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figli

Collocamento del figlio presso il padre, in quali casi?

3 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il collocamento del figlio presso il padre  è preferibile in tutti i casi in cui questi risulti essere in grado di offrire stabilità, sicurezza e continuità al minore (Cass. sez. I civile ordinanza  n. 30191/2019 del 20.11.2019).

Il caso

Una minore viene affidata dal Tribunale dell’Aquila ai servizi sociali del paese di residenza, con collocamento presso il padre in via preferenziale. La madre propone reclamo avverso il suddetto provvedimento, sottolineando  la violazione del principio del collocamento del figlio presso la madre

La Corte di Appello rigetta il reclamo

La Corte di appello adita rigetta il ricorso della donna, ritenendo che, nel caso di specie, la madre è molto permissiva e distante emotivamente dalla minore. Di contro, il padre ha dimostrato  di essere in grado di garantire alla figlia uno stile di vita educativo regolare, stabilità, sicurezza e continuità. Inoltre la minore ha un ottimo rapporto con i familiari paterni. Tutti elementi che, valutati unitamente, depongono  a favore del collocamento in via preferenziale presso il padre, che risponde al superiore interesse della minore stessa.

La donna ricorre in Cassazione

La donna, non condividendo la posizione della Corte di Appello, ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 337 ter, co. 1 e 2 c.c. In particolare la predetta ritiene che i giudici hanno dato un significato incongruo al concetto di “interesse del minore”. Ma soprattutto lamenta la mancata applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che privilegia la collocazione dei minori presso la madre. 

La Cassazione rigetta il ricorso

Anche gli Ermellini non accolgono il ricorso della donna. La Corte di Cassazione spiega che, in tema di affidamento dei figli, il giudice deve necessariamente effettuare un giudizio prognostico. Deve cioè valutare le capacità di ciascun genitore  di crescere ed educare i figli nella nuova situazione. Tale valutazione deve essere fatta sulla base di elementi concreti. Deve essere, inoltre, valutato come i genitori hanno svolto il proprio ruolo nel passato; la capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto. Tenendo conto, infine, della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare in grado di offrire al minore (Cass. Civ. n. 18817/2015).

Ovviamente, quanto sopra, deve avvenire nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità. Quest’ultima da intendersi quale” presenza comune dei genitori nella vita del figlio tale da garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive”.

Per le ragioni sopra spiegate, pertanto, la Corte di Cassazione ritiene che la Corte di Appello abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali. Infatti il padre, nel caso di specie, risulta il genitore in grado di garantire alla figlia maggiore stabilità. Pertanto il collocamento presso il predetto risponde all’interesse morale e materiale della minore stessa.

Può anche interessarti “Affidamento figlio: il genitore lo può riottenere se dimostra di avere abbandonato la vita trasgressiva”, leggi qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Educazione religiosa, può essere imposta?

21 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Se l’educazione religiosa da impartire a un figlio causa un conflitto tra i genitori, il giudice dovrà accertare eventuali pregiudizi ai danni del figlio; tale accertamento dovrà avvenire previa osservazione e ascolto del minore stesso (Cass. Sez. I n. 21916/2019).

Contrasto sull’educazione religiosa

Oggigiorno assistiamo sempre più spesso a matrimoni o convivenze tra persone con culture profondamente diverse; queste diversità, inevitabilmente, si riversano sull’educazione da impartire ai figli. certo la religione è uno dei più importanti capisaldi della nostra cultura, ed invero, non di rado, capita che i genitori non concordino in merito all’educazione religiosa da impartire. A tal proposito ci si chiede se un genitore possa in qualche modo imporre la propria religione al figlio. La questione, per nulla scontata, ha creato molti contrasti anche in giurisprudenza.

Proprio in caso di disaccordo tra i genitori, sarà il giudice a dirimere il conflitto, questi dovrà farsi guidare dal “supremo interesse del minore” che si ritiene prevalente sulla libertà religiosa dell’adulto e sul potere educativo del genitore.

Soluzioni giurisprudenziali

A tal proposito il Tribunale di Como, pronunciando separazione personale dei coniugi, statuiva anche sull’educazione religiosa del figlio. In quell’occasione il rilevava il totale dissenso del padre cattolico all’educazione religiosa geovista della madre ritenendo “migliore” la scelta educativa paterna all’insegnamento della religione cattolica.

