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I nostri articoli

Diffamazione: non integra il reato la condotta di chi offende qualcuno in una chat di gruppo

21 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

Non commette il reato di diffamazione colui che offende qualcuno in una chat di gruppo, bensì di ingiuria aggravata se l’offeso è presente (Cass. pen. sentenza n. 10905 del 31 marzo 2020).

Il fatto

Un uomo veniva accusato di aver diffamato un conoscente durante una video chat vocale, a carattere temporaneo, sulla piattaforma Google Hangouts. Nel caso di specie rilevava  che il destinatario dei messaggi era solamente la persona offesa. Tuttavia la caratteristica della chat era che anche altri soggetti potevano assistere all’episodio.

La persona offesa, pertanto, querelava l’uomo per il reato di diffamazione.

Il Giudice di prime cure accogliendo la tesi accusatoria condannava l’imputato per il reato ascrittogli.

L’umo ricorreva in appello ritenendo, che nel caso in esame, non sussistessero gli elementi costitutivi del reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p.

Tuttavia, anche la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di I grado che aveva condannato il  ragazzo per diffamazione.

L’uomo ricorreva in Cassazione

La Suprema Corte, accoglieva le doglianze del ricorrente e cassava, senza rinvio, la sentenza.

Nell’iter motivazionale gli Ermellini,  preliminarmente compivano, un’attenta analisi delle differenze tra il reato di ingiuria e quello di diffamazione constatando, in primis,  che entrambi i reati prevedono un’offesa.

Il reato di ingiuria, disciplinato dall’art. 594 c.p., oggi depenalizzato, puniva l’offesa rivolta direttamente ad un altro soggetto, ad esempio durante una conversazione. L’ingiuria si considerava aggravata se a tali offese assistevano altre persone oltre la persona offesa.

Requisiti del reato di diffamazione

Il reato di diffamazione, invece, previsto dall’art. 595 c.p. stabilisce che il bene giuridico tutelato è la reputazione, intesa come l’opinione sociale dell’onore di una persona, la stima diffusa nell’ambiente sociale, insomma, ciò che gli altri pensano di una persona. L’offesa pertanto avviene indirettamente. Nello specifico la condotta si integra quando l’agente si rivolge ad altri parlando male di qualcuno con più di due persone oppure lo fa in forma scritta, per esempio, con un articolo di giornale.

Riassumendo, i presupposti del reato in esame sono quindi i seguenti: l’assenza dell’offeso; l’offesa alla reputazione; la presenza di almeno due persone in grado di percepire le parole diffamatorie (esclusi il soggetto agente e la persona offesa).

Nel caso di specie la Suprema Corte, accogliendo il ricorso e cassando senza rinvio,  sottolineava  che le espressioni offensive erano state pronunciate dall’ imputato mediante comunicazione telematica diretta alla persona offesa, anche alla presenza di altre persone ‘invitate’ nella chat vocale. Pertanto, l’offeso non era rimasto estraneo alla comunicazione offensiva. Il reato contestato doveva quindi essere qualificato come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ai sensi dell’art. 594 del codice penale; reato quest’ultimo, depenalizzato dal D.Lgs. n. 7 del 2016.

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Sopravvenuta adozione: possibile riduzione del mantenimento dovuto dal padre naturale

17 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

“La sopravvenuta adozione dei figli da parte del nuovo marito della madre, […], costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione dell’entità di tale mantenimento, ove risulti che l’adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuamente, e non occasionalmente, alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati” (Cass. civ., sentenza del 27.03.2020, n. 7555).

Il fatto

La travagliata vicenda in esame vede quali protagonisti due ex coniugi.

A seguito di giudizio di divorzio, nel regolamentare la contribuzione del padre in favore delle figlie, il Tribunale di Terni omologava l’accordo raggiunto dalle parti. Questo prevedeva, tra le altre cose, l’obbligo in capo al padre di corrispondere un assegno di mantenimento per le figlie nella misura di € 700,00 per la primogenita e di € 500,00 per la secondogenita.

