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Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

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I nostri articoli

Matrimonio e privacy: possono conciliarsi?

4 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Matrimonio e privacy: possono conciliarsi? In realtà rispondere a questa domanda non è così semplice come sembra. Pare infatti che il matrimonio sia in grado di ridurre il diritto alla privacy del coniuge al punto che «non può ritenersi illecita la scoperta casuale di messaggi su un telefono lasciato incustodito» (Trib. Roma, I sez. civile n. 6432/2016) .

La costante presenza del mondo informatico nelle nostre vite ha influito anche il processo evolutivo giurisprudenziale. Infatti l’attuale giurisprudenza ritiene di dover tutelare anche la libertà e la segretezza della corrispondenza tramite mail, whatsapp e i principali social networks. 

Quando si configura il reato?

La riservatezza è tutelata dalla Costituzione e rientra tra i diritti inviolabili dell’uomo.

Tuttavia, per l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la natura del vincolo matrimoniale comporta un affievolimento della riservatezza di ciascun coniuge.

Ma ciò non vuol dire non avere diritto alla propria privacy. La privacy va rispettata anche dal coniuge. Infatti, già con la sentenza n.6727/1994, la Cassazione ha riconosciuto piena compatibilità tra il diritto alla riservatezza e la vita coniugale. In particolare i giudici hanno precisato che il diritto alla privacy non può essere violato nemmeno in caso di infedeltà.

Conseguenze

L’eventuale utilizzo improprio del cellulare del coniuge, o l’accesso illecito ai profili online, può costituire reato.

Quale? o il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art. 615 ter c.p.; o il reato di violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza art. 616 c.p., entrambi puniti con la reclusione.

Tutto questo trova conferma in una sentenza del 2014 con la quale la Cassazione ritiene che qualsiasi elemento ottenuto violando la privacy del coniuge è inutilizzabile durante il processo penale.

In sede civile vale lo stesso principio?

Diverso orientamento si riscontra in ambito civile, ove trova applicazione il c.d. criterio della gerarchia mobile.

Tale criterio consente al giudice di operare un controbilanciamento tra il diritto alla privacy e il diritto alla difesa processuale. Quest’ultimo non ostacolabile in alcun modo. A tal proposito il tribunale di Roma con sentenza n.6432/2016 ha precisato che la convivenza, e la conseguenziale condivisione degli spazi, implica la possibilità di entrare in contatto con i dati personali del coniuge. Questo non necessariamente implica un’acquisizione illecita.

Inoltre nel nostro ordinamento è il Giudice a decidere sull’ammissibilità e l’utilizzabilità delle prove prodotte dalle parti in un giudizio civile.
In particolare in caso di separazione, anche se le prove sono state assunte con modalità illecite, il Giudice può ammetterle. Ciò avviene quanto tali prove sono necessarie per esercitare il diritto di difesa. Ad esempio per sostenere la domanda di addebito della separazione a carico dell’altro.

E’ bene ricordare che ricorrere a mezzi che violano i diritti è un rimedio estremo da utilizzare con cautela.

Potrebbe anche interessarti “Offendere sui Social Network è reato: una nuova diffamazione”, leggi qui.

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Obbligo mantenimento dei figli, quando cessa?

28 Ottobre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’obbligo di mantenimento dei figli non può durare in eterno. Interessante a tal proposito è una recente sentenza emessa dal Tribunale di Verona del 26.09 scorso. “Percorso di studi poco proficuo e scarsa propensione al lavoro” fanno venire meno il diritto dei figli ad essere mantenuti.

Il fatto

Una donna separata chiede al Tribunale di Verona che il marito venga obbligato a versare una somma per il mantenimento dei figli di 24 e 22 anni. L’uomo si oppone per una ragione: i figli non hanno dimostrato di avere alcun progetto concreto. In particolare il figlio, ha abbandonato gli studi; la figlia, di anni 22, frequenta ancora le scuole superiori.