I giudici comaschi, sostenevano che la religione cattolica era da preferirsi alle altre religioni perché avrebbe consentito al minore una migliore integrazione nella società, nella scuola e persino nello sport. Ciascuno di questi “settori”, infatti, sarebbe fortemente influenzato dalla religione cattolica.

La madre proponeva appello avverso la sentenza.

Questa riteneva la sentenza contraria al principio della bigenitorialità , sostenendo che ogni genitore deve essere libero di trasmettere i propri valori ai figli, primi tra tutti quelli religiosi. Soltanto se il figlio viene messo a contatto con diverse realtà sarà in grado di effettuare una scelta religiosa consapevole.

La Corte di Appello rigettava il ricorso, facendo in parte proprie le conclusioni del padre e ribadendo il preminente interesse del minore ad un libero approccio con le religioni dei genitori a condizione che il conflitto genitoriale non gli arrechi alcun danno. 

Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21916 del settembre 2019, ha riconosciuto il diritto del minore a ricevere l’educazione religiosa da entrambi i genitori. Il minore deve essere libero di scegliere la propria religione così come consentito dall‘art. 19 della nostra Costituzione.

Quindi il genitore può imporre l’educazione religiosa al figlio?

Abbiamo quindi detto che il dato di partenza deve essere sempre il superiore interesse del minore. Quindi se il disaccordo dei genitori può arrecare dei danni a quest’ultimo,  sarà il giudice a decidere ascoltando il minore personalmente

Ciò significa che il tribunale potrebbe anche decidere di impedire ai genitori qualsiasi imput religioso, così come avvenuto ad Agrigento nel 2017.  Allo stesso modo, il giudice potrebbe decidere che sia un solo genitore ad impartire l’educazione religiosa al figlio, indipendentemente dalle religioni in questione.

L’unico interesse del giudice sarà proprio il minore, a che questo cresca sereno e soprattutto libero. 

Potrebbe anche interessarti “Affidamento figlio: il genitore lo può riottenere se dimostra di avere abbandonato la vita trasgressiva”, leggi qui.

 

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Autonomia adolescenziale e responsabilità genitoriale, i confini.

7 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’autonomia adolescenziale e la responsabilità genitoriale sono due diversi aspetti della stessa questione. Spesso infatti ci si chiede quando termini la responsabilità di un genitore ed inizi l’autonomia degli adolescenti.

Cosa si intende per responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale è denominata così a partire dal regolamento europeo n. 2201/2003, cosiddetto Bruxelles II bis. È l’insieme dei doveri che un genitore ha verso il proprio figlio. Si tratta del dovere del primo di educare, istruire, mantenere e assistere il figlio e del diritto di questo di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con tutti i parenti.

È un dovere esercitabile da entrambi i genitori congiuntamente, a meno che non vi siano provvedimenti che dispongono diversamente.

La responsabilità genitoriale comporta anche il dovere del genitore di vigilare sul figlio minore. Infatti il padre e la madre sono responsabili per i danni dagli stessi commessi a terzi, eccetto nei casi previsti dalla legge. A stabilire tale dovere di vigilanza è proprio l’art. 2048 c.c.

Autonomia adolescenziale, cosa è?

Avere una età inferiore agli anni 18 non significa necessariamente non potere prendere delle decisione o fare delle scelte. Ed infatti,  il nostro ordinamento garantisce con più norme proprio l’autonomia del minore.

È necessario che il minore abbia un’ età ritenuta consona, non inferiore ai 12 anni, salvo eccezionali ipotesi. In questo caso potrà effettuare autonomamente delle scelte di vita potendo persino chiedere di essere supportato dai genitori moralmente e materialmente.

La Costituzione prevede il diritto del minorenne a lavorare, a promuovere l’azione di disconoscimento della paternità (articoli 2 e 244 c.c.) e il diritto ad interrompere la gravidanza (articolo 12 l. 194/1978). Non di minore rilevanza è il diritto a scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica (articolo 1 l. 281/1986).

Non da meno il minore ha diritto ad essere sentito nel corso dei procedimenti che lo riguardano.

