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La nuova compagna di papà può pubblicare le nostre foto sui social?

24 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La nuova compagna del padre non può pubblicare sui social le foto dei figli di lui  senza il consenso di entrambi i genitori. (Tribunale di Rieti, ordinanza 7 marzo 2019)

Il fatto

Tizia è la nuova compagna del papà di due bambini. La donna, per lungo tempo, ha avuto l’abitudine di postare sui suoi profili social le foto dei figli del compagno, avuti da  Sempronia, da cui era separato. Foto tra l’altro spesso accompagnate da commenti non proprio edificanti rivolti a quest’ultima.

Sempronia, non condividendo la situazione, ha invitato Tizia – prima bonariamente – a rimuovere le foto dei bambini dai suoi profili social.  Questo primo tentativo purtroppo non è andato a buon fine. Quindi Sempronia ha reiterato la sua richiesta con una diffida formale. 

Sembrava che questo strumento avesse convinto Tizia a desistere dai suoi comportamenti. In realtà però, dopo qualche tempo, ha ricominciato a pubblicare le foto dei minori, seppur con il viso coperto.

Nel frattempo Sempronia e l’uomo decidono di divorziare. E nelle condizioni del divorzio hanno inserito una clausola ben precisa. Quella per cui solo i genitori avrebbero potuto pubblicare sui social le foto dei minori, e non terze persone. Salvo consenso congiunto di mamma e papà.

Incurante di tutto la nuova compagna dell’uomo, anche dopo il divorzio, ha continuato a pubblicare le foto dei bambini. Questa volta senza neanche l’accortezza di coprirne il viso.

Di fronte a questo ulteriore affronto Sempronia ha definitivamente perso la pazienza. E si è rivolta al Tribunale di Rieti, presentando ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

La decisione del Tribunale di Rieti

Il Tribunale di Rieti non solo ha accolto il ricorso di Sempronia, ma le ha dato ragione su tutti i fronti. 

Innanzi tutto, ha ricordato quali sono le norme che tutelano l’immagine e la vita privata dei minori. Prima fra tutte l’art. 10 c.c. (abuso dell’immagine altrui). A questa si aggiungano gli articoli 4, 7, 8 e 145 del c.d. “Codice della Privacy“. Altre norme fondamentali sono poi gli articoli 1 e 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. In particolare quest’ultimo articolo stabilisce che i minori non devono subire interferenza nella loro vita privata, nella famiglia, nella corrispondenza. E che la legge deve tutelare i fanciulli da queste interferenze. 

L’avvento dei social network – e della rete più in generale – ha creato l’esigenza di adattare lo scenario normativo alla nuova realtà digitale. Così, il 31 maggio 2018, è entrato in vigore in Italia il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (regolamento UE 679/2016) . Secondo questa norma, anche le fotografie rientrano tra i c.d. dati personali. Per questo il loro trattamento (pubblicazione), quando si tratta di minori di 16 anni (in Italia 14) deve essere autorizzato da entrambi i genitori.

Inoltre il Tribunale di Rieti, richiamando una pronuncia di quello di Mantova ha ricordato che la pubblicazione sui social delle foto dei minori rappresenta un potenziale pregiudizio per loro. Infatti, le foto messe in rete, possono raggiungere un pubblico pressoché illimitato. Ciò espone i bambini al rischio di avvicinamento da parte di qualche malintenzionato, precedentemente attratto dalle loro foto on line. Per non parlare di coloro che, con procedimenti di fotomontaggio, possono ricavarne materiale pedopornografico.

Per tutte queste ragioni il Tribunale di Rieti ha stabilito una data entro cui alla nuova compagna del papà avrebbe dovuto rimuovere tutte le foto dei bambini. E ha fissato una sorta di “multa” di 50 euro per ogni giorno di ritardo. Ovviamente le ha anche inibito l’ulteriore pubblicazione delle foto dei minori senza il consenso di entrambi i genitori.

Potrebbe interessarti anche: “Uso della rete: nuova frontiera dell’educazione”. Leggi qui

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Uso della rete: la nuova frontiera dell’educazione

2 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’uso della rete è parte integrante della vita dei nostri figli. Che però non devono essere lasciati soli nella scoperta di uno strumento tanto ricco di opportunità quanto pericoloso. Anzi, secondo il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta i genitori hanno un dovere preciso. Quello di educare e vigilare i figli nel corretto uso della rete.

Una ragazza quattordicenne invia al fidanzatino una sua foto che la ritrae nell’intimità. Lui diffonde l’immagine tra gli amici. Lo scatto diventa di pubblico dominio. Tutti ne parlano. L’ingenua ragazza paga cara la sua leggerezza. La faccenda diventa in breve tempo più grande di lei, tanto da causarle disturbi psicologi come ansia e angoscia.

Ma non è tutto. L’accaduto arriva a conoscenza del Pubblico Ministero del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta. Si apre così un procedimento ai sensi degli art, 333 e 336 c.c..

L’art. 333 del codice civile si intitola “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”. E infatti l’autorità giudiziaria ha ritenuto che la responsabilità dell’accaduto fosse da ricercarsi proprio nei genitori della ragazza. Ecco che allora il Tribunale per i Minorenni ha disposto degli interventi di sostegno per l’intera famiglia. Così ha affidato la ragazza ai Servizi Sociali per un’attività di monitoraggio e supporto psicologico. Ma ha anche affidato i genitori al Consultorio familiare per verificare le capacità educative e di accudimento dei genitori.