La decisione del Tribunale di Verona

Entrambe le circostante, unite alla mancata dimostrazione della ricerca di un lavoro, sono state sufficienti per indurre il Giudice a revocare l’assegno di mantenimento in capo al padre. 

Durante l’istruttoria, infatti, è emerso che i due ragazzi, entrambi maggiorenni, non hanno conseguito il diploma di scuola superiore. E’ altresì emerso che gli stessi non risultano impegnati né in un percorso di studi, né nella ricerca di un lavoro. 

Peraltro, è stato provato che entrambi i figli hanno rifiutato delle offerte lavorative.

Gli elementi sopra indicati dimostrano la colpa dei due giovani, i quali con il loro comportamento hanno determinato il venir meno dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore. Gli stessi hanno dimostrato di non aver voluto studiare nonché scarsa propensione al lavoro.

Fenomeno “figli bamboccioni”

Il sopra descritto caso, non è isolato, non è la prima volta che i Giudici si trovano a far fronte a situazioni simili.

La Cassazione nei confronti dei figli “fannulloni” ha assunto nel tempo un atteggiamento fermo. Infatti, se il mancato svolgimento di una attività lavorativa dipende da inerzia  o da rifiuto ingiustificato di lavorare del figlio, quest’ultimo perde il diritto ad essere mantenuto (Cass. Civ., sez. 1°, n. 4765/2002; Cass. Civ., sez. 1°, n. 22214/2004; Cass. Civ. , sez. 1°, n. 15756/2006).

Ovviamente, l’accertamento deve essere effettuato caso per caso. Un genitore non può pretendere che un figlio laureato in medicina faccia l’idraulico o il commesso. Ma allo stesso tempo, un figlio che non ha studiato o si sia formato, per sua colpa, non può pretendere di attendere un lavoro in banca o di essere mantenuto a vita.

Pertanto, tornando alla domanda iniziale, l’obbligo del mantenimento dei figli (non sposati e non conviventi con altra persona) cessa in due ipotesi: 1) nel caso di raggiunta indipendenza economica; 2) nel caso di percorso di studi poco proficuo e scarsa propensione al lavoro.

Potrebbe anche interessarti “Spese straordinarie: il Tribunale di Palermo adotta un nuovo protocollo”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

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REVENGE PORN, FINALMENTE E’ REATO.

23 Ottobre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il reato di revenge porn, previsto dall’art. 612 ter c.p., è stato introdotto dalla legge 69/2019 , conosciuta come codice rosso,  al fine di arginare il drammatico fenomeno della illecita diffusione di immagini o di video sessualmente espliciti.

PRIMO CASO A PALERMO

I quotidiani palermitani hanno rappresentato il primo caso di revenge porn registrato a Palermo. La vittima è una ragazza di 28 anni. L’immagine diffusa veniva scattata alla donna dall’ex fidanzato in un momento di intimità.

Una volta lasciato, pur di tornare con la ex, o per vendetta l’uomo, aveva diffuso l’immagine dal contenuto sessuale esplicito della fidanzata.

La donna presentava querela e il Gip valutati gli elementi di prova, particolarmente gravi ai danni dell’ex convivente, disponeva la misura cautelare in carcere.

COSA SIGNIFICA REVENGE PORN?

L’espressione “Revenge Porn” deriva dall’inglese e significa vendetta porno. Il comportamento di chi diffonde illecitamente immagini o video dal contenuto sessuale a decorrere dal 09 agosto scorso è sanzionabile penalmente.

Purtroppo nei ultimi tempi la cronaca nazionale, e non, ha messo in luce parecchie storie drammatiche, che nei casi più gravi hanno determinato il suicidio della vittima.

CHI VIENE PUNITO NEL REVENGE PORN?