Il delicato equilibrio

È dunque necessario trovare il giusto equilibrio tra queste due facce della stessa medaglia. La responsabilità del genitore trova il suo principale limite proprio nella autonomia del figlio. Una linea di confine così sottile che alle volte è difficile da rimarcare. A tal proposito il Tribunale di Caltanissetta, chiamato a decidere un caso in materia, ha di recente affermato che occorre garantire “la tutela del minore alla libertà nelle proprie scelte di vita, sempre che le stesse siano lecite e non pregiudizievoli”. Pertanto i giudici nisseni individuano questo limite nella liceità delle scelte del minore capace di discernimento.

Si tratta, ovviamente, di un concetto in continuo sviluppo destinato ad adeguarsi con la moderna società. I genitori, oggi più di ieri, sono tenuti a supportare le scelte dei  figli a costo, alle volte, di non potere esercitare la propria volontà.

Può anche interessarti “Obbligo mantenimento dei figli, quando cessa?”, leggi qui.

 

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Genitore non convivente: non bastano i fine settimana alternati con i figli

7 Ottobre 2019 Da Studio Legale Arcoleo 3 commenti

Al genitore non convivente devono essere garantiti anche gli incontri infrasettimanali con i figli. Secondo la Cassazione non verrebbe rispettato il principio di bigenitorialita’ con i soli incontri a week end alterni. (Cass. n. 9764/2019)

Il Caso

Una coppia si separa. Il Tribunale e la Corte d’Appello decidono per l’affidamento condiviso della figlia minore e il collocamento presso la madre. Il papà, genitore non convivente, avrebbe invece potuto tenere con sé la bambina a fine settimana alternati.

Troppo poco per l’uomo, che quindi ricorre in Cassazione auspicando in un intervento riequilibratore.

Il papà infatti sperava di ottenere anche degli incontri infrasettimanali.

D’altronde non vi erano ragioni che facessero temere l’inidoneità dell’uomo a ricoprire il ruolo genitoriale. Né  la tenera età della figlia costituiva un problema per incontri più frequenti.  Numerosa giurisprudenza aveva già sfatato questo mito.

La soluzione giurisprudenziale

La Suprema Corte si è pronunciata in favore di questo papà, ribadendo dei principi  già affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu).

La Cedu, infatti, aveva posto al centro le “relazioni familiari”, portando quindi ad un graduale superamento della maternal preference.

Quello alla bigenitorialita’ è un diritto che riguarda, prima di tutto, il minore. Al quale dunque deve essere assicurato di poter trascorrere con il genitore non convivente un tempo congruo per l’instaurazione di un solido legame.

Secondo la Cassazione, “sorvegliate speciali” devono essere quelle che la Cedu ha chiamato “restrizioni supplementari”. E cioè quelle restrizioni al diritto di visita che l’autorità giudiziaria impone al genitore non convivente.

Queste restrizioni, secondo gli Ermellini, metterebbero a rischio le relazioni familiari tra un figlio e un genitore, pregiudicando il preminente interesse del minore.

La Cassazione ha altresì sottolineato come la Corte d’Appello non abbia minimamente tenuto in considerazione il comportamento della madre. La donna, infatti, avrebbe ostacolato i rapporti padre- figlio, eludendo ulteriormente il diritto di quest’ultimo alla bigenitorialita’.

È importante ricordare, infatti, che tra i requisiti di idoneità genitoriale vi è la capacità di preservare la continuità del rapporto con l’altro genitore.

Potrebbe interessarti anche: ” Collocamento paritario: quando è preferibile per il minore?”. Leggi qui 

Per approfondire vi invitiamo alla lettura dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti umani (CEDU). Leggi qui

 

 

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Diritto alla bigenitorialità: non può spingersi oltre il rifiuto del minore di incontrare il genitore non collocatario

13 Settembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, a stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza del 23 aprile scorso n. 11170

 

Non di rado uno dei genitori si trova avanti il netto rifiuto di un figlio ad incontrarlo. Pertanto capita spesso che i Giudici si trovino ad decidere su richieste di tutela al diritto di frequentazione con il figlio.

Ma fino a che punto può spingersi il potere del Giudice? Si può davvero imporre ad un minore di incontrare il genitore con il quale non convive stabilmente? A dare la soluzione a tale pungente quesito è l’Ecc.ma Corte di Cassazione, Sez. 1, con l’ordinanza del 23.04.2019 n.1170.

Il caso attenzionato dalla Suprema Corte riguardava un padre il quale chiedeva al Tribunale di ottenere, oltre alla modifica delle condizioni economiche e di mantenimento, l’affidamento congiunto della figlia sedicenne.

