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Legge e Giurisprudenza

Il Reddito di cittadinanza è pignorabile?

15 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

“Il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare”. Pertanto è pignorabile. (Trib. Trani 30.01.2020)

Il caso

Nell’ambito di un procedimento per separazione giudiziale, il Presidente disponeva, tra le altre cose, l’obbligo in capo al marito di versare la somma di € 360,00 a titolo di mantenimento dei due figli minori. L’uomo, tuttavia, non ottemperava a quanto disposto. La moglie, pertanto, presentava ricorso ex art. 156 comma 4. Con tale azione la donna chiedeva che fosse l’INPS e/o il Ministero a provvedere direttamente al versamento della somma. La donna chiedeva, altresì, il sequestro della quota di proprietà del marito della casa familiare. L’uomo, beneficiario del reddito di cittadinanza, si opponeva alla richiesta. Eccepiva l’impignorabilità del reddito di cittadinanza e chiedeva il rigetto della richiesta di sequestro.

Decisione del Tribunale di Trani

Il Tribunale adito, per dirimere la questione e l’ammissibilità della domanda, effettuava un’analisi dettagliata circa la natura giuridica del reddito di cittadinanza. Per appurare se tale sussidio, introdotto dal d.l. 28.01.2019 n.4 convertito in l. 28.03.2019 n. 26,  fosse pignorabile il Giudice adito verificava se questo poteva considerarsi credito alimentare, soggetto, quindi ai limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c.

Il Giudice sottolineava che il reddito di cittadinanza rientra tra le misure di politica attiva del lavoro, a garanzia del diritto al lavoro. Ebbene, il suo scopo primario non è quello di offrire assistenza per i bisogni primari quanto quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Inoltre nessuna norma contiene il riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza.

Venendo meno la funzione assistenziale, a tenore del Giudice, viene meno anche l’impignorabilità.

Sicché, il Giudice non ritenendo il reddito di cittadinanza impignorabile, riteneva ammissibile la richiesta volta all’ordine di pagamento verso il terzo . Quindi accoglieva il ricorso presentato dalla moglie e disponeva che fosse l’INPS a provvedere al versamento di quanto dovuto alla donna. 

Peraltro, il Giudice sottolineava che nei casi di separazione l’ordine di pagamento diretto presuppone solo l’inadempimento dell’obbligato. Non sono rilevanti né le ragioni del mancato versamento né delle esigente dell’obbligato.

Va da sé che la questione dovrà essere valutata caso per caso. Pertanto, il Giudice dovrà ogni volta fare una valutazione attenta delle condizioni economiche del beneficiario il reddito di cittadinanza. Laddove, quindi, risulta evidente che il credito da pignorare è destinato a soddisfare esclusivamente bisogni primari, limitatamente alla quota destinata a tali finalità, sarebbe pignorabile soltanto per cause alimentari. 

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Assegno di mantenimento: può essere modificato anche se il divorzio è pendente

11 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

Assegno di mantenimento: il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi (potere di decidere) sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo al mantenimento anche in pendenza del giudizio di divorzio, salvo che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a quelli adottati in sede di separazione. Pertanto i provvedimenti economici adottati in sede di separazione sono destinati a perdurare fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni rese in sede divorzile (Cass. civ., 27 marzo 2020 n. 7547).

Il fatto

Nel corso di un giudizio di separazione tra due coniugi, l’ex moglie adiva la Corte d’Appello di Cagliari chiedendo l’aumento dell’assegno di mantenimento. La CDA adita disponeva l’aumento del contributo al mantenimento in favore della donna e della figlia minore della coppia.

I giudici di merito giungevano a detta conclusione nella considerazione che, nel parallelo giudizio di divorzio, le somme dovute dall’uomo erano state determinate in sede presidenziale a decorrere dal mese di ottobre 2015. Invece, riteneva congruo il contributo al mantenimento determinato in sede di separazione sino al mese di settembre 2015.

Avverso la decisione ricorreva in Cassazione l’ex marito, denunciando la violazione e falsa applicazione della l. 898/1970 art. 4 (legge sul divorzio).

L’uomo lamentava la sovrapposizione della valutazione del giudice della separazione con quelle adottate dal giudice nel parallelo giudizio di divorzio.