Successivamente, il padre ricorreva per ottenere la modifica delle precedenti condizioni. In particolare, l’uomo chiedeva la revoca o la diminuzione dell’assegno. Ciò per due ragioni sopravvenute: le nuove nozze della ex moglie e l’adozione delle figlie da parte del nuovo marito della donna.

Il giudice adito accoglieva le richieste dell’uomo. Nello specifico revocava l’assegno in favore della figlia maggiorenne e riduceva quello dell’altra figlia.

Tale decisione, tuttavia, veniva impugnata. La Corte di Appello adita ribaltava la precedente decisione. Quest’ultima, in particolare, obbligava nuovamente l’uomo a corrispondere ad entrambe le figlie un assegno di mantenimento nella misura di € 700,00 ciascuna.

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’ex marito ricorreva in Cassazione adducendo i seguenti motivi.

  1. Innanzitutto, lamentava l’inesistenza di un dovere generalizzato di mantenere il figlio maggiorenne. Sottolineava, inoltre, l’inesistenza di rapporto significativi con entrambe le figlie.
  2. Quale secondo motivo di doglianza, l’uomo adduceva la falsa applicazione dell’art. 291 c.c. La CdA, nel fissare entità del mantenimento, non avrebbe tenuto conto di un importante fattore: il nuovo marito della ex moglie, benché non obbligato al mantenimento delle due ragazze maggiorenni adottate, si era sempre mostrato pronto ad occuparsi delle figlie adottive. Pertanto la sopravvenuta adozione era una nuova condizione di cui i Giudici di Appello non avevano tenuto conto.
L’adozione del maggiorenne

Prevista e disciplinata dagli artt. 291 ss del codice civile, l’adozione del maggiorenne si distingue dalla consueta adozione del minore per condizioni e finalità. Il maggiore di età conferisce all’adottato lo status di figlio adottivo. Quest’ultimo va ad aggiungersi, e non a sostituirsi, al suo stato familiare precedente. Oggi, tale forma di adozione ha come finalità, non tanto la nascita di obblighi giuridici tra adottante e adottato, quanto piuttosto quella di supplire ad un’esigenza di solidarietà formalizzando un rapporto stabile di assistenza.

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione, con sentenza n. 7555 del 2020, da ragione all’uomo. In particolare gli Ermellini stabiliscono che nei procedimenti volti alla revisione del contributo al mantenimento di figli maggiorenni, il giudice deve verificare se e come le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto. La Suprema Corte sostiene che la sopravvenuta adozione del figlio maggiorenne da parte del nuovo marito della madre inevitabilmente ha determinato una nuova circostanza. In particolare, nel caso in esame, si è verificato l’inserimento delle figlie in un contesto familiare “nuovo”, frutto del matrimonio tra la madre e l’adottante.

La circostanza che il nuovo marito, benché non obbligato in tal senso dalla legge, provveda continuamente a soddisfare le esigenze quotidiane dell’adottato, certamente è condizione fattuale che deve essere valutata dal giudice in sede di revisione delle condizioni del mantenimento dovuto dal genitore naturale.

In un’ipotesi di questo tipo, l’entità dell’assegno di mantenimento potrebbe variare per effetto del contributo economico fornito anche dall’adottante alle necessità dell’adottato.

Sicché il fine perseguito dalla Cassazione non coincide con l’esigenza di liberare il padre dall’obbligo di mantenimento in  favore delle figlie. Tuttavia, è innegabile che la misura dell’assegno non può non risentire dell’intervenuta adozione da parte del nuovo marito. 

Alla luce di quanto fin qui detto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito e rinviato la causa alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione per un nuovo esame del caso in questione. 

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adozione, divorzio, mantenimento, riduzione mantenimento, separazione

Stalking: integra il reato perseguitare la propria ex con la scusa di vedere il figlio

10 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

Integra il reato di stalking o atti persecutori, disciplinato dall’art. 612 bis c.p., la condotta di colui il quale, strumentalizzando il proprio diritto di fare il padre, perseguiti la propria ex.