La legge punisce chi diffonde in maniera illecita, e quindi senza il consenso, immagini o video sessualmente espliciti. La pena è la stessa  sia per chi ha realizzato l’immagine o il video e poi lo diffonde, sia per chi si limita a diffonderlo. Il trattamento sanzionatorio è la reclusione da uno a sei anni. Lo stesso è aumentato nel caso il cui il reato viene commesso dal coniuge, o da persona legata da relazione affettiva.  Aumento di pena si ha anche sei i fatti sono commessi tramite strumenti informatici o telematici, ma non solo. Infatti è previsto un aumento da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di una donna in gravidanza o in condizioni di inferiorità psichica o fisica.

PROCEDIBILITA’

Il reato di revenge porn viene punito a querela della persona offesa, da proporsi entro il termine lungo di mesi sei.

Nei casi aggravati la procedibilità diventa  di ufficio.

Per un maggiore approfondimento vi invitiamo a leggere “Codice Rosso:l’entrata in vigore della legge 69/2019 a tutela delle vittime di violenza domestica, sarà sufficiente?Leggi qui.

 

 

 

 

 

 

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Mamme 2.0: tra gioie e dolori

6 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le mamme ricoprono un ruolo chiave nella società. Ed è innegabile: essere mamma è il mestiere più difficile del mondo. Ieri come oggi. O oggi più che in passato? Difficile a dirsi, ma certo le mamme 2.0 fanno una grande fatica!

Il calo delle nascite in Italia negli ultimi dieci anni è un forte indicatore di questa difficoltà. Che sicuramente riguarda le donne, ma in generale la famiglia italiana nel suo complesso. Il nostro paese, nel 2018, ha registrato 128.000 nascite i meno rispetto al 2008. Continua a crescere l’età media del primo parto (32 anni) , mentre diminuisce il numero di figli per donna. Poco più di uno a testa (precisamente 1,32).

Una questione culturale? O un problema economico? Analisi complessa da fare.

I dati parlano chiaro: la parabola discendente parte dal 2008, anno in cui l’Italia ha cominciato a patire una forte crisi economica da cui ancora stenta a venire fuori.

Sicuramente le donne/mamme sono sempre più mamme lavoratrici. Occupazione permettendo, ovviamente. E queste mamme 2.0 sono sempre più in affanno. Mamme che si barcamenano tra lavoro e casa, compiti e riunioni. Tra un viaggio di lavoro e un saggio di danza. Spesso sono mamme sole. Tra servizi che non funzionano o troppo cari e aiuti inesistenti, i nonni sono l’unico supporto su cui poter contare. Ammesso che siano in pensione e che non abitino troppo lontano. Per non parlare poi dei sensi di colpa…

In questo quadro di difficoltà la Legge di Bilancio 2019 ha dato il colpo di grazia. E non ha prorogato il contributo per i bonus baby sitting e il bonus asilo nido. Quindi niente più domande per il 2019 e servizi garantiti solo per quest’anno. Mentre gli importi per il bonus terzo figlio (bonus per il nucleo familiare numeroso) e per l’assegno di maternità sono stati aggiornati rispettivamente a 144,42 euro e 346,39 euro. Così come i requisiti per l’accesso.

E le mamme che non lavorano? Fanno i salti mortali per far quadrare i conti di una famiglia, dove uno stipendio solo non basta. Ma dove spesso il secondo stipendio è un vero e proprio lusso. Proprio per le stesse motivazioni per cui essere mamma lavoratrice è così complicato. A volte l’organizzazione dei figli per l’orario lavorativo costa più dello stipendio. E allora meglio stare a casa ed occuparsi di loro! Con buona pace dei propri sogni e aspirazioni.

Già… la casa! Ancora oggi i lavori domestici gravano quasi esclusivamente sulle donne, vanificando in un certo qual modo gli sforzi per eliminare i gap di genere.

Sappiamo bene che le mamme 2.0 non hanno vita facile. Che siate mamme lavoratrici o mamme casalinghe, giovani o più avanti nell’età. Che siate “mamme chioccia” o “mamme moderne”, single o accompagnate da un uomo che vi aiuta (più o meno!). Che siate mamme da “allattamento ad oltranza” o da “biberon subito”. Che siate mamme “in dolce attesa” o mamme che aspettano di accogliere un bambino che viene da lontano.