A parere del ricorrente, il giudice della separazione non avrebbe potuto rideterminare la misura dell’assegno in pendenza del giudizio di divorzio. E non solo! La Corte territoriale avrebbe disciplinato i rapporti patrimoniali tra i coniugi con riguardo ad un arco temporale già regolamentato nel parallelo giudizio di divorzio. L’uomo sosteneva che in tale sede era stato implicitamente valutato il periodo di tempo per cui era stato riconosciuto il sostentamento economico.

La decisione della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione riteneva  infondato il ricorso.

Quest’ultima ribadiva come il giudice di merito applicava correttamente il principio secondo il quale il giudice della separazione ha il potere di decidere sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo al mantenimento per il coniuge e i figli anche in pendenza di giudizio di divorzio. Ricorda la Corte che l’unica eccezione al principio si ha nel caso in cui il giudice del divorzio ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti.

Pertanto i provvedimenti economici statuiti in precedenza, nel corso della separazione, restano validi fino all’introduzione di nuove disposizioni patrimoniali stabilite in sede di divorzio. 

Appare utile precisare che la pronuncia di divorzio, producendo ex nunc i suoi effetti dal momento del passaggio in giudicato, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione iniziato antecedentemente ed ancora pendente, se una delle parti sia interessata alla pronuncia.

Nel caso in esame, il giudice della separazione non ha modificato impropriamente le statuizioni economiche fatte in sede di divorzio ma ha fissatola decorrenza del contributo al mantenimento a carico dell’ex marito senza interferire con le statuizioni economiche emesse in sede divorzile.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione rigettava il ricorso. 

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Cognome marito: non può mantenersi il cognome dell’ex coniuge solo perché noto

5 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

La Cassazione ha precisato che non può mantenersi il cognome dell’ex marito perché noto. Il giudice potrà ammettere questa possibilità solo nel caso in cui accerti l’esistenza di interessi meritevoli di tutela che consentirebbero ad un coniuge di mantenere il cognome noto dell’ex (Cass. civ., sez. I, ord., 12 febbraio 2020 n. 3454).

Il fatto

Una donna adiva la Suprema Corte di Cassazione impugnando la sentenza d’Appello che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva respinto la sua richiesta di mantenere il cognome maritale nonostante l’intervenuto divorzio. La donna fondava il ricorso asserendo che la sua identità sociale e personale fosse strettamente collegata al cognome dell’ex marito. Da oltre vent’anni la donna era conosciuta con il cognome da sposata, quindi negarle la possibilità di continuare ad usare quel cognome l’avrebbe privata della sua identità e le avrebbe arrecato un pregiudizio morale ed esistenziale.

In sede di pronuncia, la Cassazione ha respinto la richiesta della donna. Consentirle di mantenere il cognome maritale avrebbe costituito una ingiustificata eccezione alla regola generale. Tale regola prevede l’obbligo per tutte le ex mogli di riacquistare il proprio cognome.

La questione giuridica

Fino a che punto il nostro ordinamento deve sostenere la coincidenza tra l’identità di un soggetto e la sua denominazione personale?quando può essere ammesso l’utilizzo del cognome maritale successivamente al divorzio?

Le risposte della giurisprudenza

Nel caso di specie la Cassazione respinge il ricorso della donna ritenendo infondati i motivi. I giudici usano due presupposti normativi per la loro motivazione:1)l’articolo 143-bis c.c. il quale stabilisce che «la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze»; 2) l’art. 5, comma 3, l. n. 898/1970: «il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela».

Il nostro ordinamento, quindi, da un lato prevede che la moglie conservi il cognome dell’ex marito solo in caso di separazione (salvo consentire al giudice di impedirne l’utilizzo quando questo possa arrecare un pregiudizio all’uomo). D’altro canto non ammette che a seguito del divorzio la moglie mantenga il  il cognome maritale a meno che il giudice non accerti l’esistenza di un interesse meritevole di tutela. Sicché mantenere il cognome del marito dopo la sentenza di divorzio costituisce un’eccezione.

Osservazioni

Ricapitolando, la regola generale prevede che solo a seguito di separazione la moglie usi il cognome del marito nello stesso modo nel quale è avvenuto in corso di matrimonio. Questa possibilità non è prevista a seguito di divorzio a meno che il giudice non lo ammetta eccezionalmente.

In caso di separazione il marito potrebbe opporsi all’uso del cognome da parte dell’ex moglie se ciò risultasse pregiudizievole nei suoi confronti. Una simile possibilità potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la moglie abbia abbandonato la casa coniugale (subendo così l’addebito della separazione) oppure nel caso in cui vi sia stato tradimento da parte della donna o, ancora, quando sia responsabile di comportamenti penalmente rilevanti.

