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bigenitorialità

Sottrazione di minori: è reato impedire al genitore coaffidatario di esercitare la responsabilità genitoriale

2 Luglio 2025 Da Staff Lascia un commento

Cassazione penale sentenza n. 390/2025

In ambito di separazione o divorzio, i contrasti tra genitori possono spesso sfociare in comportamenti che ledono i diritti dell’altro genitore e, ancor peggio, quelli del minore. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra legittimo esercizio della responsabilità genitoriale e condotta penalmente rilevante, configurando il reato di sottrazione di minori (art. 574 c.p.) a carico del genitore che ostacola l’altro nell’esercizio delle sue prerogative.

Il principio di bigenitorialità e l’art. 316 c.c.
Il nostro ordinamento, anche alla luce della normativa europea e della Convenzione sui diritti del fanciullo, riconosce e tutela il principio di bigenitorialità: entrambi i genitori, anche dopo la separazione, conservano la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 316 c.c.
Questa responsabilità si traduce in doveri e poteri condivisi relativi all’educazione, alla cura, alla crescita e allo sviluppo affettivo del figlio minore. Ne consegue che nessun genitore può, unilateralmente, sottrarre il minore all’altro o ostacolarne i contatti.

Quando scatta il reato di sottrazione di minori (art. 574 c.p.)
Secondo l’interpretazione fornita dalla Cassazione, integra il reato di cui all’art. 574 c.p. la condotta del genitore che, senza alcun provvedimento giudiziale a fondamento, decida arbitrariamente di allontanare il minore dal domicilio concordato o di trattenerlo presso di sé, impedendo così all’altro genitore coaffidatario di esercitare la sua funzione genitoriale.
Il reato si configura non solo nei casi di sottrazione materiale del minore (ad esempio, trasferimenti non concordati), ma anche quando, pur non spostandolo fisicamente, il minore viene di fatto “separato” dall’altro genitore, ostacolando il diritto alla relazione affettiva, alla partecipazione educativa e alla quotidianità familiare.

Il bene giuridico tutelato: la genitorialità condivisa
La norma penale tutela innanzitutto l’interesse del minore a mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori. Ma protegge anche il diritto del genitore coaffidatario a partecipare attivamente alla vita del figlio, nella convinzione che la bigenitorialità sia un valore primario, non derogabile se non da un’autorità giudiziaria.

La rilevanza dell’assenza di provvedimenti giudiziari
La Cassazione ha ribadito che non è necessario che esista un provvedimento di affidamento per configurare il reato: anche in assenza di una regolamentazione giudiziale formale, i genitori sono contitolari della responsabilità genitoriale. Quindi, ogni comportamento volto a escludere o a limitare arbitrariamente l’altro genitore è da ritenersi illegittimo e, nei casi più gravi, penalmente rilevante.

Conclusioni: una tutela rafforzata per il minore e per l’altro genitore
Questa pronuncia della Corte si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più attento alla tutela concreta dei diritti del minore e alla necessità di sanzionare i comportamenti lesivi del principio di corresponsabilità genitoriale.
Per i genitori in fase di separazione o in situazioni conflittuali, è fondamentale comprendere che le decisioni relative alla vita del figlio devono essere sempre condivise o autorizzate dal giudice, e che comportamenti arbitrari possono sfociare in responsabilità penale.

 

 

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Diritto alla bigenitorialità: non può spingersi oltre il rifiuto del minore di incontrare il genitore non collocatario

13 Settembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, a stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza del 23 aprile scorso n. 11170

 

Non di rado uno dei genitori si trova avanti il netto rifiuto di un figlio ad incontrarlo. Pertanto capita spesso che i Giudici si trovino ad decidere su richieste di tutela al diritto di frequentazione con il figlio.

Ma fino a che punto può spingersi il potere del Giudice? Si può davvero imporre ad un minore di incontrare il genitore con il quale non convive stabilmente? A dare la soluzione a tale pungente quesito è l’Ecc.ma Corte di Cassazione, Sez. 1, con l’ordinanza del 23.04.2019 n.1170.

Il caso attenzionato dalla Suprema Corte riguardava un padre il quale chiedeva al Tribunale di ottenere, oltre alla modifica delle condizioni economiche e di mantenimento, l’affidamento congiunto della figlia sedicenne.

Il Tribunale, preso atto del rifiuto della figlia di volere intrattenere rapporti con il padre nonché dell’esito della CTU rigettava la domanda. Anche la Corte di Appello adita, confermava quando statuito dal giudice di prima istanza pertanto il padre, per vedere tutelato il proprio diritto alla bigenitorialità ricorreva in Cassazione.