E’ quanto stabilito dalla V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza in commento n. 10904/2020.

Cosa è lo “stalking”?

Lo stalking consiste nella messa in atto di condotte persecutorie reiterate nel tempo idonee ad ingenerare un grave stato di ansia o paura, per la propria o altrui incolumità, nella persona che le subisce.

Il reato di atti persecutori, o stalking, è stato introdotto nell’ordinamento italiano dal D.L. n. 11/2009, convertito dalla L. n. 38/2009. E’ stato dunque inserito nel codice penale, all’art. 612 bis,  tra i delitti contro la persona.

L’introduzione del reato di stalking nell’ordinamento penale rappresenta la risposta normativa che il legislatore italiano ha inteso dare per fronteggiare la repentina crescita del preoccupante fenomeno in questione nella società odierna.

Difatti, l’intento principale del  legislatore nazionale è stato quello di fornire una risposta sanzionatoria a tutti quei comportamenti che venivano inquadrati e disciplinati da altre e meno gravi fattispecie di delitti, talvolta inidonee a garantire adeguata tutela alle vittime.

Il fatto

Una donna sporgeva denuncia nei confronti dell’ex convivente, uomo con il quale aveva avuto un figlio. L’uomo era accusato di aver messo in atto condotte riconducibili alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 612 bis c.p. In particolare, la donna sosteneva di essere vittima di continue minacce, pedinamenti, innumerevoli chiamate telefoniche da parte dell’ex compagno.

Il giudizio di primo grado terminava con la condanna dell’imputato per il reato di atti persecutori, ai sensi dell’art. 612 bis c.p., ai danni della ex convivente.

La sentenza resa in primo grado veniva confermata dal giudice di appello.

Il ricorso in Cassazione

L’uomo ricorreva dinanzi i giudici di legittimità sollevando ben otto motivi di ricorso.

In particolare, con il terzo motivo, il ricorrente si soffermava sull’impossibilità di configurare il reato contestato a causa dell’inattendibilità delle dichiarazioni rese in giudizio dalla ex  convivente e dai testimoni.  

A parere del ricorrente, come già illustrato in fase di appello, «l’equivoco di fondo sarebbe consistito nel ritenere vessatorie quelle condotte messe in atto al solo fine di esercitare il proprio diritto, garantito peraltro dalla normativa comunitaria, di avere rapporti affettivi e di frequentazione con il figlio minore».

In breve, le condotte vessatorie a lui attribuite avrebbero dovuto considerarsi come l’estrinsecazione del suo diritto di mantenere un rapporto significativo con il figlio. Pertanto, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la scriminante dell’esercizio di un diritto ricollegabile al suo ruolo di genitore.

L’iter decisionale degli Ermellini

Innanzitutto la Cassazione ribadisce che, in sede di legittimità, non  si può procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto posti alla base di una decisione. Invero, la valutazione di detti elementi spetta al solo giudice di merito.

Ne discende che il ricorso è inammissibile nella parte in cui pretende una ri-valutazione degli elementi probatori al fine di ottenere una pronuncia contraria a quella emessa.

Altresì, gli Ermellini precisano che le dichiarazioni rese dalla vittima nel corso del giudizio costituiscono una base decisionale solida ed imprescindibile.  

Inoltre, la Corte ritiene prive di ogni rilievo le argomentazioni relative al diritto di mantenere il rapporto con il figlio. Le condotte vessatorie poste in essere, contestate e provate, sono dirette esclusivamente alla madre del bambino. Questi comportamenti non hanno nessun collegamento con la condizione di genitore dell’imputato. I pedinamenti, le minacce e le offese rivolte alla persona offesa non hanno la finalità d’incontrare o avere informazioni sul bambino.

Dal racconto della vittima, ritenuta attendibile dai giudici di merito, emerge che l’imputato si sia reso responsabile di vere e propri incursioni in casa, danni alla vettura, innumerevoli chiamate telefoniche a tutte le ore del giorno, minacce di morte, atti vandalici e pedinamenti.