L’opposizione dell’uomo andrà fatta dinanzi al Tribunale in seno alla causa di separazione o, altrimenti, in un momento successivo. Il giudice valuterà le ragioni dell’uomo e, se le riterrà legittime, vieterà alla donna di utilizzare il cognome del marito.

Anche la moglie potrà adire il Tribunale per ottenere lo stesso provvedimento: in seno al giudizio di separazione potrà infatti chiedere al giudice di non usare più il cognome del marito se questo le arrechi un grave pregiudizio.

Mantenere il cognome del marito. Ipotesi eccezionale

A seguito di divorzio la regola generale impedisce all’ ex moglie di conservare il cognome del marito a meno che non ricorrano ipotesi eccezionali. La richiesta della donna deve infatti essere supportata interessi meritevoli di tutela, valutabili discrezionalmente dal giudice di merito.

La legge non spiega quali possano essere questi interessi meritevoli di tutela. A tal proposito la giurisprudenza è unanime nel ritenere che di certo non può considerarsi tale la semplice notorietà dell’ex marito e la volontà di usufruire dei privilegi a questa collegati. Diversa conseguenze si determinerebbe nel caso in cui vi fossero ragioni lavorative che potrebbero giustificare un provvedimento eccezionale del giudice. Ipotizziamo che l’ex moglie sia una professionista affermata e riconosciuta la cui identità si riflette nel cognome coniugale. Ebbene, impedirne l’utilizzo determinerebbe inevitabilmente dei pregiudizi lavoratiti inaccettabili.

In ogni caso il provvedimento del giudice col quale ammette l’utilizzo del cognome maritale, può essere revocato su istanza di ciascuna delle due parti in caso di ipotesi di particolare gravità.

Il valore de cognome nella Costituzione

Il nome, composto da prenome e cognome, è il principale segno distintivo di ogni persona. È un diritto costituzionalmente tutelato a norma degli articoli 2 e 22 Cost. nonché dall’articolo 6 c.c.. Ogni persona assume un proprio ruolo all’interno della società anche grazie al proprio cognome ed è proprio da qui che discende la necessità di riconoscerne una tutela adeguata.

La scelta del cognome in sede di unione civile.

In conclusione, è interessante anche far riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 2018/212 inerente la scelta del cognome in sede di unione civile. Alle parti è riconosciuta sia la possibilità di adottare un unico cognome, scelto tra i due delle parti, che mantenere ciascuna il proprio rinunciando così ad un unico e condiviso cognome. Sul tema, il comma 10 della legge n. 76 del 2016 stabilisce espressamente che la scelta del cognome comune è valida per tutta la durata dell’unione. In caso di scioglimento dell’unione civile, o in caso di morte di ognuna delle parti, discende la perdita automatica del cognome comune.

Secondo la Corte questa previsione è conforme al principio di ragionevolezza. In particolare “la natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l’unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario – anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica – costituiscono dunque garanzia adeguata dell’identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere».

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Coronavirus: chi sono i “congiunti” cui si può far visita alla luce del DPCM del 26 aprile scorso?

29 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

Coronavirus e congiunti. Domenica 26 aprile si è tenuta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte vertente sul nuovo DPCM. Quest’ultimo è volto a regolamentare l’inizio della “fase 2”, in ragione dell’attuale emergenza sanitaria.

Tra le novità introdotte dal nuovo DPCM 26 aprile 2020, che entrerà in vigore a partire dal 4 maggio, spicca la possibilità per i cittadini di spostarsi, anche tra comuni della stessa regione, per far visita ai propri “congiunti”.

All’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto si legge che «sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro».

Dunque, nelle prossime settimane continueranno ad essere necessarie le autocertificazioni per gli spostamenti. Tuttavia, tra le situazioni di “necessità” potranno farsi rientrare anche le visite ai propri congiunti entro il territorio regionale, a condizione che vengano adottate tutte le cautele richieste.

Cosa deve intendersi con il termine “congiunti”? Fino a che grado di parentela si può estendere il termine?  Vi rientrano anche fidanzati/e?

La risposta non è immediata e pone dubbi interpretativi in merito.

Da un punto di vista strettamente letterale, con tale espressione si indica il familiare, il parente, l’affine o il consanguineo. Dunque, si fa riferimento alla posizione di colui il quale è legato ad altri da un vincolo di parentela.