Qualsiasi tipo di mamme siate, siamo certe che i vostri figli sono la ragione della vostra vita. A dispetto della stanchezza e delle preoccupazioni e delle difficoltà.

A tutte voi, buona Festa della Mamma!

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Tribunale di Mantova: il divieto di pubblicazione di foto dei figli su Facebook

18 Marzo 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il Tribunale di Mantova negli ultimi anni è intervenuto più volte in materia di tutela del diritto all’immagine dei minori. Anche emettendo provvedimenti che vietano la pubblicazioni delle loro foto sui social network da parte dei loro stessi genitori. Oggi quello stesso Tribunale rende questa tutela ancora più efficace. Divulgando un modello di conclusioni congiunte per la separazione (o l’affidamento e il mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio) contenente lo stesso divieto. Un modello che ci si auspica venga accolto anche in altri Tribunali italiani.

Il Tribunale di Mantova è sempre stato all’avanguardia in materia di tutela dell’immagine dei minori. Soprattutto in relazione alla diffusione di foto sui social network.

Emblematica, al riguardo, una pronuncia del 2017. Un padre infatti aveva proposto ricorso, chiedendo la revisione del regime di affidamento e visita dei figli minori. I bambini erano nati da una relazione sentimentale, poi finita, con la sua ex compagna. I Giudici ritennero di non potersi pronunciare, in quel dato momento, su quel tipo di modifica. Ma disposero, al riguardo, che il Servizio Tutela dei Minori vigilasse sulla situazione familiare e rilevasse eventuali pregiudizi per i minori.

Ma l’aspetto più importante di questa pronuncia riguarda un’altra doglianza da parte dell’uomo. L’ex compagna aveva disatteso un impegno preso in sede di udienza e poi inserito nell’ordinanza che regolava i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli. Quello di non pubblicare le foto dei figli sui social, e rimuovere quelle già postate. Il padre infatti era contrario a questa pratica.

Di fronte al reiterato comportamento della donna, il Tribunale di Mantova le ha ordinato nuovamente di rimuovere le foto dei bambini dai social e di astenersi da nuove pubblicazioni.

In un periodo storico in cui i bambini rischiano di subire una sovraesposizione sui social, gli operatori del diritto e molti genitori hanno accolto con entusiasmo un orientamento così chiaro. E che, di fatto, limita inutili pretesti di litigio.

Secondo i Giudici del Tribunale di Mantova la pubblicazione sui social delle foto dei minori rappresenta un potenziale pregiudizio per loro. Infatti, le foto messe in rete, possono raggiungere un pubblico pressoché illimitato. Ciò espone i bambini al rischio di avvicinamento da parte di qualche malintenzionato, precedentemente attratto dalle loro foto on line. Per non parlare di coloro che, con procedimenti di fotomontaggio, possono ricavarne materiale pedopornografico.

Ma il Tribunale di Mantova, negli scorsi giorni, ha fatto ancora di più. Ha divulgato un nuovo modello per le conclusioni che i legali redigono negli affari di diritto di famiglia. Questo modello prevede, tra l’altro, il “divieto di pubblicare le foto dei figli sul profilo Facebook, nonché su ogni altro social network, provvedendosi all’immediata rimozione di quelle esistenti“.

Il Tribunale di Mantova, nell’inserire questa previsione, si è ispirato alla battaglia portata avanti per lungo tempo dall’avvocato Camilla Signorini. Il legale già alcuni anni fa aveva sollevato ai magistrati mantovani questa problematica. E aveva ottenuto le inibitorie e i provvedimenti urgenti di divieto di pubblicazione. Inoltre, già da tempo, sulla scorta delle richieste di alcuni suoi clienti, aveva iniziato ad inserire questo divieto nei suoi ricorsi per separazione o affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio.