Nessuno di questi comportamenti sarebbe da ricondurre all’espletamento del ruolo genitoriale, anzi!

Alla luce delle superiori argomentazioni, la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dall’uomo. Confermava, così, le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito.

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: atti persecutori, inseguimenti, pedinamenti, reato, separazione

Decreto Cura Italia: misure a sostegno delle famiglie quali sono e come chiederle

30 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

Il c.d. decreto Cura Italia, di cui sentiamo parlare continuamente, prevede una serie di misure volte al sostegno delle famiglie che si trovano in difficoltà a causa delle misure disposte dal Governo per arginare la diffusione del coronavirus. Il presente articolo mira a individuare tali misure nonché le modalità per richiederle.

In cosa consistono le misure disposte dal Governo

Al fine di sostenere le famiglie, il Decreto Cura Italia, tra le altre cose, prevede:

  1. l’ampliamento del congedo parentale;
  2. l’ampliamento dei permessi per i portatori di handicap;
  3. la possibilità di fruizione di un voucher baby sitter.

Di fronte al crescere del disagio sociale, in seguito al fermo delle attività, il governo ha, inoltre, anticipato lo stanziamento di 4,3 miliardi ai Comuni più 400 milioni per buoni spesa. In merito a questi saranno proprio i Comuni a stabilire le modalità di concessione delle somme ed è agli stessi cui bisognerà rivolgersi.

Come richiedere i bonus 

Anzitutto, l’ente incaricato dal Governo per elargire i bonus di cui sopra è l’INPS. La richiesta può essere avanzata mediante la registrazione alla piattaforma dell’Istituto previa richiesta del PIN INPS indispensabile per l’accesso.

Come richiedere il PIN?

La richiesta del Pin INPS, ossia del codice identificativo personale che consente l’accesso ai servizi online dell’INPS, consiste in una procedura piuttosto lunga, a cui il Governo ha tuttavia posto rimedio mediante la possibilità di un Pin facilitato. In particolare la situazione di estrema urgenza che stiamo vivendo non consente di attendere i tempi burocratici tipici per la richiesta del codice.  Invero, il decreto Cura Italia ha attribuito all’INPS il compito di attuare, con la massima celerità, le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese.

Per ottenere il Pin l’INPS ha previsto, quindi,  il rilascio del predetto con il riconoscimento a distanza.  L’iter è gestito dal Contact Center. Non è necessario pertanto attendere gli ulteriori 8 caratteri del Pin che o venivano spediti tramite il servizio postale ordinario o rilasciati personalmente recandosi presso gli uffici dell’Istituto.

Per chiedere il Pin sarà sufficiente quindi chiamare il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 16416.

Ovviamente tale procedura non sarà necessaria per tutti coloro che già avevano un’identità digitale, ovvero SPID. Ebbene questi potranno accedere tramite lo SPID ai servizi seguendo i passaggi richiesti man mano dalla piattaforma dell’INPS.

Dopo avere avuto accesso alla propria posizione anagrafica tramite PIN o SPID sarà possibile a decorrere dal 01.04 p.v., ossia da domani, potere richiedere tutte le prestazioni previste dal Decreto Cura Italia.

Per i buoni spesa, invece, sarà necessario rivolgersi al proprio Comune anagrafico.

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Assegno divorzile ridotto per il coniuge in perenne attesa di occupazione

27 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

«La solidarietà post coniugale, presupposto dell’assegno divorzile, si
fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità. Pertanto, l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva tutte le sue potenzialità professionali e reddituali, piuttosto che tenere un comportamento de-responsabilizzante, limitandosi ad aspettare opportunità di lavoro e gravando sul coniuge più abbiente» (Cass. Civ., Ord., 13 febbraio 2020, n. 3661).

Il fatto

A seguito di un giudizio volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Roma riconosceva ad una donna il diritto a percepire dall’ex coniuge un assegno divorzile nella misura di euro 4.000.

Tuttavia, in sede di impugnazione, la donna se ne era vista ridurre l’ammontare.