Dal punto di vista giuridico, invece, non esiste una definizione univoca di “prossimo congiunto”. Invero, tale nozione non è granché presente nella nostra legislazione.

Eccezionalmente, una definizione normativa generale di “prossimi congiunti” è ravvisabile unicamente in materia penale: l’art. 307 comma 4 c.p. statuisce che «agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti».

Pertanto la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale; in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta incerta e dal significato ambiguo.

Peraltro anche le pronunce giurisprudenziali, le quali senza dubbio offrono ulteriori spunti definitori, non virano nella medesima direzione.

Per molto tempo l’orientamento prevalente in giurisprudenza ha ritenuto di annoverare nella categoria in esame solo coloro i quali risultano legati da un vincolo affettivo “giuridicamente rilevante”, dal quale discendono diritti e doveri reciproci (Cass. civ., n. 1845/1976).

Nonostante ciò, non sono mancate le pronunce dal contenuto diametralmente opposto. Ed invero alcune di esse hanno  riconosciuto adeguato valore  ai legami affettivi stabili, a prescindere dall’ esistenza di rapporti di parentela o affinità. Tra tutte preme richiamare una pronuncia della Cassazione che, in tema di illecito civile e ai fini del risarcimento, ha annoverato tra i “prossimi congiunti” la fidanzata della vittima primaria dell’illecito (Cass., n. 46351/2014).

Alla luce di quanto fino ad ora affermato, stante l’ambiguità della materia, è possibile trarre le seguenti conclusioni.

Qualora si intendesse procedere ad un’interpretazione restrittiva del termine “congiunti”, stante il tenore letterale dell’art. 307 c. 4 c.p., prudentemente vi rientrerebbe di certo la famiglia c.d. nucleare. Quella, cioè, costituita dai coniugi e dai figli. In più, sarebbero da includere anche i fratelli e le sorelle, i nonni, gli zii, i nipoti, il partner di un’unione civile. Sarebbero esclusi i fidanzati.

Qualora, invece, si ritenesse opportuno abbracciare un’interpretazione estensiva del termine, sarebbe possibile annoverare nella nozione di “congiunti” anche i partner stabili.

Alla luce del nuovo DPCM i fidanzati rientrano nella nozione di congiunti?

Nella considerazione che la ratio del DPCM risiede nell’ esigenza di favorire il ricongiungimento tra persone legate da vincoli affettivi, è possibile presumere che all’ interno della categoria “congiunti” possano farsi rientrare anche i fidanzati stabili.

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Diffamazione: non integra il reato la condotta di chi offende qualcuno in una chat di gruppo

21 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

Non commette il reato di diffamazione colui che offende qualcuno in una chat di gruppo, bensì di ingiuria aggravata se l’offeso è presente (Cass. pen. sentenza n. 10905 del 31 marzo 2020).

Il fatto

Un uomo veniva accusato di aver diffamato un conoscente durante una video chat vocale, a carattere temporaneo, sulla piattaforma Google Hangouts. Nel caso di specie rilevava  che il destinatario dei messaggi era solamente la persona offesa. Tuttavia la caratteristica della chat era che anche altri soggetti potevano assistere all’episodio.

La persona offesa, pertanto, querelava l’uomo per il reato di diffamazione.

Il Giudice di prime cure accogliendo la tesi accusatoria condannava l’imputato per il reato ascrittogli.

L’umo ricorreva in appello ritenendo, che nel caso in esame, non sussistessero gli elementi costitutivi del reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p.

Tuttavia, anche la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di I grado che aveva condannato il  ragazzo per diffamazione.

L’uomo ricorreva in Cassazione

La Suprema Corte, accoglieva le doglianze del ricorrente e cassava, senza rinvio, la sentenza.

Nell’iter motivazionale gli Ermellini,  preliminarmente compivano, un’attenta analisi delle differenze tra il reato di ingiuria e quello di diffamazione constatando, in primis,  che entrambi i reati prevedono un’offesa.

Il reato di ingiuria, disciplinato dall’art. 594 c.p., oggi depenalizzato, puniva l’offesa rivolta direttamente ad un altro soggetto, ad esempio durante una conversazione. L’ingiuria si considerava aggravata se a tali offese assistevano altre persone oltre la persona offesa.