Il Tribunale di Mantova ha oggi recepito questa “buona pratica”. E l’ha inserita in un modello che, tramite il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova, ha messo a disposizione di tutti i legali. Ciò vuol dire che d’ora in avanti, gli avvocati del Foro, nel predisporre le loro conclusioni, dovranno necessariamente inserire il punto relativo al divieto di pubblicazione di foto dei figli minori sui social.

L’auspicio è che altri Tribunali adottino questo modello e che venga individuata una forma di tutela analoga anche per i figli di genitori non separati, che comunque continuano a esporre i loro figli ai pericoli della rete.

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8 marzo: Giornata Internazionale della Donna

8 Marzo 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’ 8 marzo si festeggia la Giornata Internazionale della Donna. Una ricorrenza che purtroppo, nel tempo, ha perso il suo valore.

Oggi, 8 marzo, si celebra la Giornata Internazionale della Donna, più nota come “Festa della Donna”, ricorrenza istituita per ricordare le conquiste politiche, economiche e sociali delle donne, scontando violenze e soprusi di ogni sorta.

Molti ritengono che l’ 8 marzo evochi un tragico incidente avvenuto negli Stati Uniti, ovvero l’incendio in una fabbrica tessile che ha causato la morte delle operaie che vi lavoravano. L’episodio tuttavia non si colloca chiaramente nel tempo: alcuni lo collocano nel 1857, altri nel 1911, altri sostengono che si sia verificato nel mese di febbraio.

In realtà la Festa della Donna ha trovato origine nei movimenti femministi politici di rivendicazione dei diritti delle donne di inizio Novecento. In particolare nel movimento socialista che sia negli Stati Uniti che in Europa, sosteneva la questione femminile, il voto alle donne, l’uguaglianza di genere.

Per alcuni anni la giornata si è celebrata nei vari Paesi in date diverse. In seno alla Seconda Conferenza Internazionale delle donne comuniste, intervenuta a Mosca nel 1921, si è individuato l’8 marzo come data di riferimento per la celebrazione della Giornata Internazionale dell’operaia.

In Italia, nel settembre 1944 è nata l’ UDI, Unione donne Italiane, che ha deciso di celebrare, l’ 8 marzo, la Giornata delle Donne nelle zone liberate dell’Italia.

Nel 1946 la mimosa è divenuta il simbolo di questa ricorrenza, in quanto fiore di stagione e a basso costo.

Negli anni Settanta è nato in Italia il Movimento Femminista ; l’ 8 Marzo 1972 si è tenuta a Roma, a Campo de Fiori, la Manifestazione della Festa della Donna, durante la quale le donne italiane manifestarono per i loro diritti, tra cui la legalizzazione dell’aborto.

Successivamente, le Nazioni Unite, hanno proclamato il 1975 come Anno Internazionale delle Donne. E l’ 8 marzo di quell’anno i movimenti femministi di tutto il mondo hanno manifestato per l’uguaglianza tra uomo e donna.

Purtroppo questa ricorrenza nel tempo ha perso di spessore e valore. I diritti per cui per anni le donne di tutto il mondo hanno combattuto sono andati dimenticati dietro un’apparente emancipazione della figura femminile, purtroppo non confermata dalla realtà contestuale e dalla cronaca.

Non si possono dimenticare alcuni dati allarmanti; da gennaio ad ottobre 2018, in Italia, si sono consumati 70 femminicidi. Donne uccise per mano di chi diceva di amarle. Di cui 5 solo in Sicilia. Da gennaio a fine luglio 2018, 2.241 donne (tra italiane e straniere) hanno presentato denuncia per stupro. Sono 1 milione 404 mila le donne che lo scorso anno hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro (dati Istat).

Per non parlare del divario salariale di genere: le donne guadagnano il 44% in meno rispetto ai loro colleghi maschi (Il Sole 24 Ore). E della disoccupazione femminile, delle penalizzazioni di carriera a seguito della maternità, della non corretta ripartizione tra uomo e donna degli impegni domestici e di accudimento dei figli.

