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spese ordinarie

Spese straordinarie: il Tribunale di Palermo adotta un nuovo protocollo

23 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le spese straordinarie per i figli sono un argomento delicato, che spesso si presta a numerose interpretazioni. Il Tribunale di Palermo ha aggiornato il suo protocollo a riguardo, cercando di renderlo il più possibile esaustivo per scongiurare ulteriori liti tra ex.

Nell’ultimo periodo ci siamo trovati più volte a parlare di spese straordinarie nei nostri articoli (vedi anche “Spese straordinarie: ci rientrano anche quelle per l’estetista”). D’altronde restano uno dei maggiori motivi di scontro tra genitori che non sono più coppia.

E’ fisiologico: chi paga il mantenimento vorrebbe far ricadere in quella somma il maggior numero di voci di spesa per i figli. Chi invece di fatto paga, vorrebbe potere dividere l’esborso con l’altro genitore.

Molte volte si è addirittura costretti a ritornare dal giudice per fare valere le proprie ragioni. Con  un dispendio economico a volte paradossalmente superiore alla spesa approntata per i figli. Oltre che allo spreco di energie!

Per cercare di prevenire queste situazioni i Tribunali di tutta Italia hanno elaborato dei protocolli. Che chiariscono quali sono le voci di spesa che ricadono nel mantenimento – le così dette “spese ordinarie” – e quelle che invece vi sono escluse e che necessitano di ulteriori esborsi da parte dei genitori. Queste ultime, dette, appunto “spese straordinarie”.

Il Tribunale di Palermo già alcuni anni fa aveva adottato un documento di questo genere. Ma i tempi cambiano, così come le esigenze dei bambini/ragazzi. Così lo scorso 8 luglio i Presidenti del Tribunale e del Consiglio dell’Ordine, insieme alle organizzazioni più rappresentative in materia di famiglia, ne hanno sottoscritto uno aggiornato.

Ma entriamo un po’ più nel dettaglio.

Spese ordinarie

Secondo questo nuovo protocollo, ad esempio, le spese per l’estetista ed il barbiere sarebbero ricomprese nel mantenimento. Così come quelle per le ricariche del cellulare o il cinema.

Spese extra assegno, rimborsabili anche in caso di mancato preventivo accordo tra i genitori

Invece tra le spese straordinarie “extra assegno” ci sono quelle scolastiche e quelle per il motorino (se acquistato con il consenso di entrambi i genitori). Ma anche quelle per occhiali, lenti a contatto e regali per i compleanni degli amici. Questi esborsi verranno suddivisi tra i genitori in percentuali uguali o diverse a seconda che le capacità reddituali si equivalgano o meno.

Spese extra assegno rimborsabili solo in caso di preventivo accordo di entrambi i genitori

Tra queste rientrano in generale tutte le visite/cure mediche in strutture private. Si pensi ad esempio al dentista, all’ortodonzista o all’oculista. O ai cicli di psicoterapia. Ma anche alle spese per la scuola guida, o per l’organizzazione di feste per i figli.

Silenzio-assenso su spese sanitarie extra assegno

Il nuovo protocollo regola anche un’ ipotesi tutt’altro che infrequente. Facciamo l’esempio di un genitore che voglia sottoporre il figlio alle cure di uno specialista privato. Questi dovrà comunicarlo all’altro genitore, insieme al preventivo di spesa, con preavviso di almeno 7 giorni. L’altro genitore avrà lo stesso termine per proporre un preventivo meno oneroso. Se non lo fa, questo silenzio sarà giudicato come assenso, e dovrà partecipare alle spese.

Cosa accade se, nonostante il preventivo alternativo, il primo genitore voglia per forza recarsi dal medico da lui scelto? L’altro genitore dovrà rimborsare la sua quota, ma in rapporto al preventivo alternativo da lui proposto.

Spese per gite scolastiche/sportive con pernottamento

In questi casi uno dei genitori dovrà fare richiesta scritta all’altro, che entro 20 giorni dovrà esprimere il suo parere. L’eventuale dissenso dovrà essere motivato. E il silenzio varrà come assenso.