Requisiti del reato di diffamazione

Il reato di diffamazione, invece, previsto dall’art. 595 c.p. stabilisce che il bene giuridico tutelato è la reputazione, intesa come l’opinione sociale dell’onore di una persona, la stima diffusa nell’ambiente sociale, insomma, ciò che gli altri pensano di una persona. L’offesa pertanto avviene indirettamente. Nello specifico la condotta si integra quando l’agente si rivolge ad altri parlando male di qualcuno con più di due persone oppure lo fa in forma scritta, per esempio, con un articolo di giornale.

Riassumendo, i presupposti del reato in esame sono quindi i seguenti: l’assenza dell’offeso; l’offesa alla reputazione; la presenza di almeno due persone in grado di percepire le parole diffamatorie (esclusi il soggetto agente e la persona offesa).

Nel caso di specie la Suprema Corte, accogliendo il ricorso e cassando senza rinvio,  sottolineava  che le espressioni offensive erano state pronunciate dall’ imputato mediante comunicazione telematica diretta alla persona offesa, anche alla presenza di altre persone ‘invitate’ nella chat vocale. Pertanto, l’offeso non era rimasto estraneo alla comunicazione offensiva. Il reato contestato doveva quindi essere qualificato come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ai sensi dell’art. 594 del codice penale; reato quest’ultimo, depenalizzato dal D.Lgs. n. 7 del 2016.

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Sopravvenuta adozione: possibile riduzione del mantenimento dovuto dal padre naturale

17 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

“La sopravvenuta adozione dei figli da parte del nuovo marito della madre, […], costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione dell’entità di tale mantenimento, ove risulti che l’adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuamente, e non occasionalmente, alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati” (Cass. civ., sentenza del 27.03.2020, n. 7555).

Il fatto

La travagliata vicenda in esame vede quali protagonisti due ex coniugi.

A seguito di giudizio di divorzio, nel regolamentare la contribuzione del padre in favore delle figlie, il Tribunale di Terni omologava l’accordo raggiunto dalle parti. Questo prevedeva, tra le altre cose, l’obbligo in capo al padre di corrispondere un assegno di mantenimento per le figlie nella misura di € 700,00 per la primogenita e di € 500,00 per la secondogenita.

Successivamente, il padre ricorreva per ottenere la modifica delle precedenti condizioni. In particolare, l’uomo chiedeva la revoca o la diminuzione dell’assegno. Ciò per due ragioni sopravvenute: le nuove nozze della ex moglie e l’adozione delle figlie da parte del nuovo marito della donna.

Il giudice adito accoglieva le richieste dell’uomo. Nello specifico revocava l’assegno in favore della figlia maggiorenne e riduceva quello dell’altra figlia.

Tale decisione, tuttavia, veniva impugnata. La Corte di Appello adita ribaltava la precedente decisione. Quest’ultima, in particolare, obbligava nuovamente l’uomo a corrispondere ad entrambe le figlie un assegno di mantenimento nella misura di € 700,00 ciascuna.

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’ex marito ricorreva in Cassazione adducendo i seguenti motivi.

  1. Innanzitutto, lamentava l’inesistenza di un dovere generalizzato di mantenere il figlio maggiorenne. Sottolineava, inoltre, l’inesistenza di rapporto significativi con entrambe le figlie.
  2. Quale secondo motivo di doglianza, l’uomo adduceva la falsa applicazione dell’art. 291 c.c. La CdA, nel fissare entità del mantenimento, non avrebbe tenuto conto di un importante fattore: il nuovo marito della ex moglie, benché non obbligato al mantenimento delle due ragazze maggiorenni adottate, si era sempre mostrato pronto ad occuparsi delle figlie adottive. Pertanto la sopravvenuta adozione era una nuova condizione di cui i Giudici di Appello non avevano tenuto conto.
L’adozione del maggiorenne

Prevista e disciplinata dagli artt. 291 ss del codice civile, l’adozione del maggiorenne si distingue dalla consueta adozione del minore per condizioni e finalità. Il maggiore di età conferisce all’adottato lo status di figlio adottivo. Quest’ultimo va ad aggiungersi, e non a sostituirsi, al suo stato familiare precedente. Oggi, tale forma di adozione ha come finalità, non tanto la nascita di obblighi giuridici tra adottante e adottato, quanto piuttosto quella di supplire ad un’esigenza di solidarietà formalizzando un rapporto stabile di assistenza.

