La sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002 com’è noto, ha fatto storia.
Essa ha per la prima volta introdotto nell’ordinamento processuale, con riferimento al procedimento notificatorio, un principio di giustizia sostanziale teso a tutelare il soggetto agente da lungaggini del procedimento medesimo non ascrivibili a suo comportamento colpevole.
La Corte dichiara infatti l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4 III c. della L. 20.11.1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. [Leggi di più…] infoE se il termine per costituirsi in appello decorresse da prima che se ne abbia notizia?