La Corte d’Appello, pur riconoscendo pienamente il diritto della donna a percepire l’assegno, riteneva di doverlo ridurre. Innanzitutto evidenziava come la situazione del marito fosse mutata a seguito del raggiungimento della pensione. Inoltre, sottolineava che la donna avesse ricevuto dai genitori una cospicua eredità e, fin dai tempi della separazione, non si fosse mai attivata per cercare un’occupazione lavorativa.

La donna ricorreva, dunque, in Cassazione

A parere della ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero errato nel ridurre l’assegno di mantenimento disposto in suo favore sul fondamento di una sua mancata iniziativa nella ricerca di un lavoro. Tale circostanza avrebbe dovuto rilevare soltanto qualora vi fosse stato un concreto rifiuto ad una possibilità di occupazione. Circostanza mai verificatesi.

Inoltre, la Corte non avrebbe correttamente parametrato l’inadeguatezza dei propri mezzi economici al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.

La donna, altresì, teneva a ribadire quanto la stessa si fosse spesa nel corso della vita matrimoniale per permettere al marito di perseguire i propri obiettivi professionali, facendosi carico della gestione della famiglia. Questo “sacrificio” l’aveva portata ad abbandonare il lavoro presso una casa editrice fin dalla nascita del primo figlio.

Le argomentazioni della Corte e il superamento del criterio del “tenore di vita”

Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini sottolineano che i principi di diritto di cui parte ricorrente lamentava la mancata applicazione, ad oggi, devono intendersi superati.

A tal proposito il richiamo alla rivoluzionaria sentenza delle Sezioni Unite, n. 18287/2018, è imprescindibile. Quest’ultima ha riconosciuto all’assegno divorzile, in applicazione del principio di solidarietà post coniugale, una funzione di natura composita: assistenziale, perequativa e compensativa.

Ne discende che oggi l’assegno divorzile non ha lo scopo di consentire all’ex coniuge di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Piuttosto il giudice, nello stabilire la misura deve dell’assegno, deve verificare se lo squilibrio economico tra le parti sia il risultato del contributo fornito dal richiedente alla gestione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali. Deve altresì tener conto dell’età dello stesso e della durata del matrimonio.

Inoltre, il riconoscimento dell’assegno divorzile richiede anche l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Quindi, ai fini della corresponsione, rileva la capacità dell’ex coniuge di provvedere al proprio sostentamento. Dunque, la Corte chiarisce che l’ex coniuge è tenuto a valorizzare le proprie potenzialità lavorative e professionali. Non è tollerabile la condotta di chi si limiti ad attendere opportunità di lavoro, riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale.

Pertanto…

tornando al caso di specie, alla luce delle argomentazioni esposte, la Suprema Corte di Cassazione rigettava integralmente il ricorso della donna.

La Cassazione con la pronuncia in commento non solo sottolinea il superamento dell’obsoleto criterio del “tenore di vita”, ma muove una forte critica alla condotta “attendista” dell’ex coniuge che, adagiandosi sull’assegno di divorzio, si limiti ad aspettare passivamente eventuali opportunità di lavoro.

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Covid19, chiusura forzosa delle scuole, è dovuto il pagamento della retta scolastica?

24 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

A causa della pandemia causata dal covid19, meglio conosciuto come coronavirsu,  il nostro Paese nelle ultime settimane ha avuto come diretta conseguenza l’alterazione delle abitudini degli italiani. La nostra quotidianità è stata completamente stravolta: negozi chiusi, obbligo di rimanere a casa, scuole ed università interdette, servizi pubblici sospesi, ecc.

Nonostante attualmente la priorità assoluta resta la sconfitta di questo nemico invisibile, chiamato covid19, risulta lecito interrogarsi anche su altre problematiche.

Particolarmente controversa risulta essere la questione della corresponsione di determinati canoni periodici a fronte di servizi che risultano essere sospesi o interrotti. Tra i casi più comuni vi è il pagamento della retta scolastica degli istituti scolastici privati.

Il DPCM 11 marzo 2020 ha infatti sospeso la frequenza delle scuole ed università, facendo salva la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza.