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione, con sentenza n. 7555 del 2020, da ragione all’uomo. In particolare gli Ermellini stabiliscono che nei procedimenti volti alla revisione del contributo al mantenimento di figli maggiorenni, il giudice deve verificare se e come le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto. La Suprema Corte sostiene che la sopravvenuta adozione del figlio maggiorenne da parte del nuovo marito della madre inevitabilmente ha determinato una nuova circostanza. In particolare, nel caso in esame, si è verificato l’inserimento delle figlie in un contesto familiare “nuovo”, frutto del matrimonio tra la madre e l’adottante.

La circostanza che il nuovo marito, benché non obbligato in tal senso dalla legge, provveda continuamente a soddisfare le esigenze quotidiane dell’adottato, certamente è condizione fattuale che deve essere valutata dal giudice in sede di revisione delle condizioni del mantenimento dovuto dal genitore naturale.

In un’ipotesi di questo tipo, l’entità dell’assegno di mantenimento potrebbe variare per effetto del contributo economico fornito anche dall’adottante alle necessità dell’adottato.

Sicché il fine perseguito dalla Cassazione non coincide con l’esigenza di liberare il padre dall’obbligo di mantenimento in  favore delle figlie. Tuttavia, è innegabile che la misura dell’assegno non può non risentire dell’intervenuta adozione da parte del nuovo marito. 

Alla luce di quanto fin qui detto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito e rinviato la causa alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione per un nuovo esame del caso in questione. 

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Stalking: integra il reato perseguitare la propria ex con la scusa di vedere il figlio

10 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

Integra il reato di stalking o atti persecutori, disciplinato dall’art. 612 bis c.p., la condotta di colui il quale, strumentalizzando il proprio diritto di fare il padre, perseguiti la propria ex.

E’ quanto stabilito dalla V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza in commento n. 10904/2020.

Cosa è lo “stalking”?

Lo stalking consiste nella messa in atto di condotte persecutorie reiterate nel tempo idonee ad ingenerare un grave stato di ansia o paura, per la propria o altrui incolumità, nella persona che le subisce.

Il reato di atti persecutori, o stalking, è stato introdotto nell’ordinamento italiano dal D.L. n. 11/2009, convertito dalla L. n. 38/2009. E’ stato dunque inserito nel codice penale, all’art. 612 bis,  tra i delitti contro la persona.

L’introduzione del reato di stalking nell’ordinamento penale rappresenta la risposta normativa che il legislatore italiano ha inteso dare per fronteggiare la repentina crescita del preoccupante fenomeno in questione nella società odierna.

Difatti, l’intento principale del  legislatore nazionale è stato quello di fornire una risposta sanzionatoria a tutti quei comportamenti che venivano inquadrati e disciplinati da altre e meno gravi fattispecie di delitti, talvolta inidonee a garantire adeguata tutela alle vittime.

Il fatto

Una donna sporgeva denuncia nei confronti dell’ex convivente, uomo con il quale aveva avuto un figlio. L’uomo era accusato di aver messo in atto condotte riconducibili alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 612 bis c.p. In particolare, la donna sosteneva di essere vittima di continue minacce, pedinamenti, innumerevoli chiamate telefoniche da parte dell’ex compagno.

Il giudizio di primo grado terminava con la condanna dell’imputato per il reato di atti persecutori, ai sensi dell’art. 612 bis c.p., ai danni della ex convivente.

La sentenza resa in primo grado veniva confermata dal giudice di appello.

Il ricorso in Cassazione

L’uomo ricorreva dinanzi i giudici di legittimità sollevando ben otto motivi di ricorso.

In particolare, con il terzo motivo, il ricorrente si soffermava sull’impossibilità di configurare il reato contestato a causa dell’inattendibilità delle dichiarazioni rese in giudizio dalla ex  convivente e dai testimoni.  

A parere del ricorrente, come già illustrato in fase di appello, «l’equivoco di fondo sarebbe consistito nel ritenere vessatorie quelle condotte messe in atto al solo fine di esercitare il proprio diritto, garantito peraltro dalla normativa comunitaria, di avere rapporti affettivi e di frequentazione con il figlio minore».

In breve, le condotte vessatorie a lui attribuite avrebbero dovuto considerarsi come l’estrinsecazione del suo diritto di mantenere un rapporto significativo con il figlio. Pertanto, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la scriminante dell’esercizio di un diritto ricollegabile al suo ruolo di genitore.

