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adottabilità

Malattia mentale: può determinare automaticamente l’inidoneità genitoriale?

30 Dicembre 2022 Da Staff Lascia un commento

Malattia mentale: essere affetti da malattia mentale può automaticamente determinare una
inidoneità genitoriale tale da condurre alla dichiarazione di adottabilità del minore?
Ad affrontare tale quesito giuridico è la Suprema Corte di Cassazione che, con
sentenza n. 21992 del 12 luglio del 2022, mette in rilievo come l’adozione del minore
rappresenti una misura eccezionale a carattere residuale.
Ed in particolare, la Corte di Cassazione precisa come sia possibile ricorrere a tale
strumento solo ove sia riscontrato l’effettivo stato di abbandono a causa dell’assenza
di assistenza morale e materiale ex art 147 c.c. da parte dei genitori o di altri parenti tenuti a
provvedervi.

Il caso

Una bambina nasceva da una breve relazione intercorsa tra una signora ricoverata presso un centro di salute mentale ed un paziente psichiatrico della medesima struttura. Quest’ultimo, successivamente, non procedeva a riconoscere la figlia.
Il Tribunale per i Minorenni collocava la diade mamma/bambina all’interno di una
 comunità, disponendo al contempo che venissero monitorate le capacità genitoriali
della madre. Successivamente, veniva dichiarato dal Tribunale lo stato di adottabilità della minore a
causa delle condizioni di abbandono in cui versava la figlia per l’incapacità della madre di fornirle le adeguate cure materiali e psicologiche. Tale sentenza veniva impugnata dalla madre e dalla nonna materna, le quali ricorrevano in appello chiedendo la revoca dello stato di adottabilità e l’affidamento
della minore alla madre o, in subordine, alla nonna.

La Corte di Appello rigettava le doglianze delle predette adducendo la compromissione delle capacità cognitive della madre, non effettivamente sintonizzata con le esigenze della figlia. La Corte di Appello, al contempo, sottolineava l’incapacità della nonna materna di esercitare la funzione genitoriale in luogo della figlia a causa del rapporto conflittuale intercorrente tra madre e figlia, oltre che per i disturbi
psicologici di cui anch’ella era affetta.

La decisione della Suprema Corte

Avverso questa pronuncia, sia la madre che la nonna materna, proponevano due
distinti ricorsi per Cassazione a seguito dei quali veniva dalla Suprema Corte affrontava la questione che segue. Essere affetti da una determinata malattia mentale può automaticamente implicare una inidoneità genitoriale?
Ebbene, gli Ermellini rispondono di no a tale quesito accogliendo i motivi di impugnazione delle ricorrenti e rinviando alla Corte d’Appello.
A fondamento di tale decisione la Suprema Corte sottolinea come essere affetti da una malattia mentale non possa automaticamente determinare una inidoneità genitoriale tale da condurre alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore. In tal caso, infatti, è doveroso porre in essere un adeguato approfondimento delle capacità genitoriali del genitore di riferimento al fine di valutare che sia in grado di garantire alla prole una sana ed armoniosa crescita.
Ed ancora, deve verificarsi concretamente se lo stato di abbandono in cui versi in quel momento il minore sia definitivo o solo transitorio tenendo a mente che il primario diritto del minore, che gli deve essere garantito, è quello di crescere all’interno della propria famiglia d’origine.

Extrema ratio

Secondo la Suprema Corte, la possibilità che si giunga a dichiararne lo stato di adottabilità deve essere sempre considerata quale extrema ratio da applicarsi solo in caso di irreversibile venir meno delle capacità genitoriali dei genitori e dei relativi familiari (entro il quarto grado) eventualmente disponibili a prendersi cura del minore.
Di conseguenza, lo stato di adottabilità non può essere in ogni caso dichiarato in presenza dei suddetti presupposti, dovendo invece ravvisarsi evidenti carenze nelle
capacità genitoriali e criticità nella salute psicologica dei genitori, unitamente a comportamenti che determinino un effettivo pregiudizio nella crescita del minore.

Potrebbe anche interessarti: “In tema di affidamento, il criterio fondamentale è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole”. Leggi qui. 

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31 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità “lo stato detentivo di lunga durata dei genitori costituisce una causa di forza maggiore non transitoria che oggettivamente impedisce un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali, incidendo negativamente sul diritto del bambino di vivere in un contesto unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita” (Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 10 gennaio 2020, n. 319).

Il fatto

Il caso sottoposto sottoposto all’attenzione dei giudici riguardava un’ipotesi di dichiarazione di adottabilità di un minore. Il padre riteneva ingiusta la  pronuncia di primo grado e pertanto ricorreva in appello. Ma la Corte di Appello, valutato corretto l’iter motivazionale dei giudici di prime cure, confermava il provvedimento.

In particolare, sebbene l’uomo sottolineasse l’interesse del figlio a crescere nella famiglia di origine, numerosi e gravi erano le lacune del nucleo. Ebbene l’uomo, così come la moglie, si trovava in stato di detenzione con fine pena nel 2021. Inoltre, il Tribunale in passato aveva dichiarato decaduti dalla responsabilità genitoriale entrambi.

In tale situazione, i giudici di merito ritenevano che l’adottabilità del minore fosse l’unica strada percorribile per salvaguardare il minore stesso. Ma non solo. Prima di statuire in termini di adottabilità il Tribunale aveva cercato figure di riferimento all’interno dei rami parentali materno e paterno. Ma emergeva che il minore non aveva rapporti affettivi significativi con altri prossimi congiunti.   

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici della Suprema Corte rigettavano integralmente le richieste del ricorrente. Gli ermellini ribadivano pertanto la dichiarazione di adottabilità del minore. La Corte sottolineava “lo stato di abbandono” in cui si trovava il figlio del ricorrente. In particolare i giudici sottolineavano che lo stato di detenzione congiunta dei genitori era sufficiente per dedurre lo stato di abbandono del figlio minorenne, tale da consentire la dichiarazione di adottabilità dello stesso.

Cosa si intende per abbandono del minore

Sussiste condizione di abbandono quando il comportamento dei genitori compromette o determina un grave pericolo per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore.

Quindi il minore si considera “abbandonato” ogni volta che vi sia carenza di cure materiali, affetto ed aiuto psicologico necessari per assicurargli un equilibrato sviluppo psico-fisico. Nel caso di specie anche altri fattori deponevano per la decisione di adottabilità. In primo luogo entrambi i genitori non avevano più la responsabilità genitoriale sul figlio. Ciò determinava una valutazione negativa sulle capacità genitoriali. Peraltro sembravano non sussistere in ambito familiari rilevanti figure di riferimento. In situazioni simili il benessere del minore deve essere anteposto all’integrità familiare. 

Sul concetto di abbandono la Corte di Cassazione chiarisce che : “lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, presuppone l’individuazione, all’esito di un rigoroso accertamento, di carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare di per sé una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell’esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell’assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori”. 

Potrebbe anche interessarti “Lasciare le figlie dai nonni: il genitore rischia di perdere il loro affidamento (Cass. Civ. sent. n. 1191/2020)”, leggi qui. 

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