Essendo le scuole impossibilitate ad erogare il servizio, i genitori possono rifiutarsi di pagare il canone mensile?

Alla luce dell’attuale legislazione la risposta sembrerebbe essere positiva.

L’art. 1463 c.c. stabilisce infatti che «nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito».

Il provvedimento governativo che a causa del covid19, ha imposto la chiusura delle scuole ha determinato la oggettiva impossibilità per la struttura di erogare il servizio; d’altro canto il servizio stesso è divenuto inutilizzabile da parte alunni. Appare dunque pacifico che l’obbligo di pagare la retta mensile dovrebbe venire meno, in applicazione appunto dell’ art. 1463 c.c. Inoltre, le somme eventualmente già versate quale corrispettivo per il periodo interessato dal “blocco”dovrebbero essere interamente restituite.

Tuttavia l’art. 1463 c.c va letto in combinato disposto con l’art. 1256 c.c., il quale afferma che «L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento». Tra le ipotesi di “causa non imputabile” ai sensi dell’ art. 1256 c.c. la giurisprudenza annovera l’ordine della autorità che vieta di effettuare la prestazione (Cass. civ., n. 23618/2004; Cass. civ., n. 119/1982).

Conclusivamente quindi…

Sembrerebbe possibile affermare che si può sospendere il pagamento della rata scolastica fino a quando il servizio offerto dalla struttura non potrà riprendere regolarmente. Bisogna tuttavia precisare che, nel caso di specie la sospensione è temporanea poiché è ragionevole ritenere che la situazione di emergenza covid19 sia destinata a cessare. Il relativo contratto non dovrebbe quindi ritenersi definitivamente risolto, ma solo momentaneamente sospeso.

Conseguentemente entrambe le parti sono esonerate dall’adempiere le rispettive prestazioni fintanto ché resterà in vigore il provvedimento inibitorio.

La soluzione è la medesima se la scuola offre il servizio di “didattica on line”?

 il DPCM, emanato per la lotta al covid19, tuttavia non impedisce in modo assoluto il proseguo dell’attività scolastica, ma fa salva la possibilità di svolgimento di attività a distanza. In queste settimane, infatti, moltissimi studenti hanno continuato a seguire le lezioni, ricevere esercizi da svolgere a casa e sostenere perfino esami, il tutto online. Nonostante questa modalità di svolgimento dell’attività didattica appare assolutamente inusuale, non si può di certo affermare che il servizio sia venuto totalmente meno. In questi casi diventa difficile stabilire se la prestazione di natura didattica sia davvero divenuta impossibile ai sensi dell’art. 1256 c.c.

Da un lato tale modalità di svolgimento della didattica potrebbe essere intesa e concepita come una modificazione delle clausole originarie del contratto. L’impegno giuridico dell’ente scolastico aveva infatti una differente natura, in quanto l’attività si sarebbe dovuta svolgere in aula con un contatto diretto con i docenti. Così concepita ed intesa, la prestazione originaria è effettivamente divenuta impossibile nonostante l’impegno dell’istituto scolastico.

Dall’altro lato invece potrebbe essere intesa come una soluzione per evitare l’impossibilità sopravvenuta e continuare a corrispondere la prestazione originale. Ovviamente ciò verrà fatto con modalità di svolgimento diverse rispetto a quelle precedentemente pattuite. Tuttavia il contratto sarebbe salvo ed entrambe le parti sarebbero tenute ad adempiere le rispettive obbligazioni. Nulla toglie che le parti potrebbero liberamente accordarsi, anche attraverso una opportuna ridefinizione del corrispettivo. Se però tali modalità “alternative” erano già state previste ed accettate all’ inizio del rapporto, non dovrebbe esservi spazio per l’applicazione dell’art. 1463 c.c.: la retta sarebbe comunque dovuta.

Soluzioni giurisprudenziali 

Sul punto la giurisprudenza afferma che «l’impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell’esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso» (Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2013 n. 25777) o «tale da costituire un ostacolo insormontabile all’adempimento non solo per un particolare debitore ma in genere per tutti i soggetti della medesima condizione» ( T.A.R. Milano -Lombardia- sez. II, 21 maggio 2013 n. 1337).

