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famiglia di origine

Stato di abbandono: il minore può essere dichiarato adottabile

2 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

In caso di stato di abbandono di un minore la Corte di Cassazione ha stabilito che “sussiste lo stato di abbandono non solo nelle ipotesi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma altresì nei casi in cui la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave lo sviluppo psico fisico del bambino, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo” (Cass. civ. ord. n. 32412/2019).

Il fatto

La Corte di Appello, in conformità con la decisione di primo grado, dichiarava lo stato di adottabilità di un minore. In particolare i giudici aditi sostenevano che il minore non godesse di un’adeguata assistenza morale e materiale da parte della madre. Inoltre era emerso che il minore soffrisse di disturbo del linguaggio e la madre era incapace di affrontare il problema. 

Per tali motivi, il bambino veniva collocato in una casa famiglia. In tale contesto si assisteva ad un repentino miglioramento delle sue condizioni psico fisiche. 

La donna, dunque, proponeva ricorso in Cassazione avverso detta decisione, lamentando la mancata valutazione del preminente diritto del minore di vivere con i genitori.

Cosa si intende per adottabilità?

L’art. 1 della l. 184/1983 sancisce il diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine. Ciò comporta che il giudice di merito deve espletare sempre, in via preventiva,  interventi a  sostegno della genitorialità al fine di rimuovere eventuali situazioni pregiudizievoli.  Solo qualora risulti impossibile il pieno recupero delle capacità genitoriali può considerarsi legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. 

A tal proposito gli Ermellini chiariscono che si ha stato di abbandono quando vi è rifiuto volontario dell’adempimento dei doveri genitoriali. Ma non solo. Anche nei casi in cui la situazione familiare sia pregiudizievole per lo sviluppo psico fisico del minore. Pertanto in assenza di concreti riscontri a nulla rileva la volontà verbale dei genitori di prendersi cura dei figli.

La decisione 

Tornando al caso di specie, la Corte di Appello aveva sottoposto al vaglio la capacità genitoriale della donna (stante l’assenza del padre che non aveva riconosciuto il figlio). La Corte era pervenuta ad un giudizio negativo circa le capacità della stessa ad accudire il minore, considerate le problematiche circostanze emerse in corso di istruttoria.

Pertanto la Corte di Cassazione riteneva inammissibile il ricorso e confermava lo stato di adottabilità del minore. 

Potrebbe anche interessarti “Famiglia di origine: il minore ha diritto a mantenere con la famiglia di origine rapporti significativi” leggi qui. 

 

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abbandono minore, adozione, affidamento, famiglia adottiva, famiglia di origine, minore, Stato di adottabilita

Famiglia di origine: il minore ha diritto a mantenere con la famiglia di origine rapporti significativi

17 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

Famiglia di origine: con la pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione ha sancito il principio in base al quale criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, nell’ambito di giudizi ex art. 333 c.c., deve essere orientato al mantenimento di un rapporto significativo tra il minore e la famiglia di origine, sia pure quest’ultima “allargata”. (Cass. Civ., n. 28257/19)

Il fatto

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici trae le sue origini da un decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia. Tale provvedimento disponeva l’allontanamento di tre minori dalla famiglia di origine e il collocamento degli stessi presso un nucleo etero-familiare. La decisione si fondava sull’asserita inadeguatezza dei genitori e dei nonni paterni a curare gli interessi morali e materiali dei piccoli.

La Corte di Appello, in sede di giudizio di secondo grado, confermava il contenuto del provvedimento dei giudici di prime cure.

Per tal motivo, la famiglia ricorreva in Cassazione al fine di aver riconosciuto il diritto a mantenere rapporti significativi con i minori.

Il caso in esame si colloca nell’alveo di giudizi volti all’allontanamento, seppur in via temporanea, di soggetti minori dalle figure genitoriali le cui condotte risultano pregiudizievoli ed ostative all’educazione e all’adeguato sviluppo psico-fisico dei figli.

Dinanzi ad ipotesi di questo tipo, stante il disposto dell’art. 333 c.c., sono due le misure che l’Autorità Giudicante potrebbe ritenere di adottare: l’affido inter-familiare (in favore dei parenti entro il quarto grado) ovvero l’affido etero-familiare.

La decisione della Cassazione

La pronuncia, dunque, punta all’individuazione dell’ordine di preferenza tra le due modalità di affidamento e si pone in linea con l’esigenza, sempre crescente, di riconoscere un ruolo di significativa importanza alla figura dei nonni nei percorsi di affido di questo tipo.

La Corte chiarisce la necessità dell’allontanamento anche temporaneo dei minori dai genitori in casi di trascuratezza, malattia o violenza. Tuttavia la misura dell’affidamento etero-familiare deve assumere la veste di extrema ratio. Ciò al fine di consentire ai membri della c.d. “famiglia allargata” di subentrare e scongiurare l’ulteriore trauma, per i piccoli, di vedersi privati del proprio contesto familiare.

Pertanto, il giudice di merito è preliminarmente tenuto ad accertare l’adeguatezza dei familiari e solo nel caso di comprovata inadeguatezza degli stessi a soddisfare correttamente le esigenze dei minori, si propenderà per la misura dell’affido etero-familiare.

Tornando al caso di specie, la Corte di Cassazione metteva in luce molte criticità dei provvedimenti di merito. In particolare gli ermellini sottolineavano la sommarietà dell’istruttoria: i nonni non erano mai stati sentiti durante il procedimento. Inoltre i giudici di merito non tenevano in debita considerazione che i piccoli  erano già affidati a questi ultimi.

Tali importanti circostanze  inducevano la Corte di Cassazione a cassare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Venezia  in diversa composizione.

Potrebbe anche interessarti “Dichiarazione di adottabilità dei figli minori se i genitori sono in carcere”, leggi qui. 

 

 

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