La Corte di Cassazione respingeva definitivamente il ricorso del padre

Gli Ermellini investiti della questione rigettavano il ricorso del padre, allineandosi di fatto con l’orientamento assunto dai giudici di merito. In particolare la Corte di Cassazione sottolineava che il rapporto affettivo, per natura incoercibile, non può essere imposto. Pertanto, conclusivamente, se un figlio non intente intrattenere un rapporto stabile con il genitore non collocatario, questo non può essere obbligato.

La questione

la domanda sorge spontanea: alla luce della superiore soluzione a favore di chi è stato previsto il diritto alla bigenitorialità? E’ il diritto di ciascun genitore di essere presente in maniera significativa nella vita del figlio? Ovvero il diritto del figlio a mantenere (o non mantenere) un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori?

Nell’ordinamento giuridico italiano il diritto alla bigenitorialità è garantito e tutelato dalla legge 54/2006 sull’affido condiviso, nonché dal d.lgs. 154/2013. La superiore normativa si caratterizza per il ruolo centrale riconosciuto al minore e pertanto il bene tutelato è, in primis, il diritto del minore. In particolare il minore ha diritto a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi. 

Da tale assioma deriva la logica conseguenza che, salvo le ipotesi in cui ad ostacolare gli incontri tra genitore e figlio sia il coniuge, il figlio può rifiutarsi di frequentare l’altro genitore. La Suprema Corte stabilisce che la bigenitorialità può essere esercitata anche in accezione negativa. Ciò significa che il minore, con capacita di discernimento, ha diritto a “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo. Con la pronuncia in oggetto, quindi, gli Ermellini hanno messo in luce come il principio alla bigenitorialità sia posto a tutela, innanzitutto, del figlio e non solo dei genitori.

Osservazioni

Il diritto di famiglia, in continua evoluzione, spesso dai confini poco chiari e marcati rende il compito dei giudici ancora più difficile. Tale ruolo diviene particolarmente arduo quando nel caso concreto emerge l’esistenza di una grave conflittualità tra i genitori. Infatti spesso i genitori tendono a far prevalere i propri interessi a discapito di quelli dei figli. Pertanto il giudicante dovrà orientare la propria decisione tenendo in alta considerazione l’interesse morale del minore. Dovrà, altresì, valutare la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di fatto causata dalla disgregazione del nucleo. Per fare ciò il giudicante, terrà conto del modo in cui i genitori hanno in passato svolto i propri compiti verso i figli. 

Potrebbe anche interessarti: “Il superiore interesse del minore nel procedimento per riconoscimento del figlio: le linee guida della Cassazione in Cass. I Civ. Sent. n. 17762/2017” Leggi qui

 

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Bigenitorialità: principio inattaccabile anche se la mamma soffre di disturbo della personalità.

28 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’affidamento condiviso dei figli e il principio della bigenitorialità continuano ad essere validi anche quando uno dei genitori è affetto da patologia psichica.
(Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., ud. 18-01-2018; 05-03-2018, n. 5096).

I genitori si separano.
La madre ha un patologia di disturbo della personalità che talvolta la porta ad essere aggressiva con i figli. Quindi, in prima battuta, il Tribunale decide di affidare i minori in via esclusiva al padre.

La mamma però vede leso il suo diritto e quello dei suoi figli, e ricorre in appello.

Questa volta la Corte accoglie la richiesta della donna e decide per l’affidamento condiviso, pur regolando in maniera puntuale gli incontri madre/figli.  Nonostante le problematiche di tipo psicologico, il giudice non ritiene opportuno ledere il principio della bigenitorialità.

Successivamente anche la Cassazione si pronuncia in questo senso. E spiega meglio cosa si intende per affidamento condiviso e  bigenitorialità.
I due concetti non significano, tout court,  la divisione a metà del tempo trascorso e del luogo vissuto dai bambini tra i genitori. Ma permettere ad entrambi di svolgere il loro ruolo, nell’interesse dei figli.

I giudici hanno  valutato in maniera attenta la condizione di salute della donna, e ne hanno tenuto conto. E infatti hanno riconosciuto la necessità che i figlioletti continuino ad abitare con il padre.

Ciò non toglie che la madre possa continuare a svolgere il suo ruolo, pur considerando i limiti che la sua malattia impone, per il benessere e la serenità dei bambini.

 E infatti, la Corte d’Appello prima, e la Cassazione poi, hanno anche stabilito che gli incontri madre/figli avvengano in circostanze protette.  Per due volte la settimana, a casa della mamma, ma sotto l’occhio attento dei servizi sociali. Il terzo incontro settimanale avverrà presso il centro di neuropsichiatria infantile.

L’affidamento però deve restare condiviso per permettere ad entrambi i genitori di intervenire e decidere per il benessere dei loro figli in particolari  occasioni.

Nonostante il disturbo psichico, secondo i giudici,  la mamma è comunque capace di prendere quelle decisioni che sono più importanti per i suoi figli, dato che la patologia la colpisce solamente in situazioni di grave stress.

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