Al genitore non convivente devono essere garantiti anche gli incontri infrasettimanali con i figli. Secondo la Cassazione non verrebbe rispettato il principio di bigenitorialita’ con i soli incontri a week end alterni. (Cass. n. 9764/2019)
Il Caso
Una coppia si separa. Il Tribunale e la Corte d’Appello decidono per l’affidamento condiviso della figlia minore e il collocamento presso la madre. Il papà, genitore non convivente, avrebbe invece potuto tenere con sé la bambina a fine settimana alternati.
Troppo poco per l’uomo, che quindi ricorre in Cassazione auspicando in un intervento riequilibratore.
Il papà infatti sperava di ottenere anche degli incontri infrasettimanali.
D’altronde non vi erano ragioni che facessero temere l’inidoneità dell’uomo a ricoprire il ruolo genitoriale. Né la tenera età della figlia costituiva un problema per incontri più frequenti. Numerosa giurisprudenza aveva già sfatato questo mito.
La soluzione giurisprudenziale
La Suprema Corte si è pronunciata in favore di questo papà, ribadendo dei principi già affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu).
La Cedu, infatti, aveva posto al centro le “relazioni familiari”, portando quindi ad un graduale superamento della maternal preference.
Quello alla bigenitorialita’ è un diritto che riguarda, prima di tutto, il minore. Al quale dunque deve essere assicurato di poter trascorrere con il genitore non convivente un tempo congruo per l’instaurazione di un solido legame.
Secondo la Cassazione, “sorvegliate speciali” devono essere quelle che la Cedu ha chiamato “restrizioni supplementari”. E cioè quelle restrizioni al diritto di visita che l’autorità giudiziaria impone al genitore non convivente.
Queste restrizioni, secondo gli Ermellini, metterebbero a rischio le relazioni familiari tra un figlio e un genitore, pregiudicando il preminente interesse del minore.
La Cassazione ha altresì sottolineato come la Corte d’Appello non abbia minimamente tenuto in considerazione il comportamento della madre. La donna, infatti, avrebbe ostacolato i rapporti padre- figlio, eludendo ulteriormente il diritto di quest’ultimo alla bigenitorialita’.
È importante ricordare, infatti, che tra i requisiti di idoneità genitoriale vi è la capacità di preservare la continuità del rapporto con l’altro genitore.
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Per approfondire vi invitiamo alla lettura dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti umani (CEDU). Leggi qui