In definitiva, quindi, la sospensione del canone mensile non risulterebbe lecita nel caso in cui l’istituto scolastico si sia attivato per garantire la didattica agli studenti. In tali situazioni sarebbe piuttosto opportuno una rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

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Incremento del reddito: sì alla riduzione dell’assegno di mantenimento

18 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

L’incremento del reddito dell’ex coniuge, in tema di assegno di mantenimento, determina la possibilità di chiedere  in giudizio la riduzione dell’entità dello stesso (Cass. civ., ord. n. 7230 del 13/03/2020).

Il fatto

A seguito di giudizio di divorzio, nel regolamentare i rapporti patrimoniali di una coppia, il Tribunale di Siracusa obbligava l’ex marito a corrispondere in favore della figlia minore un assegno di mantenimento.

Il padre, in sede di modifica delle condizioni di divorzio chiedeva, alla luce dell’incremento del reddito dell’ex moglie, una revisione dell’assegno.

Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta e l’uomo adiva la Corte di Appello.

Questa, valutava diversamente dal giudice di prime cure gli elementi addotti dall’uomo e modificava il decreto di rigetto riducendo, da € 350,00 mensili a €€ 280,00 mensili, l’importo dell’assegno dovuto per il mantenimento della figlia minore.

L’uomo ricorreva in Cassazione

Tuttavia, il padre riteneva l’entità dell’assegno ancora troppo elevata e pertanto ricorreva in Cassazione. In particolare, evidenziava ancora una volta come la situazione economico-lavorativa della ex moglie fosse migliorata a seguito della sua assunzione come insegnante di ruolo.

Ciò, a detta del ricorrente, poneva la donna in una situazione di netto vantaggio grazie all’incremento del reddito: essa, oltre ad avere la disponibilità della casa coniugale, percepiva uno stipendio mensile fisso di euro 1.400.00.

Diversamente l’uomo, oltre a dover corrispondere l’assegno di mantenimento alla figlia, rappresentava di essere in attesa del secondo figlio.

A parere del ricorrente, le predette circostanze ponevano gli ex coniugi in una situazione di disparità economica.  Pertanto l’assegno di mantenimento in favore della figlia doveva essere ulteriormente ridotto.

La decisione della Corte di Cassazione

Prima di richiamare l’attenzione sul percorso decisionale della Cassazione, una precisazione è doverosa.

Già in passato la Suprema Corte, con sentenza n. 9533/2019, aveva precisato che “la natura dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio (così come quelli attinenti al regime di separazione) postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare delle loro condizioni patrimoniali e reddituali […]. Il giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.”

Nel pronunciarsi sul caso in esame, gli Ermellini ritenevano di non dover muovere alcun rimprovero alla Corte di Appello. Anzi. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero considerato tutti gli elementi del caso. Ossia: la situazione economica delle parti; l’incremento reddituale della ex moglie; la disponibilità dell’appartamento coniugale; la nuova famiglia del padre e il secondo figlio in arrivo dalla compagna.

Proprio tali variabili avrebbero giustificato la precedente diminuzione dell’importo da 350 a 280 euro.

Alla luce di quanto detto, la Corte di Cassazione rigettava ricorso perché infondato. 

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La casalinga ha diritto al mantenimento se ha contribuito alla carriera del marito

16 Marzo 2020 Da Staff 1 commento

La donna casalinga, che dedicandosi prevalentemente alla famiglia ha contribuito alla carriera del marito, ha diritto ad un congruo assegno di divorzio da commisurarsi in base all’età, ai sacrifici e alla durata del matrimonio (Cass. civ., sez. I del 09 marzo 2020 n. 6519).

Il fatto

In sede di divorzio una donna  chiedeva che il marito fosse obbligato a versarle un congruo assegno. A fondamento della richiesta la donna poneva il fatto che il matrimonio era durato a lungo. Ma non solo,  la donna aveva dedicato molto tempo alla famiglia e aveva incrementato il patrimonio familiare con il lavoro da casalinga. A tale richiesta di opponeva il marito. 