La situazione della donna appare oggi più preoccupante, a tratti drammatica. L’ 8 marzo dovrebbe essere occasione di riflessione ed impegno per la rivalutazione della donna, poichè fino a quando le donne subiranno violenza, di ogni tipo e sino alla morte, non è possibile scorgere alcun festeggiamento.

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Adozione coparentale e famiglie omosessuali: il mancato raggiungimento dello status unico di Figlio.

11 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Un focus sulla tutela giuridica acquisita dal figlio minorenne quando la madre sociale, compagna della madre biologica, ottiene l’adozione in casi particolari.

L’adozione coparentale è una delle quattro tipologie di adozione in casi particolari declinata nell’art. 44, comma 1, lettera d) della legge n. 184/1983. Si tratta di quei casi in cui la madre sociale (ossia la madre non biologica) adotta il figlio della compagna (madre biologica).

La lettera d) venne inserita nel 2001 dalla legge n. 149, che modificava la legge sulle adozioni per dare copertura giuridica a situazioni in cui tra il bambino e la figura adulta di riferimento nascevano legami significativi, la cui interruzione avrebbe turbato gravemente il bambino.

La chiave interpretativa della norma e la sua ratio è l’”interesse superiore del bambino”, perciò tale adozione è possibile, seguendo una procedura semplificata, a condizione però che il Tribunale verifichi in maniera approfondita se effettivamente l’adozione realizza il superiore interesse del minore.

Per le coppie eterosessuali è ormai pacifica la possibilità dell’adozione del figlio del/lla convivente o del coniuge da parte dell’altro/altra quando questi abbia un rapporto ormai consolidato con il bambino di cui da tempo si prende cura. Lo stesso non accade quando l’adozione del bimbo viene richiesta dal genitore sociale della coppia omosessuale.

La recente Riforma Cirinnà, l. n. 76/2016, non prevede espressamente tale tipologia di adozione per le coppie omosessuali anche se possiamo sottolineare la formulazione della clausola di riserva all’interno del comma 20 art. 1:

 “[…] salvo quanto previsto e CONSENTITO in materia di adozione dalle norme vigenti”

Quindi la legge, che appare forse pleonastica, in realtà vuole significare che è salvo non solo quanto previsto dalle norme in materia di adozione, ma, anche quanto la giurisprudenza, sia di legittimità, sia di merito, ha stabilito interpretando le norme stesse, dando loro nuove soluzioni alle nuove esigenze di una società in rapido mutamento culturale, e sanando un vuoto legislativo a causa e del quale non è ammissibile che il minore, il soggetto più debole, rimanga privo di tutela e il suo interesse venga violato.

Riportando qui le parole della Corte d’Appello di Napoli, sent. 165/2018:

“In forza di un tale pur ambiguo inciso finale, l’interpretazione evolutiva dell’art. 44, 1°comma lett. D), così come le altre aperture alla omogenitorialità, in forza del diritto internazionale privato (…) hanno conservato valore (e infatti sono state ribadite ed estese) anche sotto l’impero della nuova legge”

Purtroppo la Legge Cirinnà manca quasi totalmente della parola “famiglia” e ha dovuto privarsi della normazione esplicita dell’adozione da parte di coppie omosessuali perché stracciata, dopo essere stata invece scritta, dalla parte di parlamento che ammette un solo significato, quello tradizionale, di “famiglia” e quindi di rapporto genitori (etero coniugati) e figli.

L’apertura alla tutela giuridica del minore figlio di coppia omosessuale si è avuta per la prima volta nel 1986 quando la Corte Costituzionale, tenendo come punto fermo del suo ragionare l’art. 3 della costituzione, recitava proprio in riferimento all’art. 44, comma 1, lett. D) legge 184/83: “L’esigenza di adeguata considerazione di legami di fatto instauratisi trova nella nuova normativa un riconoscimento tanto penetrante da indurre il legislatore a derogare in alcuni casi ad un rapporto di convivenza e di coniugio tra gli affidatari”.

