenire per tre volte alla settimana alla presenza di un educatore.

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Affido congiunto: è da escludere in caso di alta conflittualità tra i genitori

8 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

E’ corretto negare l’affido congiunto a quei genitori che si sono rivelati incapaci di elaborare il fallimento del proprio progetto di coppia e sono quindi in costante conflitto reciproco, anche in presenza del figlio, incapaci di dialogare o accordarsi nell’interesse superiore del minore senza ricorrere ad avvocati o all’autorità giudiziaria (Cass. civ., ord. n. 5604/2020).

Pertanto l’incapacità di rapportarsi responsabilmente alla genitorialità mette a rischio l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli.

Il caso

Un uomo si rivolgeva al Tribunale di Roma chiedendo l’affido condiviso del figlio minore nato da una relazione more uxorio.

Il Tribunale adito, con decreto, rigettava la richiesta e confermava la sospensione della responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i minorenni. Determinava, altresì, il contributo mensile per il mantenimento, dovuto dal padre, e poneva le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.

Gli stessi proponevano reclamo nei confronti del decreto: il padre chiedeva nuovamente l’affido condiviso del figlio, oltre che la rideterminazione dell’assegno di mantenimento da esso dovuto; invece, la madre chiedeva la corresponsione di un contributo maggiore.

La CdA di Roma rigettava entrambi i reclami, adducendo le seguenti motivazioni.

In primis, a fondamento di detta decisione, vi era la constatazione di un rapporto altamente conflittuale tra i genitori. Questo elemento escludeva di default la possibilità di un affido congiunto del minore.

Con riguardo agli aspetti economici, la Corte reputava corretta la determinazione dell’assegno di mantenimento stabilita dal Tribunale in primo grado.

Da ultimo la CdA, avendo rilevato il parziale inadempimento del padre nel corrispondere l’assegno, aveva disposto che quest’ultimo fosse versato alla madre direttamente dal datore di lavoro dell’ex compagno (ai sensi dell’art. 156 c.c.).

Il ricorso in Cassazione

L’uomo impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione.

Innanzitutto il ricorrente contestava l’entità del mantenimento da esso dovuto. Lo stesso sottolineava come i giudici di appello non avessero in alcun modo tenuto conto della sua situazione reddituale, né avessero indagato circa le condizioni patrimoniali dell’ex compagna. Secondo il ricorrente, la donna, oltre ad essere proprietaria di svariati immobili, non avrebbe mai cercato di rendersi economicamente autonoma.

Con il secondo motivo di ricorso, l’uomo reiterava la richiesta di affido congiunto del figlio minore. Questi chiariva come il trasferimento dell’ex compagna da Milano a Roma fosse la reale causa dell’inasprimento dei rapporti tra i due genitori: infatti, a detta del ricorrente, il trasferimento del figlio presso un’altra città aveva comportato una lesione al proprio diritto alla bigenitorialità.

L’iter decisionale della Cassazione.

La Corte dichiarava inammissibili entrambi i motivi di ricorso.

Con riguardo al primo motivo la Corte rilevava che, al fine di stabilire l’entità del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non collocatario, occorre osservare il principio di proporzionalità. Ciò significa che la misura dell’assegno deve tenere conto dei redditi di entrambi i genitori, oltre che delle esigenze del minore alla luce del tenore di vita goduto (così Cass. civ., n. 4811/2018).

La Corte rilevava come i giudici di appello avessero ampiamente esaminato i redditi di entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze del bambino. Dunque riteneva che la pronuncia di secondo grado fosse immune da vizi.

Anche l’ordine impartito al datore di lavoro dell’uomo di versare le somme in favore della madre era stato ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, poiché adeguatamente motivato.

Nei casi di alta conflittualità…

la Corte precisava che l’esistenza di un rapporto di conflittualità tra le figure genitoriali non preclude l’accesso al regime dell’affido condiviso. Ciò purché si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Sicché non deve essere messo in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli (così Cass. civ., n. 6535/2019).

Pertanto, la decisione dei giudici di merito era da ritenersi assolutamente congrua posto il «quadro di genitorialità “assolutamente desolante”» caratterizzante la relazione tra i due soggetti.

Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Roma era altresì emerso: l’incapacità degli ex conviventi di elaborare il fallimento del progetto di coppia; il costante rifiuto dei genitori di avviare un percorso di mediazione.

Questi elementi, unitamente considerati, avevano spinto la CdA competente a confermare l’affidamento del bambino al Comune di Roma. Veniva inoltre nominato il Sindaco pro tempore tutore provvisorio e avviato un adeguato supporto psicologico.

Alla luce delle suesposte motivazioni la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile.

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Maternal preference: è ancora il criterio privilegiato per individuare il genitore collocatario?

