Cassazione penale sentenza n. 390/2025
In ambito di separazione o divorzio, i contrasti tra genitori possono spesso sfociare in comportamenti che ledono i diritti dell’altro genitore e, ancor peggio, quelli del minore. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra legittimo esercizio della responsabilità genitoriale e condotta penalmente rilevante, configurando il reato di sottrazione di minori (art. 574 c.p.) a carico del genitore che ostacola l’altro nell’esercizio delle sue prerogative.
Il principio di bigenitorialità e l’art. 316 c.c.
Il nostro ordinamento, anche alla luce della normativa europea e della Convenzione sui diritti del fanciullo, riconosce e tutela il principio di bigenitorialità: entrambi i genitori, anche dopo la separazione, conservano la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 316 c.c.
Questa responsabilità si traduce in doveri e poteri condivisi relativi all’educazione, alla cura, alla crescita e allo sviluppo affettivo del figlio minore. Ne consegue che nessun genitore può, unilateralmente, sottrarre il minore all’altro o ostacolarne i contatti.
Quando scatta il reato di sottrazione di minori (art. 574 c.p.)
Secondo l’interpretazione fornita dalla Cassazione, integra il reato di cui all’art. 574 c.p. la condotta del genitore che, senza alcun provvedimento giudiziale a fondamento, decida arbitrariamente di allontanare il minore dal domicilio concordato o di trattenerlo presso di sé, impedendo così all’altro genitore coaffidatario di esercitare la sua funzione genitoriale.
Il reato si configura non solo nei casi di sottrazione materiale del minore (ad esempio, trasferimenti non concordati), ma anche quando, pur non spostandolo fisicamente, il minore viene di fatto “separato” dall’altro genitore, ostacolando il diritto alla relazione affettiva, alla partecipazione educativa e alla quotidianità familiare.
Il bene giuridico tutelato: la genitorialità condivisa
La norma penale tutela innanzitutto l’interesse del minore a mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori. Ma protegge anche il diritto del genitore coaffidatario a partecipare attivamente alla vita del figlio, nella convinzione che la bigenitorialità sia un valore primario, non derogabile se non da un’autorità giudiziaria.
La rilevanza dell’assenza di provvedimenti giudiziari
La Cassazione ha ribadito che non è necessario che esista un provvedimento di affidamento per configurare il reato: anche in assenza di una regolamentazione giudiziale formale, i genitori sono contitolari della responsabilità genitoriale. Quindi, ogni comportamento volto a escludere o a limitare arbitrariamente l’altro genitore è da ritenersi illegittimo e, nei casi più gravi, penalmente rilevante.
Conclusioni: una tutela rafforzata per il minore e per l’altro genitore
Questa pronuncia della Corte si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più attento alla tutela concreta dei diritti del minore e alla necessità di sanzionare i comportamenti lesivi del principio di corresponsabilità genitoriale.
Per i genitori in fase di separazione o in situazioni conflittuali, è fondamentale comprendere che le decisioni relative alla vita del figlio devono essere sempre condivise o autorizzate dal giudice, e che comportamenti arbitrari possono sfociare in responsabilità penale.