Il Giudice di prime cure accoglieva la richiesta della donna e stabiliva a favore della stessa un congruo assegno di mantenimento.

Avverso la sentenza l’uomo proponeva impugnazione

Effettivamente la Corte d’Appello adita accoglieva parzialmente la domanda dell’uomo riducendo l’assegno. Nello specifico la Corte rideterminava  in 1.600.00 euro mensili l’assegno di divorzio a favore della donna. Nel prendere questa decisione la Corte sottolineava che la richiedente era rimasta sposata a lungo, aveva dedicato molto tempo alla famiglia e al partner e aveva, altresì, incrementato le risorse economiche familiari con il proprio lavoro da casalinga e fuori. Peraltro era emerso che la donna viveva in affitto ed era la parte debole del rapporto perché non disponeva di risorse proprie da lavoro. L’unica liquidità di cui la stessa poteva godere era quella derivante dalla vendita degli immobili paterni divisi con la sorella. Corretto quindi ridurre l’assegno alla moglie, ma non nella misura indicata dal marito. Inoltre dato importante era l’età. A causa di questa, la donna difficilmente poteva reperire un lavoro.

L’uomo ricorreva in Cassazione ritenendo ancora eccessiva la somma di € 1.600,00

Il marito ricorreva in Cassazione  lamentando: 1)la mancata produzione in giudizio da parte della moglie delle dichiarazioni di successione dei genitori; 2) che la Corte non aveva preso in considerazione che la ex moglie avrebbe potuto andare a vivere nella casa paterna; 3) l’omesso esame dell’accordo secondo cui l’onere dell’affitto sarebbe gravato sul marito sino a quando la moglie non avesse acquistato la libera disponibilità gratuita di un immobile e comunque una volta sopravvenuta la morte del padre; 4) la ritenuta non redditività del cespite ereditato dalla ex moglie, stante l’assenza di prove al riguardo; 5) l’esiguo giudizio della Corte sulla capacità effettiva della donna di produrre reddito, stante la mancata produzione di prove sulle iniziative della stessa per raggiungere l’indipendenza economica, 6) l’omesso esame della circostanza che la figlia aveva deciso di vivere con il padre; 7) l’eccessività dell’assegno; 8) la violazione dei dettami stabiliti dalla sent. 11504/2017.

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione con la sentenza n. 6519/2020 rigettava il ricorso dell’uomo. Riteneva inammissibili  le prime sei doglianze perché  volte ad ottenere un giudizio di merito.

Relativamente agli ultimi due motivi del ricorso, in cui il ricorrente lamentava la violazione dai parametri sanciti dalla sentenza n. 11504/2017, che ha abbandonato il tenore di vita nella determinazione dell’assegno di divorzio, la Cassazione rilevava che la successiva sentenza n. 18287/2018 dà una diversa lettura all’assegno di divorzio più coerente con il quadro costituzionale. Ed è a questa che la sentenza in commento si rifà per la decisione.

Motivazione della Corte di Cassazione

In particolare gli Ermellini sottolineavano la funzione perequativa-compensativa dell’assegno di divorzio. Tale funzione discende dal principio di solidarietà. In virtù di tale richiamo nella determinazione dell’assegno si deve tenere conto delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi. Nonché calcolare il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, l’età del richiedente e la durata del matrimonio.

Alla luce di tale principi gli Ermellini sottolineavano la correttezza della decisione della Corte di Appello. Tale indirizzo  evita di punire il coniuge più debole economicamente. Colui che è stato sposato per lungo tempo che ha dedicato il proprio tempo alla famiglia, come la casalinga, contribuendo così ad aumentandone le risorse economiche comuni.

Per tali ragioni il ricorso dell’uomo veniva rigettato.

Potrebbe anche interessarti “L’assegno di divorzio deve essere versato anche la moglie raddoppia il proprio reddito”, leggi qui.

 

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