24 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

Maternal preference: ai fini di una di una corretta individuazione del genitore collocatario è necessario tener conto dell’interesse morale e materiale del minore. Nel caso in cui, dalle risultanze della C.T.U., emerga che i genitori siano dotati di pari capacità genitoriale, il minore deve permanere prevalentemente presso il padre se quest’ultimo ha maggiore tempo a disposizione rispetto alla madre (Trib. di Bari).

Il caso

Al termine di un rapporto di convivenza un uomo si rivolgeva al Tribunale di Bari chiedendo il collocamento presso di sé del figlio minore. 

L’uomo, militare in congedo, rappresentava al Tribunale di provvedere in prima persona alle esigenze relative alla cura del figlio. Ciò grazie al tempo libero a propria disposizione. Infatti l’ex compagna, svolgendo la professione di commercialista, dedicava gran parte della giornata al lavoro.

Per tali motivi, il padre chiedeva il collocamento prevalente del minore presso di sé e la calendarizzazione degli incontri madre-figlio.

A questo punto la donna si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. La predetta affermava di essere l’unica figura genitoriale in grado di tutelare al meglio gli interessi morali e materiali del piccolo. In più rappresentava come l’ex compagno non avesse mai costruito un rapporto confidenziale con il figlio e che fosse incline ad istinti suicidi.

Il Tribunale di Bari, a fronte della complessità della situazione, disponeva una C.T.U. al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambe le figure. 

La decisione dei giudici di merito

La consulenza richiesta in sede di giudizio si concludeva con un giudizio di preferenza della madre quale genitore collocatario.

Il consulente partiva dal presupposto che tanto la figura materna, quanto quella paterna, fossero egualmente capaci nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

In più, pur riconoscendo la maggiore disponibilità di tempo libero del padre (in congedo dal lavoro), evidenziava come la madre fosse perfettamente in grado di conciliare ruolo materno con lo svolgimento della sua professione. In conclusione, in merito all’individuazione del genitore collocatario riconosceva in capo alla figura materna una indole empatica tale da meglio comprendere gli stati d’animo del bambino.

Tuttavia e nonostante le superiori risultante, il Tribunale definiva la questione in senso contrario. I giudici ritenevano che la conclusione cui era pervenuta la C.T.U. non era confacente al caso concreto.

Per il tribunale l’unico criterio utilizzabile nella scelta del genitore collocatario prevalente è quello del superiore interesse del minore.

A ragion di ciò, riteneva che la migliore sintonia della madre con il figlio non fosse, nel caso di specie, sufficiente a disporre in favore della donna.

Il tribunale, piuttosto, spostava l’attenzione sulla cospicua disponibilità di tempo goduta dal padre e sulla sua concreta idoneità a soddisfare ogni esigenza di vita del minore.

Tali circostanze erano imprescindibili per la decisione. Pertanto, il tribunale disponeva l’affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre.

Osservazioni generali

Quali sono le argomentazioni seguite dal tribunale verso la superiore decisione?

Va preliminarmente osservato che, oggi, la decisione relativa al collocamento dei figli minori non è più scontata (a favore della madre – maternal preferance) come in passato.

Innanzitutto l’art. 337-ter c.c. impone che, nell’adozione di provvedimenti relativi al collocamento prevalente di un minore presso uno dei genitori, il superiore interesse del minore deve fungere da criterio guida.

Fino a poco tempo fa, i giudici di merito e di legittimità hanno ritenuto preferibile far coincidere il superiore interesse del minore con la necessità che la figura genitoriale collocataria prevalente fosse quella materna.

Invero il costante mutamento della società odierna, il quale si riversa inesorabilmente anche sui concetti di famiglia e matrimonio, ha determinato l’affievolimento della c.d. maternal preference.

Pertanto non è più possibile affermare, in via del tutto automatica, che un genitore in virtù del suo genere, sia più idoneo rispetto all’altro ad adempiere funzioni genitoriali.

E’ proprio nella consapevolezza che i méneage familiari sono cambiati rispetto al passato che il criterio della maternal preference può dirsi superato.

Inoltre, la Corte di legittimità, con una pluralità di pronunce ha affermato che l’individuazione del genitore collocatario deve avvenire nel rispetto del principio alla bigenitorialità. Chiaramente ciò deve avvenire al termine di un giudizio prognostico volto a valutare le capacità genitoriali. Valutazione da esplicarsi nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. civ., sez I, 16 febbraio 2018 n. 3913; Cass. civ., sez I, 20 novembre 2019, n. 30191).

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Lasciare le figlie dai nonni: il genitore rischia di perdere il loro affidamento (Cass. Civ. sent. n.1191/2020)

23 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

Il genitore che decide di lasciare le figlie dai nonni, anziché tenerle con sé, rischia di perdere il loro affido. A stabilire tale principio di diritto è la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1191 del 2020.