Ovviamente il protocollo prevede tante altre ipotesi! E gli elenchi sono più lunghi di così! Quindi se voleste leggere il documento integrale, vi lasciamo il link qui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: figli, mantenimento, rimborso, spese ordinarie, spese straordinarie, Tribunale di Palermo

Spese straordinarie: ci rientra anche l’estetista

1 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le spese straordinarie sono un argomento di frequente litigio tra i genitori separati. Che spesso finiscono di nuovo in tribunale per stabilire chi deve pagare cosa. Come nel caso di quei genitori arrivati sino in Cassazione per le spese estetiche della figlia! Esborsi che la Suprema Corte ha ricompreso tra le spese straordinarie da dividersi al 50%. Con buona pace del papà! (Class. 5490/2018).

Una ragazzina – figlia di genitori separati – presenta sul viso un’anomala peluria. Ciò le crea un forte imbarazzo. Per questo la mamma decide di farla sottoporre a dei trattamenti estetici per la rimozione definitiva.

Chiede dunque all’ex – nonché padre della ragazzine – di contribuire al costo delle sedute nella misura del 50%. Lui si rifiuta.

I due non sembrano trovare un accordo e la questione – insieme a quella della retta della scuola media privata – è arrivata sino in Cassazione.

L’uomo infatti vi ha fatto ricorso sicuro di non dovere sborsare quella somma in quanto le sedute dall’estetista non rientrerebbero tra le spese straordinarie. Inoltre tali trattamenti non sarebbero stati neanche prescritti da un medico.

Ma la Corte di Cassazione lo ha smentito. E ha ricordato che sono spese straordinarie quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilita’ esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.

Dunque, secondo gli Ermellini, gli esborsi per i trattamenti estetici rientrano senza dubbio tra le spese straordinarie. Infatti, nel caso in questione, la necessità di ricorrere alle cure estetiche non poteva certo essere prevista. E, fuori di dubbio, era l’utilità di questi trattamenti per la ragazza.

L’uomo tra l’altro non aveva neanche dato prova di un suo tempestivo dissenso circa questa spesa. Dunque gli Ermellini hanno rigettato il ricorso obbligando l’uomo a rimborsare la ex nella misura del 50%.

Ma chi decide quali sono le spese ordinarie e quelle straordinarie? In cosa si differenziano?

È ormai pacifico che le spese ordinarie sono quelle che comprendono vitto, mensa scolastica, abbigliamento ordinario (inclusi i cambi stagione), cancelleria scolastica. Rientrano anche tra le spese ordinarie la partecipazione alle spese di casa (utenze, affitto), e i medicinali da banco. Tutte queste spese devono essere correttamente quantificare e vanno a confluire nell’assegno di mantenimento.

Per quello che riguarda le spese straordinarie, già da alcuni anni, molti Tribunali di concerto con gli Ordini degli avvocati, hanno steso dei “Protocolli”. E ciò per dare delle linee guida sicure e non lasciare troppo spazio a fantasiose interpretazioni. Le spese straordinarie si dividerebbero dunque tra quelle per cui serve il previo accordo tra i genitori e quelle per cui non occorre alcuna concertazione.

Quali sono le spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori? Spese per scuola ed istruzione privata, doposcuola o baby sitter, spese mediche e dentistiche private. Queste spese possono essere ripartite anche in maniera diversa tra i genitori, in base si loro redditi.

Rientrano in questo elenco anche le spese per viaggi di istruzione, centri estivi, vacanze in generale. In questi casi l’accordo è sempre necessario anche se entrambi i genitori hanno preventivamente dato il loro consenso all’espatrio del minore.

Sono invece spese straordinarie “necessarie” quelle per i testi scolastici, spese per farmaci prescritti, per interventi indifferibili o eseguiti per il tramite del SSN. Questi esborsi non necessitano di previa concertazione e vanno distribuiti al 50% tra i due genitori. 

Salvo ovviamente qualche piccola differenza tra un Tribunale e l’altro.

 

Ti potrebbe interessare anche: “Al mantenimento del figlio pensa la mamma. Il papà è liberato dall’obbligo? Leggi qui 

Per approfondire rimandiamo alla lettura dell’art. 6 L 898/1970 (Legge sul divorzio). Leggi qui

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