Il Tribunale di Roma nel 30 luglio 2014, riteneva applicabile l’adozione in casi particolari della lettere citata D) alle coppie omosessuali consentendo l’adozione del figlio biologico della partner alla madre sociale convivente, poiché legata da stabile vincolo affettivo al minore. La sentenza si faceva forte di quanto stabilito dalla Corte europea Diritti dell’uomo che con pronuncia del 13 febbraio 2013 stabiliva che qualora uno stato contraente contempli l’istituto dell’adozione del figlio del partner a favore delle coppie conviventi di sesso opposto, “il principio di non discriminazione fondata sull’orientamento sessuale impone la sua estensione alle coppie formate da persone dello stesso sesso”.

L’adozione cd. “mite” era stata valorizzata, con riferimento all’Italia, da Corte Europea dei diritti dell’uomo il 21 gennaio 2014 nel caso Z. c. Italia.

Dopo tali pronunce ne risulta che una lettura dell’art. 44, comma 1, lett. d) che escludesse dalla possibilità di ricorrere all’istituto dell’adozione in casi particolari le coppie omosessuali in ragione dell’orientamento sessuale si porrebbe in contrasto con gli artt. 14 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), su cui le sopraddette pronunce si fondano. Ciò poiché, come chiarito dalle sentenze costituzionali 348 e 349/2007 e 317/2009, l’art. 117, comma 1, della Costituzione opera come “rinvio mobile” alle disposizioni della CEDU (è parametro interposto del giudizio di costituzionalità) nella interpretazione che ne dà la Corte Edu e che acquistano così titolo di fonti interposte e vanno ad integrare il parametro costituzionale di riferimento. Nel rispetto dei principi costituzionali, spetta quindi al giudice ordinario il compito di operare una “interpretazione convenzionalmente orientata” delle norme nazionali. Qualora questa via non fosse percorribile, questi dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte per contrasto con l’art. 117, comma 1, della Costituzione. La Corte Costituzionale attribuisce, perciò, ai giudici nazionali il dovere di “leggere” la norma nazionale muovendo verso un’interpretazione che sia conforme alle disposizioni della CEDU, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo.

Secondo la Corte di Strasburgo la durata della relazione con il bambino è un fattore chiave per il riconoscimento della vita familiare, quindi della configurazione di un rapporto di filiazione tutelabile.

Il Tribunale di Roma ha reiteratamente confermato il suo orientamento nel 2015 e nel 2016. In tal senso anche altri Tribunali per i minorenni, come il TM Bolognese, 6 luglio 2017). Vi sono state anche voci dissenzienti, Torino, Milano, Napoli, ma che sono state poi riformate in conformità al nuovo indirizzo Romano dalle rispettive Corti di Appello.

La “correttezza” dell’orientamento romano è stato sancito dalla suprema corte, Cass. 22 giugno 2016, n. 12962. Stesso orientamento è stato adottato dalla recente giurisprudenza della Corte di Appello di Napoli, che con sentenza n.165/2018 ha disposto l’adozione “mite”, ossia in casi particolari, del minore da parte della madre sociale dello stesso in considerazione del suo superiore e preminente interesse.

La biologia non può prevalere sulla biografia.

Nel 2012 con l. 219 si ha la riforma della filiazione, completata con decreto nel 2013, per cui si è raggiunta l’unicità dello status di figlio.

Ma l’unicità di tutela giuridica per tutti i figli non è stata raggiunta. Infatti l’art. 55 della legge n. 184783 dispone applicarsi all’adozione in casi particolari, quanto agli effetti, le norme relative all’adozione dei maggiorenni. Perciò conseguentemente i bambini adottati con l’adozione in casi particolari restano esclusi dal legame di parentela con i membri della famiglia dei genitori adottivi. Dunque il figlio adottivo della madre sociale non vedrebbe tutelati i diritti derivanti dal rapporto di parentela che invece si dovrebbe instaurare tra lui e i parenti della madre. Al bambino non verrà riconosciuto alcun rapporto di parentela in linea retta o collaterale tra lui e i parenti della madre. La nuova formulazione dell’art. 315 bis c.c. apparentemente rende tutti “figli” , ma in realtà non tiene conto ed esclude i figli adottivi dei casi particolari e quindi del genitore sociale.