Il caso

Una coppia decideva di separarsi ai sensi dell’art. 151 c.c.. Il Tribunale competente, previa pronuncia della separazione, disponeva il collocamento delle figlie minori presso la madre. Obbligava il padre a versare a titolo di mantenimento delle figlie la somma di € 1000,00 mensili, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie. Disponeva, altresì, il diritto di visita per il padre e preso atto della complessa situazione del nucleo, disponeva l’affido delle due figlie minori al Comune. Il Tribunale, pertanto, limitava la responsabilità dei genitori relativamente alle decisioni più importanti da assumere nell’interesse delle figlie che dovevano essere prese dall’Ente affidatario. Quest’ultimo, inoltre, aveva il compito di avviare interventi a supporto delle bambine e della genitorialità. 

La sentenza veniva appellata da entrambi i coniugi

Ebbene, entrambi i coniugi appellavano la sentenza di separazione. Tuttavia, la Corte adita modificava solamente alcuni punti della decisione di primo grado. Nello specifico, accogliendo le doglianze della donna, modificava esclusivamente gli aspetti economici.

Il padre presentava ricorso in Cassazione

L’uomo ricorreva in Cassazione presentando un articolato ricorso fondato su 31 motivi, tutti rigettati. 

Nel dettaglio, per ciò che attiene l’affidamento delle figlie, l’uomo contestava, tanto le relazioni sociali, tanto le modalità del calendario di incontri con le figlie, quanto la limitazione alla propria responsabilità genitoriale.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione

Nella lunga sentenza n. 1191 del 2020 la Corte di Cassazione si soffermava sulla condotta del padre ricorrente. Sebbene questi lamentasse la violazione di legge e in particolare le limitazioni imposte alla propria responsabilità genitoriale, di fatto il predetto non aveva dimostrato di essere un padre presente. Invero la Corte rilevava come il padre avesse l’abitudine di lasciare le figlie dai nonni fino a tarda sera. In particolare i giudici sottolineavano la “scarsa presenza del padre in casa nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con sé le figlie“. Peraltro più volte i servizi sociali avevano relazionato il disagio che ciò causava alle figlie di soli 12 e 4 anni. 

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Collocamento paritario: quando è preferibile per il minore?

6 Giugno 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il collocamento paritario prevede che il bambino trascorra lo stesso tempo con entrambi i genitori. E’ uno strumento ancora poco usato in Italia. Il Tribunale di Catanzaro, dal suo canto, sostiene che non possa essere sempre la soluzione da preferire. Ma neanche lo demonizza. E ritiene che vi si possa fare ricorso quando vi siano le giuste condizioni, in riferimento al caso concreto. ( Tribunale Calabria Catanzaro Sez. I, Decr., 28-02-2019)

Siamo alle solite! Mamma e papà non vanno più d’accordo e decidono di lasciarsi. La convivenza quindi si interrompe e i due vanno dal giudice. Infatti non riescono ad accordarsi sull’affidamento e il collocamento del bambino di sei anni, nato dalla loro relazione.

Entrambi sono d’accordo per l’affidamento condiviso. Lei però chiede il collocamento prevalente del figlioletto presso di sé con la previsione di visite al papà due pomeriggi alla settimana e week end alternati con pernottamento. Lui invece chiede un collocamento paritario. E cioè vorrebbe che il bambino trascorresse con il papà esattamente lo stesso tempo che trascorre con la mamma.

Il collocamento paritario è molto diffuso all’estero, soprattutto negli Stati Uniti. In Italia, c’è ancora un forte sbilanciamento dei ruoli genitoriali. Perché nonostante l’affidamento condiviso sia una prassi, il collocamento prevalente presso uno dei genitori, ne svilisce il senso.

Per molti, il collocamento paritario è di difficile attuazione, e solleva il noto problema del “bambino con la valigia“. Cioè bambini costretti a vivere metà della settimana in una casa, per poi trasferirsi per la restante parte nella casa dell’altro genitore.

Ma il Tribunale di Catanzaro, ha affermato che non sempre il collocamento paritario è negativo per il minore.Ma bisogna valutare attentamente il caso concreto.

Secondo i giudici calabresi, ad esempio, il collocamento paritario non è adatta in caso di bambini troppo piccoli (per esempio ancora in età di allattamento, e comunque sotto i tre anni). E poi occorre valutare numerosi elementi come gli impegni lavorativi dei genitori e la disponibilità di entrambi di un’abitazione dignitosa.

Nel caso in oggetto il Tribunale ha scelto per il collocamento paritario. Il bambino infatti ha compiuto sei anni. E ha sempre vissuto nella casa familiare in cui ora vive il padre. Quindi non si ravvisa alcun pregiudizio per il minore, il quale, per metà del suo tempo, tornerebbe a vivere in un ambiente che ben conosce.

Tra l’altro, numerosi studi scientifici hanno riconosciuto l’effetto positivo che il pernottamento con il papà ha sui bambini e sul rapporto genitore- figlio.

Altri studi hanno poi ravvisato che il collocamento paritario sarebbe “mal digerito” dagli adolescenti per motivi legati ai loro interessi sociali, mentre sarebbe ben accetto nei bambini più piccoli.

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