Le spese straordinarie sono un argomento di frequente litigio tra i genitori separati. Che spesso finiscono di nuovo in tribunale per stabilire chi deve pagare cosa. Come nel caso di quei genitori arrivati sino in Cassazione per le spese estetiche della figlia! Esborsi che la Suprema Corte ha ricompreso tra le spese straordinarie da dividersi al 50%. Con buona pace del papà! (Class. 5490/2018).
Una ragazzina – figlia di genitori separati – presenta sul viso un’anomala peluria. Ciò le crea un forte imbarazzo. Per questo la mamma decide di farla sottoporre a dei trattamenti estetici per la rimozione definitiva.
Chiede dunque all’ex – nonché padre della ragazzine – di contribuire al costo delle sedute nella misura del 50%. Lui si rifiuta.
I due non sembrano trovare un accordo e la questione – insieme a quella della retta della scuola media privata – è arrivata sino in Cassazione.
L’uomo infatti vi ha fatto ricorso sicuro di non dovere sborsare quella somma in quanto le sedute dall’estetista non rientrerebbero tra le spese straordinarie. Inoltre tali trattamenti non sarebbero stati neanche prescritti da un medico.
Ma la Corte di Cassazione lo ha smentito. E ha ricordato che sono spese straordinarie quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilita’ esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.
Dunque, secondo gli Ermellini, gli esborsi per i trattamenti estetici rientrano senza dubbio tra le spese straordinarie. Infatti, nel caso in questione, la necessità di ricorrere alle cure estetiche non poteva certo essere prevista. E, fuori di dubbio, era l’utilità di questi trattamenti per la ragazza.
L’uomo tra l’altro non aveva neanche dato prova di un suo tempestivo dissenso circa questa spesa. Dunque gli Ermellini hanno rigettato il ricorso obbligando l’uomo a rimborsare la ex nella misura del 50%.
Ma chi decide quali sono le spese ordinarie e quelle straordinarie? In cosa si differenziano?
È ormai pacifico che le spese ordinarie sono quelle che comprendono vitto, mensa scolastica, abbigliamento ordinario (inclusi i cambi stagione), cancelleria scolastica. Rientrano anche tra le spese ordinarie la partecipazione alle spese di casa (utenze, affitto), e i medicinali da banco. Tutte queste spese devono essere correttamente quantificare e vanno a confluire nell’assegno di mantenimento.
Per quello che riguarda le spese straordinarie, già da alcuni anni, molti Tribunali di concerto con gli Ordini degli avvocati, hanno steso dei “Protocolli”. E ciò per dare delle linee guida sicure e non lasciare troppo spazio a fantasiose interpretazioni. Le spese straordinarie si dividerebbero dunque tra quelle per cui serve il previo accordo tra i genitori e quelle per cui non occorre alcuna concertazione.
Quali sono le spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori? Spese per scuola ed istruzione privata, doposcuola o baby sitter, spese mediche e dentistiche private. Queste spese possono essere ripartite anche in maniera diversa tra i genitori, in base si loro redditi.
Rientrano in questo elenco anche le spese per viaggi di istruzione, centri estivi, vacanze in generale. In questi casi l’accordo è sempre necessario anche se entrambi i genitori hanno preventivamente dato il loro consenso all’espatrio del minore.
Sono invece spese straordinarie “necessarie” quelle per i testi scolastici, spese per farmaci prescritti, per interventi indifferibili o eseguiti per il tramite del SSN. Questi esborsi non necessitano di previa concertazione e vanno distribuiti al 50% tra i due genitori.
Salvo ovviamente qualche piccola differenza tra un Tribunale e l’altro.
Ti potrebbe interessare anche: “Al mantenimento del figlio pensa la mamma. Il papà è liberato dall’obbligo? Leggi qui
Per approfondire rimandiamo alla lettura dell’art. 6 L 898/1970 (Legge sul divorzio). Leggi qui
Lascia un commento