Il Tribunale, preso atto del rifiuto della figlia di volere intrattenere rapporti con il padre nonché dell’esito della CTU rigettava la domanda. Anche la Corte di Appello adita, confermava quando statuito dal giudice di prima istanza pertanto il padre, per vedere tutelato il proprio diritto alla bigenitorialità ricorreva in Cassazione.

La Corte di Cassazione respingeva definitivamente il ricorso del padre

Gli Ermellini investiti della questione rigettavano il ricorso del padre, allineandosi di fatto con l’orientamento assunto dai giudici di merito. In particolare la Corte di Cassazione sottolineava che il rapporto affettivo, per natura incoercibile, non può essere imposto. Pertanto, conclusivamente, se un figlio non intente intrattenere un rapporto stabile con il genitore non collocatario, questo non può essere obbligato.

La questione

la domanda sorge spontanea: alla luce della superiore soluzione a favore di chi è stato previsto il diritto alla bigenitorialità? E’ il diritto di ciascun genitore di essere presente in maniera significativa nella vita del figlio? Ovvero il diritto del figlio a mantenere (o non mantenere) un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori?

Nell’ordinamento giuridico italiano il diritto alla bigenitorialità è garantito e tutelato dalla legge 54/2006 sull’affido condiviso, nonché dal d.lgs. 154/2013. La superiore normativa si caratterizza per il ruolo centrale riconosciuto al minore e pertanto il bene tutelato è, in primis, il diritto del minore. In particolare il minore ha diritto a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi. 

Da tale assioma deriva la logica conseguenza che, salvo le ipotesi in cui ad ostacolare gli incontri tra genitore e figlio sia il coniuge, il figlio può rifiutarsi di frequentare l’altro genitore. La Suprema Corte stabilisce che la bigenitorialità può essere esercitata anche in accezione negativa. Ciò significa che il minore, con capacita di discernimento, ha diritto a “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo. Con la pronuncia in oggetto, quindi, gli Ermellini hanno messo in luce come il principio alla bigenitorialità sia posto a tutela, innanzitutto, del figlio e non solo dei genitori.

Osservazioni

Il diritto di famiglia, in continua evoluzione, spesso dai confini poco chiari e marcati rende il compito dei giudici ancora più difficile. Tale ruolo diviene particolarmente arduo quando nel caso concreto emerge l’esistenza di una grave conflittualità tra i genitori. Infatti spesso i genitori tendono a far prevalere i propri interessi a discapito di quelli dei figli. Pertanto il giudicante dovrà orientare la propria decisione tenendo in alta considerazione l’interesse morale del minore. Dovrà, altresì, valutare la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di fatto causata dalla disgregazione del nucleo. Per fare ciò il giudicante, terrà conto del modo in cui i genitori hanno in passato svolto i propri compiti verso i figli. 

Potrebbe anche interessarti: “Il superiore interesse del minore nel procedimento per riconoscimento del figlio: le linee guida della Cassazione in Cass. I Civ. Sent. n. 17762/2017” Leggi qui

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: bigenitorialità, figli, genitore, incontri, minore, obbligo, rifiuto, separazione

Spese straordinarie: il Tribunale di Palermo adotta un nuovo protocollo

23 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le spese straordinarie per i figli sono un argomento delicato, che spesso si presta a numerose interpretazioni. Il Tribunale di Palermo ha aggiornato il suo protocollo a riguardo, cercando di renderlo il più possibile esaustivo per scongiurare ulteriori liti tra ex.

Nell’ultimo periodo ci siamo trovati più volte a parlare di spese straordinarie nei nostri articoli (vedi anche “Spese straordinarie: ci rientrano anche quelle per l’estetista”). D’altronde restano uno dei maggiori motivi di scontro tra genitori che non sono più coppia.

E’ fisiologico: chi paga il mantenimento vorrebbe far ricadere in quella somma il maggior numero di voci di spesa per i figli. Chi invece di fatto paga, vorrebbe potere dividere l’esborso con l’altro genitore.

Molte volte si è addirittura costretti a ritornare dal giudice per fare valere le proprie ragioni. Con  un dispendio economico a volte paradossalmente superiore alla spesa approntata per i figli. Oltre che allo spreco di energie!