L’iter decisionale degli Ermellini

Innanzitutto la Cassazione ribadisce che, in sede di legittimità, non  si può procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto posti alla base di una decisione. Invero, la valutazione di detti elementi spetta al solo giudice di merito.

Ne discende che il ricorso è inammissibile nella parte in cui pretende una ri-valutazione degli elementi probatori al fine di ottenere una pronuncia contraria a quella emessa.

Altresì, gli Ermellini precisano che le dichiarazioni rese dalla vittima nel corso del giudizio costituiscono una base decisionale solida ed imprescindibile.  

Inoltre, la Corte ritiene prive di ogni rilievo le argomentazioni relative al diritto di mantenere il rapporto con il figlio. Le condotte vessatorie poste in essere, contestate e provate, sono dirette esclusivamente alla madre del bambino. Questi comportamenti non hanno nessun collegamento con la condizione di genitore dell’imputato. I pedinamenti, le minacce e le offese rivolte alla persona offesa non hanno la finalità d’incontrare o avere informazioni sul bambino.

Dal racconto della vittima, ritenuta attendibile dai giudici di merito, emerge che l’imputato si sia reso responsabile di vere e propri incursioni in casa, danni alla vettura, innumerevoli chiamate telefoniche a tutte le ore del giorno, minacce di morte, atti vandalici e pedinamenti.

Nessuno di questi comportamenti sarebbe da ricondurre all’espletamento del ruolo genitoriale, anzi!

Alla luce delle superiori argomentazioni, la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dall’uomo. Confermava, così, le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito.

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Decreto Cura Italia: misure a sostegno delle famiglie quali sono e come chiederle

30 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

Il c.d. decreto Cura Italia, di cui sentiamo parlare continuamente, prevede una serie di misure volte al sostegno delle famiglie che si trovano in difficoltà a causa delle misure disposte dal Governo per arginare la diffusione del coronavirus. Il presente articolo mira a individuare tali misure nonché le modalità per richiederle.

In cosa consistono le misure disposte dal Governo

Al fine di sostenere le famiglie, il Decreto Cura Italia, tra le altre cose, prevede:

  1. l’ampliamento del congedo parentale;
  2. l’ampliamento dei permessi per i portatori di handicap;
  3. la possibilità di fruizione di un voucher baby sitter.

Di fronte al crescere del disagio sociale, in seguito al fermo delle attività, il governo ha, inoltre, anticipato lo stanziamento di 4,3 miliardi ai Comuni più 400 milioni per buoni spesa. In merito a questi saranno proprio i Comuni a stabilire le modalità di concessione delle somme ed è agli stessi cui bisognerà rivolgersi.

Come richiedere i bonus 

Anzitutto, l’ente incaricato dal Governo per elargire i bonus di cui sopra è l’INPS. La richiesta può essere avanzata mediante la registrazione alla piattaforma dell’Istituto previa richiesta del PIN INPS indispensabile per l’accesso.

Come richiedere il PIN?

La richiesta del Pin INPS, ossia del codice identificativo personale che consente l’accesso ai servizi online dell’INPS, consiste in una procedura piuttosto lunga, a cui il Governo ha tuttavia posto rimedio mediante la possibilità di un Pin facilitato. In particolare la situazione di estrema urgenza che stiamo vivendo non consente di attendere i tempi burocratici tipici per la richiesta del codice.  Invero, il decreto Cura Italia ha attribuito all’INPS il compito di attuare, con la massima celerità, le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese.

Per ottenere il Pin l’INPS ha previsto, quindi,  il rilascio del predetto con il riconoscimento a distanza.  L’iter è gestito dal Contact Center. Non è necessario pertanto attendere gli ulteriori 8 caratteri del Pin che o venivano spediti tramite il servizio postale ordinario o rilasciati personalmente recandosi presso gli uffici dell’Istituto.

Per chiedere il Pin sarà sufficiente quindi chiamare il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 16416.

Ovviamente tale procedura non sarà necessaria per tutti coloro che già avevano un’identità digitale, ovvero SPID. Ebbene questi potranno accedere tramite lo SPID ai servizi seguendo i passaggi richiesti man mano dalla piattaforma dell’INPS.

Dopo avere avuto accesso alla propria posizione anagrafica tramite PIN o SPID sarà possibile a decorrere dal 01.04 p.v., ossia da domani, potere richiedere tutte le prestazioni previste dal Decreto Cura Italia.

Per i buoni spesa, invece, sarà necessario rivolgersi al proprio Comune anagrafico.

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