Al minore viene negata perciò metà famiglia, ossia tutta la parentela che non può acquisire dalla parte della madre sociale. I bambini adottati con l’adozione in casi particolari restano esclusi dal legame di parentela con i membri della famiglia dei genitori adottivi.

Questa condizione appare sommamente ingiusta, e comunque contraria alla portata innovatrice della riforma introdotta dalla legge n. 219/2012, che consiste proprio nella creazione di un unico status figlio-parente comprensivo di tutte le filiazioni biologiche e di tutte le filiazioni adottive, incluse quelle nei casi particolari. Si aggiunga che il paragone della disciplina dell’adozione dei maggiorenni a quella dell’adozione in casi particolari appare sommamente incongruo: la prima attiene a scopi di tipo patrimoniale e successorio, perché intende assicurare a colui che ne è privo una discendenza, la trasmissione del nome, del patrimonio e della tradizione familiare; la seconda ha finalità di carattere personale e affettivo-relazionale, in quanto riguarda il soggetto minore di età, debole per definizione. L’adozione in casi particolari è peraltro revocabile e l’adottato è escluso dalla rete parentale del genitore adottivo. Si potrebbe allora prevedere, che il minore adottato ex art. 44 della richiamata legge n. 184/1983, parallelamente con la previsione esistente per l’adozione piena ex art. 25 della medesima legge, possa, compiuti i quattordici anni e rappresentato da un curatore speciale, esprimere il proprio consenso alla conversione della sua adozione in quella piena, consentendovi, ove ancora in vita, i genitori biologici o il genitore superstite.

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Gli atti di natura patrimoniale e i minori

11 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I genitori non possono compiere autonomamente alcuni atti di natura patrimoniale in favore dei figli minorenni, è obbligatoria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare. Di seguito vi spieghiamo come fare e come possiamo aiutarvi.

Facciamo alcuni esempi: i nonni vogliono donare la loro casa al nipote minorenne, riservandosi il diritto di usufrutto finché vivranno. Oppure: si deve vendere il monolocale che i genitori avevano intestato al figlio minorenne, sono solo alcuni casi in cui i genitori non possono agire da soli.

Non basta che i genitori siano d’accordo e che partecipino per conto del figlio all’atto notarile. Serve che il Giudice Tutelare li autorizzi. Perché?

Perché sono atti che comportano l’aumento o la riduzione del patrimonio del minore, e quindi il Giudice Tutelare deve accertarsi che rispondano all’effettivo interesse del minore.

Questi atti, detti di “straordinaria amministrazione” sono elencati all’articolo 320 del codice civile. Si tratta dunque di tutti quei casi in cui si voglia vendere o ipotecare beni del figlio, accettare l’eredità o rinunciarvi , accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali. 

Come si procede dunque? Bisogna presentare un ricorso al Giudice Tutelare competente (quello del luogo ove il minore ha sede principale di suoi affari ed interessi) o in alcuni casi al Tribunale. Nel ricorso occorre spiegare le ragioni dell’operazione richiesta, e perché questa sia necessaria, utile e conveniente per il minore.

Per la redazione del ricorso non è necessario l’intervento di un avvocato. Ma alcune situazioni particolarmente delicate e complesse rendono opportuno rivolgersi ad un professionista che possa predisporre in maniera precisa e puntuale il contenuto del ricorso. In questo modo si eviteranno rigetti da parte del Giudice Tutelare, o comunque problemi in sede di stipula dell’atto notarile.

Se l’interesse del minore confligge con quello di genitori il Giudice nominerà un curatore speciale. Per approfondimento clicca qui

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