Per cercare di prevenire queste situazioni i Tribunali di tutta Italia hanno elaborato dei protocolli. Che chiariscono quali sono le voci di spesa che ricadono nel mantenimento – le così dette “spese ordinarie” – e quelle che invece vi sono escluse e che necessitano di ulteriori esborsi da parte dei genitori. Queste ultime, dette, appunto “spese straordinarie”.

Il Tribunale di Palermo già alcuni anni fa aveva adottato un documento di questo genere. Ma i tempi cambiano, così come le esigenze dei bambini/ragazzi. Così lo scorso 8 luglio i Presidenti del Tribunale e del Consiglio dell’Ordine, insieme alle organizzazioni più rappresentative in materia di famiglia, ne hanno sottoscritto uno aggiornato.

Ma entriamo un po’ più nel dettaglio.

Spese ordinarie

Secondo questo nuovo protocollo, ad esempio, le spese per l’estetista ed il barbiere sarebbero ricomprese nel mantenimento. Così come quelle per le ricariche del cellulare o il cinema.

Spese extra assegno, rimborsabili anche in caso di mancato preventivo accordo tra i genitori

Invece tra le spese straordinarie “extra assegno” ci sono quelle scolastiche e quelle per il motorino (se acquistato con il consenso di entrambi i genitori). Ma anche quelle per occhiali, lenti a contatto e regali per i compleanni degli amici. Questi esborsi verranno suddivisi tra i genitori in percentuali uguali o diverse a seconda che le capacità reddituali si equivalgano o meno.

Spese extra assegno rimborsabili solo in caso di preventivo accordo di entrambi i genitori

Tra queste rientrano in generale tutte le visite/cure mediche in strutture private. Si pensi ad esempio al dentista, all’ortodonzista o all’oculista. O ai cicli di psicoterapia. Ma anche alle spese per la scuola guida, o per l’organizzazione di feste per i figli.

Silenzio-assenso su spese sanitarie extra assegno

Il nuovo protocollo regola anche un’ ipotesi tutt’altro che infrequente. Facciamo l’esempio di un genitore che voglia sottoporre il figlio alle cure di uno specialista privato. Questi dovrà comunicarlo all’altro genitore, insieme al preventivo di spesa, con preavviso di almeno 7 giorni. L’altro genitore avrà lo stesso termine per proporre un preventivo meno oneroso. Se non lo fa, questo silenzio sarà giudicato come assenso, e dovrà partecipare alle spese.

Cosa accade se, nonostante il preventivo alternativo, il primo genitore voglia per forza recarsi dal medico da lui scelto? L’altro genitore dovrà rimborsare la sua quota, ma in rapporto al preventivo alternativo da lui proposto.

Spese per gite scolastiche/sportive con pernottamento

In questi casi uno dei genitori dovrà fare richiesta scritta all’altro, che entro 20 giorni dovrà esprimere il suo parere. L’eventuale dissenso dovrà essere motivato. E il silenzio varrà come assenso.

Ovviamente il protocollo prevede tante altre ipotesi! E gli elenchi sono più lunghi di così! Quindi se voleste leggere il documento integrale, vi lasciamo il link qui

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Condannato l’ex che taglia luce e gas nella casa familiare

28 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo 2 commenti

Secondo la Cassazione l’ex marito che interrompe la fornitura di luce e gas nella casa familiare assegnata a moglie e figli è penalmente responsabile. (Cassazione Penale, Sez. VI, n. 13407 del 27 marzo 2019)

La Corte d’Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni che aveva condannato un uomo ai sensi dell’art. 393 c.p.

Questi, infatti, aveva interrotto la fornitura di luce e gas nella casa familiare, dove, a seguito di separazione, vivevano la moglie e i figli.

L’uomo aveva più volte chiesto alla ex di fare la voltura delle utenze, intestate ad una società di cui era amministratore. Di fronte all’inerzia della donna ha provveduto lui stesso al distacco delle forniture, lasciando così la ex e figli senza luce e gas.

L’art. 393 del codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno chi, al fine di esercitare un preteso diritto, non ricorre al giudice, ma si fa ragione da sé utilizzando violenza o minaccia sulle persone.

L’uomo ha dunque deciso di ricorrere in Cassazione. Tra le altre cose sosteneva di aver agito nella convinzione di tutelare un suo diritto. Infatti non era tenuto al pagamento delle bollette. E la decisione di interrompere le forniture era necessaria per ovviare all’inerzia della ex.