La vicenda ha avuto un finale positivo. I genitori della ragazza hanno fatto tesoro del percorso di sostegno, acquistando consapevolezza del loro ruolo di educazione e vigilanza sulla figlia. E anche la ragazza ha avuto giovamento dal percorso psicologico. Considerato tutto questo, quindi, il Tribunale per i Minorenni ha reputato di non dover ulteriormente procedere.

Ma a prescindere da questo è importante comprendere ed analizzare l’orientamento assunto dal Tribunale per i Minorenni nisseno. I Giudici infatti sono partiti dal presupposto che tra i doveri scaturenti dalla responsabilità genitoriale vi sia quello di educare i figli ad un corretto uso della rete. E di assicurarsi che abbiano effettivamente compreso gli insegnamenti.

Ma non solo. I genitori devono anche vigilare sull’uso della rete da parte dei minori, di modo che non rappresentino un pericolo per sé e per altri.

Secondo il Tribunale Nisseno, questo dovere di vigilanza può anche consistere in una vera e propria limitazione qualitativa e quantitativa dell’uso di internet.

Non bisogna però correre a conclusioni affrettate. Questa posizione non deve essere certo interpretata nel senso di una demonizzazione della rete.

E infatti questi doveri che investono i genitori devono trovare un corretto bilanciamento in altri valori. Valori come il rispetto della personalità del minore e delle libertà che gli sono riconosciute sia a livello costituzionale che internazionale.

Si pensi ad esempio a quanto previsto nella Convenzione di New York, che vieta ingerenze in ogni sfera della vita del fanciullo. E che riconosce l’importanza della funzione dei mezzi di comunicazione, tanto da prevedere che gli Stati assicurino ai minori l’accesso alle fonti di informazione nazionale od internazionale (art. 16 e 17 L. 176/1991 di ratifica della Convenzione). Oppure si pensi al diritto di libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione.

Secondo il giudice nisseno il dovere di vigilanza dei genitori trova la sua giustificazione nella esigenza di tutela della dignità del minore. Che è un valore che prevale su tutti, ma che comunque deve essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione e di informazione. E ciò per evitare che il controllo dei genitori degeneri in un ciber stalking o comunque pregiudichi la libertà di espressione del minore.

Fonte: Il Familiarista

Per un approfondimento sul tema leggi anche, dal nostro sito “I cyberbulli colpiscono, e i loro genitori pagano! Clicca qui.

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Esposizione dei minori sui social nell’era del web 2.0: il caso Ferragnez

5 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Soltanto sette mesi di vita ed è già una star del web. È il piccolo Leone Lucia, meglio conosciuto come “Baby Ferragnez”,  figlio del rapper Fedez e dell’influencer Chiara Ferragni. La mamma e il papà, star del web, condividono sui social foto e video del piccolo, coinvolgendo i fan in ogni istante della loro vita familiare. È davvero soltanto una libera scelta dei genitori?

Da quando è nato, Baby Ferragnez, è protagonista indiscusso del mondo social, e da quando è nato l’opinione pubblica critica  questa esposizione mediatica incontrollata cui i genitori lo sottopongono. Le critiche si sono anche inasprite in occasione della recente operazione subita dal bambino, documentata dai genitori attraverso i rispettivi profili sui social network.

Accade spesso che i genitori che postano, più o meno indiscriminatamente, foto dei figli minori vengano criticati. Naturalmente le critiche sono tanto più aspre quanto più sono alti gli interessi in gioco.

Il web permette che immagini e dati personali si diffondano senza che nessuno possa operarne un effettivo controllo, ed è per questo che l’esposizione di foto di minori è un’attività indiscutibilmente rischiosa, sopratutto per i minori in questione ecco perché il tema assume rilevanza sotto il profilo giuridico.

In alcuni casi infatti, il giudice può valutare se vi sia o meno un corretto esercizio della responsabilità genitoriale. 

L’ordinamento italiano tutela sia il diritto all’immagine che quello alla riservatezza del minore. E numerosi Tribunali italiani hanno definito come potenzialmente lesivo l’abuso di condivisioni di immagini di minori sui social.

Nel 2017 un sedicenne si è rivolto al Tribunale di Roma per richiedere un rimedio all’emorragia di sue immagini sul web da parte dei genitori. E il Tribunale, riconoscendo la violazione della privacy del minore, ha vietato la prosecuzione di queste condotte, ordinando la rimozione immediata delle immagini caricate (Tribunale di Roma, sez I civ, 23 dicembre 2017, ord.).

A distanza di mesi, il Tribunale di Mantova, ha stabilito che un genitore non può pubblicare foto dei figli senza il consenso dell’altro, con l’ordine di rimuovere quelle già in rete (Tribunale di Mantova,  19 settembre 2017).

È per questo che il diritto alla privacy dei soggetti deboli necessita di una tutela rafforzata. Ancora di più se con l’espressione “soggetti deboli” intendiamo:

– ragazzi emotivamente fragili

– bambini in tenera età che non possono esprimere valutazioni e consensi. 

Le due pronunce si fondano su un eguale comune denominatore: il preminente interesse del minore.

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