Tuttavia la Cassazione ha precisato che la tutela del preteso diritto è nucleo essenziale del reato ex art, 393 c.p.. Di conseguenza, non può essere invocato come scriminante, cioè come giustificazione che esclude il reato. In questo caso poi, l’intervento del giudice avrebbe tutelato il preteso diritto senza necessità di “un’azione violenta” dell’uomo.

Per questo motivo (ed altri) la Cassazione non ha ammesso il ricorso dell’uomo e ha confermato la condanna.



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Uso della rete: la nuova frontiera dell’educazione

2 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’uso della rete è parte integrante della vita dei nostri figli. Che però non devono essere lasciati soli nella scoperta di uno strumento tanto ricco di opportunità quanto pericoloso. Anzi, secondo il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta i genitori hanno un dovere preciso. Quello di educare e vigilare i figli nel corretto uso della rete.

Una ragazza quattordicenne invia al fidanzatino una sua foto che la ritrae nell’intimità. Lui diffonde l’immagine tra gli amici. Lo scatto diventa di pubblico dominio. Tutti ne parlano. L’ingenua ragazza paga cara la sua leggerezza. La faccenda diventa in breve tempo più grande di lei, tanto da causarle disturbi psicologi come ansia e angoscia.

Ma non è tutto. L’accaduto arriva a conoscenza del Pubblico Ministero del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta. Si apre così un procedimento ai sensi degli art, 333 e 336 c.c..

L’art. 333 del codice civile si intitola “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”. E infatti l’autorità giudiziaria ha ritenuto che la responsabilità dell’accaduto fosse da ricercarsi proprio nei genitori della ragazza. Ecco che allora il Tribunale per i Minorenni ha disposto degli interventi di sostegno per l’intera famiglia. Così ha affidato la ragazza ai Servizi Sociali per un’attività di monitoraggio e supporto psicologico. Ma ha anche affidato i genitori al Consultorio familiare per verificare le capacità educative e di accudimento dei genitori.

La vicenda ha avuto un finale positivo. I genitori della ragazza hanno fatto tesoro del percorso di sostegno, acquistando consapevolezza del loro ruolo di educazione e vigilanza sulla figlia. E anche la ragazza ha avuto giovamento dal percorso psicologico. Considerato tutto questo, quindi, il Tribunale per i Minorenni ha reputato di non dover ulteriormente procedere.

Ma a prescindere da questo è importante comprendere ed analizzare l’orientamento assunto dal Tribunale per i Minorenni nisseno. I Giudici infatti sono partiti dal presupposto che tra i doveri scaturenti dalla responsabilità genitoriale vi sia quello di educare i figli ad un corretto uso della rete. E di assicurarsi che abbiano effettivamente compreso gli insegnamenti.

Ma non solo. I genitori devono anche vigilare sull’uso della rete da parte dei minori, di modo che non rappresentino un pericolo per sé e per altri.

Secondo il Tribunale Nisseno, questo dovere di vigilanza può anche consistere in una vera e propria limitazione qualitativa e quantitativa dell’uso di internet.

Non bisogna però correre a conclusioni affrettate. Questa posizione non deve essere certo interpretata nel senso di una demonizzazione della rete.

E infatti questi doveri che investono i genitori devono trovare un corretto bilanciamento in altri valori. Valori come il rispetto della personalità del minore e delle libertà che gli sono riconosciute sia a livello costituzionale che internazionale.

Si pensi ad esempio a quanto previsto nella Convenzione di New York, che vieta ingerenze in ogni sfera della vita del fanciullo. E che riconosce l’importanza della funzione dei mezzi di comunicazione, tanto da prevedere che gli Stati assicurino ai minori l’accesso alle fonti di informazione nazionale od internazionale (art. 16 e 17 L. 176/1991 di ratifica della Convenzione). Oppure si pensi al diritto di libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione.

Secondo il giudice nisseno il dovere di vigilanza dei genitori trova la sua giustificazione nella esigenza di tutela della dignità del minore. Che è un valore che prevale su tutti, ma che comunque deve essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione e di informazione. E ciò per evitare che il controllo dei genitori degeneri in un ciber stalking o comunque pregiudichi la libertà di espressione del minore.

Fonte: Il Familiarista

Per un approfondimento sul tema leggi anche, dal nostro sito “I cyberbulli colpiscono, e i loro genitori pagano! Clicca qui.

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Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.